TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 287/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Salvatrice Criscione Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 invano reclamato in via amministrativa;
1 CP_
- l ha chiesto rigettarsi la domanda per mancanza di prova in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
2 - tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (cfr. Dichiarazione di responsabilità su familiari a carico in seno al Modello 730/2020, all. 5 ricorso) - sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale - nonché
attestazioni dell'autorità consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva;
attestato di matrimonio, cfr. all. 3) inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento. All'uopo insufficiente è, altresì, il Modello
730/2020 (all. 5), che nulla prova in ordine alla mancanza di redditi dei familiari residenti in [...]ed alla mancata percezione, da parte degli stessi, di prestazioni analoghe all'ANF nello Stato estero;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in considerazione della dichiarazione reddituale resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., personalmente sottoscritta dal ricorrente ed allegata all'atto introduttivo del giudizio,
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
3 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 31.3.2025.
4
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 287/2022 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Salvatrice Criscione Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 invano reclamato in via amministrativa;
1 CP_
- l ha chiesto rigettarsi la domanda per mancanza di prova in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
2 - tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (cfr. Dichiarazione di responsabilità su familiari a carico in seno al Modello 730/2020, all. 5 ricorso) - sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale - nonché
attestazioni dell'autorità consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva;
attestato di matrimonio, cfr. all. 3) inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento. All'uopo insufficiente è, altresì, il Modello
730/2020 (all. 5), che nulla prova in ordine alla mancanza di redditi dei familiari residenti in [...]ed alla mancata percezione, da parte degli stessi, di prestazioni analoghe all'ANF nello Stato estero;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in considerazione della dichiarazione reddituale resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., personalmente sottoscritta dal ricorrente ed allegata all'atto introduttivo del giudizio,
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
3 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 31.3.2025.
4
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara