Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Legione Carabinieri Piemonte e -OMISSIS- - Comando Provinciale di Torino, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- della Determina della Legione Carabinieri Piemonte - Comando Provinciale di Torino nr. -OMISSIS- di prot. del 08.09.2021, notificata in data 10.09.2021, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare di corpo della “ Consegna ” per giorni 1 inflitta al M.O. -OMISSIS-, odierno ricorrente, dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- con atto nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata pari data;
- della suddetta sanzione disciplinare prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata in pari data al M.O. -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SS AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 17 settembre 2017 il sig. -OMISSIS- presentava denuncia querela all’odierno ricorrente, maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-, con l’incarico di addetto.
Il ricorrente contestualmente procedeva alla ratifica della denuncia querela.
Il ricorrente riferisce che, a seguito del trasferimento in data 26 ottobre 2017 presso altra Stazione dei -OMISSIS-, consegnava brevi manu al Comandante della Stazione anche la pratica in argomento.
In data 18 giugno 2020, il querelante, non avendo più avuto notizia della propria denuncia e del relativo instaurando procedimento penale e avendo appreso che la querela risultava smarrita, sporgeva denuncia contro ignoti per omissione di atti di ufficio.
Nel procedimento penale che seguiva alla denuncia in questione, in data 31 agosto 2020 il P.M. chiedeva al G.I.P. l’archiviazione del procedimento, dal momento che non appariva “ allo stato possibile risalire all’autore del reato ”.
Il G.I.P. del Tribunale di Torino decretava quindi l’archiviazione ritenendo che difettassero “ indizi intorno agli autori ” del reato.
Avvenuta l’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati a decorrere dal giorno 11 dicembre 2020, in data 18 gennaio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Torino rigettava l’opposizione all’archiviazione proposta dal sig. -OMISSIS-, in quanto inammissibile “ per non essere stati indicati oggetto dell’investigazione suppletiva e relativi elementi di prova ”; in aggiunta, il G.I.P. osservava che “ non vi è prova … che l’omessa trasmissione alla Procura della Repubblica della denuncia formalizzata dall’opponente sia dipesa da un’azione volontaria e consapevole dell’odierno indagato e non piuttosto a negligenza, imperizia o disattenzione, ciò anche a prescindere dal fatto che egli sia stato trasferito ad altro ufficio poco tempo dopo ”.
In data 30 marzo 2021 il Comandante della -OMISSIS- di -OMISSIS- comunicava all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare di corpo diverso dalla consegna di rigore ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 66/2010, contestandogli i seguenti addebiti: comportamenti contrari ai doveri derivanti dal ruolo rivestito, in violazione degli articoli 713 (doveri attinenti al grado); 717 (senso di responsabilità); 3) 732 n. 6 lett. a (contegno del militare); 734 (senso dell’ordine).
Il ricorrente presentava le proprie giustificazioni.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 giugno 2021, il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, osservato che la querela “ non risulta trascritta nella copertina indice del carteggio relativa alla pratica delle querele né inserita nel Sistema Sdi ”, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della “ consegna di gg. uno ” con la seguente motivazione: “ militare addetto a stazione urbana, per negligenza e imperizia, si rendeva responsabile della mancata trasmissione all’autorità giudiziaria di una querela formalizzata da un privato cittadino impedendo pertanto l’immediato avvio del relativo procedimento penale, evidenziando altresì particolare disattenzione anche nella semplice redazione dell’atto di ratifica ”.
Avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente presentava in data 12 luglio 2021 ricorso gerarchico con il quale deduceva i seguenti motivi di censura: “ I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1361 e 1398 del D.lgs. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione delle regole procedimentali in materia di procedimenti disciplinari. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della L. 241/1990; II) Infondatezza nel merito delle condotte contestate. Violazione e falsa applicazione degli artt. 713 (doveri attinenti al grado), art. 717 (senso di responsabilità), 732 n.6 lettera “A” contegno del militare e 734 (senso dell’ordine) del D.P.R. 90/2010. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di motivazione e illogicità ”.
Con l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- del giorno 8 settembre 2021 il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino rigettava il ricorso gerarchico perché ritenuto infondato, evidenziando in particolare che “ il G.I.P. del Tribunale di Torino il 18.01.2021, con decreto di archiviazione del p.p. -OMISSIS- R.G.N.R. e -OMISSIS- R.G.G.I.P., pur determinando l’assenza di prove che evidenziassero una azione dolosa omissiva nella trasmissione all’A.G. non escludeva l’elemento soggettivo della colpa da parte dell’indagato, ossia l’attuale ricorrente (…); dalle ulteriori precisazioni fornite dalla Compagnia San Carlo con f.n. -OMISSIS-, datato 30.’7.2021, emerge altresì che la querela – oggetto di mancata trasmissione –, non fu trascritta in alcuna copertina indice e neppure inserita nel sistema S.D.I.; quanto sopra evidenzia una condotta negligente, con tratti di imperizia e trascuratezza nella gestione dell’iter istruttorio sia in fase di ratifica (refuso del Comando sede di acquisizione) sia nella fase di gestione della querela (mancata registrazione sulla prevista copertina-indice ed al Sistema d’Indagine) contornata: da un’ingiustificata inerzia, perdurata per oltre un mese dalla ricezione della stessa fino al trasferimento del ricorrente; dalla mancata trasmissione all’A.G. della querela, come rilevato dal G.I.P. del Tribunale di Torino ”.
Con atto notificato in data 5 novembre 2021, il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e della sanzione comminata all’odierno ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del DPR 1199/1971. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1361 e 1398 del D.lgs. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione delle regole procedimentali in materia di procedimenti disciplinari. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della L. 241/1990 ”;
II. “ Infondatezza nel merito delle condotte contestate. Violazione e falsa applicazione art.li 4 e 5 del DPR 1199/1971. Violazione e falsa applicazione degli artt. 713, comma 2, e 717; 732 n.6 lettera “A” e 734 del DPR 90/2010. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di motivazione ”.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria di stile attraverso la Difesa erariale per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha ribadito le proprie difese con memoria depositata in data 15 dicembre 2025.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
I due motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione muove dal falso presupposto in base al quale le condotte contestate allo stesso sarebbero state accertate in sede penale tanto da integrare il convincimento da parte del G.I.P. dell’esistenza di negligenza, imperizia e disattenzione in capo alla persona indagata, senza considerare che né nell’atto del procedimento penale con il quale il P.M. ha chiesto l’archiviazione, né in altri atti di tale procedimento rileva alcun accertamento ovvero alcun convincimento da parte dell’Autorità giudiziaria in merito alle condotte contestate al ricorrente. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma di non avere smarrito la denuncia, ma di averla consegnata al Comandante di Stazione al momento del trasferimento, ovverosia ben tre mesi prima dello spirare dei termini dettati dall’art. 11 del D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274 per la successiva trasmissione della relazione al Giudice di Pace da parte della stazione territorialmente competente, elemento – quest’ultimo – del tutto pretermesso nell’istruttoria tanto in sede disciplinare quanto in sede di esame del ricorso gerarchico. In conclusione, ad avviso del ricorrente, non si può escludere che il Comandante abbia consegnato la documentazione ricevuta dal ricorrente a collaboratori per la redazione della lettera di trasmissione da inoltrare al comando territorialmente competente e che la stessa sia andata persa.
I motivi di ricorso colgono nel segno.
Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico si fonda, innanzitutto, sull’assunto errato in base al quale il G.I.P. avrebbe sostanzialmente ascritto a colpa del ricorrente l’omessa trasmissione alla Procura della Repubblica della denuncia formalizzata dal sig. -OMISSIS-.
In realtà, né il P.M. né il G.I.P. sono giunti a tale conclusione, che disvela un travisamento delle risultanze del procedimento penale.
In data 31 agosto 2020 il P.M. ha chiesto l’archiviazione del procedimento, dal momento che “ non appare allo stato possibile risalire all’autore del reato ”.
Quindi il G.I.P. del Tribunale di Torino ha decretato l’archiviazione, atteso che “ le indagini svolte forniscono la prova del fatto denunciato, ma difettano indizi intorno agli autori di esso ”.
In sede di opposizione all’archiviazione, il P.M. ha concluso nel senso che non può escludersi che la denuncia a suo tempo ricevuta dall’indagato sia rimasta inevasa, cioè non trasmessa alla Procura, per un mero disguido organizzativo, collegato al trasferimento del Pubblico Ufficiale che l’aveva ricevuta.
Infine, il G.I.P. ha respinto l’opposizione all’archiviazione proposta dal sig. -OMISSIS- in quanto inammissibile “ per non essere stati indicati oggetto dell’investigazione suppletiva e relativi elementi di prova ”; in ogni caso ha osservato che “ non vi è prova … che l’omessa trasmissione alla Procura della Repubblica della denuncia formalizzata dall’opponente sia dipesa da un’azione volontaria e consapevole dell’odierno indagato e non piuttosto a negligenza, imperizia o disattenzione, ciò anche a prescindere dal fatto che egli sia stato trasferito ad altro ufficio poco tempo dopo ”.
Il G.I.P. ha inteso precisare che, anche a voler obliterare il trasferimento del ricorrente ad altro ufficio poco tempo dopo la ratifica della querela presentata dal sig. -OMISSIS-, in ogni caso non vi è prova della condotta dolosa dell’indagato, potendosi configurare al più negligenza o disattenzione. La menzione della negligenza si configura come mera ipotesi logica volta a escludere la volontarietà dell’azione, non già come accertamento di responsabilità.
Pare al Collegio che l’omessa trasmissione alla Procura della Repubblica della denuncia ratificata in data 17 settembre 2017 sia dipesa da un mero disguido organizzativo, collegato al trasferimento del ricorrente in data 26 ottobre 2017 presso altra Stazione dei -OMISSIS-, così come ritenuto dal P.M.
Risulta verosimile e, comunque, non vi sono elementi atti a escludere che il ricorrente abbia consegnato la denuncia al Comandante di Stazione al momento del trasferimento, ovverosia ben tre mesi prima dello spirare dei termini indicati dall’art. 11 del D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, a mente del quale “ Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi ”, sicché la documentazione ben potrebbe essere stata smarrita da altri dopo il trasferimento del ricorrente ad altro Ufficio.
Tale decorso alternativo degli eventi risulta pretermesso nell’istruttoria tanto in sede disciplinare quanto in sede di esame del ricorso gerarchico e, pertanto, entrambi i provvedimenti gravati sono viziati per difetto di istruttoria e di motivazione.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento sia del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sia del provvedimento disciplinare del 12 giugno 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
SS AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AP | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.