Art. 17.
Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, ai sensi del precedente art. 16, alle esigenze dell'Istituto stesso sara' provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. Il personale medesimo non puo' fruire di trattamento economico piu' favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
Il personale stesso, peraltro, puo' essere assunto dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.
Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sara' liquidato con le norme vigenti.
Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, ai sensi del precedente art. 16, alle esigenze dell'Istituto stesso sara' provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. Il personale medesimo non puo' fruire di trattamento economico piu' favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
Il personale stesso, peraltro, puo' essere assunto dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.
Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sara' liquidato con le norme vigenti.