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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7001/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Roberta SORGI, in sostituzione dell'Avv. Alessia GIUGNO, per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.43 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7001 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è Parte_1 inabile e si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (13/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 08/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da: “Vasculopatia cerebrale con MCI in soggetto con pregresso infarto del miocardio, ipertensione
arteriosa, artrosi generalizzata e osteoporosi a grave incidenza funzionale, protesi ginocchio dx e sx, bronchite
cronica e grave deficit visivo (OD v.c. 4/10; Osx: motu manu n.m.)” e ha osservato che “dalla interazione
delle patologie diagnosticate risulta che la Sig.ra a tutt'oggi, mantiene la capacità di deambulare e Parte_1
di spostarsi autonomamente servendosi di ausili e risulta in grado di provvedere autonomamente ai comuni
atti della vita quotidiana, non necessitando quindi di assistenza continua” e ha concluso che la stessa sia da ritenere soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri
della sua età -grave-100%, ma non ricorrono gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento. Infine le patologie diagnosticate costituiscono comunque minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, stabilizzate o progressive, che riducono l'autonomia personale, correlata all'età, tanto da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione in misura tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
consentendo di riconoscerlo portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge 104/92).”
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che e' inabile ed ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 3 della L.104/92, dalla data
della domanda amministrativa.
Va, invece, respinta nella parte relativa all'indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_1
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/06/2025.
4 IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7001/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Roberta SORGI, in sostituzione dell'Avv. Alessia GIUGNO, per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.43 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
7001 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è Parte_1 inabile e si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (13/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 08/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da: “Vasculopatia cerebrale con MCI in soggetto con pregresso infarto del miocardio, ipertensione
arteriosa, artrosi generalizzata e osteoporosi a grave incidenza funzionale, protesi ginocchio dx e sx, bronchite
cronica e grave deficit visivo (OD v.c. 4/10; Osx: motu manu n.m.)” e ha osservato che “dalla interazione
delle patologie diagnosticate risulta che la Sig.ra a tutt'oggi, mantiene la capacità di deambulare e Parte_1
di spostarsi autonomamente servendosi di ausili e risulta in grado di provvedere autonomamente ai comuni
atti della vita quotidiana, non necessitando quindi di assistenza continua” e ha concluso che la stessa sia da ritenere soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri
della sua età -grave-100%, ma non ricorrono gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento. Infine le patologie diagnosticate costituiscono comunque minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, stabilizzate o progressive, che riducono l'autonomia personale, correlata all'età, tanto da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione in misura tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
consentendo di riconoscerlo portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge 104/92).”
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che e' inabile ed ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 3 della L.104/92, dalla data
della domanda amministrativa.
Va, invece, respinta nella parte relativa all'indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_1
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/06/2025.
4 IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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