Art. 5.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 10 luglio 1960.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 10 luglio 1960.