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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del
7.10.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Abbatecola
-opponente-
e
(P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. Pierluigi Federici
-opposta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, quale procuratrice, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierlugi Federici
-terza intervenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.889/2021, notificato in data
28.9.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_4
[...
[...] , della somma di euro 21.379,64, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di
[...] finanziamento sottoscritto tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato: a) la mancanza Parte_1 della prova scritta;
b) la nullità del contratto per omessa sottoscrizione dello stesso e delle clausole vessatorie;
c) la mancata consegna del contratto al contribuente;
d) la violazione degli art. 117 T.U.B. e 23 T.U.F; e) il mancato deposito dell'estratto conto ex art.50 TUB e del piano di ammortamento;
f)
l'indeterminatezza del presunto credito per incertezza dell'importo erogato e della rata di rimborso;
g) l'applicazione di tassi ultra-legali e antocistici.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere - In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti ex art.
633 c.p.c. per tutti i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocare il D.I. n.
889/2021 e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'odierna Parte_1 parte opposta;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto ex adverso allegato, accertare e dichiarare l'applicazione al contratto de quo di interessi anatocistici e/o usurari per il superamento del tasso soglia usura e per l'effetto dichiarare nulle le clausole contrattuali che prevedono gli interessi con conseguente rideterminazione del debito da limitare alla sola quota capitale residua, detratti gli importi versati, suddividendolo in 84 rate mensili come da contratto;
- In ogni caso con condanna alle spese e compensi di lite in favore dell'opponente da distrarsi al procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse difese e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, di rito: - accertare e dichiarare la nullità dell'intera citazione di controparte ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma III, nn. 3 e 4, e 164 comma IV c.p.c., per quanto ampiamente esposto al paragrafo I;
Nel merito: - respingere la presente opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, in particolare ai paragrafi II e III, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, proposta dal Signor avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
889/2021 (R.G. 2262/2021), per una somma pari ad € 21.379,64, oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi, €
145,50 per esborsi oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. in misura di legge, emesso a favore della , e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo CP_1
2 condannando il Signor , a pagare in favore della le Parte_1 CP_1 suddette somme. Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, 3 co., c.p.c. per quanto esposto al paragrafo IV, e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rilevato l'esito negativo dello stesso, con ordinanza del 31.1.2024 il giudice istruttore, respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
Con ordinanza del 6.11.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del 5.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 21.5.2025 interveniva nel giudizio deducendo di essere Controparte_2 cessionaria del credito azionato dalla , in virtù di contratto di CP_1 cessione dei crediti pro-soluto del 13.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152/2024, aderendo alle domande ed eccezioni già sollevate dalla cedente
. CP_1
Con le note ex art. 127-ter del 7.10.2025, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della terza intervenuta per difetto della Controparte_2 prova della intervenuta cessione del credito, chiedendone l'estromissione.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 20073/2004; Cass.
9351/2007; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese
3 fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
2.1. Nel caso in esame, l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di euro 21.379,64, quale presunta
[...] esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento asseritamente concluso il 25.6.2018 tra e il predetto. CP_1
Al fine di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato, l'opposta ha prodotto il citato contratto di finanziamento.
A fronte di ciò, l'opponente ha eccepito che il contratto prodotto dall'opposta è privo di firma digitale.
Tenuto conto di tale eccezione, l'opposta ha depositato il certificato di firma elettronica apparentemente riferibile a . Parte_1
A tal proposito, è importante evidenziare che, a norma dell'art.
1-bis d.lgs. n.
85/2002 (Codice dell'amministrazione digitale), “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. Il successivo art. 21, comma 2-bis dispone che “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo))”.
4 La firma digitale rappresenta una modalità di sottoscrizione elettronica che garantisce l'autenticità e l'integrità di un documento informatico. La prova della sottoscrizione digitale si fonda sulla produzione di un documento informatico originale, il quale incorpora in sé i dati crittografici che ne attestano la validità.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione, “La sottoscrizione costituita dalla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta ad substantiam” (Cass. n. 22012/2023).
Ne consegue che un contratto privo della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale delle parti, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con riferimento al caso in esame, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il requisito formale previsto, per il contratto, dall'art. 117, co. 1, t.u.b. non va inteso in senso strutturale, ma funzionale (avendo cioè riguardo alla finalità di protezione del cliente perseguita dalla disposizione) risultando così rispettata la norma nel caso in cui il contratto sia redatto per iscritto e sia sottoscritto dal cliente, senza necessità di sottoscrizione da parte della banca il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti dalla stessa tenuti quale, ad esempio, l'esecuzione del rapporto secondo le condizioni pattuite per iscritto (Cass. n. 28500/2023; Cass. n. 14243/2018;
Cass. s.u. n. 898/2018).
Tanto detto in via generale, con riferimento al caso concreto, non può non rilevarsi come l'opposta abbia depositato il documento contrattuale relativo al finanziamento oggetto di causa, redatto su supporto informatico, privo di firma elettronica avanzata del cliente.
Tuttavia, la parte che intende avvalersi del contratto sottoscritto con firma digitale non può limitarsi a produrre il testo del contratto separatamente dal certificato di firma, ciò in quanto la prova del requisito formale previsto per il contratto dagli artt. 117 e 125-bis t.u.b. si concretizza nella produzione del file digitale originale, quale risultato di un processo crittografico che crea un legame indissolubile tra il documento e l'identità del firmatario che, a seconda della tecnologia utilizzata, può avere diverse estensioni.
Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando il “logo” esistente nella prima pagina del contratto e recante il numero dell'offerta, la data di
5 sottoscrizione e la data di fine validità dell'offerta, dal momento che la c.d.
"marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico, una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione (Cass. n. 4251/2019), mentre nel caso in esame il documento contrattuale su sopporto digitale non reca né la firma digitale dell'opponente né le informazioni relative alla data e all'ora di creazione.
Ulteriormente, si evidenzia che i dati identificati del documento contrattuale indicati nel certificato di firma in atti non trovano riscontro in quelli contenuti nel contratto acquisito.
A tanto si aggiunge il rilievo che l'eventuale esecuzione della prestazione sulla base di un contratto nullo per mancanza della forma scritta non legittima la parte a proporre l'azione contrattuale, stante il divieto di convalida del contratto nullo di cui all'art. 1423 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che la produzione del solo testo del contratto, separatamente dal certificato di firma, non è sufficiente a fornire la prova della sottoscrizione del cliente e, quindi, il requisito formale di cui agli artt. 117 e 125-bis t.u.b., l'opposizione va accolta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2021;
2) condanna l'opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
6 Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza “cartolare” del
7.10.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Abbatecola
-opponente-
e
(P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 P.IVA_1 atti, dall'avv. Pierluigi Federici
-opposta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, quale procuratrice, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierlugi Federici
-terza intervenuta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.889/2021, notificato in data
28.9.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_4
[...
[...] , della somma di euro 21.379,64, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di
[...] finanziamento sottoscritto tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato: a) la mancanza Parte_1 della prova scritta;
b) la nullità del contratto per omessa sottoscrizione dello stesso e delle clausole vessatorie;
c) la mancata consegna del contratto al contribuente;
d) la violazione degli art. 117 T.U.B. e 23 T.U.F; e) il mancato deposito dell'estratto conto ex art.50 TUB e del piano di ammortamento;
f)
l'indeterminatezza del presunto credito per incertezza dell'importo erogato e della rata di rimborso;
g) l'applicazione di tassi ultra-legali e antocistici.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere - In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti ex art.
633 c.p.c. per tutti i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocare il D.I. n.
889/2021 e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'odierna Parte_1 parte opposta;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto ex adverso allegato, accertare e dichiarare l'applicazione al contratto de quo di interessi anatocistici e/o usurari per il superamento del tasso soglia usura e per l'effetto dichiarare nulle le clausole contrattuali che prevedono gli interessi con conseguente rideterminazione del debito da limitare alla sola quota capitale residua, detratti gli importi versati, suddividendolo in 84 rate mensili come da contratto;
- In ogni caso con condanna alle spese e compensi di lite in favore dell'opponente da distrarsi al procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse difese e CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, di rito: - accertare e dichiarare la nullità dell'intera citazione di controparte ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma III, nn. 3 e 4, e 164 comma IV c.p.c., per quanto ampiamente esposto al paragrafo I;
Nel merito: - respingere la presente opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, in particolare ai paragrafi II e III, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, proposta dal Signor avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
889/2021 (R.G. 2262/2021), per una somma pari ad € 21.379,64, oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi, €
145,50 per esborsi oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. in misura di legge, emesso a favore della , e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo CP_1
2 condannando il Signor , a pagare in favore della le Parte_1 CP_1 suddette somme. Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, 3 co., c.p.c. per quanto esposto al paragrafo IV, e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rilevato l'esito negativo dello stesso, con ordinanza del 31.1.2024 il giudice istruttore, respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
Con ordinanza del 6.11.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del 5.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 21.5.2025 interveniva nel giudizio deducendo di essere Controparte_2 cessionaria del credito azionato dalla , in virtù di contratto di CP_1 cessione dei crediti pro-soluto del 13.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152/2024, aderendo alle domande ed eccezioni già sollevate dalla cedente
. CP_1
Con le note ex art. 127-ter del 7.10.2025, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della terza intervenuta per difetto della Controparte_2 prova della intervenuta cessione del credito, chiedendone l'estromissione.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 20073/2004; Cass.
9351/2007; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese
3 fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
2.1. Nel caso in esame, l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di euro 21.379,64, quale presunta
[...] esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento asseritamente concluso il 25.6.2018 tra e il predetto. CP_1
Al fine di dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato, l'opposta ha prodotto il citato contratto di finanziamento.
A fronte di ciò, l'opponente ha eccepito che il contratto prodotto dall'opposta è privo di firma digitale.
Tenuto conto di tale eccezione, l'opposta ha depositato il certificato di firma elettronica apparentemente riferibile a . Parte_1
A tal proposito, è importante evidenziare che, a norma dell'art.
1-bis d.lgs. n.
85/2002 (Codice dell'amministrazione digitale), “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. Il successivo art. 21, comma 2-bis dispone che “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo))”.
4 La firma digitale rappresenta una modalità di sottoscrizione elettronica che garantisce l'autenticità e l'integrità di un documento informatico. La prova della sottoscrizione digitale si fonda sulla produzione di un documento informatico originale, il quale incorpora in sé i dati crittografici che ne attestano la validità.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione, “La sottoscrizione costituita dalla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta ad substantiam” (Cass. n. 22012/2023).
Ne consegue che un contratto privo della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale delle parti, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con riferimento al caso in esame, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il requisito formale previsto, per il contratto, dall'art. 117, co. 1, t.u.b. non va inteso in senso strutturale, ma funzionale (avendo cioè riguardo alla finalità di protezione del cliente perseguita dalla disposizione) risultando così rispettata la norma nel caso in cui il contratto sia redatto per iscritto e sia sottoscritto dal cliente, senza necessità di sottoscrizione da parte della banca il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti dalla stessa tenuti quale, ad esempio, l'esecuzione del rapporto secondo le condizioni pattuite per iscritto (Cass. n. 28500/2023; Cass. n. 14243/2018;
Cass. s.u. n. 898/2018).
Tanto detto in via generale, con riferimento al caso concreto, non può non rilevarsi come l'opposta abbia depositato il documento contrattuale relativo al finanziamento oggetto di causa, redatto su supporto informatico, privo di firma elettronica avanzata del cliente.
Tuttavia, la parte che intende avvalersi del contratto sottoscritto con firma digitale non può limitarsi a produrre il testo del contratto separatamente dal certificato di firma, ciò in quanto la prova del requisito formale previsto per il contratto dagli artt. 117 e 125-bis t.u.b. si concretizza nella produzione del file digitale originale, quale risultato di un processo crittografico che crea un legame indissolubile tra il documento e l'identità del firmatario che, a seconda della tecnologia utilizzata, può avere diverse estensioni.
Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando il “logo” esistente nella prima pagina del contratto e recante il numero dell'offerta, la data di
5 sottoscrizione e la data di fine validità dell'offerta, dal momento che la c.d.
"marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico, una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione (Cass. n. 4251/2019), mentre nel caso in esame il documento contrattuale su sopporto digitale non reca né la firma digitale dell'opponente né le informazioni relative alla data e all'ora di creazione.
Ulteriormente, si evidenzia che i dati identificati del documento contrattuale indicati nel certificato di firma in atti non trovano riscontro in quelli contenuti nel contratto acquisito.
A tanto si aggiunge il rilievo che l'eventuale esecuzione della prestazione sulla base di un contratto nullo per mancanza della forma scritta non legittima la parte a proporre l'azione contrattuale, stante il divieto di convalida del contratto nullo di cui all'art. 1423 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che la produzione del solo testo del contratto, separatamente dal certificato di firma, non è sufficiente a fornire la prova della sottoscrizione del cliente e, quindi, il requisito formale di cui agli artt. 117 e 125-bis t.u.b., l'opposizione va accolta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2021;
2) condanna l'opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
6 Cassino, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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