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Sentenza 23 giugno 2024
Sentenza 23 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/06/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 440/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2020 promossa da:
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dagli avv.ti TIZIANA IOVENE ed ELISABETTA
CARLETTI, elettivamente domiciliata a Firenze, viale Matteotti 25, presso lo studio dei difensori
Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ODDO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Firenze, piazza dell'Indipendenza 21, presso lo studio del difensore
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (di seguito, ) ha presentato ricorso in opposizione Parte_2 Pt_1
al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo Tribunale il 4 giugno 2020 in favore di , con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione. CP_1
Il giudizio monitorio era stato instaurato per ottenere il pagamento della somma complessiva di 12.309,07, euro di cui 11.085,18 euro per TFR e il residuo per retribuzione e spettanze di cui alla busta paga di novembre 2019.
A sostegno dell'opposizione, espone: Pt_1 − che la somma relativa alla retribuzione di novembre 2019 pari a 1.175,71 euro era già stata pagata al lavoratore mediante bonifico;
− che le somme dovute a titolo di TFR erano state oggetto di compensazione con le somme oggetto di recupero da parte di e relativa alla indebita percezione dell'assegno CP_2
unico familiare da parte del lavoratore;
− che la procedura per ottenere gli ANF, prevedeva che i lavoratori presentassero al datore di lavoro apposito modulo autocertificativo (Mod. SR16) del proprio nucleo familiare e dei soggetti ivi residenti entro il 31 marzo 2019;
− che aveva presentato con le modalità e i tempi indicati l'autocertificazione CP_1
richiesta, che è atto personale, di formazione del lavoratore;
− che con nota del 24 novembre 2019 l' aveva comunicato all'azienda il recupero CP_2
degli ANF corrisposti a titolo di arretrati, dovuto alla mancata autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare della moglie, residente in [...]fino al settembre 2011, e al raggiungimento della maggiore età da parte di unno dei figli di parte opposta nell'agosto
2015;
− che l'importo dovuto dall'azienda a imputabile alla posizione del lavoratore, era CP_2
pari a 12.864,70 euro;
− che l'azienda aveva comunicato al lavoratore che avrebbe trattenuto le somme dovute all'istituto e a lui riferibili dal TFR dovuto al momento alla cessazione del rapporto CP_2
(avvenuta il 22 novembre 2019 per dimissioni del lavoratore);
− che, in conseguenza delle richieste di pagamento di l'azienda aveva subito il CP_2
pignoramento del veicolo aziendale, e, al fine di evitare ulteriori danni, aveva chiesto la rateizzazione delle somme complessivamente pretese dall'istituto (pari a 39.470,00 euro);
− che risultano già corrisposti (dal 15 maggio 2019 al 18 giugno 2020) 9.098,01 euro e che l'ultima rata ha scadenza 15 aprile 2025;
− che il lavoratore, in costanza di rapporto, aveva commesso, alla guida del mezzo aziendale, violazioni del codice della strada, per le quali erano state irrogate sanzioni per
1.475,81 euro: per questo, erano state trattenute dalla società le somme di euro 192,00 e 85,00, rispettivamente, dalle buste paga di maggio 2018 e ottobre 2019;
Pag. 2 di 6 − che in data 20 ottobre 2019 il lavoratore, sempre utilizzando tale veicolo, era rimasto coinvolto in un sinistro con altra vettura, del quale non aveva informato la società, pur avendo compilato il modulo CID (riservandosi di agire con separato giudizio).
Chiede, dunque, che venga disposta la compensazione tra le somme pretese con il decreto ingiuntivo e quelle ancora dovute per l'indebita percezione degli ANF (fino alla concorrenza di 11.085,18 euro).
Si è costituito contestando il contenuto delle difese avversarie. CP_1
In particolare, rappresenta:
− che il 13 novembre 2008 aveva sottoscritto un contratto a tempo parziale e indeterminato con , con orario di lavoro di 36 ore settimanali, con la qualifica di socio Pt_1
lavoratore;
− di aver lavorato per un orario maggiore rispetto a quello pattuito;
− che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il Tribunale adito ha ingiunto a di pagare la somma lorda complessiva di 12.309,07 euro;
Pt_1
− che con atto di precetto del 3 giugno 2020 (non opposto) l'istante ha intimato, contestualmente al decreto ingiuntivo, il pagamento entro 10 giorni di euro 13.825,59 (di cui euro 12.319,20 per capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati fino al 30 aprile
2020 ed euro 1.506,39 per spese legali e relativi accessori di legge);
− che l'11 febbraio 2020 la società aveva consegnato al lavatore il prospetto paga del mese di novembre 2019 e aveva corrisposto le somme ivi indicate;
− che ad oggi il credito residuo complessivo risulta pari ad euro 12.648,88;
− che il lavoratore ha proceduto al pignoramento mobiliare presso terzi, limitatamente al credito residuo, contro la società debitrice citandola davanti al giudice dell'Esecuzione all'udienza del 6 ottobre 2020 (eccependo, per tale ragione, l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore di quello dell'esecuzione);
− che il 23 luglio 2020 la , nella qualità di terza pignorata, aveva comunicato Parte_3
dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Pag. 3 di 6 Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
L'opposizione è fondata, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la mancata opposizione in sede esecutiva non preclude al creditore di far valere il suo credito in compensazione in un giudizio ordinario.
Venendo al merito della vicenda, è pacifico (in quanto confermato nella memoria di costituzione, p. 4, dal lavoratore) che il datore di lavoro ha provveduto a corrispondere, prima dell'introduzione del giudizio monitorio (cfr. doc. 2 e 3 opposizione), le somme di cui alla busta paga di novembre, cosa che rende non dovute le somme a tale titolo pretese.
Quanto a quelle ingiunte a titolo di TFR, la società ha spiegato che, in quanto, in conseguenza del contegno del lavoratore (consistito nell'aver compilato erroneamente l'autocertificazione necessaria per beneficiare degli assegni familiari), ha ricevuto la richiesta da parte di di CP_2
pagamento delle somme relative all'indebito conguaglio degli assegni familiari con le denunce
Uniemens.
Dimostrata è l'esistenza del credito di sia mediante le comunicazioni datate 20 e 23 CP_2
novembre 2017 (doc. 5 ricorso, impugnate da parte opponente in via amministrativa- cfr. doc.
10), sia mediante la rateizzazione richiesta e accordata al datore di lavoro (doc. 12 e 13 memoria), sia, da ultimo, mediante la relazione depositata da (cfr. atto di parte del 30 CP_2
novembre 2021) su richiesta del giudice (ordinanza del 7 giugno 2021). Così come pure è dimostrato il pagamento degli assegni familiari dalle buste paga depositate in atti dallo stesso lavoratore nel procedimento per ingiunzione.
Pag. 4 di 6 Sul punto, inconferenti sono le allegazioni di parte opposta (secondo cui si tratterebbe di
CP_ somme non dovute in quanto, a differenza di quanto ipotizzato da la moglie di si CP_2
trovava già in Italia in quegli anni e il figlio non era ancora maggiorenne): invero, si tratta di eccezioni che riguardano il rapporto del lavoratore con l'istituto e, dunque, da far valere solo verso quest'ultimo.
In senso contrario, irrilevante è il fatto che il lavoratore non abbia avuto tempestiva conoscenza delle pretese di a causa di comportamento rimproverabile del datore di CP_2
lavoro (che non avrebbe informato l'interessato), trattandosi di omissione non idonea a determinare l'inesistenza del credito di (che quelle somme sta pagando) nei confronti Pt_1
CP_ di .
La condotta di parte datoriale, laddove accertata, avrebbe potuto, al più, integrare gli estremi della responsabilità, foriera di un danno risarcibile, della prima nei confronti del secondo;
azione che ben avrebbe potuto essere esperita in questa sede mediante domanda riconvenzionale.
Invece, parte opposta si è limita ad eccepire la prescrizione del credito di nei suoi CP_2
confronti. A parte la tardività della difesa (posto che è stata sollevata solo con la memoria del 5 maggio 2022, nonostante la conoscenza del credito vantato dal datore di lavoro già con la notifica del ricorso in opposizione) in ogni caso, la stessa è infondata.
Invero, TA formula l'eccezione con riferimento al momento in cui ha depositato in CP_2
questo giudizio la documentazione riepilogativa della pretesa che lo ha riguardato e non rispetto a quello in cui l'istituto ha richiesto – peraltro, tempestivamente- al datore di lavoro la restituzione delle somme indebitamente versate al dipendente.
Deve poi rilevarsi, in ogni caso, come le difese del lavoratore in punto di non debenza delle somme sono sconfessate dalla documentazione in atti, nonché delle stesse autocertificazioni prodotte per beneficiare degli assegni familiari.
Invero, la moglie del ricorrente risulta risiedere in Italia dal 27 settembre 2011 (e, infatti, il recupero attiene alle somme corrisposte a titolo di Anf arretrati 11/2008-8/2011 nel periodo
10/2012- 7/2013) e uno dei figli de ricorrente è diventato maggiorenne nell'agosto 2015, ma gli assegni sono stati corrisposti come se il nucleo familiare fosse formato da quattro persone fino al giugno 2016.
Pag. 5 di 6 Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto coto del valore della causa e della sua natura documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in 4.600 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e CPA se dovute.
Prato, 20 giugno 2024
Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2020 promossa da:
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dagli avv.ti TIZIANA IOVENE ed ELISABETTA
CARLETTI, elettivamente domiciliata a Firenze, viale Matteotti 25, presso lo studio dei difensori
Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ODDO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Firenze, piazza dell'Indipendenza 21, presso lo studio del difensore
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (di seguito, ) ha presentato ricorso in opposizione Parte_2 Pt_1
al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso da questo Tribunale il 4 giugno 2020 in favore di , con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione. CP_1
Il giudizio monitorio era stato instaurato per ottenere il pagamento della somma complessiva di 12.309,07, euro di cui 11.085,18 euro per TFR e il residuo per retribuzione e spettanze di cui alla busta paga di novembre 2019.
A sostegno dell'opposizione, espone: Pt_1 − che la somma relativa alla retribuzione di novembre 2019 pari a 1.175,71 euro era già stata pagata al lavoratore mediante bonifico;
− che le somme dovute a titolo di TFR erano state oggetto di compensazione con le somme oggetto di recupero da parte di e relativa alla indebita percezione dell'assegno CP_2
unico familiare da parte del lavoratore;
− che la procedura per ottenere gli ANF, prevedeva che i lavoratori presentassero al datore di lavoro apposito modulo autocertificativo (Mod. SR16) del proprio nucleo familiare e dei soggetti ivi residenti entro il 31 marzo 2019;
− che aveva presentato con le modalità e i tempi indicati l'autocertificazione CP_1
richiesta, che è atto personale, di formazione del lavoratore;
− che con nota del 24 novembre 2019 l' aveva comunicato all'azienda il recupero CP_2
degli ANF corrisposti a titolo di arretrati, dovuto alla mancata autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare della moglie, residente in [...]fino al settembre 2011, e al raggiungimento della maggiore età da parte di unno dei figli di parte opposta nell'agosto
2015;
− che l'importo dovuto dall'azienda a imputabile alla posizione del lavoratore, era CP_2
pari a 12.864,70 euro;
− che l'azienda aveva comunicato al lavoratore che avrebbe trattenuto le somme dovute all'istituto e a lui riferibili dal TFR dovuto al momento alla cessazione del rapporto CP_2
(avvenuta il 22 novembre 2019 per dimissioni del lavoratore);
− che, in conseguenza delle richieste di pagamento di l'azienda aveva subito il CP_2
pignoramento del veicolo aziendale, e, al fine di evitare ulteriori danni, aveva chiesto la rateizzazione delle somme complessivamente pretese dall'istituto (pari a 39.470,00 euro);
− che risultano già corrisposti (dal 15 maggio 2019 al 18 giugno 2020) 9.098,01 euro e che l'ultima rata ha scadenza 15 aprile 2025;
− che il lavoratore, in costanza di rapporto, aveva commesso, alla guida del mezzo aziendale, violazioni del codice della strada, per le quali erano state irrogate sanzioni per
1.475,81 euro: per questo, erano state trattenute dalla società le somme di euro 192,00 e 85,00, rispettivamente, dalle buste paga di maggio 2018 e ottobre 2019;
Pag. 2 di 6 − che in data 20 ottobre 2019 il lavoratore, sempre utilizzando tale veicolo, era rimasto coinvolto in un sinistro con altra vettura, del quale non aveva informato la società, pur avendo compilato il modulo CID (riservandosi di agire con separato giudizio).
Chiede, dunque, che venga disposta la compensazione tra le somme pretese con il decreto ingiuntivo e quelle ancora dovute per l'indebita percezione degli ANF (fino alla concorrenza di 11.085,18 euro).
Si è costituito contestando il contenuto delle difese avversarie. CP_1
In particolare, rappresenta:
− che il 13 novembre 2008 aveva sottoscritto un contratto a tempo parziale e indeterminato con , con orario di lavoro di 36 ore settimanali, con la qualifica di socio Pt_1
lavoratore;
− di aver lavorato per un orario maggiore rispetto a quello pattuito;
− che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il Tribunale adito ha ingiunto a di pagare la somma lorda complessiva di 12.309,07 euro;
Pt_1
− che con atto di precetto del 3 giugno 2020 (non opposto) l'istante ha intimato, contestualmente al decreto ingiuntivo, il pagamento entro 10 giorni di euro 13.825,59 (di cui euro 12.319,20 per capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati fino al 30 aprile
2020 ed euro 1.506,39 per spese legali e relativi accessori di legge);
− che l'11 febbraio 2020 la società aveva consegnato al lavatore il prospetto paga del mese di novembre 2019 e aveva corrisposto le somme ivi indicate;
− che ad oggi il credito residuo complessivo risulta pari ad euro 12.648,88;
− che il lavoratore ha proceduto al pignoramento mobiliare presso terzi, limitatamente al credito residuo, contro la società debitrice citandola davanti al giudice dell'Esecuzione all'udienza del 6 ottobre 2020 (eccependo, per tale ragione, l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore di quello dell'esecuzione);
− che il 23 luglio 2020 la , nella qualità di terza pignorata, aveva comunicato Parte_3
dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Pag. 3 di 6 Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
L'opposizione è fondata, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la mancata opposizione in sede esecutiva non preclude al creditore di far valere il suo credito in compensazione in un giudizio ordinario.
Venendo al merito della vicenda, è pacifico (in quanto confermato nella memoria di costituzione, p. 4, dal lavoratore) che il datore di lavoro ha provveduto a corrispondere, prima dell'introduzione del giudizio monitorio (cfr. doc. 2 e 3 opposizione), le somme di cui alla busta paga di novembre, cosa che rende non dovute le somme a tale titolo pretese.
Quanto a quelle ingiunte a titolo di TFR, la società ha spiegato che, in quanto, in conseguenza del contegno del lavoratore (consistito nell'aver compilato erroneamente l'autocertificazione necessaria per beneficiare degli assegni familiari), ha ricevuto la richiesta da parte di di CP_2
pagamento delle somme relative all'indebito conguaglio degli assegni familiari con le denunce
Uniemens.
Dimostrata è l'esistenza del credito di sia mediante le comunicazioni datate 20 e 23 CP_2
novembre 2017 (doc. 5 ricorso, impugnate da parte opponente in via amministrativa- cfr. doc.
10), sia mediante la rateizzazione richiesta e accordata al datore di lavoro (doc. 12 e 13 memoria), sia, da ultimo, mediante la relazione depositata da (cfr. atto di parte del 30 CP_2
novembre 2021) su richiesta del giudice (ordinanza del 7 giugno 2021). Così come pure è dimostrato il pagamento degli assegni familiari dalle buste paga depositate in atti dallo stesso lavoratore nel procedimento per ingiunzione.
Pag. 4 di 6 Sul punto, inconferenti sono le allegazioni di parte opposta (secondo cui si tratterebbe di
CP_ somme non dovute in quanto, a differenza di quanto ipotizzato da la moglie di si CP_2
trovava già in Italia in quegli anni e il figlio non era ancora maggiorenne): invero, si tratta di eccezioni che riguardano il rapporto del lavoratore con l'istituto e, dunque, da far valere solo verso quest'ultimo.
In senso contrario, irrilevante è il fatto che il lavoratore non abbia avuto tempestiva conoscenza delle pretese di a causa di comportamento rimproverabile del datore di CP_2
lavoro (che non avrebbe informato l'interessato), trattandosi di omissione non idonea a determinare l'inesistenza del credito di (che quelle somme sta pagando) nei confronti Pt_1
CP_ di .
La condotta di parte datoriale, laddove accertata, avrebbe potuto, al più, integrare gli estremi della responsabilità, foriera di un danno risarcibile, della prima nei confronti del secondo;
azione che ben avrebbe potuto essere esperita in questa sede mediante domanda riconvenzionale.
Invece, parte opposta si è limita ad eccepire la prescrizione del credito di nei suoi CP_2
confronti. A parte la tardività della difesa (posto che è stata sollevata solo con la memoria del 5 maggio 2022, nonostante la conoscenza del credito vantato dal datore di lavoro già con la notifica del ricorso in opposizione) in ogni caso, la stessa è infondata.
Invero, TA formula l'eccezione con riferimento al momento in cui ha depositato in CP_2
questo giudizio la documentazione riepilogativa della pretesa che lo ha riguardato e non rispetto a quello in cui l'istituto ha richiesto – peraltro, tempestivamente- al datore di lavoro la restituzione delle somme indebitamente versate al dipendente.
Deve poi rilevarsi, in ogni caso, come le difese del lavoratore in punto di non debenza delle somme sono sconfessate dalla documentazione in atti, nonché delle stesse autocertificazioni prodotte per beneficiare degli assegni familiari.
Invero, la moglie del ricorrente risulta risiedere in Italia dal 27 settembre 2011 (e, infatti, il recupero attiene alle somme corrisposte a titolo di Anf arretrati 11/2008-8/2011 nel periodo
10/2012- 7/2013) e uno dei figli de ricorrente è diventato maggiorenne nell'agosto 2015, ma gli assegni sono stati corrisposti come se il nucleo familiare fosse formato da quattro persone fino al giugno 2016.
Pag. 5 di 6 Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto coto del valore della causa e della sua natura documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in 4.600 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e CPA se dovute.
Prato, 20 giugno 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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