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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10807 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10772/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10772/2025 del Ruolo Generale Affari contenziosi decisa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), come in atti Parte_1 C.F._1
NONCHE'
Avv. Eduardo D'AQUINO (C.F.: ) in proprio CodiceFiscale_2
ATTORI
E
(C.F.: ) n.q. di amm.re Controparte_1 CodiceFiscale_3
p.t. del “ ” sito in Napoli alla CP_2 Controparte_3 [...]
(C.F.: Controparte_3 P.IVA_1
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea deduceva che Pt_1 ha amministrato il Condominio ” in Napoli
[...] Controparte_3 dal 11/11/04 fino alla data di cessazione della carica avvenuta in data 23/10/12 maturando un credito nei riguardi del condominio per complessivi € 2.236,15 per il quale otteneva un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°13766/24 del 20/09/24, notificato, con pedissequi atti di precetto all'ingiunto condominio;
che il Condominio non provvedeva a corrispondere le somme dovute per un totale pari ad € 3.139,86; che con comunicazione inoltrata in data 24/04/25 all'indirizzo p.e.c. nonchè il Email_1 Parte_1 difensore di quest'ultimo in proprio, invitavano il convenuto amm.re a voler trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c. “l'elenco dei singoli condomini morosi (completo dei millesimi, delle generalità, degli indirizzi di residenza e dei dati catastali degli immobili), con l'indicazione delle relative quote di debito” per i crediti vantati da entrambi;
che anche tale ulteriore invito rimaneva privo di alcun riscontro.
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale di “ - accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa nonché dei rispettivi millesimi di proprietà; - per l'effetto, condannare parte resistente a consegnare alle parti istanti i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa nonché dei rispettivi millesimi di proprietà; - condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati alle parti istanti nella misura di €
2.000,00 (duemila/00) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per
l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari ad € 100,00 (cento/00) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il processo
- 2 -
è continuato nella sua contumacia.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, risulta dalla documentazione in atti: che con decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°13766/24 del 20/09/24, emesso dal Giudice di
Pace di Napoli, veniva ingiunto al “ ” in CP_2 Controparte_3
Napoli, in p. dell'amm.re p.t. “(…) di pagare senza ulteriore dilazione in favore del ricorrente la somma di 2236,15 per la causale espressa nel ricorso, oltre interessi nella misura del saggio legale, con decorrenza dalla maturazione del credito sino al soddisfo” oltre alle
“spese dell'odierna procedura, pari ad € 76,00 per spese vive ed € 473,00 per competenze di patrocinio, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione al procuratore”, per cui corretta appare la legittimazione ad agire degli istanti nel presente giudizio;
parimenti provata è la legittimazione passiva del convenuto
(cfr. doc. Agenzia delle Entrare in atti); che parte attorea vanta un credito nei confronti del condominio per un totale pari ad € 3.139,86; che tale debenza non
è stata contestata dall'amministratore del;
che con pec del CP_2
24.04.2025 rimasta priva di riscontro, parte istante richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dagli attori.
Ciò posto, giova osservare come l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di un obbligo cogente a carico dell'amministratore che trova nel II comma del medesimo art. 63 cit. la sua ratio.
Ed invero, se i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore di chi siano i condomini morosi, fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare
- 3 -
che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis.
L'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in manifesto contrasto con il suddetto art. 63 disp. att. c.c. atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca danno ai ricorrenti, i quali non possono procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non comporta alcun apprezzabile sacrificio per l'amministratore condominiale.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale -, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Dati che, come visto, non sono stati comunicati alla parte attrice nonostante le richieste in tal senso rivolte all'amministratore.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna dell'amministratore a fornire i suddetti dati entro venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Atteso infine che la parte attorea ha espressamente chiesto l'applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c., e che tale provvedimento, nella specie, appare opportuno – trattandosi di obbligazione di fare infungibili – e non manifestamente iniquo per il resistente, il quale va dunque condannato al versamento, in favore di parte attorea, della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui ai punti precedenti.
Vanno invece rigettate le altre domande di risarcimento danni non ravvisandosene i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 10772/2025, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna nella qualità di amm.re e legale rapp.te Controparte_1
p.t. del ” sito in Napoli alla Controparte_4 [...]
a comunicare alla parte ricorrente, entro 20 giorni dalla Controparte_3 comunicazione della presente ordinanza, i nominativi e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla parte istante;
2) condanna nella qualità di amm.re e legale rapp.te Controparte_1
p.t. del sito in Napoli alla Controparte_4 [...]
a corrispondere la somma di euro 100,00 per ogni giorno Controparte_3 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al punto precedente;
3) rigetta ogni altra domanda;
4)condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 1200,00, oltre euro 98,00 per spese vive oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 21 novembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10772/2025 del Ruolo Generale Affari contenziosi decisa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), come in atti Parte_1 C.F._1
NONCHE'
Avv. Eduardo D'AQUINO (C.F.: ) in proprio CodiceFiscale_2
ATTORI
E
(C.F.: ) n.q. di amm.re Controparte_1 CodiceFiscale_3
p.t. del “ ” sito in Napoli alla CP_2 Controparte_3 [...]
(C.F.: Controparte_3 P.IVA_1
- CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea deduceva che Pt_1 ha amministrato il Condominio ” in Napoli
[...] Controparte_3 dal 11/11/04 fino alla data di cessazione della carica avvenuta in data 23/10/12 maturando un credito nei riguardi del condominio per complessivi € 2.236,15 per il quale otteneva un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°13766/24 del 20/09/24, notificato, con pedissequi atti di precetto all'ingiunto condominio;
che il Condominio non provvedeva a corrispondere le somme dovute per un totale pari ad € 3.139,86; che con comunicazione inoltrata in data 24/04/25 all'indirizzo p.e.c. nonchè il Email_1 Parte_1 difensore di quest'ultimo in proprio, invitavano il convenuto amm.re a voler trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c. “l'elenco dei singoli condomini morosi (completo dei millesimi, delle generalità, degli indirizzi di residenza e dei dati catastali degli immobili), con l'indicazione delle relative quote di debito” per i crediti vantati da entrambi;
che anche tale ulteriore invito rimaneva privo di alcun riscontro.
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale di “ - accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa nonché dei rispettivi millesimi di proprietà; - per l'effetto, condannare parte resistente a consegnare alle parti istanti i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa nonché dei rispettivi millesimi di proprietà; - condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati alle parti istanti nella misura di €
2.000,00 (duemila/00) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per
l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari ad € 100,00 (cento/00) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicchè il processo
- 2 -
è continuato nella sua contumacia.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, risulta dalla documentazione in atti: che con decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°13766/24 del 20/09/24, emesso dal Giudice di
Pace di Napoli, veniva ingiunto al “ ” in CP_2 Controparte_3
Napoli, in p. dell'amm.re p.t. “(…) di pagare senza ulteriore dilazione in favore del ricorrente la somma di 2236,15 per la causale espressa nel ricorso, oltre interessi nella misura del saggio legale, con decorrenza dalla maturazione del credito sino al soddisfo” oltre alle
“spese dell'odierna procedura, pari ad € 76,00 per spese vive ed € 473,00 per competenze di patrocinio, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione al procuratore”, per cui corretta appare la legittimazione ad agire degli istanti nel presente giudizio;
parimenti provata è la legittimazione passiva del convenuto
(cfr. doc. Agenzia delle Entrare in atti); che parte attorea vanta un credito nei confronti del condominio per un totale pari ad € 3.139,86; che tale debenza non
è stata contestata dall'amministratore del;
che con pec del CP_2
24.04.2025 rimasta priva di riscontro, parte istante richiedeva all'amministratore del condominio di voler comunicare le generalità e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dagli attori.
Ciò posto, giova osservare come l'art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di un obbligo cogente a carico dell'amministratore che trova nel II comma del medesimo art. 63 cit. la sua ratio.
Ed invero, se i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore di chi siano i condomini morosi, fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare
- 3 -
che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis.
L'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in manifesto contrasto con il suddetto art. 63 disp. att. c.c. atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca danno ai ricorrenti, i quali non possono procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non comporta alcun apprezzabile sacrificio per l'amministratore condominiale.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili – come iscritti nell'anagrafe condominiale -, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Dati che, come visto, non sono stati comunicati alla parte attrice nonostante le richieste in tal senso rivolte all'amministratore.
La domanda va, pertanto, accolta, con condanna dell'amministratore a fornire i suddetti dati entro venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Atteso infine che la parte attorea ha espressamente chiesto l'applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c., e che tale provvedimento, nella specie, appare opportuno – trattandosi di obbligazione di fare infungibili – e non manifestamente iniquo per il resistente, il quale va dunque condannato al versamento, in favore di parte attorea, della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui ai punti precedenti.
Vanno invece rigettate le altre domande di risarcimento danni non ravvisandosene i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 10772/2025, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna nella qualità di amm.re e legale rapp.te Controparte_1
p.t. del ” sito in Napoli alla Controparte_4 [...]
a comunicare alla parte ricorrente, entro 20 giorni dalla Controparte_3 comunicazione della presente ordinanza, i nominativi e le quote millesimali di proprietà dei singoli condomini inadempienti rispetto al credito vantato dalla parte istante;
2) condanna nella qualità di amm.re e legale rapp.te Controparte_1
p.t. del sito in Napoli alla Controparte_4 [...]
a corrispondere la somma di euro 100,00 per ogni giorno Controparte_3 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al punto precedente;
3) rigetta ogni altra domanda;
4)condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 1200,00, oltre euro 98,00 per spese vive oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 21 novembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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