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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad OGGETTO: servitù di passaggio, e vertente T r a elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) al Parte_1
Corso Italia 261, presso lo Studio MC Legal Mazzola EL & Associati dell'avvocato Liberato Mazzola dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione -attore- E
nella qualità di erede ab intestato di Controparte_1 [...] amente domiciliato in Sorrento alla Via CP_2
Aranci n. 51 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Milano ed
i quali lo rappr.tano e difendono giusta Controparte_3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali
1 si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Emerge per tabulas che i beni oggetto di controversia siano ubicati in Massa Lubrense (NA) al Corso Sant'Agata n. 23, da cui si dirama il cosiddetto “Viale Petagna”, e sono costituiti da una serie di fondi agricoli, in parte edificati. L'attore è proprietario del fondo individuato nel Parte_1
N.C.T. al f. 9 p.lla 898 cui si accede dal Viale Petagna. La proprietà della convenuta è costituita da un fondo agricolo, riportato nel N.T.C. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, composto dalle p.lle 1602, 1035, 1039 e 1006, 2723 e 2725, e da un fabbricato a destinazione residenziale, riportato nel N.C.E.U. al foglio 9, particella 1655, cui si accede a mezzo di un viale carrabile che si collega al Viale Petagna attraverso un cancello. È altresì incontroverso che sui luoghi di causa esista una servitù a carico del Viale Petagna in favore delle p.lle di terreno 1602 e 1035. Si tratta di una servitù di passaggio pedonale e carraio costituita in forza di atto di compravendita per notar del Per_1
18.01.1984 da cui emerge che la servitù di passaggio a carico del Viale Petagna veniva costituita per consentire l'accesso diretto, sia pedonale che carraio, al terreno individuato dalla p.lla 1035, attraverso un varco di 2,50 m da realizzarsi in qualunque punto del confine con il predetto viale. Nell'atto de quo veniva, inoltre, specificato che il varco di accesso da realizzarsi fosse delimitato da apposito cancello, ma nulla era espressamente stabilito a proposito della tipologia di percorso attraverso cui esercitare la costituita servitù. Dalla documentazione prodotta in atti nonché dallo stato dei luoghi è emerso che la servitù in favore delle p.lle 1602 e 1035, come sopra descritta, è stata da sempre esercitata attraverso il varco di accesso alla p.lla 1035 delimitato da un cancello. Tale varco risulta difforme rispetto a quanto stabilito dall'atto, in quanto non è stato realizzato sul confine tra il Viale e la p.lla 1035 bensì all'interno della p.lla stessa e perché presenta dimensioni superiori rispetto a quelle indicate nell'atto stesso. L'esercizio della servitù ha dato luogo alla costruzione di un viale in calcestruzzo pedonale e carrabile. Detto viale, quindi, iniziando dalla p.lla 1035, attraversa in sequenza le p.lle 1039, 1006 e 1035 e, nuovamente, la p.lla 1006 per terminare nei pressi del fabbricato costituito dalla p.lla 1655.
2 L'esercizio della servitù in oggetto si è tradotto, con il passare del tempo, in una servitù di passaggio non solo in favore dei terreni p.lle 1602 e 1035, come stabilito ab origine, bensì anche in favore dei terreni p.lle 1039 e 1006 nonché del fabbricato residenziale individuato dalla p.lla 1655. Ciò posto, con sentenza n. 2440/2016 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato illegittima la servitù come sopra descritta ed esercitata da in favore delle p.lle CP_2
1039 e 1006, in quanto ag aggio tratto per detti fondi, diversi da quelli cui la servitù si riferisce (p.lle 1602 e 1035). Secondo la pronuncia, l'esistenza di tale viale ha aggravato la servitù sui beni dell' essendo stata esercitata non solo in Pt_1 favore del fondo agricolo ma anche del fondo su cui insiste l'abitazione civile della convenuta. Essendo stata dichiarata illegittima la servitù in favore delle particelle nn. 1039, 1006 e 1655, permane unicamente quella a carico del Viale Petagna in favore delle sole p.lle 1602 e 1035, come stabilito ab origine nell'anno 1984. Ciò considerato, parte convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio in favore delle p.lle di terreno 1039 e 1006 e dell'immobile ad uso abitativo identificato dalla p.lla 1655. Tale domanda da esaminare in via preliminare va rigettata. Sul punto il CTU, con relazione condivisibile ed esente da critiche, a seguito di indagini effettuate presso i competenti uffici comunali, ha potuto concludere con ragionevole certezza che la servitù di passaggio per cui è causa è effettivamente esercitata sulle p.lle 1039, 1006 e 1655 dall'anno 2007. Pur non volendo considerare il contenuto della sentenza n.2440/2016 che ha accertato, con valore di giudicato, l'illegittimità della servitù esercitata dalla convenuta
[...]
in favore delle p.lle nn. 1039 e 1006, va dato atto che CP_2
l'usucapione della servitù esercitata dalla convenuta oltre i limiti di cui all'atto costitutivo (atto di compravendita per notar del 18.01.1984) non potrebbe comunque essere Per_1
difettandone, anche all'attualità, un elemento fondamentale ovvero il possesso continuato per un ventennio. La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata. In via subordinata parte convenuta ha chiesto costituirsi una servitù coattiva pedonale e carrabile a carico del viale Petagna, di proprietà attorea (p.lla 898) ed in favore delle ulteriori p.lle 1039, 1006 e 1655. Anche questa domanda deve ritenersi infondata. Sul punto deve rilevarsi che, con sentenza n. 2440/2016, l'intestato Tribunale ha accertato l'illegittimità della servitù di passaggio esercitata sul fondo dell' in favore delle p.lle Pt_1
1039 e 1006 di proprietà di , sussistendo una CP_2
3 servitù unicamente in favore delle p.lle nn. 1602 e 1035, come stabilito ab origine nell'anno 1984. Su tale statuizione si è formato il giudicato, atteso che non solo
è rimasta contumace, ma non si è curata di CP_2 detta pronuncia. Orbene, considerato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio avrebbe potuto essere avanzata già nell'ambito di quel giudizio o quanto meno contestata con atto di impugnazione. Ciò ne preclude la riproposizione nell'ambito dell'odierno giudizio. Né può essere accolta la domanda di costituzione di un diritto personale di godimento avente il medesimo contenuto della servitù di passaggio in favore del erede ab intestato CP_1 della convenuta , intervenuto nell'ambito del CP_2 presente giudizio un simile potere giudiziale sorretto da alcuna norma dell'ordinamento. A questo punto, vanno analizzate le domande presentate in via principale dall'attore . Parte_1
L'attore ha, infatti, chiesto accertarsi l'illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta e dai relativi CP_2 familiari, stante l'aggravio delle modalità di esercizio della servitù insistente su sole due particelle (nn. 1602 e 1035) ed, invece, di fatto estesa anche alla p.lla 1065 su cui sussiste una abitazione civile. Va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche all'interno della sentenza n. 2440/2016 secondo cui “In tema di servitù di passaggio, ricorre l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cod. civ. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario (Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 (Rv. 584686 - 01). Con riferimento al caso di specie l'aggravamento ricorre senz'altro, come accertato de facto anche all'interno della pronuncia richiamata e della CTU disposta nel presente giudizio (cfr. pagg. 18 e ss.). Può essere accolta, dunque, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di aggravamento della servitù e la conseguente condanna al pagamento di una indennità la cui quantificazione già effettuata all'interno della sentenza n. 2440/2016 pari a 2.000,00 euro annui appare equa e condivisibile. A questo punto, va analizzata la domanda avanzata dall' Pt_1 in merito alla chiusura del fondo servente mediante l'ap di una catena al fine di impedire comportamenti abusivi di altri
4 soggetti diversi dalla convenuta che hanno impedito il CP_2 pieno godimento del fondo ad oper 'attore. Ebbene, sul punto, in diritto va evidenziato che “In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù” (Sez. 2, Sentenza n. 31145 del 29/12/2017 (Rv. 647069 - 01). Il titolare del fondo servente, dunque, è titolare di un diritto soggettivo di chiusura del fondo ma, al fine di garantire il libero e comodo accesso da parte del proprietario del fondo dominante, tale diritto non può essere esercitato in modo del tutto arbitrario, dovendo rispettare il contenuto della servitù di passaggio. A tal fine, pur volendo riconoscere tale diritto esso va esercitato tenuto conto dell'esistenza della servitù oggetto di causa: come richiesto dalla parte convenuta, infatti, la servitù potrebbe essere agevolmente esercitata se il titolare del fondo servente si impegnasse ad installare un sistema di chiusura automatizzato con telecomando a distanza, sui cui parte attrice si è manifestata d'accordo, come emerge dalle conclusioni formulate nell'ambito della comparsa conclusionale. Infine, va disattesa la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore per le molestie e gli abusi perpetrati dal titolare del fondo dominante in suo danno, in assenza di qualsivoglia prova sia del danno evento che del danno conseguenza e, parimenti, per la stessa ragione va disattesa la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accerta l'aggravamento della servitù esercitata a carico del fondo dell'attore esistente unicamente in Parte_1 favore dei terreni agricoli p.lle 1602 e 1035, come da costituzione originaria giusta atto per notar del Per_1
18.01.1984, e per l'effetto condanna parte con CP_1
al pagamento di una indennità annua pari ad euro
[...]
per l'aggravamento della servitù sopravvenuto rispetto alla condanna di cui alla sentenza n.2440/2016 dall'intestato Tribunale;
5 -accerta il diritto dell'attore, ad apporre una Parte_1 catena e/o una barra auto azione a mezzo telecomando a distanza sul viale di sua proprietà al Corso S.Agata n° 63, previa consegna del telecomando di accesso al viale servente al Sig. , al solo fine di accedere Controparte_1 alle p.lle 1062 e 1035;
- Rigetta le domande riconvenzionali;
- Condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese con attribuzione al icipatario Liberato Mazzola, che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per competenze di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario e con attribuzione in favore dell'Avv. Liberato Mazzola. Torre Annunziata, 7 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
6
Corso Italia 261, presso lo Studio MC Legal Mazzola EL & Associati dell'avvocato Liberato Mazzola dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione -attore- E
nella qualità di erede ab intestato di Controparte_1 [...] amente domiciliato in Sorrento alla Via CP_2
Aranci n. 51 presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Milano ed
i quali lo rappr.tano e difendono giusta Controparte_3 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali
1 si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Emerge per tabulas che i beni oggetto di controversia siano ubicati in Massa Lubrense (NA) al Corso Sant'Agata n. 23, da cui si dirama il cosiddetto “Viale Petagna”, e sono costituiti da una serie di fondi agricoli, in parte edificati. L'attore è proprietario del fondo individuato nel Parte_1
N.C.T. al f. 9 p.lla 898 cui si accede dal Viale Petagna. La proprietà della convenuta è costituita da un fondo agricolo, riportato nel N.T.C. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, composto dalle p.lle 1602, 1035, 1039 e 1006, 2723 e 2725, e da un fabbricato a destinazione residenziale, riportato nel N.C.E.U. al foglio 9, particella 1655, cui si accede a mezzo di un viale carrabile che si collega al Viale Petagna attraverso un cancello. È altresì incontroverso che sui luoghi di causa esista una servitù a carico del Viale Petagna in favore delle p.lle di terreno 1602 e 1035. Si tratta di una servitù di passaggio pedonale e carraio costituita in forza di atto di compravendita per notar del Per_1
18.01.1984 da cui emerge che la servitù di passaggio a carico del Viale Petagna veniva costituita per consentire l'accesso diretto, sia pedonale che carraio, al terreno individuato dalla p.lla 1035, attraverso un varco di 2,50 m da realizzarsi in qualunque punto del confine con il predetto viale. Nell'atto de quo veniva, inoltre, specificato che il varco di accesso da realizzarsi fosse delimitato da apposito cancello, ma nulla era espressamente stabilito a proposito della tipologia di percorso attraverso cui esercitare la costituita servitù. Dalla documentazione prodotta in atti nonché dallo stato dei luoghi è emerso che la servitù in favore delle p.lle 1602 e 1035, come sopra descritta, è stata da sempre esercitata attraverso il varco di accesso alla p.lla 1035 delimitato da un cancello. Tale varco risulta difforme rispetto a quanto stabilito dall'atto, in quanto non è stato realizzato sul confine tra il Viale e la p.lla 1035 bensì all'interno della p.lla stessa e perché presenta dimensioni superiori rispetto a quelle indicate nell'atto stesso. L'esercizio della servitù ha dato luogo alla costruzione di un viale in calcestruzzo pedonale e carrabile. Detto viale, quindi, iniziando dalla p.lla 1035, attraversa in sequenza le p.lle 1039, 1006 e 1035 e, nuovamente, la p.lla 1006 per terminare nei pressi del fabbricato costituito dalla p.lla 1655.
2 L'esercizio della servitù in oggetto si è tradotto, con il passare del tempo, in una servitù di passaggio non solo in favore dei terreni p.lle 1602 e 1035, come stabilito ab origine, bensì anche in favore dei terreni p.lle 1039 e 1006 nonché del fabbricato residenziale individuato dalla p.lla 1655. Ciò posto, con sentenza n. 2440/2016 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato illegittima la servitù come sopra descritta ed esercitata da in favore delle p.lle CP_2
1039 e 1006, in quanto ag aggio tratto per detti fondi, diversi da quelli cui la servitù si riferisce (p.lle 1602 e 1035). Secondo la pronuncia, l'esistenza di tale viale ha aggravato la servitù sui beni dell' essendo stata esercitata non solo in Pt_1 favore del fondo agricolo ma anche del fondo su cui insiste l'abitazione civile della convenuta. Essendo stata dichiarata illegittima la servitù in favore delle particelle nn. 1039, 1006 e 1655, permane unicamente quella a carico del Viale Petagna in favore delle sole p.lle 1602 e 1035, come stabilito ab origine nell'anno 1984. Ciò considerato, parte convenuta ha chiesto accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio in favore delle p.lle di terreno 1039 e 1006 e dell'immobile ad uso abitativo identificato dalla p.lla 1655. Tale domanda da esaminare in via preliminare va rigettata. Sul punto il CTU, con relazione condivisibile ed esente da critiche, a seguito di indagini effettuate presso i competenti uffici comunali, ha potuto concludere con ragionevole certezza che la servitù di passaggio per cui è causa è effettivamente esercitata sulle p.lle 1039, 1006 e 1655 dall'anno 2007. Pur non volendo considerare il contenuto della sentenza n.2440/2016 che ha accertato, con valore di giudicato, l'illegittimità della servitù esercitata dalla convenuta
[...]
in favore delle p.lle nn. 1039 e 1006, va dato atto che CP_2
l'usucapione della servitù esercitata dalla convenuta oltre i limiti di cui all'atto costitutivo (atto di compravendita per notar del 18.01.1984) non potrebbe comunque essere Per_1
difettandone, anche all'attualità, un elemento fondamentale ovvero il possesso continuato per un ventennio. La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata. In via subordinata parte convenuta ha chiesto costituirsi una servitù coattiva pedonale e carrabile a carico del viale Petagna, di proprietà attorea (p.lla 898) ed in favore delle ulteriori p.lle 1039, 1006 e 1655. Anche questa domanda deve ritenersi infondata. Sul punto deve rilevarsi che, con sentenza n. 2440/2016, l'intestato Tribunale ha accertato l'illegittimità della servitù di passaggio esercitata sul fondo dell' in favore delle p.lle Pt_1
1039 e 1006 di proprietà di , sussistendo una CP_2
3 servitù unicamente in favore delle p.lle nn. 1602 e 1035, come stabilito ab origine nell'anno 1984. Su tale statuizione si è formato il giudicato, atteso che non solo
è rimasta contumace, ma non si è curata di CP_2 detta pronuncia. Orbene, considerato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio avrebbe potuto essere avanzata già nell'ambito di quel giudizio o quanto meno contestata con atto di impugnazione. Ciò ne preclude la riproposizione nell'ambito dell'odierno giudizio. Né può essere accolta la domanda di costituzione di un diritto personale di godimento avente il medesimo contenuto della servitù di passaggio in favore del erede ab intestato CP_1 della convenuta , intervenuto nell'ambito del CP_2 presente giudizio un simile potere giudiziale sorretto da alcuna norma dell'ordinamento. A questo punto, vanno analizzate le domande presentate in via principale dall'attore . Parte_1
L'attore ha, infatti, chiesto accertarsi l'illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta e dai relativi CP_2 familiari, stante l'aggravio delle modalità di esercizio della servitù insistente su sole due particelle (nn. 1602 e 1035) ed, invece, di fatto estesa anche alla p.lla 1065 su cui sussiste una abitazione civile. Va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche all'interno della sentenza n. 2440/2016 secondo cui “In tema di servitù di passaggio, ricorre l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cod. civ. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario (Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 (Rv. 584686 - 01). Con riferimento al caso di specie l'aggravamento ricorre senz'altro, come accertato de facto anche all'interno della pronuncia richiamata e della CTU disposta nel presente giudizio (cfr. pagg. 18 e ss.). Può essere accolta, dunque, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di aggravamento della servitù e la conseguente condanna al pagamento di una indennità la cui quantificazione già effettuata all'interno della sentenza n. 2440/2016 pari a 2.000,00 euro annui appare equa e condivisibile. A questo punto, va analizzata la domanda avanzata dall' Pt_1 in merito alla chiusura del fondo servente mediante l'ap di una catena al fine di impedire comportamenti abusivi di altri
4 soggetti diversi dalla convenuta che hanno impedito il CP_2 pieno godimento del fondo ad oper 'attore. Ebbene, sul punto, in diritto va evidenziato che “In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù” (Sez. 2, Sentenza n. 31145 del 29/12/2017 (Rv. 647069 - 01). Il titolare del fondo servente, dunque, è titolare di un diritto soggettivo di chiusura del fondo ma, al fine di garantire il libero e comodo accesso da parte del proprietario del fondo dominante, tale diritto non può essere esercitato in modo del tutto arbitrario, dovendo rispettare il contenuto della servitù di passaggio. A tal fine, pur volendo riconoscere tale diritto esso va esercitato tenuto conto dell'esistenza della servitù oggetto di causa: come richiesto dalla parte convenuta, infatti, la servitù potrebbe essere agevolmente esercitata se il titolare del fondo servente si impegnasse ad installare un sistema di chiusura automatizzato con telecomando a distanza, sui cui parte attrice si è manifestata d'accordo, come emerge dalle conclusioni formulate nell'ambito della comparsa conclusionale. Infine, va disattesa la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore per le molestie e gli abusi perpetrati dal titolare del fondo dominante in suo danno, in assenza di qualsivoglia prova sia del danno evento che del danno conseguenza e, parimenti, per la stessa ragione va disattesa la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accerta l'aggravamento della servitù esercitata a carico del fondo dell'attore esistente unicamente in Parte_1 favore dei terreni agricoli p.lle 1602 e 1035, come da costituzione originaria giusta atto per notar del Per_1
18.01.1984, e per l'effetto condanna parte con CP_1
al pagamento di una indennità annua pari ad euro
[...]
per l'aggravamento della servitù sopravvenuto rispetto alla condanna di cui alla sentenza n.2440/2016 dall'intestato Tribunale;
5 -accerta il diritto dell'attore, ad apporre una Parte_1 catena e/o una barra auto azione a mezzo telecomando a distanza sul viale di sua proprietà al Corso S.Agata n° 63, previa consegna del telecomando di accesso al viale servente al Sig. , al solo fine di accedere Controparte_1 alle p.lle 1062 e 1035;
- Rigetta le domande riconvenzionali;
- Condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese con attribuzione al icipatario Liberato Mazzola, che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per competenze di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario e con attribuzione in favore dell'Avv. Liberato Mazzola. Torre Annunziata, 7 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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