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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1487/2025 R.G. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati TI ET Presidente rel. Lucio Marcantonio Consigliere Angelo Parisi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione in appello depositato in data 15.5.2025
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1
a Cologno Monzese, Via Bolzano n. 27 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Ruggeri, presso il cui studio, in Monza, Via Carlo Alberto n. 11, ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] ( Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a[...] rappresentata e difesa dall' avv. Luca Zita, presso il cui studio in Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25, ha eletto domicilio APPELLATA
Oggetto: Atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 27.2.2025, pubblicata il 13.3.2025, notificata il 15.4.2025 nel procedimento n. 7913/2023 R.G. in materia di dichiarazione giudiziale di paternità.
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Luisa Russo.
Conclusioni congiunte delle parti: chiedono il recepimento da parte della Corte del seguente accordo :
1) verserà a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_2 Controparte_1 Persona_1 la somma mensile di 350,00 euro omnicomprensiva entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) si impegna a versare a a somma di 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 Parte_2 Controparte_1 a rretrate da febbraio a
3) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4)Resta salva la somma residua quantificata nella sentenza in 7000 euro a titolo di mantenimento del minore per il periodo intercorrente da momento della nascita alla data della decisione rispetto alla quale non vi è contestazione tra le parti e rispetto alla quale è stata avviata la procedura esecutiva di recupero;
5)Restano, altresì, salve le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza relative al regime di affido, al collocamento e alle frequentazioni tra padre e figlio;
6)Il padre presta il compenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
7)Spese compensate
Conclusioni per il PG : esprime parere favorevole all'accordo raggiunto dalle parti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 27.2.2025, pubblicata in data 13.3.205, il Tribunale di Monza - decidendo sulla domanda promossa da volta ad ottenere l'accertamento del rapporto Controparte_1 di filiazione a favore del figlio minore nato il [...] dalla relazione sentimentale Persona_1 intrattenuta con e la statuizione di un contributo paterno al mantenimento Parte_2 economico del bambino, richiesto nella misura di 500,00 euro mensili, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia - ha dichiarato che è padre biologico di , Parte_2 Persona_1 ha affidato il minore in via esclusiva alla madre, ha previsto l'intervento del Servizio sociale territoriale nella regolamentazione dei rapporto tra il bambino ed il padre, qualora quest'ultimo fosse stato interessato a coltivare la relazione con il figlio, ha posto a carico del l'obbligo Pt_2 di versare alla madre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma mesile di 350,00 euro, oltre il 50 delle spese straordinarie, ha condannato il padre a rifondere alla madre la somma di 7.000,00 euro a titolo di mantenimento del figlio per il periodo intercorrente dalla nascita alla data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite a favore della controparte. Pt_2 In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il rapporto di filiazione tra e Pt_2
valorizzando, da una parte il rifiuto del presunto padre, peraltro neppure Persona_1 costituitosi in giudizio, di sottoposti agli accertamenti genetici disposti nel corso del giudizio di primo grado tramite CTU e dall'altra le risultanze istruttorie, con particolare riguardo all'esame testimoniale assunto all'udienza del 21.11.2022, nel corso del quale è emerso pacificamente che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale dall' anno 2022, che l' è stato Pt_2 immediatamente notiziato dalla compagna dello stato di gravidanza, che l'uomo, senza mai mettere in discussione il rapporto di paternità, ha tentato di convincere la ad interrompere la PE gravidanza in quanto spaventato dall'idea di avere un figlio, determinandosi, poi, a sparire e ad interrompere ogni rapporto con la donna. Il Tribunale ha, quindi, assunto ufficiosamente le statuizioni inerenti il regime di affido del minore (disposto in via esclusiva a favore della madre ritenuta, a differenza del padre, adeguata nell'esercizio delle funzioni genitoriali ) e le frequentazioni con il padre (disposte per il tramite del Servizio sociale territoriale, previa attenta valutazione della serietà delle motivazioni paterne alla ripresa dei rapporti), stabilendo, poi, come richiesto da parte ricorrente, l'entità del contributo paterno al mantenimento del minore, in particolare evidenziando che la nell'anno di PE imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 10.407,99 euro pari a circa 800,00 euro mensili (cfr. CU 2023), nell'anno di imposta 2023 (cfr. CU 2024) ha percepito un reddito annuo lordo di 7.429,85 euro, pari a 610,00 euro mensili, essendo, inoltre, gravata dal mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, comportante il rimborso di rate mensili di 160,00 euro, nonché dal costo del nido frequentato dal minore pari a 560,00 euro, mentre il padre, impiegato presso la dalla data del 22.4.2027, nell'anno di imposta Controparte_2 2023, ha percepito una retribuzione lorda di 30.743,00 oltre 30,00 euro per cassa integrazione e nell'anno 2024, nei mesi da gennaio a settembre, ha ricevuto una retribuzione lorda di 24.774,00 oltre 119,00 euro per cassa integrazione, come comprovato dall'estratto conto contributivi trasmesso dall' su richiesta del Tribunale. CP_3 Il Tribunale ha, infine, liquidato complessivi 7.000,00 euro a favore della a titolo di PE rimborso degli esborsi sostenuti dalla stessa per il mantenimento del minore dal momento della sua nascita fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, determinato in via forfettaria in 350,00 euro mensili.
2. Con atto di citazione in appello depositato in data 15.5.2025, la difesa di , in via Parte_2 pregiudiziale, ha chiesto le sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via preliminare la rimessione in termini del proprio assistito al fine di consentire l'effettuazione di CTU genetica, in via principale e nel merito, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio indicato nella misura di 150,00 euro mensili, con vittoria di spese e competenze di lite. In via pregiudiziale la difesa appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, deducendo l'eccessività del contributo paterno al mantenimento del minore statuito dal Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dell' il quale deve provvedere al Pt_2 sostentamento del proprio nucleo familiare, composto da una figlia in tenera età, dalla moglie nuovamente incinta e dai propri genitori, sicché un tale esborso arrecherebbe all'appellante un pregiudizio grave e irreparabile. Con il primo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erroneità delle valutazioni operate dal Tribunale in relazione al rapporto di filiazione, non avendo i giudici di prime cure considerato che la relazione tra l' e la iniziata nel febbraio del 2022, non era per nulla stabile e Pt_2 PE che quest'ultima non solo fosse pienamente a conoscenza del fatto che il compagno si era sposato in data 29.12.2020 con una connazionale in procinto di trasferirsi in Italia, ma altresì che il medesimo non aveva alcuna intenzione di lasciare la moglie, non intendendo fare da padre al figlio concepito con la stante l'assenza di un progetto di vita comune, sicché in più PE occasioni si era dichiarato contrario alla gravidanza. A tale riguardo la difesa, affermando che il proprio assistito non intende sottrarsi alle proprie responsabilità di padre ove confermata la sua paternità, ha chiesto la rimessione in termini al fine di consentire al proprio assistito l'espletamento della consulenza tecnica genetica, deducendo che quanto dichiarato dalla tese escussa nel corso del giudizio di primo grado era stato dalla stessa appreso dalla stessa non conoscendo personalmente l' PE Pt_2 Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato l'entità del contributo al Pt_2 mantenimento ordinario e straordinario e della somma di 7.000,00 euro a titolo di mantenimento del minore nel periodo intercorrente tra la nascita e la decisione disposta dal Tribunale a carico del padre, chiedendone la riduzione. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha considerato la situazione familiare dell'appellante, il quale nell'attualità deve provvedere al sostentamento della moglie, nuovamente incinta e priva di attività lavorativa, della figlia avuta con la stessa e dei propri genitori, percependo uno stipendio mensile pari a 2.012,80 (cfr.DOC.G) ed essendo, inoltre, onerato del canone di locazione dell'abitazione familiare, comportante rate mensili di 560,00 euro (cfr. DOC.H), delle spese ordinarie e straordinarie dell'intero nucleo, sicché la sua situazione reddituale non è per nulla florida, come comprovato dall'attestazione ISEE (cfr. DOC.1). Al riguardo la difesa ha affermato che la oltre al proprio stipendio, percepisce PE integralmente l'assegno unico, ammontante a circa 270/280 euro mensili e che la rata del mutuo che la stessa deve rimborsare mensilmente, ammontante a 160,00 euro (cfr. DOC.8 primo grado), è inferiore al canone di locazione cui è tenuto l'appellante.
3.Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 11.6.2025, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di
[...] spese e compensi;
in via istruttoria ha chiesto interpello di controparte, nonché prova per testi sui capitoli di prova come sopra articolati In via preliminare, la difesa ha chiesto una pronuncia di inammissibilità dell'appello non essendo state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. in relazione alle censure mosse alla sentenza di primo grado in quanto generiche e non circostanziate. La difesa ha, quindi, contestato la prospettazione resa da controparte circa la natura della relazione intrattenuta dalle parti, tutt'affatto che fugace e comunque intrapresa dall' sottacendo la Pt_2 presenza del matrimonio con un'altra donna, circostanza appresa con stupore dalla PE solo dopo l'interruzione delle frequentazioni, avvenuta per esclusiva iniziativa dell'appellante, quando quest'ultimo era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della compagna, momento al quale erano seguiti numerosi tentativi posti in essere dall'uomo, documentati dai numerosi messaggi intercorsi tra le parti, per convincere la donna ad abortire, determinandosi, infine, a fronte del rifiuto della donna di accedere a tale possibilità, anche in ragione dello stato avanzato della gravidanza, ad interrompere ogni rapporto con la stessa, disinteressandosi del figlio. A tale riguardo la difesa ha affermato che tale disinteresse paterno pemane nell'attualità, atteso che l' pur sapendo di essere il padre biologico del minore, continua a non versare alcunché per Pt_2 il suo mantenimento, violando, così, il provvedimento emesso dal Tribunale di Monza. La difesa ha, quindi, evidenziato di avere documentato la condizione economico patrimoniale della la quale, per l'anno di imposta 2024, ha percepito un reddito annuo, al lordo delle PE detrazioni, pari a 10.390,00 euro (cfr. CU 2025 – DOC. 3), dovendo, inoltre, provvedere al rimborso delle rate del mutuo acceso per la casa abitata con il figlio minore, ammontanti a 296,00 euro mensili (cfr. DOC. 8 fascicolo di primo grado) e ai costi dell'asilo nido del minore, ammontanti a 560,00 euro mensili, mentre controparte ha omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, come richiesto anche da questa Corte. Quanto al giudizio di primo grado, la difesa di parte appellata ha affermato che lo stesso si è regolarmente instaurato e che tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale sono stati ritualmente notificati alla controparte, sicché i giudici di prime cure hanno correttamente valutato il comportamento tenuto nel corso del giudizio dalla controparte, la quale non si è sottoposta, né alla CTU genetica, né all'interrogatorio formale disposto dall'A.G. Quanto al primo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha affermato che la relazione intercorsa tra le parti non è stata connotata da incontri occasionali e sporadici, che la on PE era a conoscenza che il compagno fosse già coniugato e avesse una figlia (come peraltro si desume dai diversi messaggi intercorsi tra la coppia nei quali non vi è alcun riferimento a tale circostanza) e che la teste escussa nel corso del giudizio di primo grado non si è limitata a riportare fatti appresi dalla avendo, di contro, riferito su circostanze delle quali era venuta a conoscenza PE diretta, essendo la relazione durata per diversi mesi . Quanto al secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellata, affermando che controparte non ha adempiuto all'ordine di produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi, ha evidenziato che è stata prodotta una sola busta paga, relativa al mese di marzo 2025 , sicché non è allo stato possibile effettuare una ricostruzione attendibile delle reali consistenze patrimoniali dell' Pt_2 A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato che nell'attualità è la sola madre a provvedere alle spese che riguardano il minore, non provvedendo il padre a versare il mantenimento per il figlio, né a pagare le somme pregresse dovute, pur percependo redditi tre volte superiori a quelli della PE (come comprovato dall'estratto conto contributivo trasmesso dall' e non frequentando il CP_3 figlio. La difesa, affermando, quindi che controparte non ha espressamente impugnato i capi III, IV e VI della sentenza, sui quali, pertanto, si è formato il giudicato formale, si è opposta alla richiesta di rimessione in termini per l'espletamento di CTU genetica, non sussistendone i relativi presupposti, non avendo controparte dimostrato che la mancata sottoposizione all'atto istruttorio richiesto dal giudice sia derivato da una causa e da un impedimento a lei non imputabile, chiedendo, inoltre, in caso di rinnovazione dell'atto istruttorio nella presente sede, l'intera imputazione dei costi a carico dell' Pt_2 Quanto, infine, alla richiesta di sospensiva, la difesa di parte appellata ne ha chiesto il rigetto, in assenza dei relativi presupposti, stante l'infondatezza dei motivi di appello e l'assenza di insolvenza di una delle parti, presupposto, peraltro neppure dedotto dall'appellante.
4. Con note conclusionali del 10.10.2023, la difesa riportandosi ai propri motivi di PE appello, ne ha chiesto l'accoglimento. Con note conclusive depositate il 25.10.2025, la difesa affermando la specificità dei propri Pt_2 motivi di appello ed insistendo in ordine all'accoglimento dell'istanza di sospensiva, avendo controparte ottenuto atto di precetto ed il pignoramento dello stipendio dell' così Pt_2 ponendo la parte in una condizione di grave difficoltà economica, ha chiesto l'accoglimento dei propri motivi di appello, ai quali si è integralmente riportata.
5. L'udienza del 5.11.2025 è stata tenuta alla presenza delle parti, le quali hanno prospettato l'intenzione di addivenire a una soluzione conciliativa, concordando di valutare la proposta della Corte, avente ad oggetto il versamento da parte del padre, comunque dichiaratosi intenzionato a non mantenere con il figlio alcuna relazione, della somma mensile omnicomprensiva di 350,00 euro a titolo di mantenimento del minore. All'esito la Corte, accolta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ha rinviato il processo Pt_2 all'udienza dell'11.12.2025.
6. All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi :
1) verserà a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_2 Controparte_1 Persona_1 la somma mensile di 350,00 euro omnicomprensiva entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) si impegna a versare a a somma di 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 Parte_2 Controparte_1 a rretrate da febbraio a
3) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4)Resta salva la somma residua quantificata nella sentenza in 7000 euro a titolo di mantenimento del minore per il periodo intercorrente da momento della nascita alla data della decisione rispetto alla quale non vi è contestazione tra le parti e rispetto alla quale è stata avviata la procedura esecutiva di recupero;
5)Restano, altresì, salve le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza relative al regime di affido, al collocamento e alle frequentazioni tra padre e figlio;
6)Il padre presta il compenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
7)Spese compensate All'esito la Corte, preso atto della rinuncia della difesa appellante alla richiesta di perizia genetica e dell' accordo raggiunto dalle parti, cui il PG ha aderito, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'accordo raggiunto dalle parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, nei termini di cui alle conclusioni congiunte come sopra riportate, appare suscettibile di positivo apprezzamento, poiché non contrastante con norme di ordine pubblico o di carattere imperativo ed espressione della comune volontà di e di i quali sono apparsi consapevoli del Parte_2 Controparte_1 Pe preminente interesse del figlio minore e delle rispettive condizioni personali ed economiche, come apprezzate nel corso del presente giudizio. Pertanto alla Corte non resta che provvedere, per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes all'odierna udienza e statuendo in conformità, restando assorbita ogni altra questione posta in giudizio. Come espressamente richiesto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 519/2025 del Tribunale di Monza del 27.2.2025, pubblicata il CP_1 13.3.2025, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: 1) a modifica del capo V della sentenza impugnata, dispone che versi a Parte_2
entro il 5 di ogni mesi la somma di 350,00 euro omnicomprensiva, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , importo Persona_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
3) prende atto che si impegna a versare a la somma di Parte_2 Controparte_1 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 a titolo di mensilità arretrate da febbraio a novembre 2025;
4) prende atto che il padre presta il consenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
5) conferma nel resto la sentenza appellata;
6) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Milano 11.12.2025
Il Presidente
TI ET
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati TI ET Presidente rel. Lucio Marcantonio Consigliere Angelo Parisi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione in appello depositato in data 15.5.2025
da
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1
a Cologno Monzese, Via Bolzano n. 27 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Ruggeri, presso il cui studio, in Monza, Via Carlo Alberto n. 11, ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...] ( Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a[...] rappresentata e difesa dall' avv. Luca Zita, presso il cui studio in Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25, ha eletto domicilio APPELLATA
Oggetto: Atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 27.2.2025, pubblicata il 13.3.2025, notificata il 15.4.2025 nel procedimento n. 7913/2023 R.G. in materia di dichiarazione giudiziale di paternità.
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Luisa Russo.
Conclusioni congiunte delle parti: chiedono il recepimento da parte della Corte del seguente accordo :
1) verserà a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_2 Controparte_1 Persona_1 la somma mensile di 350,00 euro omnicomprensiva entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) si impegna a versare a a somma di 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 Parte_2 Controparte_1 a rretrate da febbraio a
3) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4)Resta salva la somma residua quantificata nella sentenza in 7000 euro a titolo di mantenimento del minore per il periodo intercorrente da momento della nascita alla data della decisione rispetto alla quale non vi è contestazione tra le parti e rispetto alla quale è stata avviata la procedura esecutiva di recupero;
5)Restano, altresì, salve le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza relative al regime di affido, al collocamento e alle frequentazioni tra padre e figlio;
6)Il padre presta il compenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
7)Spese compensate
Conclusioni per il PG : esprime parere favorevole all'accordo raggiunto dalle parti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 27.2.2025, pubblicata in data 13.3.205, il Tribunale di Monza - decidendo sulla domanda promossa da volta ad ottenere l'accertamento del rapporto Controparte_1 di filiazione a favore del figlio minore nato il [...] dalla relazione sentimentale Persona_1 intrattenuta con e la statuizione di un contributo paterno al mantenimento Parte_2 economico del bambino, richiesto nella misura di 500,00 euro mensili, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia - ha dichiarato che è padre biologico di , Parte_2 Persona_1 ha affidato il minore in via esclusiva alla madre, ha previsto l'intervento del Servizio sociale territoriale nella regolamentazione dei rapporto tra il bambino ed il padre, qualora quest'ultimo fosse stato interessato a coltivare la relazione con il figlio, ha posto a carico del l'obbligo Pt_2 di versare alla madre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma mesile di 350,00 euro, oltre il 50 delle spese straordinarie, ha condannato il padre a rifondere alla madre la somma di 7.000,00 euro a titolo di mantenimento del figlio per il periodo intercorrente dalla nascita alla data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al completo soddisfo ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite a favore della controparte. Pt_2 In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il rapporto di filiazione tra e Pt_2
valorizzando, da una parte il rifiuto del presunto padre, peraltro neppure Persona_1 costituitosi in giudizio, di sottoposti agli accertamenti genetici disposti nel corso del giudizio di primo grado tramite CTU e dall'altra le risultanze istruttorie, con particolare riguardo all'esame testimoniale assunto all'udienza del 21.11.2022, nel corso del quale è emerso pacificamente che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale dall' anno 2022, che l' è stato Pt_2 immediatamente notiziato dalla compagna dello stato di gravidanza, che l'uomo, senza mai mettere in discussione il rapporto di paternità, ha tentato di convincere la ad interrompere la PE gravidanza in quanto spaventato dall'idea di avere un figlio, determinandosi, poi, a sparire e ad interrompere ogni rapporto con la donna. Il Tribunale ha, quindi, assunto ufficiosamente le statuizioni inerenti il regime di affido del minore (disposto in via esclusiva a favore della madre ritenuta, a differenza del padre, adeguata nell'esercizio delle funzioni genitoriali ) e le frequentazioni con il padre (disposte per il tramite del Servizio sociale territoriale, previa attenta valutazione della serietà delle motivazioni paterne alla ripresa dei rapporti), stabilendo, poi, come richiesto da parte ricorrente, l'entità del contributo paterno al mantenimento del minore, in particolare evidenziando che la nell'anno di PE imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 10.407,99 euro pari a circa 800,00 euro mensili (cfr. CU 2023), nell'anno di imposta 2023 (cfr. CU 2024) ha percepito un reddito annuo lordo di 7.429,85 euro, pari a 610,00 euro mensili, essendo, inoltre, gravata dal mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, comportante il rimborso di rate mensili di 160,00 euro, nonché dal costo del nido frequentato dal minore pari a 560,00 euro, mentre il padre, impiegato presso la dalla data del 22.4.2027, nell'anno di imposta Controparte_2 2023, ha percepito una retribuzione lorda di 30.743,00 oltre 30,00 euro per cassa integrazione e nell'anno 2024, nei mesi da gennaio a settembre, ha ricevuto una retribuzione lorda di 24.774,00 oltre 119,00 euro per cassa integrazione, come comprovato dall'estratto conto contributivi trasmesso dall' su richiesta del Tribunale. CP_3 Il Tribunale ha, infine, liquidato complessivi 7.000,00 euro a favore della a titolo di PE rimborso degli esborsi sostenuti dalla stessa per il mantenimento del minore dal momento della sua nascita fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, determinato in via forfettaria in 350,00 euro mensili.
2. Con atto di citazione in appello depositato in data 15.5.2025, la difesa di , in via Parte_2 pregiudiziale, ha chiesto le sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via preliminare la rimessione in termini del proprio assistito al fine di consentire l'effettuazione di CTU genetica, in via principale e nel merito, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio indicato nella misura di 150,00 euro mensili, con vittoria di spese e competenze di lite. In via pregiudiziale la difesa appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, deducendo l'eccessività del contributo paterno al mantenimento del minore statuito dal Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dell' il quale deve provvedere al Pt_2 sostentamento del proprio nucleo familiare, composto da una figlia in tenera età, dalla moglie nuovamente incinta e dai propri genitori, sicché un tale esborso arrecherebbe all'appellante un pregiudizio grave e irreparabile. Con il primo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erroneità delle valutazioni operate dal Tribunale in relazione al rapporto di filiazione, non avendo i giudici di prime cure considerato che la relazione tra l' e la iniziata nel febbraio del 2022, non era per nulla stabile e Pt_2 PE che quest'ultima non solo fosse pienamente a conoscenza del fatto che il compagno si era sposato in data 29.12.2020 con una connazionale in procinto di trasferirsi in Italia, ma altresì che il medesimo non aveva alcuna intenzione di lasciare la moglie, non intendendo fare da padre al figlio concepito con la stante l'assenza di un progetto di vita comune, sicché in più PE occasioni si era dichiarato contrario alla gravidanza. A tale riguardo la difesa, affermando che il proprio assistito non intende sottrarsi alle proprie responsabilità di padre ove confermata la sua paternità, ha chiesto la rimessione in termini al fine di consentire al proprio assistito l'espletamento della consulenza tecnica genetica, deducendo che quanto dichiarato dalla tese escussa nel corso del giudizio di primo grado era stato dalla stessa appreso dalla stessa non conoscendo personalmente l' PE Pt_2 Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato l'entità del contributo al Pt_2 mantenimento ordinario e straordinario e della somma di 7.000,00 euro a titolo di mantenimento del minore nel periodo intercorrente tra la nascita e la decisione disposta dal Tribunale a carico del padre, chiedendone la riduzione. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha considerato la situazione familiare dell'appellante, il quale nell'attualità deve provvedere al sostentamento della moglie, nuovamente incinta e priva di attività lavorativa, della figlia avuta con la stessa e dei propri genitori, percependo uno stipendio mensile pari a 2.012,80 (cfr.DOC.G) ed essendo, inoltre, onerato del canone di locazione dell'abitazione familiare, comportante rate mensili di 560,00 euro (cfr. DOC.H), delle spese ordinarie e straordinarie dell'intero nucleo, sicché la sua situazione reddituale non è per nulla florida, come comprovato dall'attestazione ISEE (cfr. DOC.1). Al riguardo la difesa ha affermato che la oltre al proprio stipendio, percepisce PE integralmente l'assegno unico, ammontante a circa 270/280 euro mensili e che la rata del mutuo che la stessa deve rimborsare mensilmente, ammontante a 160,00 euro (cfr. DOC.8 primo grado), è inferiore al canone di locazione cui è tenuto l'appellante.
3.Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 11.6.2025, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di
[...] spese e compensi;
in via istruttoria ha chiesto interpello di controparte, nonché prova per testi sui capitoli di prova come sopra articolati In via preliminare, la difesa ha chiesto una pronuncia di inammissibilità dell'appello non essendo state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. in relazione alle censure mosse alla sentenza di primo grado in quanto generiche e non circostanziate. La difesa ha, quindi, contestato la prospettazione resa da controparte circa la natura della relazione intrattenuta dalle parti, tutt'affatto che fugace e comunque intrapresa dall' sottacendo la Pt_2 presenza del matrimonio con un'altra donna, circostanza appresa con stupore dalla PE solo dopo l'interruzione delle frequentazioni, avvenuta per esclusiva iniziativa dell'appellante, quando quest'ultimo era venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della compagna, momento al quale erano seguiti numerosi tentativi posti in essere dall'uomo, documentati dai numerosi messaggi intercorsi tra le parti, per convincere la donna ad abortire, determinandosi, infine, a fronte del rifiuto della donna di accedere a tale possibilità, anche in ragione dello stato avanzato della gravidanza, ad interrompere ogni rapporto con la stessa, disinteressandosi del figlio. A tale riguardo la difesa ha affermato che tale disinteresse paterno pemane nell'attualità, atteso che l' pur sapendo di essere il padre biologico del minore, continua a non versare alcunché per Pt_2 il suo mantenimento, violando, così, il provvedimento emesso dal Tribunale di Monza. La difesa ha, quindi, evidenziato di avere documentato la condizione economico patrimoniale della la quale, per l'anno di imposta 2024, ha percepito un reddito annuo, al lordo delle PE detrazioni, pari a 10.390,00 euro (cfr. CU 2025 – DOC. 3), dovendo, inoltre, provvedere al rimborso delle rate del mutuo acceso per la casa abitata con il figlio minore, ammontanti a 296,00 euro mensili (cfr. DOC. 8 fascicolo di primo grado) e ai costi dell'asilo nido del minore, ammontanti a 560,00 euro mensili, mentre controparte ha omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, come richiesto anche da questa Corte. Quanto al giudizio di primo grado, la difesa di parte appellata ha affermato che lo stesso si è regolarmente instaurato e che tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale sono stati ritualmente notificati alla controparte, sicché i giudici di prime cure hanno correttamente valutato il comportamento tenuto nel corso del giudizio dalla controparte, la quale non si è sottoposta, né alla CTU genetica, né all'interrogatorio formale disposto dall'A.G. Quanto al primo motivo di gravame, la difesa di parte appellata ha affermato che la relazione intercorsa tra le parti non è stata connotata da incontri occasionali e sporadici, che la on PE era a conoscenza che il compagno fosse già coniugato e avesse una figlia (come peraltro si desume dai diversi messaggi intercorsi tra la coppia nei quali non vi è alcun riferimento a tale circostanza) e che la teste escussa nel corso del giudizio di primo grado non si è limitata a riportare fatti appresi dalla avendo, di contro, riferito su circostanze delle quali era venuta a conoscenza PE diretta, essendo la relazione durata per diversi mesi . Quanto al secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellata, affermando che controparte non ha adempiuto all'ordine di produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi, ha evidenziato che è stata prodotta una sola busta paga, relativa al mese di marzo 2025 , sicché non è allo stato possibile effettuare una ricostruzione attendibile delle reali consistenze patrimoniali dell' Pt_2 A fronte di ciò, la difesa ha evidenziato che nell'attualità è la sola madre a provvedere alle spese che riguardano il minore, non provvedendo il padre a versare il mantenimento per il figlio, né a pagare le somme pregresse dovute, pur percependo redditi tre volte superiori a quelli della PE (come comprovato dall'estratto conto contributivo trasmesso dall' e non frequentando il CP_3 figlio. La difesa, affermando, quindi che controparte non ha espressamente impugnato i capi III, IV e VI della sentenza, sui quali, pertanto, si è formato il giudicato formale, si è opposta alla richiesta di rimessione in termini per l'espletamento di CTU genetica, non sussistendone i relativi presupposti, non avendo controparte dimostrato che la mancata sottoposizione all'atto istruttorio richiesto dal giudice sia derivato da una causa e da un impedimento a lei non imputabile, chiedendo, inoltre, in caso di rinnovazione dell'atto istruttorio nella presente sede, l'intera imputazione dei costi a carico dell' Pt_2 Quanto, infine, alla richiesta di sospensiva, la difesa di parte appellata ne ha chiesto il rigetto, in assenza dei relativi presupposti, stante l'infondatezza dei motivi di appello e l'assenza di insolvenza di una delle parti, presupposto, peraltro neppure dedotto dall'appellante.
4. Con note conclusionali del 10.10.2023, la difesa riportandosi ai propri motivi di PE appello, ne ha chiesto l'accoglimento. Con note conclusive depositate il 25.10.2025, la difesa affermando la specificità dei propri Pt_2 motivi di appello ed insistendo in ordine all'accoglimento dell'istanza di sospensiva, avendo controparte ottenuto atto di precetto ed il pignoramento dello stipendio dell' così Pt_2 ponendo la parte in una condizione di grave difficoltà economica, ha chiesto l'accoglimento dei propri motivi di appello, ai quali si è integralmente riportata.
5. L'udienza del 5.11.2025 è stata tenuta alla presenza delle parti, le quali hanno prospettato l'intenzione di addivenire a una soluzione conciliativa, concordando di valutare la proposta della Corte, avente ad oggetto il versamento da parte del padre, comunque dichiaratosi intenzionato a non mantenere con il figlio alcuna relazione, della somma mensile omnicomprensiva di 350,00 euro a titolo di mantenimento del minore. All'esito la Corte, accolta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ha rinviato il processo Pt_2 all'udienza dell'11.12.2025.
6. All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi :
1) verserà a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_2 Controparte_1 Persona_1 la somma mensile di 350,00 euro omnicomprensiva entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) si impegna a versare a a somma di 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 Parte_2 Controparte_1 a rretrate da febbraio a
3) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
4)Resta salva la somma residua quantificata nella sentenza in 7000 euro a titolo di mantenimento del minore per il periodo intercorrente da momento della nascita alla data della decisione rispetto alla quale non vi è contestazione tra le parti e rispetto alla quale è stata avviata la procedura esecutiva di recupero;
5)Restano, altresì, salve le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza relative al regime di affido, al collocamento e alle frequentazioni tra padre e figlio;
6)Il padre presta il compenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
7)Spese compensate All'esito la Corte, preso atto della rinuncia della difesa appellante alla richiesta di perizia genetica e dell' accordo raggiunto dalle parti, cui il PG ha aderito, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'accordo raggiunto dalle parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, nei termini di cui alle conclusioni congiunte come sopra riportate, appare suscettibile di positivo apprezzamento, poiché non contrastante con norme di ordine pubblico o di carattere imperativo ed espressione della comune volontà di e di i quali sono apparsi consapevoli del Parte_2 Controparte_1 Pe preminente interesse del figlio minore e delle rispettive condizioni personali ed economiche, come apprezzate nel corso del presente giudizio. Pertanto alla Corte non resta che provvedere, per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes all'odierna udienza e statuendo in conformità, restando assorbita ogni altra questione posta in giudizio. Come espressamente richiesto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 519/2025 del Tribunale di Monza del 27.2.2025, pubblicata il CP_1 13.3.2025, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: 1) a modifica del capo V della sentenza impugnata, dispone che versi a Parte_2
entro il 5 di ogni mesi la somma di 350,00 euro omnicomprensiva, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , importo Persona_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
3) prende atto che si impegna a versare a la somma di Parte_2 Controparte_1 2.800,00 euro entro il 31.12.2025 a titolo di mensilità arretrate da febbraio a novembre 2025;
4) prende atto che il padre presta il consenso al rilascio dei documenti di identità a favore del minore validi anche ai fini dell'espatrio;
5) conferma nel resto la sentenza appellata;
6) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Milano 11.12.2025
Il Presidente
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