Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 07/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7280 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato SC GI Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la Declaratoria d’illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. ER RI NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ex art. 117 cpa , il ricorrente impugna il silenzio serbato dalla Rappresentanza Diplomatica a Islamabad rispetto alla sua istanza di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato , nonostante il necessario nulla osta a suo favore rilasciato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) , previa richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro.
E’opportuno un cenno sul contesto giuridico del presente contenzioso.
L’art. 3 del DL 11/10/2024, n. 145- convertito con modificazioni dalla L 9/12/2024, n. 187- dispone - nel primo comma - che “In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”.
Secondo il successivo secondo comma, “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
A norma del terzo comma , “Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka”.
Conseguentemente - nel caso in esame - l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, cittadino pakistano, risulta essere sospesa ex art. 3, comma 2, del DL 145/2024 sino alla eventuale conferma espressa da parte del competente SUI .
Pertanto – attesa la vigenza della citata disposizione - il procedimento di competenza della Rappresentanza Diplomatica a Islamabad , inteso al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe che concludersi con un provvedimento negativo o meramente soprassessorio.
Infatti, la Sede Diplomatica in Pakistan potrebbe solo limitarsi a prendere atto della sospensione del relativo procedimento amministrativo, nelle more delle determinazioni di altri Uffici , non incardinati nel MAECI, né convenuti nel presente giudizio - competenti a esercitare gli accertamenti disposti dal DL 145/2024, in quanto inseriti nell’ambito di una procedura di carattere “ strutturalmente e funzionalmente autonomo”, benchè collegata a quella per il rilascio del visto (Cfr. ex multis TAR Lazio –Sez. Quinta - Quater , n. 3944/2025).
Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorrente non abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della Sede Diplomatica a Islamabad e, conseguentemente, all’emanazione di pronuncia ex art. 117 cpa.
Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Trattandosi di pronuncia in rito , il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese processuale compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC IL, Presidente
ER RI NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI NO | SC IL |
IL SEGRETARIO