Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto da
Ilete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di ES, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Roncadelle, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. XII/253 del 23 gennaio 2024, pubblicata nel BURL n. 7 del 17 febbraio 2024, recante ad oggetto "nuovo piano cave della provincia di ES - settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14";
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto e susseguente, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Provinciale di ES n. 28 del 13 luglio 2021, recante ad oggetto "adozione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave - settori sabbia e ghiaie e argilla (decennio 2018-2028)".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e della Provincia di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Ilete S.r.l., proprietaria di un’area sita all’interno dell’ATE g17, così come individuato dal Piano Cave della Provincia di ES, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1114 del 15.11.2004, nel 2007 è stata autorizzata all’escavazione di un volume medio annuo di circa 25.000 mc. e nel 2016 altresì alla realizzazione ed all’esercizio, nello stesso ambito di cava, di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi decadenti dall’attività di cava.
2.- In vista della scadenza, alla data del 25.1.2018, del Piano Cave della Provincia di ES per il settore “sabbie e ghiaie”, con delibera del Consiglio n. 30 del 27.9.2016 la Provincia di ES ha individuato le linee d’indirizzo per la redazione di un nuovo piano.
Per quanto di rilievo è stato previsto che “ 3. nell’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (di seguito ATE) del progetto di nuovo Piano si dovrà procedere tenendo conto prioritariamente delle situazioni di attività già esistenti (articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 14/98) con esclusione degli ATE per i quali il Piano vigente ha previsto la dismissione a seguito di ricollocazione delle attività ivi esercitate (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35, lett. A, punto a) - IV) ”.
3.- Con Decreto del Presidente n. 335/2018 la Provincia ha, quindi, dato avvio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. Lombardia 14/1998, al procedimento di redazione del nuovo Piano cave per i settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla ed alla contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza.
4.- Con nota del 24.1.2020 Ilete S.r.l. ha presentato una proposta preliminare, sulla premessa del progressivo esaurimento del giacimento di cava di cui all’ATE g17: al fine di garantire la continuità aziendale ed i livelli di occupazione, ha instato per l’individuazione di un nuovo ambito in Torbole Casaglia, con riferimento a terreni nella sua piena disponibilità, rinunciando quindi ai volumi ancora da scavare nel predetto ATE g17 a fronte dell’individuazione di detto nuovo ATE e dell’attribuzione di un volume di escavazione di 1.070.000 mc.
5.- Con decreto del Presidente della Provincia n. 252 del 10.10.2020 è stata depositata una prima proposta di piano redatto ai fini della messa a disposizione del pubblico, nell’ambito della quale la richiesta di Ilete S.r.l. non è stata accolta.
6.- Di conseguenza la società ha trasmesso le proprie osservazioni, sia riferite ai profili più generali della proposta di piano, sia relative alla propria specifica posizione, manifestando la necessità di assegnazione dei volumi richiesti previa individuazione del nuovo ATE in Torbole Casaglia.
7.1.- Con decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 10.2.2021, sul presupposto di “ un errore materiale relativo al calcolo dei fabbisogni di piano ”, è stato revocato il precedente decreto n. 252/2020, con conseguente pubblicazione di una nuova proposta sulla quale, ai sensi del già menzionato art. 7, comma 3, della L.R. n. 14 del 1998, sarebbero dovute acquisirsi le osservazioni da parte del pubblico interessato.
7.2.- Tale seconda proposta, disattesa la richiesta di Ilete S.r.l., ha previsto, per quanto di rilievo, la soppressione dell’ATE g17 per dismissione dell’attività, senza ricollocare i relativi volumi.
8.- Ilete S.rl. ha presentato, in data 9.4.2021, ulteriori osservazioni, richiedendo, a questo punto, la conferma dell’ATE g17, l’ampliamento del suo originario perimetro a terreni medio tempore pervenuti nella sua disponibilità, siti nel Comune di Roncadelle, e l’attribuzione al “nuovo” ambito così determinato di una volumetria scavabile di 50.000 mc/anno, pari a 500.000 mc complessivi nel decennio.
9.- Con deliberazione consiliare n. 28 del 13.7.2021 la Provincia di ES ha adottato in via definitiva la proposta di piano ai sensi della L.R. Lombardia n. 14/1998, disattendendo le richieste dell’operatore economico.
10.1.- Con nota del 6.8.2021 la Provincia di ES ha trasmesso alla Regione il piano per l’approvazione finale, ai sensi dell’art. 8 L.R. Lombardia 14/1998.
10.2.- Esperito un supplemento di VAS in relazione ad alcuni ambiti estrattivi, in data 17.8.2022 il Comitato Tecnico istituito in sede regionale ha rilasciato il proprio parere favorevole al piano, recepito dalla Giunta con delibera n. 7208 del 24.10.2022 e trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, non intervenuta a causa della scadenza anticipata della legislatura.
11.1.- Insediati i nuovi organi regionali, con delibera n. 388 del 29.5.2023 la Giunta regionale ha riapprovato la proposta di piano, confermando integralmente gli esiti dell’istruttoria già compiuta attraverso l’apposito Comitato Tecnico.
11.2- La relazione del Comitato Tecnico ha dato conto delle osservazioni presentate da Ilete S.r.l., riprendendo innanzitutto le argomentazioni già svolte dalla Provincia in sede di adozione del piano: “ La Provincia ha respinto le richieste sulla scorta del fatto che: l’ATE g 17 non era più contemplato nel Piano perché la ditta aveva chiesto la ricollocazione in un nuovo ATE in Torbole Casaglia: la proposta di ampliamento del vecchio ATE g 17 era stata presentata solo nel febbraio 2021, non consentendo di svolgere adeguata istruttoria. Nella fattispecie pare evidente che la società ha avanzato la proposta di ampliamento dell’ATE g 17 solo una volta avuta certezza del non accoglimento della proposta di individuazione di un nuovo ATE, con comportamento contraddittorio, che ha impedito il corretto svolgimento della procedura istruttoria della richiesta di ampliamento dell’ATE g 17, che prevedeva una valutazione preliminare delle osservazioni nella preposta sede di VAS ”.
11.3.-. Detta documentazione è stata, quindi, trasmessa alla VI Commissione per l’esame preliminare ed al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
12.- Disattese le osservazioni nuovamente depositate da Ilete S.r.l., con delibera 253 del 23.1.2024 il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il piano, pubblicato in data 17.2.2024 nel BURL n. 7.
Tale provvedimento, per quanto di rilievo, ha sancito la soppressione dell’ATE g17.
13.- Con ricorso notificato alla Regione Lombardia ed alla Provincia di ES, nonché al controinteressato Comune di Roncadelle, successivamente depositato, Ilete S.r.l. ha impugnato la suddetta delibera, relativamente alla soppressione dell’ATE g17, chiedendone l’annullamento, previa l’emissione di una misura cautelare propulsiva.
14.- Si sono costituite le Amministrazioni resistenti. Regione Lombardia, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a sindacare la discrezionalità dell’amministrazione al di fuori dei limiti normativamente stabiliti, ed argomentando comunque per la sua infondatezza nel merito.
15.- Antecedentemente all’udienza camerale dell’8.5.2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 147 del 10.5.2024.
16.- Nei termini di legge sono stati depositati documenti, memorie e repliche.
17.- All’udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di ricorso Ilete S.r.l. deduce “ Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 7, commi 3 e 5 della legge regionale n. 14 del 1998. Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1998. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta ”: a suo dire sarebbero state violate le garanzie partecipative assegnate ai privati in sede di procedimento di approvazione del piano, avendo gli Enti competenti respinto le sue osservazioni con motivazioni inconferenti ed inidonee a supportare la decisione finale assunta, anche in considerazione dello specifico onere motivazionale di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. Lombardia 14/1998.
La Provincia di ES e la Regione Lombardia avrebbero contraddittoriamente operato nel supplemento di VAS modifiche sostanziali relativamente ad altri ambiti, ma non a quello oggetto di causa, motivando il rigetto della richiesta proprio sulla mancata “ valutazione preliminare delle osservazioni nella preposta sede di VAS ”.
Ilete S.r.l., inoltre, sostiene che le differenze contenutistiche delle diverse osservazioni dalla stessa avanzate in corso di procedimento non avrebbero esonerato le Amministrazioni dall’esame integrale di tutte le richieste.
2.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “ Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1998. Violazione dell’art. 12, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 13, comma 3, dell’art. 35, comma 1, lettera c), dell’art. 42, comma 5, delle NTA del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione ”: secondo Ilete S.r.l. le argomentazioni espresse all’esito dell’istruttoria condotta in sede regionale (secondo cui l’ampliamento dell’ATEg17 sarebbe in contrasto con le disposizioni del PTCP attinenti all’individuazione delle aree agricole strategiche, con le disposizioni inerenti l’individuazione della Rete Ecologica Provinciale, nonché con il PGT comunale, con l’ulteriore evidenziazione di un tracciato di linea elettrica e del percorso di una roggia, che impedirebbero lo sviluppo organico dell’attività estrattiva) non potrebbero avere rilevanza alcuna, trattandosi di criticità di carattere tecnico che avrebbero dovuto essere affrontate nell’ambito della formazione del piano di gestione dell’attività estrattiva.
In ogni caso, la stessa contesta nel merito le motivazioni addotte in sede regionale.
3.- Con il terzo motivo di censura Ilete S.r.l. argomenta circa la “ Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 14 del 1998. Violazione della del paragrafo 3.2.2 della delibera della Giunta Regionale n. 11347 del 10 febbraio 2010, recante “Revisione dei Criteri e direttive per la formazione dei Piani delle cave provinciali di cui al primo comma dell’art. 2 e al primo comma dell’art. 5 della l.r. n. 14/1998 in materia di cave”. Violazione dell’art. 35, comma 1, lettera A - a) IV delle NTA allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera consiliare n° 31 del 13 giugno 2014 ”: la società lamenta che la delibera impugnata non abbia considerato l’attività estrattiva dalla stessa già svolta nell’ATEg17, in cui i volumi autorizzati risultano in esaurimento, né la contestuale attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, con la produzione di aggregati riciclati, che, nell’ottica di un’“economia circolare”, svolgono una funzione essenziale per il contenimento del consumo delle risorse naturali ed il cui esercizio - connesso al mantenimento dell’attività di cava - è destinato ad essere dismesso in una alla dismissione dell’attività di cava.
A sostegno dell’assunto richiama l’art. 6, comma 1, lettera e) della L.R. Lombardia n. 14/1998, che indica tra i principi cui la Provincia deve attenersi nella predisposizione del piano cave, tra gli altri, l’esigenza di tenere “ preliminarmente ” conto “ delle situazioni di attività esistenti ”, nonché il punto 3 della delibera n. 20/2016 del Consiglio provinciale secondo cui, parimenti, “ nell’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (di seguito ATE) del progetto di nuovo Piano si dovrà procedere tenendo conto prioritariamente delle situazioni di attività già esistenti ” e, infine, l’art. 35 delle NTA allegate al vigente PTCP, laddove è affermata la “ preferenza per gli ampliamenti delle cave esistenti tenuto comunque conto delle condizioni territoriali ed ambientali dei contesti di riferimento, anche in relazione alle norme vigenti in materia di tutela della risorsa idrica ”.
In definitiva, quindi, i volumi dell’ATEg17 avrebbero potuto e dovuto essere ricollocati su un altro sito o, comunque, l’ambito stesso avrebbe dovuto essere confermato ed ampliato, con l’attribuzione di nuova volumetria.
4.- Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da Regione Lombardia, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
5.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non sussiste la denunciata violazione delle garanzie partecipative della ricorrente al procedimento esitato nella delibera impugnata. Invero, la stessa – come peraltro riconosciuto in ricorso – ha avuto modo di manifestare la propria posizione in tre diverse occasioni: con una prima nota del 24.1.2020, in sede di VAS, ha richiesto la ricollocazione dei volumi già insistenti nel sopprimendo ATE g17 in un nuovo ambito, da costituire nel Comune di Torbole Casaglia; il successivo 7.1.2021, a seguito del deposito della prima proposta di piano da parte della Provincia di ES, ha de plano reiterato la precedente richiesta; infine con nota del 9.4.2021, a seguito della pubblicazione della seconda proposta di piano da parte della Provincia, ha instato per il mantenimento dell’ATE g17 e l’ampliamento del suo perimetro a terreni nelle more acquisiti, oltre che per l’attribuzione di nuova volumetria.
Dette richieste, pur disattese nella sostanza, sono state prese in considerazione dalle Amministrazioni. La Provincia di ES, infatti, nel documento “ 3g - esame dei pareri e delle osservazioni ” del luglio 2021, allegato al Piano Cave, ha ritenuto “ non accoglibile la richiesta di un nuovo ATE, in quanto in contrasto con gli indirizzi del piano e la stima dei fabbisogni e relative produzioni... ”, concludendo per “ il non accoglimento della richiesta di individuazione dell’ATE g17, esistente nel PPC 2005-2015 e non più contemplato, nella proposta depositata, a seguito della richiesta dell’operatore di prevedere un nuovo ATE in sostituzione dell’esistente, da localizzarsi sul territorio di altro comune. La richiesta di ampliamento dell’ATE g17, peraltro riferita a terreni posti sul Comune di Roncadelle, è stata presentata solo in sede di osservazioni alla proposta di nuovo PPC depositata a febbraio 2021 e ciò non ha consentito di svolgere una compiuta attività istruttoria sulla medesima. Vedasi anche il parere negativo del Comune di Roncadelle di cui al n. 133 ”.
Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella “ Relazione Istruttoria della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di ES - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla ”, ha, dal canto suo, preso posizione sulle deduzioni della ricorrente, proponendo il loro rigetto, ripercorrendo altresì le tappe dell’iter procedimentale relativamente all’ATE g17: “ L’attività di cava è oggi in fase di esaurimento. In sede di formazione del nuovo piano, la ditta ha presentato proprie osservazioni preliminari (24.1.2020), nelle quali ha chiesto di individuare, in sostituzione dell’ATEg17, un nuovo ATE in Comune di Torbole Casaglia, su terreni già in disponibilità, per ricollocare le attività del vecchio ATE, con attribuzione di un volume di escavazione di 1.070.000 mc. Tale osservazione preliminare non è stata accolta in quanto in sede di VAS del Piano è stato valutato di non prevedere nuovi ambiti, non essendo necessari ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni. In data 7.1.2021 ha presentato osservazioni alla proposta di nuovo piano depositata (di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 252/2020) ribadendo la richiesta di individuazione del nuovo ATE in Torbole Casaglia. A seguito della revoca di tale proposta di piano e del deposito della proposta (decreto Presidente della Provincia n. 29 del 10.02.2021), la ditta ha presentato nuove osservazioni modificando la precedente richiesta e chiedendo di confermare l’ATE g17 in luogo della soppressione e provvedere ad un ampliamento includendo mappali nel Comune di Roncadelle e inserendo per intero il mappale 383 di EG (compreso solo in parte nel vecchio piano). La Provincia ha respinto le richieste sulla scorta del fatto che: l’ATEg17 non era più contemplato nel Piano, perché la ditta aveva chiesto la ricollocazione in un nuovo ATE in Torbole Casaglia; la proposta di ampliamento del vecchio ATEg17 era stata presentata solo nel febbraio 2021, non consentendo di svolgere adeguata istruttoria … Sotto il profilo della compatibilità dell’espansione dell’attività estrattiva sulle aree oggetto di osservazione, si evidenzia che l’utilizzo ai fini estrattivi delle superfici richieste comporterebbe la sottrazione di quasi 10 ettari di suolo attualmente ad uso agricolo irriguo, inserito nel più ampio contesto del sistema agricolo nord-occidentale del comune di Roncadelle, a fronte di attività estrattiva che attualmente viene condotta su aree che complessivamente impiegano una superficie di circa 3 ettari. Si osserva, in relazione alla qualità del contesto rurale in cui l’attività dovrebbe inserirsi, che tali aree sono comprese tra gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e sono qualificate quali “Ambiti di valore paesistico ambientale” dal vigente PTC (cfr. Tavola 5 “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”) per i quali il piano indica lo sviluppo di azioni di potenziamento degli elementi di naturalità diffusa nel rispetto della struttura originaria. Lo stesso PGT comunale vigente, sotto il profilo della sensibilità paesistica, classifica tali aree tra quelle della “Classe 4” corrispondente ad ambiti a sensibilità paesistica alta. Da ultimo, tali aree sono inoltre comprese tra gli “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” del vigente PTCP (cfr. Tavola 4 “Rete ecologica provinciale). Si segnala infine, quale ulteriore elemento di criticità, che le aree oggetto di richiesta risultano fisicamente separate dal sedime dell’attuale cava dal sedime di una roggia irrigua e dal tracciato di una linea elettrica di media tensione che costituiscono ulteriori elementi di limitazione rispetto ad ipotesi di uno sviluppo organico dell’attività estrattiva già condotta ”.
Più nello specifico, Regione e Provincia hanno sostenuto: “ sotto il profilo della compatibilità dell’espansione dell’attività estrattiva sulle aree oggetto di osservazione, si evidenzia che l’utilizzo ai fini estrattivi delle superfici richieste comporterebbe la sottrazione di quasi 10 ettari di suolo attualmente ad uso agricolo irriguo, inserito nel più ampio contesto del sistema agricolo nord-occidentale del comune di Roncadelle, a fronte di attività estrattiva che attualmente viene condotta su aree che complessivamente impiegano una superficie di circa 3 ettari. Si osserva, in relazione alla qualità del contesto rurale in cui l’attività dovrebbe inserirsi, che tali aree sono comprese tra gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e sono qualificate quali Ambiti di valore paesistico ambientale dal vigente PTC (cfr. Tavola 5 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico) per i quali il piano indica lo sviluppo di azioni di potenziamento degli elementi di naturalità diffusa nel rispetto della struttura originaria. Lo stesso PGT comunale vigente, sotto il profilo della sensibilità paesistica, classifica tali aree tra quelle della classe 4 corrispondente ad ambiti a sensibilità paesistica alta. Da ultimo tali aree sono comprese tra gli Ambiti urbani e perturbati preferenziali per la ricostituzione ecologica diffusa del vigente PTCP (cfr. tavola 4 Rete ecologica provinciale). Si segnala infine quale ulteriore elemento di criticità che le aree oggetto di richiesta risultano fisicamente separate dal sedime dell’attuale cava dal sedime di una roggia irrigua e dal tracciato di una linea elettrica di media tensione che costituiscono elementi di limitazione rispetto ad ipotesi di sviluppo organico dell’attività estrattiva già condotta. Si propone quindi il non accoglimento dell’osservazione ”.
In ragione di quanto sopra evidenziato, pertanto, neppure sussiste la lamentata violazione dell’onere motivazionale.
Non è fondata, ad avviso del Collegio, la censurata contraddittorietà del provvedimento, derivante dalla riattivazione della VAS per alcuni operatori economici, senza rivalutazione della posizione della ricorrente: infatti, come specificato da Regione Lombardia in sede di trasmissione della proposta di Piano al Consiglio, le modifiche oggetto di ripubblicazione della VAS – comportanti la ridistribuzione dei volumi da un ATE all’altro - sono avvenute a parità di volume produttivo complessivo previsto dal piano, in considerazione del fatto che non erano emersi elementi per un più ampio dimensionamento nello stesso. Situazione ben differente da quella che interessava Ilete S.r.l.: infatti, l’accoglimento delle sue ultime richieste avrebbe comportato un aumento dei volumi totali, con conseguente necessità di rivedere, ab origine , la loro complessiva distribuzione tra tutti gli ambiti estrattivi – il che avrebbe comportato un vero e proprio stravolgimento del Piano Cave.
Da ultimo si rileva come le richieste via via formulate dalla ricorrente nel corso del procedimento (le ultime delle quali in sostanziale conflitto con quelle avanzate in prima e seconda battuta) sono state analizzate così come presentate nel segmento procedimentale di riferimento: sicché alcuna illegittimità si profila neppure sotto tale aspetto.
6.- Anche il secondo motivo di censura è infondato.
Come già evidenziato al punto che precede, Regione Lombardia ha ritenuto non accoglibile la richiesta avanzata da Ilete S.r.l. dell’aprile 2022 prevalentemente per ragioni di carattere ambientale, in quanto il rispristino e l’ampliamento del dismesso ATE g17 avrebbe consumato ulteriore terreno agricolo.
Infatti, come già ricordato, l’utilizzo ai fini estrattivi delle superfici di cui all’istanza della ricorrente avrebbe comportato la sottrazione di circa 10 ettari di suolo ad uso agricolo, a fronte di attività estrattiva attualmente condotta su aree che complessivamente impiegano una superficie di circa 3 ettari, con un maggiore sacrificio di suolo rispetto al beneficio per l’operatore economico.
Inoltre, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità propria del potere pianificatorio, la Regione ha altresì considerato il contesto nel quale l’ambito si inserisce e le ricadute sul territorio in caso di ampliamento del perimetro estrattivo, tenendo conto anche del profilo urbanistico oltre che di quello paesaggistico (essendo l’area classificata dal PGT comunale tra gli ambiti a sensibilità paesistica alta).
Se è infatti vero che secondo l’art. 10, comma 2, della L.R. 14/1998 “ le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque ”, è altrettanto vero che la disciplina di settore non per questo deve essere distonica rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Inoltre, il potere pianificatorio di cui si discute deve certamente contemperare la pluralità degli interessi coinvolti, specie di rilievo costituzionale, quali l’interesse economico delle imprese del settore, l’assetto e lo sviluppo del territorio, la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini.
Neppure è ravvisabile la sostanziale – e invero generica - censura di disparità di trattamento quanto al fatto che per altri ambiti estrattivi la presenza della rete ecologica non abbia costituito un ostacolo all’inclusione nel Piano Cave. La giurisprudenza, infatti, afferma che tale vizio “ è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (C.d.S., Sez. V, n. 256 dell’8.1.2024). Siffatta prova nel caso di specie difetta, anche a prescindere dal rilievo che ogni ambito ha delle peculiarità sue proprie, che possono concretamente determinare la conciliabilità dell’attività estrattiva con la presenza della rete ecologica, anche alla luce delle esigenze collettive che la pianificazione mira a soddisfare.
7.- Parimenti infondato è il terzo motivo di doglianza.
Per giurisprudenza consolidata “ le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito … esse non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G. ” (da ultimo, C.d.S., Sez. V, n. 8718 del 4.11.2024).
Inoltre, rispetto al potere esercitato nella determinazione dei volumi di escavazione da assegnare, in capo all’operatore economico “ non vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata alla previsione dei quantitativi massimi, dovendo l’amministrazione contemperare tutti gli interessi coinvolti ed in particolare l’esigenza di tutela e riqualificazione ambientale ”, né “ un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di quantitativi nella misura voluta dal proponente e men che meno di quantitativi tali da esaurire l’ambito estrattivo anche perché i materiali inerti (sabbia e ghiaia) sono risorse finite e non certo inesauribili, mentre gli operatori interessati sono molti ” (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2109 del 16.4.2013), né, tantomeno, un’aspettativa al mantenimento, sic et simpliciter , delle volumetrie attribuite da un previgente piano cave.
È vero che l’art.6, comma 1, LR 14/1998 indica le “ situazioni di attività già esistenti ” (lettera e) tra gli aspetti che la Provincia deve considerare nella formazione del Piano, che non è tuttavia l’unico.
La stessa norma, infatti, prescrive che l’Amministrazione tenga conto anche “ a)- della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime; b)- della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore; c)- della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni delle lettere precedenti; d)- delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area ”.
È evidente come detti criteri siano tra loro concorrenti, dovendo essere valutati dall’Amministrazione gli uni in coordinamento con gli altri, cosicché nessuno di essi assume valore prioritario a prescindere, ma, nell’esercizio della discrezionalità cui si è fatto riferimento, la stessa Amministrazione procede al bilanciamento, considerate le specificità concrete degli ambiti territoriali di riferimento.
Considerando che l’attività di escavazione svolta nell’ATE g17 era in fase di esaurimento (circostanza pacifica e mai messa in contestazione dalla ricorrente), dare continuità all’attività già svolta da Ilete S.r.l. avrebbe necessariamente comportato o l’individuazione di un nuovo ambito (con contestuale rinuncia ai volumi da scavare nell’ATE g17) oppure l’ampliamento dell’ambito già esistente: entrambe le soluzioni, però, avrebbero comportato necessariamente ripercussioni sul consumo del suolo, nonché ulteriori problematiche, di cui si è dato atto ai punti 5 e 6 che precedono.
Seppure l’art. 35, comma 1, lettera A - a) IV delle NTA allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale preveda tra gli indirizzi da seguire nella redazione dei piani cave la “ preferenza per gli ampliamenti delle cave esistenti ”, tale affermazione non si enuclea senz’altro in una scelta obbligata, ma va letta in una con gli altri indirizzi del pari enunciati (quali “ integrazione con il sistema del paesaggio e con la rete ecologica ”, “ massimizzazione dei livelli di sostenibilità ambientale e territoriale, tenuto conto della possibilità di utilizzare gli ambiti estrattivi o parte di essi per finalità integrative sotto il profilo ambientale ”, “ minimizzazione delle superfici d'acqua e degli impatti tenendo conto della compresenza di eventuali diversi fattori di pressione e della sostenibilità dei contesti territoriali ante operam ”, “ previsione di interventi di mitigazione e compensazione atti ad affrontare le condizioni di criticità ambientale nei contesti di riferimento, generate anche da attività pregresse ”, “ In relazione alle cave non di monte, laddove possibile e nel rispetto della destinazione d'uso finale dell'ambito territoriale estrattivo, devono essere previsti, al perimetro delle aree di nuova escavazione, sistemi vegetazionali lineari di ampiezza non inferiore a 8 m ”), nel rispetto, comunque, di quello che appare essere un “ super indirizzo ”, ovverosia “ il contenimento del consumo di suolo ”, peraltro in piena coerenza con la normativa regionale nelle more sopravvenuta.
Sulla base di tali premesse, infatti, pur essendo l’ampliamento degli ambiti scelta preferibile rispetto alla creazione di nuovi, ciò non costituisce scelta obbligata per l’Amministrazione, non potendosi rinvenire alcun obbligo in tal senso neppure nell’invocato paragrafo 3.2.2. della DGR n. 11347 del 2010, che semplicemente prevede “ è di fondamentale importanza la preferenza all’ampliamento di ambiti piuttosto che l’apertura di nuove attività ”.
Pertanto, sia le NTA sia la DGR sanciscono semplicemente che l’Amministrazione debba privilegiare la scelta di ampliare un ambito, piuttosto che crearne uno nuovo, ma non già che sia tenuta a farlo, venendo in rilievo nel complesso procedimento di approvazione del piano cave complesse valutazioni di più ampio respiro, nonché ponderazioni dei diversi interessi confliggenti.
Si richiamano, in proposito, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in merito ai criteri enunciati nella L.R. 14/1998, certamente traslabili anche con riferimento a quelli di cui all’art. 35 delle NTA allegate al PTCP e alla DGR 11347/2010: detti criteri vanno, infatti, ritenuti “ meramente indicativi e tendenziali, sicché possono ben essere condizionati da contrapposti interessi di carattere generale e per ciò stesso prevalenti ” (C.d.S., Sez. V, n. 2109 del 15.4.2013), ciò che è avvenuto nel caso di specie.
8.- Il ricorso, siccome infondato, viene quindi respinto.
9.- In considerazione della complessità e della peculiarità del contenzioso le spese di lite meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO