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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 22528/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 22528/2024, promossa da:
1) , nata il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_1
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_1
3571, Facundo Quiroga, San Justo, SA Fe, Argentina;
2) , nato il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_2
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_2
Angeloni 2578, Centro San Justo, SA Fe, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti VIRGINIA GERBASI e VINCENZA SOTTILE, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “1)accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri
[...]
, nata nella Provincia di SA Fe, Argentina, il 17.01.1995; e Parte_1 [...]
, nato nella Provincia di SA Fe, Argentina, il 02.03.1987, sono entrambi Persona_1 cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare, ex art 10 D.P.R. 396/2000, al , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente
[...]
al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari;
4) disporre CP_1
a carico della Cancelleria, ex art 14 D.P.R. 396/2000, la trasmissione del provvedimento giudiziario all'ufficiale dello stato civile competente”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, in data 13/12/2024 e depositato il medesimo giorno, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato l'[...] a [...] (cfr. Persona_2 documentazione depositata, sub n. 1, pag. 1, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) ed è deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), con l'LI di , in data 09/07/1931 (cfr. documentazione Controparte_2 depositata, sub n. 1, pagg.
3-11 unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che – o o o , Persona_2 Per_2 Pt_1 Per_2
RA o ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e CP_3 non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 28/10/2022 (cfr. documentazione depositata, sub n. 1, pagg. 12-18, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 28/02/1873 a Racconigi (CN), - ha Persona_2 contratto matrimonio con (cfr. documentazione depositata, Controparte_4 sub n. 1, pag. 2, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, da questo matrimonio, è nato ad [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 20/03/1881, (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, pagg. 1- CP_5
7, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto con l' di Per_3
, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data CP_6 04/01/1965 (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, pagg. 17-24, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 16/10/1907, a Soledad, provincia di SA Fe (Argentina), CP_5
- o ( come da certificato di matrimonio), ha
[...] Persona_4 Per_3 contratto matrimonio con (cfr. documentazione Controparte_7 depositata, sub n. 2 , pagg. 8-16, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 23/11/1908, (cfr. documentazione Controparte_8 depositata, sub n. 3, pagg. 1-8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data 25/06/1981 (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, pagg. 18-25, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 11/01/1940, a Videla, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Controparte_8 CP_9 documentazione depositata, sub n. 3 , pagg. 9-17, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 25/04/1944, (cfr. Parte_3 documentazione depositata, sub n. 4, pagg. 1-8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data 14/11/2014 (cfr. documentazione depositata, sub n. 4 pagg. 18-25, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 02/08/1967, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_3 Controparte_10
(cfr. documentazione depositata, sub n. 4 , pagg. 9-17, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, sono nati a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina): in data 01/10/1973, CP_11
(cfr. documentazione depositata, sub n. 5, pagg. 1-8, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) ed in data 02/03/1987, l'odierno ricorrente
(cfr. documentazione depositata, sub n. 7, Parte_2 unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 04/02/1994, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con CP_11 CP_12
(cfr. documentazione depositata, sub n. 5 , pagg. 9-17, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nata a [...], provincia di SA Fe (Argentina) in data 17/01/1995, l'odierna ricorrente Parte_1
(cfr. documentazione depositata, sub n. 6, unitamente alla nota di deposito
[...] del 24/09/2025);
− che il Consolato Generale d'Italia a Rosario – autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rosario, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti” (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025). In data 05/02/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il si è costituito in giudizio chiedendo disporsi la sospensione della Controparte_1 causa, essendo stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis L. 91/92. L'udienza del 13.11.25 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note , la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'istanza di sospensione avanzata dalla resistente poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale ha ad oggetto una norma che non trova applicazione nella presente controversia. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario Persona_2 di Cavallerleone (CN), circostanza da cui discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo originario è nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, sulla scorta della sola documentazione in atti e, in particolare, alla luce delle risultanze della documentazione depositata, sub nn. 1 pagg. 3-18, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025, che , nato prima della nascita del Persona_2
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_4 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_13
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_2 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al Controparte_1 eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Per_2
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , nato in
[...] CP_5
Argentina il 20/03/1881, che, a sua volta l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_2 in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma dall'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese possono compensarsi sussistendo gravi ed eccezionali motivi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nata il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_1
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_1
Figueredo 3571, Facundo Quiroga, San Justo, SA Fe, Argentina;
2) , nato il [...] a [...] provincia di Parte_2
SA Fe (Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in NumeroD_2
Francisco Angeloni 2578, Centro San Justo, SA Fe, Argentina;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 13.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 22528/2024, promossa da:
1) , nata il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_1
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_1
3571, Facundo Quiroga, San Justo, SA Fe, Argentina;
2) , nato il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_2
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_2
Angeloni 2578, Centro San Justo, SA Fe, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti VIRGINIA GERBASI e VINCENZA SOTTILE, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “1)accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri
[...]
, nata nella Provincia di SA Fe, Argentina, il 17.01.1995; e Parte_1 [...]
, nato nella Provincia di SA Fe, Argentina, il 02.03.1987, sono entrambi Persona_1 cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare, ex art 10 D.P.R. 396/2000, al , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente
[...]
al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari;
4) disporre CP_1
a carico della Cancelleria, ex art 14 D.P.R. 396/2000, la trasmissione del provvedimento giudiziario all'ufficiale dello stato civile competente”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, in data 13/12/2024 e depositato il medesimo giorno, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato l'[...] a [...] (cfr. Persona_2 documentazione depositata, sub n. 1, pag. 1, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) ed è deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), con l'LI di , in data 09/07/1931 (cfr. documentazione Controparte_2 depositata, sub n. 1, pagg.
3-11 unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che – o o o , Persona_2 Per_2 Pt_1 Per_2
RA o ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e CP_3 non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 28/10/2022 (cfr. documentazione depositata, sub n. 1, pagg. 12-18, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 28/02/1873 a Racconigi (CN), - ha Persona_2 contratto matrimonio con (cfr. documentazione depositata, Controparte_4 sub n. 1, pag. 2, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, da questo matrimonio, è nato ad [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 20/03/1881, (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, pagg. 1- CP_5
7, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto con l' di Per_3
, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data CP_6 04/01/1965 (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, pagg. 17-24, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 16/10/1907, a Soledad, provincia di SA Fe (Argentina), CP_5
- o ( come da certificato di matrimonio), ha
[...] Persona_4 Per_3 contratto matrimonio con (cfr. documentazione Controparte_7 depositata, sub n. 2 , pagg. 8-16, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 23/11/1908, (cfr. documentazione Controparte_8 depositata, sub n. 3, pagg. 1-8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data 25/06/1981 (cfr. documentazione depositata, sub n. 3, pagg. 18-25, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 11/01/1940, a Videla, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con (cfr. Controparte_8 CP_9 documentazione depositata, sub n. 3 , pagg. 9-17, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nato a [...], provincia di SA Fe (Argentina), in data 25/04/1944, (cfr. Parte_3 documentazione depositata, sub n. 4, pagg. 1-8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025), deceduto a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina), in data 14/11/2014 (cfr. documentazione depositata, sub n. 4 pagg. 18-25, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 02/08/1967, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con Parte_3 Controparte_10
(cfr. documentazione depositata, sub n. 4 , pagg. 9-17, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, sono nati a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina): in data 01/10/1973, CP_11
(cfr. documentazione depositata, sub n. 5, pagg. 1-8, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) ed in data 02/03/1987, l'odierno ricorrente
(cfr. documentazione depositata, sub n. 7, Parte_2 unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025);
− che, in data 04/02/1994, a San Justo, provincia di SA Fe (Argentina),
[...]
ha contratto matrimonio con CP_11 CP_12
(cfr. documentazione depositata, sub n. 5 , pagg. 9-17, unitamente alla nota
[...] di deposito del 24/09/2025) e che, dalla loro unione, è nata a [...], provincia di SA Fe (Argentina) in data 17/01/1995, l'odierna ricorrente Parte_1
(cfr. documentazione depositata, sub n. 6, unitamente alla nota di deposito
[...] del 24/09/2025);
− che il Consolato Generale d'Italia a Rosario – autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rosario, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti” (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025). In data 05/02/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il si è costituito in giudizio chiedendo disporsi la sospensione della Controparte_1 causa, essendo stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis L. 91/92. L'udienza del 13.11.25 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note , la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'istanza di sospensione avanzata dalla resistente poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale ha ad oggetto una norma che non trova applicazione nella presente controversia. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario Persona_2 di Cavallerleone (CN), circostanza da cui discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo originario è nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, sulla scorta della sola documentazione in atti e, in particolare, alla luce delle risultanze della documentazione depositata, sub nn. 1 pagg. 3-18, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025, che , nato prima della nascita del Persona_2
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_4 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_13
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_2 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al Controparte_1 eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Per_2
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , nato in
[...] CP_5
Argentina il 20/03/1881, che, a sua volta l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_2 in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma dall'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 8, unitamente alla nota di deposito del 24/09/2025). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese possono compensarsi sussistendo gravi ed eccezionali motivi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nata il [...] a [...] provincia di SA Fe Parte_1
(Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in [...]NumeroD_1
Figueredo 3571, Facundo Quiroga, San Justo, SA Fe, Argentina;
2) , nato il [...] a [...] provincia di Parte_2
SA Fe (Argentina), documento nazionale di identità n. , residente in NumeroD_2
Francisco Angeloni 2578, Centro San Justo, SA Fe, Argentina;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 13.11.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno