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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/10/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa FRANCESCA LIPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4909/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv. ALES GIUSEPPE e DEL CORSO SILVIA Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli Avv. MAGNOLIA DAVIDE, SOLARI CARLO e Controparte_1 MAGNANI ALESSIO ALBERTO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 IN VIA ANCORA PRELIMINARE dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o, comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo di Parte_2 NEL MERITO respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto revocare il D.I. opposto, con ogni consequenziale statuizione di ragione e/o di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. del Decreto Contr Ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova a favore dell'esponente
[...]
CP_1
- Nel merito in via principale: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi descritti in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova a favore di Controparte_1
- Nel merito in via subordinata: condannare in persona del proprio legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dovuti al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
813/2024 in data 05.04.2024, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_3
pagina 1 di 8 di Euro 224.141,74, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese a seguito dell'esecuzione di contratti di trasporto marittimo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare: a) il difetto di legittimazione attiva di , sostenendo che quest'ultima, in qualità di mero agente generale della società di Pt_4 navigazione CMA-CGM SA, fosse priva del potere di rappresentanza processuale della propria mandante e avesse agito in nome proprio per un diritto altrui;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di aver operato quale mero spedizioniere/mandatario dei caricatori indicati nelle polizze di carico e, pertanto, di essere un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle obbligazioni nascenti dai contratti di trasporto.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel costituirsi in giudizio , ha richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la parte convenuta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto, istanza alla quale l'attrice si è opposta. Il Tribunale, con ordinanza del 05.11.2024, ha rigettato l'istanza, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. e fissando per la decisione l'udienza del 08.04.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Tanto premesso, il Tribunale ritiene la fondatezza dell'opposizione proposta da er Parte_2 le ragioni che seguono.
1. Sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
L'eccezione non è pienamente fondata nei termini in cui è posta.
La convenuta opposta ha giustificato la propria azione qualificandosi quale "agente generale per l'Italia e raccomandatario" del vettore, per come emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. fascicolo monitorio).
La disciplina della rappresentanza processuale del raccomandatario marittimo è contenuta nell'art. 288 del
Codice della Navigazione, il quale dispone che "Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome".
È pur vero che, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., l'agente raccomandatario agisce "in nome" del vettore o armatore.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale inciso con minor rigore nell'ipotesi del raccomandatario- attore, ritenendo che, al fine di indirizzare correttamente gli effetti della sentenza in capo al dominus, sia sufficiente che il raccomandatario manifesti la propria qualità, indicando il rapporto di rappresentanza. La
Suprema Corte ha, infatti, stabilito che "È sufficiente che il raccomandatario palesi la propria qualità senza bisogno di “contemplatio domini” perché l'atto da lui compiuto produca direttamente effetti nella sfera giuridica dell'armatore, purché rientri nelle sue mansioni tipiche..." (Cass. civ., n. 12904/2004). Nel caso di pagina 2 di 8 specie, ha precisato, sin dal ricorso monitorio, di agire nella sua qualità di agente e raccomandatario del Pt_4 Contr vettore indicando così il rapporto di rappresentanza. CP_3
Ciò detto, detta legittimazione incontra un limite territoriale. La rappresentanza processuale del raccomandatario, sia essa attiva o passiva, è legata alle operazioni svolte nel porto in cui egli è abilitato ad operare.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è costante nell'affermare che "La rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore ex art. 288 cod. nav. spetta solo al raccomandatario nominato nel porto di approdo della nave e non già ad altri ausiliari dell'armatore o del vettore quali agenti, anche generali, che non rivestano altresì la qualifica di raccomandatario" (Tribunale di Genova, 3 luglio 2000 in “Il Diritto Marittimo” Anno CIV
– Terza Serie Fascicolo IV – ottobre-dicembre 2002 pag. 1394-1395).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri processuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo includesse il mandato a vendere l'imbarcazione) (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9354 del 8 giugno
2012).
Nel caso in esame, emerge che tale rappresentanza sostanziale è territorialmente limitata. La documentazione prodotta dalla stessa parte opposta (doc. 11, dichiarazione del Sig. , non lascia alcun dubbio in ordine al Per_1 fatto che i poteri di agente raccomandatario di sono esercitati esclusivamente per il porto Controparte_1 di Genova. Ciò trova conferma anche nella Visura Camerale di , dalla quale emerge che Controparte_1 la sua sede legale è in Genova.
La rappresentanza processuale dell'agente raccomandatario - per come precisato dalla citata giurisprudenza - non può che sussistere solo per le attività strettamente connesse all'approdo della nave nel porto in cui egli opera.
Ne consegue che la legittimazione attiva di , nella sua qualità di agente raccomandatario, può sussistere per Pt_4
i soli crediti afferenti ai tre trasporti con partenza dal porto di Genova, mentre è carente per tutti i crediti sorti in relazione a trasporti con partenza da Napoli, Salerno e Ancona.
Va altresì messa in evidenza che la carenza di potere rappresentativo processuale - vizio che attiene alla valida instaurazione del rapporto processuale - non è stata sanata nel corso del presente giudizio mediante costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, ovvero la mandante CMA CGM S.A.. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la pagina 3 di 8 conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23670 del 15 settembre 2008).
2. Sul difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Per le ragioni sopra esposte sussiste, pertanto, un difetto di legittimazione attiva per la maggior parte delle fatture azione in via monitoria.
Nel dettaglio, dunque, la società opposta ha legittimazione processuale solo per i rapporti afferenti alle seguenti fatture:
• Fattura n. ITE91111970, di € 200,00, riferita alla polizza di carico GEN1292918, il cui caricatore
(Shipper) è con sede a Solignano (MO) ed il destinatario ( è Persona_2 Parte_5
con sede a Camerun); causale: “Late Bill of Lading Pick-Up Fee” (Penale Persona_3 Per_3 per ritiro tardivo della polizza di carico);
• Fattura n. ITE91123769, di € 200,00, riferita alla polizza di carico GEN1327136, il cui caricatore
(Shipper) è VIA ENRICO CIALDINI 60 ed il destinatario ) è Persona_4 Parte_5
P O BOX (Gambia); causale: “Late Bill of Lading Pick-Up Fee” (Penale per ritiro Persona_5 tardivo della polizza di carico);
• Fattura n. ITE91123180 di € 50,00, riferita alla polizza di carico GEN1327136, il cui caricatore
(Shipper) è , con sede ad Ancona, ed il destinatario (Consignee) è Persona_4 Persona_5
(con sede a Gambia); causale: “Pre Carriage multi stop” (Costo per fermate multiple durante il Per_5 pre-trasporto terrestre);
• Fattura n. ITE92097161 di € 600,00, con riferimento polizza di carico: GEN1454532, il cui caricatore
(Shipper) è LEADER TRASPORTO, con sede a Lodi, ed il destinatario ( è KO Parte_5
SIGNING, con sede a Douala (Camerun); causale: “Storage carrier, export” (Costi di sosta/magazzinaggio): € 30,00 ed “Equip detention& demur. Export” (Costi di detenzione e controstallia del container) € 570,00;
Tale fattura è comunque stata annullata dalla Nota di Credito (Credit Note) n. ITE93049886 del
08/05/2023, per un importo a storno di -€ 600,00;
• Fattura n ITE93049887 del 08/05/2023 di € 32.340,00, con riferimento polizza di carico:
GEN1454532, il cui caricatore (Shipper) è LEADER TRASPORTO, con sede a Lodi, ed il destinatario
(Consignee) è KO SIGNING, con sede a Douala (Camerun); causale: “Storage carrier, export” (Costi di sosta/magazzinaggio): € 9450,00 ed “Equip detention& demur. Export” (Costi di detenzione e controstallia del container) € 22890,00;
Ciò posto, è necessario distinguere la natura dei costi addebitati.
2.1. Sui costi per detention e demurrage (Fattura n ITE93049887 e Fattura n. ITE92097161) pagina 4 di 8 Le fatture n ITE93049887 e n. ITE92097161 si riferiscono a costi per “Storage carrier, export” e “Equip detention & demur. Export”. Tali oneri attengono alla prolungata giacenza del container nel terminal e al suo ritardato utilizzo, ovvero alle cosiddette controstallie.
Sul punto occorre chiedersi su quale soggetto ricada l'obbligo di corrispondere al locatore (vettore) i costi di prolungata giacenza. Astrattamente, l'alternativa ricade su caricatore e spedizioniere, ma sul punto risulta pacifico che detti costi gravino esclusivamente sul caricatore. Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale che questo Giudice condivide, la scelta della collocazione della merce in containers rientra nella discrezionalità del mittente, in base ad una valutazione che esso fa sia in ordine ai costi che alla conservazione della merce, ed è estranea alle cd. operazioni accessorie (Cass. 4900/2011). È pacifico in giurisprudenza che la fornitura da parte del vettore di containers impiegati per lo stivaggio delle merci dà vita ad un contratto di locazione, distinto ed autonomo dal contratto di trasporto, seppur ad esso funzionalmente collegato (cfr. Cass. 12888/2009, e più di recente Tribunale di Genova 1771/2022; Tribunale di Genova
Sentenza n. 1925/2022 pubbl. il 01/08/2022).
La giurisprudenza è dunque unanime nel qualificare tali costi come derivanti da un contratto di locazione del container, autonomo e distinto, seppur funzionalmente collegato, rispetto al contratto di trasporto. Va, dunque, esclusa "...la sussistenza di un mandato in capo allo spedizioniere..." in quanto tale operazione non rientra tra le prestazioni accessorie poste a suo carico, con la conseguenza che lo spedizioniere non può essere ritenuto responsabile di eventuali costi di giacenza.
Tale consolidato orientamento è stato recepito da questo Tribunale il quale in un recente provvedimento ha ribadito che "il debito per i containers demurrages e per le altre spese connesse allo stazionamento portuale dei contenitori grava normalmente sul caricatore e trova la propria causa petendi in un contratto di locazione
(autonomo rispetto a quello di trasporto) di beni mobili (i containers)" (Tribunale di Genova, Sez. Feriale, ordinanza del 8.8.2024).
Ciò a maggior ragione se si considera che lo spedizioniere ha operato come mero mandatario con rappresentanza, posto che la stessa polizza di carico afferenti alle fatture in esame indicano come "shipper" e come caricatore le società mandanti dello spedizioniere Varo Group.
Essendo dunque estraneo al rapporto di locazione del container, non può essere ritenuto parte Parte_1 passivamente legittimata rispetto alla richiesta di pagamento dei relativi costi. La pretesa creditoria per tale importo va, pertanto, rigettata.
Infine, va comunque rilevato che la fattura ITE92097161 è, comunque, stata annullata dalla Nota di Credito
(Credit Note) n. ITE93049886 del 08/05/2023, per un importo a storno di -€ 600,00.
2.2. Sui costi accessori (Fatture n. ITE91111970, n. ITE91123180 e Fattura n. ITE91123769)
Le restanti tre fatture, afferenti a trasporti per le quali la merce è stata caricata nel porto di Genova, si riferiscono a costi di diversa natura: le n. ITE91111970 e n. ITE91123769 per € 200,00 ciascuna, addebitano una “Late Bill of Lading Pick-Up Fee”, mentre la n. ITE91123180 per € 50,00 addebita un “costo di Pre Carriage multi stop”.
pagina 5 di 8 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da risulta fondata non solo in relazione ai Parte_1 costi di detention e demurrage, ma anche con specifico riferimento alle pretese creditorie di cui alle fatture n.
ITE91123769 e n. ITE91111970, entrambe emesse per la causale "Late Bill of Lading Pick-Up Fee", ovvero alla penale per ritiro tardivo della polizza di carico.
L'addebito in esame (Late Bill of Lading Pick-Up Fee") è una penale contrattuale applicata dal vettore in ragione dell'inadempimento di una specifica obbligazione accessoria nascente dal contratto di trasporto. In buona sostanza il contraente viene sanzionato per violazione dell'obbligo di ritirare la polizza di carico entro un termine stabilito dal vettore.
A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Quest'ultimo può impegnarsi anche ad eseguire prestazioni non rientranti nell'ambito tipico del contratto di spedizione – quali il ritiro e la custodia della merce. In tale ipotesi assume la veste di spedizioniere- vettore ex art. 1741 cc.
Ciò posto, va rilevato, in primo luogo, che il contenuto delle polizze di carico non offre alcuna indicazione idonea a far ritenere che l'odierna opposta avesse concluso un contratto di trasporto con il vettore opposto, ancorché quale spedizioniere ex art. 1737 c.c., che in nome proprio e per conto altrui conclude il contratto di trasporto, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. Infatti, le due polizze GEN1292918 e
GEN1327136 non indicano il nome dello spedizioniere Varo Group.
Tuttavia, è pacifico che l'odierna opponente ha agito quale mero spedizioniere, ovvero, ai sensi dell'art. 1737
c.c., quale mandatario che assume l'obbligo di concludere tale contratto in nome proprio ma per conto del proprio mandante (il caricatore). Ciò che non è stato dimostrato è la circostanza che lo spedizioniere si sia assunto l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie al contratto di spedizione, come il ritiro, la custodia della merce ed anche il ritiro delle polizze di carico. In tal caso lo spedizioniere avrebbe acquistato la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie analoga, ha ribadito che è a carico del vettore l'onere di provare l'assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, quali il ritiro e/o la custodia della merce ed altre prestazioni accessorie.
Il ritiro della polizza di carico nei termini previsti dal vettore, rientra nell'ambito delle prestazioni accessorie che non sono riconducibili all'obbligazione tipica del contratto di spedizione.
Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto l'insussistenza “in capo allo spedizioniere, del diritto cartolare ad esigere la consegna della merce tramite lo strumento della girata della polizza di carico implichi anche – automaticamente – l'assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto" (sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014). La Corte ha sancito che "la circolazione della polizza di carico non comporta successione nel rapporto sostanziale sottostante" (Cass. SENTENZA 20 giugno 2014,
n.14089). pagina 6 di 8 Se, come afferma la Suprema Corte, l'acquisizione del diritto di ricevere la merce tramite la polizza di carico non trasferisce in capo allo spedizioniere gli obblighi del contratto di trasporto, a maggior ragione non può essergli imputata la responsabilità per la violazione di un'obbligazione accessoria e preliminare a tale contratto, ovvero il tempestivo ritiro della Bill of Lading.
La responsabilità per il ritardo nell'adempimento di tale obbligo contrattuale ricade, pertanto, sulla parte sostanziale del contratto di trasporto, ovvero il caricatore, unico soggetto vincolato da quella clausola.
Addebitare la relativa penale allo spedizioniere equivarrebbe a confondere il soggetto che esegue materialmente una prestazione (lo spedizioniere) con il soggetto giuridicamente tenuto a garantirne l'adempimento (il caricatore/mandante).
È onere del vettore fornire la prova che si è assunta anche l'obbligo di eseguire prestazioni Parte_1 accessorie, quali il tempestivo ritiro della polizza di carico. Di conseguenza, difetta di Parte_1 legittimazione passiva anche rispetto alle pretese creditorie di cui alle fatture n. ITE91123769 e n. ITE91111970, in quanto soggetto terzo ed estraneo rispetto all'obbligazione contrattuale da cui scaturisce la penale addebitata.
Le medesime considerazioni valgono anche per la pretesa di cui alla fattura n. ITE91123180 per € 50,00, che ha addebitato un “costo di Pre multi stop”. Tali costi afferisco al pre-trasporto terrestre e non possono Pt_6 essere imputate allo spedizioniere, poiché non è stato dimostrato che questi abbia assunto anche la responsabilità del trasporto della merce, ovvero che questi abbia ricoperto nella fattispecie la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c.
I costi che ne derivano, pertanto, non sorgono in capo allo spedizioniere in proprio, ma in capo al caricatore, quale parte sostanziale del contratto di trasporto.
Pertanto per tali importi, sussiste il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
In conclusione l'opposizione merita comunque accoglimento in forza di difetto di legittimazione passiva della società odierna opponente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 813/2024, emesso da questo Tribunale in data 05.04.2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_2
liquidate in 14.103,00 oltre accessori di legge ed esborsi
[...]
Genova, 17.10.2025.
Il Giudice
CE PP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa FRANCESCA LIPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4909/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv. ALES GIUSEPPE e DEL CORSO SILVIA Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli Avv. MAGNOLIA DAVIDE, SOLARI CARLO e Controparte_1 MAGNANI ALESSIO ALBERTO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 IN VIA ANCORA PRELIMINARE dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o, comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo di Parte_2 NEL MERITO respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto revocare il D.I. opposto, con ogni consequenziale statuizione di ragione e/o di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.” CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. del Decreto Contr Ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova a favore dell'esponente
[...]
CP_1
- Nel merito in via principale: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi descritti in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 813/2024 emesso in data 05/04/2024 dal Tribunale di Genova a favore di Controparte_1
- Nel merito in via subordinata: condannare in persona del proprio legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dovuti al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
813/2024 in data 05.04.2024, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_3
pagina 1 di 8 di Euro 224.141,74, a titolo di corrispettivo per prestazioni rese a seguito dell'esecuzione di contratti di trasporto marittimo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare: a) il difetto di legittimazione attiva di , sostenendo che quest'ultima, in qualità di mero agente generale della società di Pt_4 navigazione CMA-CGM SA, fosse priva del potere di rappresentanza processuale della propria mandante e avesse agito in nome proprio per un diritto altrui;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di aver operato quale mero spedizioniere/mandatario dei caricatori indicati nelle polizze di carico e, pertanto, di essere un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle obbligazioni nascenti dai contratti di trasporto.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel costituirsi in giudizio , ha richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la parte convenuta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto, istanza alla quale l'attrice si è opposta. Il Tribunale, con ordinanza del 05.11.2024, ha rigettato l'istanza, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. e fissando per la decisione l'udienza del 08.04.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Tanto premesso, il Tribunale ritiene la fondatezza dell'opposizione proposta da er Parte_2 le ragioni che seguono.
1. Sulla eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
L'eccezione non è pienamente fondata nei termini in cui è posta.
La convenuta opposta ha giustificato la propria azione qualificandosi quale "agente generale per l'Italia e raccomandatario" del vettore, per come emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. fascicolo monitorio).
La disciplina della rappresentanza processuale del raccomandatario marittimo è contenuta nell'art. 288 del
Codice della Navigazione, il quale dispone che "Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome".
È pur vero che, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., l'agente raccomandatario agisce "in nome" del vettore o armatore.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale inciso con minor rigore nell'ipotesi del raccomandatario- attore, ritenendo che, al fine di indirizzare correttamente gli effetti della sentenza in capo al dominus, sia sufficiente che il raccomandatario manifesti la propria qualità, indicando il rapporto di rappresentanza. La
Suprema Corte ha, infatti, stabilito che "È sufficiente che il raccomandatario palesi la propria qualità senza bisogno di “contemplatio domini” perché l'atto da lui compiuto produca direttamente effetti nella sfera giuridica dell'armatore, purché rientri nelle sue mansioni tipiche..." (Cass. civ., n. 12904/2004). Nel caso di pagina 2 di 8 specie, ha precisato, sin dal ricorso monitorio, di agire nella sua qualità di agente e raccomandatario del Pt_4 Contr vettore indicando così il rapporto di rappresentanza. CP_3
Ciò detto, detta legittimazione incontra un limite territoriale. La rappresentanza processuale del raccomandatario, sia essa attiva o passiva, è legata alle operazioni svolte nel porto in cui egli è abilitato ad operare.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è costante nell'affermare che "La rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore ex art. 288 cod. nav. spetta solo al raccomandatario nominato nel porto di approdo della nave e non già ad altri ausiliari dell'armatore o del vettore quali agenti, anche generali, che non rivestano altresì la qualifica di raccomandatario" (Tribunale di Genova, 3 luglio 2000 in “Il Diritto Marittimo” Anno CIV
– Terza Serie Fascicolo IV – ottobre-dicembre 2002 pag. 1394-1395).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri processuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo includesse il mandato a vendere l'imbarcazione) (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9354 del 8 giugno
2012).
Nel caso in esame, emerge che tale rappresentanza sostanziale è territorialmente limitata. La documentazione prodotta dalla stessa parte opposta (doc. 11, dichiarazione del Sig. , non lascia alcun dubbio in ordine al Per_1 fatto che i poteri di agente raccomandatario di sono esercitati esclusivamente per il porto Controparte_1 di Genova. Ciò trova conferma anche nella Visura Camerale di , dalla quale emerge che Controparte_1 la sua sede legale è in Genova.
La rappresentanza processuale dell'agente raccomandatario - per come precisato dalla citata giurisprudenza - non può che sussistere solo per le attività strettamente connesse all'approdo della nave nel porto in cui egli opera.
Ne consegue che la legittimazione attiva di , nella sua qualità di agente raccomandatario, può sussistere per Pt_4
i soli crediti afferenti ai tre trasporti con partenza dal porto di Genova, mentre è carente per tutti i crediti sorti in relazione a trasporti con partenza da Napoli, Salerno e Ancona.
Va altresì messa in evidenza che la carenza di potere rappresentativo processuale - vizio che attiene alla valida instaurazione del rapporto processuale - non è stata sanata nel corso del presente giudizio mediante costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, ovvero la mandante CMA CGM S.A.. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la pagina 3 di 8 conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23670 del 15 settembre 2008).
2. Sul difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Per le ragioni sopra esposte sussiste, pertanto, un difetto di legittimazione attiva per la maggior parte delle fatture azione in via monitoria.
Nel dettaglio, dunque, la società opposta ha legittimazione processuale solo per i rapporti afferenti alle seguenti fatture:
• Fattura n. ITE91111970, di € 200,00, riferita alla polizza di carico GEN1292918, il cui caricatore
(Shipper) è con sede a Solignano (MO) ed il destinatario ( è Persona_2 Parte_5
con sede a Camerun); causale: “Late Bill of Lading Pick-Up Fee” (Penale Persona_3 Per_3 per ritiro tardivo della polizza di carico);
• Fattura n. ITE91123769, di € 200,00, riferita alla polizza di carico GEN1327136, il cui caricatore
(Shipper) è VIA ENRICO CIALDINI 60 ed il destinatario ) è Persona_4 Parte_5
P O BOX (Gambia); causale: “Late Bill of Lading Pick-Up Fee” (Penale per ritiro Persona_5 tardivo della polizza di carico);
• Fattura n. ITE91123180 di € 50,00, riferita alla polizza di carico GEN1327136, il cui caricatore
(Shipper) è , con sede ad Ancona, ed il destinatario (Consignee) è Persona_4 Persona_5
(con sede a Gambia); causale: “Pre Carriage multi stop” (Costo per fermate multiple durante il Per_5 pre-trasporto terrestre);
• Fattura n. ITE92097161 di € 600,00, con riferimento polizza di carico: GEN1454532, il cui caricatore
(Shipper) è LEADER TRASPORTO, con sede a Lodi, ed il destinatario ( è KO Parte_5
SIGNING, con sede a Douala (Camerun); causale: “Storage carrier, export” (Costi di sosta/magazzinaggio): € 30,00 ed “Equip detention& demur. Export” (Costi di detenzione e controstallia del container) € 570,00;
Tale fattura è comunque stata annullata dalla Nota di Credito (Credit Note) n. ITE93049886 del
08/05/2023, per un importo a storno di -€ 600,00;
• Fattura n ITE93049887 del 08/05/2023 di € 32.340,00, con riferimento polizza di carico:
GEN1454532, il cui caricatore (Shipper) è LEADER TRASPORTO, con sede a Lodi, ed il destinatario
(Consignee) è KO SIGNING, con sede a Douala (Camerun); causale: “Storage carrier, export” (Costi di sosta/magazzinaggio): € 9450,00 ed “Equip detention& demur. Export” (Costi di detenzione e controstallia del container) € 22890,00;
Ciò posto, è necessario distinguere la natura dei costi addebitati.
2.1. Sui costi per detention e demurrage (Fattura n ITE93049887 e Fattura n. ITE92097161) pagina 4 di 8 Le fatture n ITE93049887 e n. ITE92097161 si riferiscono a costi per “Storage carrier, export” e “Equip detention & demur. Export”. Tali oneri attengono alla prolungata giacenza del container nel terminal e al suo ritardato utilizzo, ovvero alle cosiddette controstallie.
Sul punto occorre chiedersi su quale soggetto ricada l'obbligo di corrispondere al locatore (vettore) i costi di prolungata giacenza. Astrattamente, l'alternativa ricade su caricatore e spedizioniere, ma sul punto risulta pacifico che detti costi gravino esclusivamente sul caricatore. Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale che questo Giudice condivide, la scelta della collocazione della merce in containers rientra nella discrezionalità del mittente, in base ad una valutazione che esso fa sia in ordine ai costi che alla conservazione della merce, ed è estranea alle cd. operazioni accessorie (Cass. 4900/2011). È pacifico in giurisprudenza che la fornitura da parte del vettore di containers impiegati per lo stivaggio delle merci dà vita ad un contratto di locazione, distinto ed autonomo dal contratto di trasporto, seppur ad esso funzionalmente collegato (cfr. Cass. 12888/2009, e più di recente Tribunale di Genova 1771/2022; Tribunale di Genova
Sentenza n. 1925/2022 pubbl. il 01/08/2022).
La giurisprudenza è dunque unanime nel qualificare tali costi come derivanti da un contratto di locazione del container, autonomo e distinto, seppur funzionalmente collegato, rispetto al contratto di trasporto. Va, dunque, esclusa "...la sussistenza di un mandato in capo allo spedizioniere..." in quanto tale operazione non rientra tra le prestazioni accessorie poste a suo carico, con la conseguenza che lo spedizioniere non può essere ritenuto responsabile di eventuali costi di giacenza.
Tale consolidato orientamento è stato recepito da questo Tribunale il quale in un recente provvedimento ha ribadito che "il debito per i containers demurrages e per le altre spese connesse allo stazionamento portuale dei contenitori grava normalmente sul caricatore e trova la propria causa petendi in un contratto di locazione
(autonomo rispetto a quello di trasporto) di beni mobili (i containers)" (Tribunale di Genova, Sez. Feriale, ordinanza del 8.8.2024).
Ciò a maggior ragione se si considera che lo spedizioniere ha operato come mero mandatario con rappresentanza, posto che la stessa polizza di carico afferenti alle fatture in esame indicano come "shipper" e come caricatore le società mandanti dello spedizioniere Varo Group.
Essendo dunque estraneo al rapporto di locazione del container, non può essere ritenuto parte Parte_1 passivamente legittimata rispetto alla richiesta di pagamento dei relativi costi. La pretesa creditoria per tale importo va, pertanto, rigettata.
Infine, va comunque rilevato che la fattura ITE92097161 è, comunque, stata annullata dalla Nota di Credito
(Credit Note) n. ITE93049886 del 08/05/2023, per un importo a storno di -€ 600,00.
2.2. Sui costi accessori (Fatture n. ITE91111970, n. ITE91123180 e Fattura n. ITE91123769)
Le restanti tre fatture, afferenti a trasporti per le quali la merce è stata caricata nel porto di Genova, si riferiscono a costi di diversa natura: le n. ITE91111970 e n. ITE91123769 per € 200,00 ciascuna, addebitano una “Late Bill of Lading Pick-Up Fee”, mentre la n. ITE91123180 per € 50,00 addebita un “costo di Pre Carriage multi stop”.
pagina 5 di 8 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da risulta fondata non solo in relazione ai Parte_1 costi di detention e demurrage, ma anche con specifico riferimento alle pretese creditorie di cui alle fatture n.
ITE91123769 e n. ITE91111970, entrambe emesse per la causale "Late Bill of Lading Pick-Up Fee", ovvero alla penale per ritiro tardivo della polizza di carico.
L'addebito in esame (Late Bill of Lading Pick-Up Fee") è una penale contrattuale applicata dal vettore in ragione dell'inadempimento di una specifica obbligazione accessoria nascente dal contratto di trasporto. In buona sostanza il contraente viene sanzionato per violazione dell'obbligo di ritirare la polizza di carico entro un termine stabilito dal vettore.
A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Quest'ultimo può impegnarsi anche ad eseguire prestazioni non rientranti nell'ambito tipico del contratto di spedizione – quali il ritiro e la custodia della merce. In tale ipotesi assume la veste di spedizioniere- vettore ex art. 1741 cc.
Ciò posto, va rilevato, in primo luogo, che il contenuto delle polizze di carico non offre alcuna indicazione idonea a far ritenere che l'odierna opposta avesse concluso un contratto di trasporto con il vettore opposto, ancorché quale spedizioniere ex art. 1737 c.c., che in nome proprio e per conto altrui conclude il contratto di trasporto, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. Infatti, le due polizze GEN1292918 e
GEN1327136 non indicano il nome dello spedizioniere Varo Group.
Tuttavia, è pacifico che l'odierna opponente ha agito quale mero spedizioniere, ovvero, ai sensi dell'art. 1737
c.c., quale mandatario che assume l'obbligo di concludere tale contratto in nome proprio ma per conto del proprio mandante (il caricatore). Ciò che non è stato dimostrato è la circostanza che lo spedizioniere si sia assunto l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie al contratto di spedizione, come il ritiro, la custodia della merce ed anche il ritiro delle polizze di carico. In tal caso lo spedizioniere avrebbe acquistato la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie analoga, ha ribadito che è a carico del vettore l'onere di provare l'assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, quali il ritiro e/o la custodia della merce ed altre prestazioni accessorie.
Il ritiro della polizza di carico nei termini previsti dal vettore, rientra nell'ambito delle prestazioni accessorie che non sono riconducibili all'obbligazione tipica del contratto di spedizione.
Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto l'insussistenza “in capo allo spedizioniere, del diritto cartolare ad esigere la consegna della merce tramite lo strumento della girata della polizza di carico implichi anche – automaticamente – l'assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto" (sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014). La Corte ha sancito che "la circolazione della polizza di carico non comporta successione nel rapporto sostanziale sottostante" (Cass. SENTENZA 20 giugno 2014,
n.14089). pagina 6 di 8 Se, come afferma la Suprema Corte, l'acquisizione del diritto di ricevere la merce tramite la polizza di carico non trasferisce in capo allo spedizioniere gli obblighi del contratto di trasporto, a maggior ragione non può essergli imputata la responsabilità per la violazione di un'obbligazione accessoria e preliminare a tale contratto, ovvero il tempestivo ritiro della Bill of Lading.
La responsabilità per il ritardo nell'adempimento di tale obbligo contrattuale ricade, pertanto, sulla parte sostanziale del contratto di trasporto, ovvero il caricatore, unico soggetto vincolato da quella clausola.
Addebitare la relativa penale allo spedizioniere equivarrebbe a confondere il soggetto che esegue materialmente una prestazione (lo spedizioniere) con il soggetto giuridicamente tenuto a garantirne l'adempimento (il caricatore/mandante).
È onere del vettore fornire la prova che si è assunta anche l'obbligo di eseguire prestazioni Parte_1 accessorie, quali il tempestivo ritiro della polizza di carico. Di conseguenza, difetta di Parte_1 legittimazione passiva anche rispetto alle pretese creditorie di cui alle fatture n. ITE91123769 e n. ITE91111970, in quanto soggetto terzo ed estraneo rispetto all'obbligazione contrattuale da cui scaturisce la penale addebitata.
Le medesime considerazioni valgono anche per la pretesa di cui alla fattura n. ITE91123180 per € 50,00, che ha addebitato un “costo di Pre multi stop”. Tali costi afferisco al pre-trasporto terrestre e non possono Pt_6 essere imputate allo spedizioniere, poiché non è stato dimostrato che questi abbia assunto anche la responsabilità del trasporto della merce, ovvero che questi abbia ricoperto nella fattispecie la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 c.c.
I costi che ne derivano, pertanto, non sorgono in capo allo spedizioniere in proprio, ma in capo al caricatore, quale parte sostanziale del contratto di trasporto.
Pertanto per tali importi, sussiste il difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
In conclusione l'opposizione merita comunque accoglimento in forza di difetto di legittimazione passiva della società odierna opponente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 813/2024, emesso da questo Tribunale in data 05.04.2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_2
liquidate in 14.103,00 oltre accessori di legge ed esborsi
[...]
Genova, 17.10.2025.
Il Giudice
CE PP
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