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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Marco Bottino, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3.7.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
13910/24
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Ferrara Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Severino Nappi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.11.24, la ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.2.2021 al 18.05.2024, con contratto a tempo indeterminato e con Controparte_1
regime orario part time dal 3.1.22, trasformato in full time in data 21.3.22, e di aver svolto le mansioni di operaia apparecchiatrice inquadrata nel livello 2 del CCNL Calzature Industria. Ha poi dedotto di essere stata collocata in Cassa Integrazione dal mese di ottobre 2023 al
21.04.2024 e di non essere stata richiamata al lavoro a decorrere dal 22.04.2024; ha poi aggiunto di non aver percepito la retribuzione mensile, né di essere stata destinataria di alcun provvedimento di sospensione;
ha infine rilevato di essere stata licenziata oralmente e di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla a titolo di indennità di fine lavoro e di TFR.
Ciò premesso ha chiesto dichiarare il licenziamento orale intimato in data 18.05.2024 nullo ed inefficace con condanna, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, della a Controparte_1
reintegrare l'istante nel posto di lavoro ed a corrispondere un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (18.05.2024) e fino alla data dell'emananda sentenza, nonché dell'indennità sostitutiva ex art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015 pari a quindici mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 24.743,25 [€.
1.6490,55 (come da tabelle retributive in atti, compreso lo scatto di anzianità) x 15], oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In ogni caso, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la a pagare all'istante la complessiva somma di € 24.346,42, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come per legge, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda proposta Controparte_1 dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la separazione della domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento con quella relativa alla domanda di differenze retributive (oggetto dunque di altro giudizio), all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine all'asserito licenziamento orale impugnato in questa sede, la ricorrente ha dedotto di essere stata contattata, in data 18.05.2024, telefonicamente dall'Amministratore Unico della convenuta, sig. , il quale le aveva comunicato oralmente la Parte_2 determinazione dell'azienda di licenziarla e le aveva inviato copia del modulo UniLav di licenziamento a mezzo WhatsApp inviato al Centro per l'Impiego, in cui era indicato come motivo di risoluzione del contratto un generico giustificato motivo oggettivo.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, la ricorrente alla cessazione del regime di cassa integrazione, ossia a far data dal 22.04.2024, non si era più presentata sul posto di lavoro e non aveva dunque prestato alcuna attività lavorativa.
In data 18.05.2024, dunque, la a causa di una grave crisi economica, era stata Controparte_1 costretta a licenziare la ricorrente per giustificato motivo oggettivo;
aveva dunque provveduto a trasmettere alla lavoratrice, a mezzo WhatsApp, il modulo UniLav di licenziamento, da cui emergeva in modo chiaro ed inequivocabile la volontà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Così ricostruiti i fatti di causa, parte ricorrente ha sostenuto l'inefficacia del licenziamento impugnato poiché intimato in assenza di forma scritta, in violazione dell'art. 2 commi 1 e 3 L.
604/1966.
Nulla è stato invece dedotto in ricorso sulla illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
In punto di diritto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L'art. 2, comma 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955,
Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2012 n.15106, Cassazione Civile, sezione lavoro,
4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro, 10.6.2021 n.16377).
Con riguardo alla fattispecie in esame, dall'esame della documentazione allegata in atti, è dimostrata la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, con la decorrenza sopra indicata e, dunque, l'estromissione della lavoratrice dalla compagine aziendale per giustificato motivo oggettivo (Cfr. comunicazione Unilav allegata).
Entrambe le parti hanno poi dedotto che il licenziamento era stato comunicato a mezzo
WhatsApp per il tramite della trasmissione del modello Unilav. Tale circostanza, dunque, riportata in entrambi gli atti difensivi, può ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Parte ricorrente piuttosto ha contestato l'idoneità del mezzo adoperato per l'integrazione della forma scritta richiesta dalla norma citata.
Detto in altri termini, risulta provata la comunicazione del licenziamento a mezzo WhatsApp
(circostanza pacifica in quanto non contestata) alla ricorrente, la quale ha però disconosciuto la validità della stessa ai fini dell'integrazione della forma scritta ad substantiam, insistendo quindi nella oralità del licenziamento impugnato in questa sede. Invero, con riferimento alla fattispecie in esame, deve ritenersi provata la sussistenza di un licenziamento scritto.
A tale conclusione è agevole pervenire sulla scorta della lettura del modello UNILAV – pacificamente inviato dalla parte datoriale alla lavoratrice a mezzo messaggio WhatsApp - col quale era stato espressamente indicato un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” nonché la data di decorrenza dello stesso (cfr. doc. fascicolo di parte convenuta). E, invero,
l'onere di intimare il licenziamento in forma scritta ex art. 2, comma 1, l. 15 luglio 1966, n. 604
a pena di nullità dello stesso può essere assolto tramite qualsiasi mezzo, anche informatico, che permetta al lavoratore di imputare con certezza la comunicazione al datore di lavoro (cfr.
Tribunale, Catania, sez. lav., 27/06/2017). Sul punto, giova anche osservare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 14090/2006), “Il licenziamento individuale, ai fini della sua validità ed efficacia, deve essere comunicato in forma scritta;
tale comunicazione può avvenire anche in modo indiretto, purché chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l'avvenuto licenziamento.
Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla Sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione, mentre non è sufficiente tale comunicazione qualora non venga inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza”. Specificamente, sulla certificazione , è stato osservato che “la comunicazione spedita Pt_3
all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto” (cfr. motivazione della medesima sentenza).
In altri termini, la comunicazione datoriale al Centro per l'Impiego del licenziamento assurge ad inequivocabile manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro ed è efficace purché sia portata a conoscenza anche del lavoratore. Nel medesimo solco, gli stessi
Giudici di legittimità hanno statuito che “È integrato il requisito della forma scritta, che condiziona la validità del licenziamento (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) nel caso in cui il datore di lavoro invii al lavoratore copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (Cass n.11310/97) e che “il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi;
la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e la forma scritta. Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione;
invio che assume forma scritta e costituisce inequivocabile manifestazione della volontà del datore di lavoro” (Cass. n.12529/2002).
Per come è evidente, dunque, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che la comunicazione di risoluzione del rapporto inviata all'Ufficio del Lavoro (equipollente alla comunicazione obbligatoria versata in atti) può soddisfare il requisito della forma scritta, purché, ed è questo il punto decisivo, tale comunicazione venga (anche) portata a conoscenza del lavoratore interessato (v. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1055 del 21.5.2024, in Banca
Dati). Pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto, rileva il Giudicante che la comunicazione del licenziamento, via WhatsApp, per ritenersi valida, deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso ed indicare la motivazione dello stesso.
Ancora, come precisato nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, affinché possa essere considerato valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp o altro strumento informatico è necessario accertare non solo la sussistenza della conferma della ricezione del messaggio e del licenziamento (fatti, nel caso di specie, pacifici in quanto non contestati) ma anche che vi sia stata una risposta da parte del lavoratore o la persistenza di altri elementi (quali ad esempio l'impugnazione del licenziamento, con offerta della propria prestazione) che confermino la effettiva ricezione e conoscenza di tale atto di recesso.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la pacifica trasmissione alla lavoratrice, sia pure in maniera indiretta (ovvero tramite WhatsApp), da parte del datore, del file contenente il certificato di cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo equivalga a comunicazione scritta del recesso datoriale, pienamente efficace dacché entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, tant'è che la ricorrente ha poi provveduto tempestivamente ad impugnarlo e ad offrire la propria prestazione lavorativa.
Deve dunque concludersi che la trasmissione al lavoratore del modello "Unilav" a mezzo
WhatsApp costituisca una modalità di comunicazione in forma scritta al lavoratore del licenziamento. La suddetta modalità di comunicazione del licenziamento è certamente conforme alla ratio dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966: portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, il licenziamento e la ragione del recesso datoriale. Invero, nel modello
"Unilav" (in atti) sono indicati i motivi del recesso ("licenziamento per giustificato motivo oggettivo") e la data del licenziamento.
Dunque, stante la non contestazione dell'avvenuta trasmissione via WhatsApp della certificazione Unilav, da cui risultava il licenziamento della ricorrente per giustificato motivo oggettivo, i fatti dedotti integrano pienamente i requisiti di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto della sussistenza, nel modello Unilav, delle generalità delle parti in rapporto, della ragione e della data del recesso datoriale e degli estremi del rapporto lavorativo. Per tali ragioni, il licenziamento intimato da parte datoriale non integra la violazione dell'obbligo della forma scritta. A ciò si aggiunga che il ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mancanza di motivazione, omessa ricezione della certificazione UniLav etc, non potendo questo giudice pronunciarsi se non nei limiti della domanda attorea come formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €
1.890,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Aversa 22.7.2025
IL GIUDICE
Dott, Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Marco Bottino, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3.7.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
13910/24
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Ferrara Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Severino Nappi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.11.24, la ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.2.2021 al 18.05.2024, con contratto a tempo indeterminato e con Controparte_1
regime orario part time dal 3.1.22, trasformato in full time in data 21.3.22, e di aver svolto le mansioni di operaia apparecchiatrice inquadrata nel livello 2 del CCNL Calzature Industria. Ha poi dedotto di essere stata collocata in Cassa Integrazione dal mese di ottobre 2023 al
21.04.2024 e di non essere stata richiamata al lavoro a decorrere dal 22.04.2024; ha poi aggiunto di non aver percepito la retribuzione mensile, né di essere stata destinataria di alcun provvedimento di sospensione;
ha infine rilevato di essere stata licenziata oralmente e di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla a titolo di indennità di fine lavoro e di TFR.
Ciò premesso ha chiesto dichiarare il licenziamento orale intimato in data 18.05.2024 nullo ed inefficace con condanna, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, della a Controparte_1
reintegrare l'istante nel posto di lavoro ed a corrispondere un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (18.05.2024) e fino alla data dell'emananda sentenza, nonché dell'indennità sostitutiva ex art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015 pari a quindici mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 24.743,25 [€.
1.6490,55 (come da tabelle retributive in atti, compreso lo scatto di anzianità) x 15], oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In ogni caso, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la a pagare all'istante la complessiva somma di € 24.346,42, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come per legge, il tutto con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda proposta Controparte_1 dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la separazione della domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento con quella relativa alla domanda di differenze retributive (oggetto dunque di altro giudizio), all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine all'asserito licenziamento orale impugnato in questa sede, la ricorrente ha dedotto di essere stata contattata, in data 18.05.2024, telefonicamente dall'Amministratore Unico della convenuta, sig. , il quale le aveva comunicato oralmente la Parte_2 determinazione dell'azienda di licenziarla e le aveva inviato copia del modulo UniLav di licenziamento a mezzo WhatsApp inviato al Centro per l'Impiego, in cui era indicato come motivo di risoluzione del contratto un generico giustificato motivo oggettivo.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, la ricorrente alla cessazione del regime di cassa integrazione, ossia a far data dal 22.04.2024, non si era più presentata sul posto di lavoro e non aveva dunque prestato alcuna attività lavorativa.
In data 18.05.2024, dunque, la a causa di una grave crisi economica, era stata Controparte_1 costretta a licenziare la ricorrente per giustificato motivo oggettivo;
aveva dunque provveduto a trasmettere alla lavoratrice, a mezzo WhatsApp, il modulo UniLav di licenziamento, da cui emergeva in modo chiaro ed inequivocabile la volontà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Così ricostruiti i fatti di causa, parte ricorrente ha sostenuto l'inefficacia del licenziamento impugnato poiché intimato in assenza di forma scritta, in violazione dell'art. 2 commi 1 e 3 L.
604/1966.
Nulla è stato invece dedotto in ricorso sulla illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
In punto di diritto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L'art. 2, comma 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955,
Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2012 n.15106, Cassazione Civile, sezione lavoro,
4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro, 10.6.2021 n.16377).
Con riguardo alla fattispecie in esame, dall'esame della documentazione allegata in atti, è dimostrata la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, con la decorrenza sopra indicata e, dunque, l'estromissione della lavoratrice dalla compagine aziendale per giustificato motivo oggettivo (Cfr. comunicazione Unilav allegata).
Entrambe le parti hanno poi dedotto che il licenziamento era stato comunicato a mezzo
WhatsApp per il tramite della trasmissione del modello Unilav. Tale circostanza, dunque, riportata in entrambi gli atti difensivi, può ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Parte ricorrente piuttosto ha contestato l'idoneità del mezzo adoperato per l'integrazione della forma scritta richiesta dalla norma citata.
Detto in altri termini, risulta provata la comunicazione del licenziamento a mezzo WhatsApp
(circostanza pacifica in quanto non contestata) alla ricorrente, la quale ha però disconosciuto la validità della stessa ai fini dell'integrazione della forma scritta ad substantiam, insistendo quindi nella oralità del licenziamento impugnato in questa sede. Invero, con riferimento alla fattispecie in esame, deve ritenersi provata la sussistenza di un licenziamento scritto.
A tale conclusione è agevole pervenire sulla scorta della lettura del modello UNILAV – pacificamente inviato dalla parte datoriale alla lavoratrice a mezzo messaggio WhatsApp - col quale era stato espressamente indicato un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” nonché la data di decorrenza dello stesso (cfr. doc. fascicolo di parte convenuta). E, invero,
l'onere di intimare il licenziamento in forma scritta ex art. 2, comma 1, l. 15 luglio 1966, n. 604
a pena di nullità dello stesso può essere assolto tramite qualsiasi mezzo, anche informatico, che permetta al lavoratore di imputare con certezza la comunicazione al datore di lavoro (cfr.
Tribunale, Catania, sez. lav., 27/06/2017). Sul punto, giova anche osservare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 14090/2006), “Il licenziamento individuale, ai fini della sua validità ed efficacia, deve essere comunicato in forma scritta;
tale comunicazione può avvenire anche in modo indiretto, purché chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l'avvenuto licenziamento.
Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla Sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione, mentre non è sufficiente tale comunicazione qualora non venga inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza”. Specificamente, sulla certificazione , è stato osservato che “la comunicazione spedita Pt_3
all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto” (cfr. motivazione della medesima sentenza).
In altri termini, la comunicazione datoriale al Centro per l'Impiego del licenziamento assurge ad inequivocabile manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro ed è efficace purché sia portata a conoscenza anche del lavoratore. Nel medesimo solco, gli stessi
Giudici di legittimità hanno statuito che “È integrato il requisito della forma scritta, che condiziona la validità del licenziamento (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) nel caso in cui il datore di lavoro invii al lavoratore copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (Cass n.11310/97) e che “il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi;
la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore e la forma scritta. Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione;
invio che assume forma scritta e costituisce inequivocabile manifestazione della volontà del datore di lavoro” (Cass. n.12529/2002).
Per come è evidente, dunque, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che la comunicazione di risoluzione del rapporto inviata all'Ufficio del Lavoro (equipollente alla comunicazione obbligatoria versata in atti) può soddisfare il requisito della forma scritta, purché, ed è questo il punto decisivo, tale comunicazione venga (anche) portata a conoscenza del lavoratore interessato (v. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1055 del 21.5.2024, in Banca
Dati). Pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto, rileva il Giudicante che la comunicazione del licenziamento, via WhatsApp, per ritenersi valida, deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso ed indicare la motivazione dello stesso.
Ancora, come precisato nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, affinché possa essere considerato valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp o altro strumento informatico è necessario accertare non solo la sussistenza della conferma della ricezione del messaggio e del licenziamento (fatti, nel caso di specie, pacifici in quanto non contestati) ma anche che vi sia stata una risposta da parte del lavoratore o la persistenza di altri elementi (quali ad esempio l'impugnazione del licenziamento, con offerta della propria prestazione) che confermino la effettiva ricezione e conoscenza di tale atto di recesso.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la pacifica trasmissione alla lavoratrice, sia pure in maniera indiretta (ovvero tramite WhatsApp), da parte del datore, del file contenente il certificato di cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo equivalga a comunicazione scritta del recesso datoriale, pienamente efficace dacché entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, tant'è che la ricorrente ha poi provveduto tempestivamente ad impugnarlo e ad offrire la propria prestazione lavorativa.
Deve dunque concludersi che la trasmissione al lavoratore del modello "Unilav" a mezzo
WhatsApp costituisca una modalità di comunicazione in forma scritta al lavoratore del licenziamento. La suddetta modalità di comunicazione del licenziamento è certamente conforme alla ratio dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966: portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, il licenziamento e la ragione del recesso datoriale. Invero, nel modello
"Unilav" (in atti) sono indicati i motivi del recesso ("licenziamento per giustificato motivo oggettivo") e la data del licenziamento.
Dunque, stante la non contestazione dell'avvenuta trasmissione via WhatsApp della certificazione Unilav, da cui risultava il licenziamento della ricorrente per giustificato motivo oggettivo, i fatti dedotti integrano pienamente i requisiti di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto della sussistenza, nel modello Unilav, delle generalità delle parti in rapporto, della ragione e della data del recesso datoriale e degli estremi del rapporto lavorativo. Per tali ragioni, il licenziamento intimato da parte datoriale non integra la violazione dell'obbligo della forma scritta. A ciò si aggiunga che il ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mancanza di motivazione, omessa ricezione della certificazione UniLav etc, non potendo questo giudice pronunciarsi se non nei limiti della domanda attorea come formulato nell'atto introduttivo del giudizio.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €
1.890,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Aversa 22.7.2025
IL GIUDICE
Dott, Marco Bottino