Articolo 41 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 40Articolo 42
Versione
8 novembre 1989
Art. 41. (Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o a fondi sostitutivi.
2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.
3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'articolo 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 .
Note all'art. 41:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989