TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 139
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia travisato le risultanze del procedimento penale, in quanto né il PM né il GIP hanno accertato la responsabilità del ricorrente per l'omessa trasmissione della denuncia. La mancata trasmissione è attribuibile a un mero disguido organizzativo legato al trasferimento del ricorrente, e non vi sono elementi per escludere che la denuncia sia stata consegnata al Comandante di Stazione prima del trasferimento e smarrita successivamente da altri. Entrambi i provvedimenti impugnati sono viziati per difetto di istruttoria e motivazione.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito delle condotte contestate e violazione del principio di proporzionalità

    Poiché il ricorso viene accolto per difetto di istruttoria e motivazione riguardo al travisamento dei fatti e alla mancata considerazione di percorsi alternativi degli eventi, anche la sanzione disciplinare viene annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 139
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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