Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2025, proposto dalla società Ve.Ma. Progetti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gitecna s.r.l. - Società D'Ingegneria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore regionale INPS n. 40/2025 [resa nota con comunicazione del RUP del 28/05/2025], con cui la procedura di affidamento del “ Servizio di ingegneria e architettura di verifica della vulnerabilità sismica comprensiva di indagini strumentali e di rilievi geometrico-strutturale, architettonico, tecnologico ed impiantistico, fotografico e del quadro fessurativo, nonché redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del fabbricato strumentale di proprietà INPS sito in Campobasso ”, indetta da INPS (Direzione Regionale Molise), è stata aggiudicata alla Gitecna s.r.l. - Società D'Ingegneria;
- della nota RUP
nonché
- della comunicazione del RUP del 4.12.2024, avente ad oggetto “ Riscontro giustificazioni ”, con cui la proposta di ribasso formulata dalla ricorrente non è stata “ presa in considerazione ” (e dunque è stata esclusa) dalla stazione appaltante;
- della successiva “ Comunicazione di affidamento incarico ” del 5.12.2024, con cui il medesimo RUP ha rappresentato “ che la miglior offerta è quella presentata dalla GITECNA s.r.l. - società d'ingegneria con sede in Taranto - Via C. Giovinazzi n. 3 - P. IVA 02631660731, avendo offerto un ribasso percentuale del 90% sull'importo di € 15.914,50 quali spese ed oneri accessori, ed un ribasso percentuale del 80% ”,
nonché
- di tutti i verbali di gara ed, in particolare, del verbale (ove esistente) riguardante la verifica dei giustificativi trasmessi dalla ricorrente,
e, comunque,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso e, comunque, nel senso di ritenere che il compenso professionale dovesse e potesse essere calcolato esclusivamente con le tabelle parametriche allegate al D.M. 17 giugno 2016, nei termini pretesi dalla stazione appaltante, e che non potesse essere applicato il compenso a vacazione ex art. 6.2 del DM 17 giugno 2016,
nonché
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con la controinteressata, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato)
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione alla controinteressata e, comunque, degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Vista la nota del 7.11.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dall’INPS e finalizzata all’affidamento del “ Servizio di ingegneria e architettura di verifica della vulnerabilità sismica comprensiva di indagini strumentali e di rilievi geometrico-strutturale, architettonico, tecnologico ed impiantistico, fotografico e del quadro fessurativo, nonché redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del fabbricato strumentale di proprietà INPS sito in Campobasso ”.
Con comunicazione del 4.12.2024, il RUP ha rappresentato che la proposta di ribasso trasmessa dalla ricorrente non poteva però “ essere presa in considerazione poiché, riducendo il compenso professionale calcolato con le tabelle parametriche allegate al D.M. 17 giugno 2016, viene meno alla garanzia dell’equo compenso così come stabilito dalla Legge n. 49/2023 ”; con successiva “Comunicazione di affidamento incarico” del 5.12.2024, il medesimo RUP ha comunicato alla detta società “ che la miglior offerta è quella presentata dalla GITECNA s.r.l. - società d'ingegneria con sede in Taranto - Via C. Giovinazzi n. 3 – P. IVA 02631660731, avendo offerto un ribasso percentuale del 90% sull'importo di € 15.914,50 quali spese ed oneri accessori, ed un ribasso percentuale del 80% sulle indagini”.
Avverso la su indicata esclusione dalla procedura di gara l’odierna ricorrente ha già proposto immediato ricorso dinanzi a questo Tribunale, respinto con sentenza n. 98/2025; la ricorrente ha quindi appellato la detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
Nelle more della proposizione del citato gravame, l’I.N.P.S. ha aggiudicato la gara alla Gitecna s.r.l. Società D'Ingegneria, con determinazione del Direttore regionale INPS n. 40/2025.
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità anche della suddetta aggiudicazione, nonché degli altri provvedimenti in epigrafe indicati, ha promosso l’odierno ulteriore ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo così rubricato:
Violazione e/o falsa applicazione di legge, ed in particolare del DM 17 giugno 2016. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, ed in particolare dell’art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica. Ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei nuovi provvedimenti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore firmato tra l’I.N.P.S. e la controinteressata nonchè, in via subordinata, e per la sola ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, “ l’accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione alla controinteressata e, comunque, degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio ” ( cfr. ricorso, pag. 2).
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio l’INPS, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. Con successiva nota del 30.10.2025 l’INPS ha depositato nel presente giudizio la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 8442/2025, con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza reiettiva n. 98/2025 di questo Tribunale, “ affinché sia respinto anche il presente ricorso, essendo intervenuto il giudicato sulla esclusione della Ricorrente dalla gara bandita dall’Istituto per i servizi di ingegneria ”.
5. Con nota depositata in data 7.11.2025 la società ricorrente ha dal canto suo rappresentato quanto segue: “ Alla luce della intervenuta pubblicazione, in data 30.10.2025, della sentenza del Consiglio di Stato n. 8442/2025, la ricorrente dichiara di non avere più interesse al mantenimento del ricorso e chiede, pertanto, che lo stesso venga dichiarato improcedibile. La presente vale, ove occorra, anche come dichiarazione di rinuncia al ricorso. Si insiste, infine, per la compensazione delle competenze di causa, in ragione della natura della decisione (di rito) che verrà assunta, nonché del contegno processuale assunto dalla ricorrente ”.
6. E all’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va effettivamente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere senz’altro atto della motivata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire formulata dalla parte ricorrente con il suo scritto depositato in data 7.11.2025.
Va quindi pronunciata la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante l’esito del giudizio, e in assenza di motivata opposizione all’esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente nella sua memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO