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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7466 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti GIORDANO VINCENZO e MAURO
GIUSEPPE
- OPPONENTE -
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti MOLITIERNO CP_1
TULLIO e FILETTI VINCENZO
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.9.2022,
[...]
proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatole in data 23.8.2022 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti della opponente per il credito
1 ereditario di cui al titolo azionato, avendo ella accettato l'eredità in questione con beneficio d'inventario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, benché il convenuto si sia costituito tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., non risulta incorso, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, in alcuna decadenza relativamente alla deduzione della inopponibilità in questa sede dell'accettazione con beneficio d'inventario, “poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale)” (cfr.
Cass. 9810/2023).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il
2 riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, la opponente, pur riconoscendo che il titolo azionato ovvero la sentenza n. 3646/2001 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è passata in giudicato nei suoi confronti, sostiene che la sua accettazione con beneficio di inventario “è stata sostanzialmente dedotta nel procedimento di cognizione, e nulla osta pertanto che la limitazione della responsabilità dell'erede venga opposta nella fase esecutiva” (cfr. comparsa conclusionale pag. 6).
In realtà, nel caso di titoli giudiziali, l'opposizione, si ribadisce, è possibile solo per fatti estintivi, modificativi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (cfr. Cass. 45050/2011; 9912/2007; 8928/2006).
Orbene, se, come dice la opponente, l'accettazione con beneficio d'inventario fosse stata fatta valere nel giudizio di merito (ma il punto controverso verrà approfondito più avanti), resterebbe il fatto, ormai coperto da giudicato, che tale sua qualità e la conseguenziale limitazione alla responsabilità patrimoniale generica dell'erede ex art. 490 c.c. – secondo cui l'erede con beneficio d'inventario, pur essendo subentrato nella titolarità dei debiti ereditari, risponde dell'adempimento degli stessi solo ed esclusivamente con i beni ereditari e non con tutto il suo patrimonio, come invece previsto dall'art. 2740 c.c. – sono stati disattesi nella sentenza
3 azionata col precetto opposto, nella quale tutti i convenuti, tra i quali la odierna opponente, sono stati condannati in solido al pagamento in favore di CP_1
della somma di Lire 124.587.710, senza alcun
[...] riferimento alla limitazione ex art. 490 comma 2 n. 2 c.c.
In effetti, ritiene questo Giudice che la qualità di erede col beneficio d'inventario non sia stata idoneamente dedotta dall'odierna attrice nel processo in cui si è formato il titolo esecutivo, non essendo desumibile dalla mera costituzione dei coniugi e Controparte_2 [...]
nella loro qualità di genitori esercenti la CP_3 potestà sulla figlia minore . Parte_1
Invero, ai sensi dell'art. 472 c.c. i minori possono accettare solo con il beneficio di inventario, ma da tanto non discende, come pare sostenere la opponente, che tale accettazione sia obbligatoria per legge, quasi non vi fosse la possibilità per i minori di non accettare l'eredità, né
“che la costituzione in giudizio dei genitori per conto della minore di per sé stesso chiarisce la modalità con cui
l'eredità è stata accettata” (cfr. comparsa conclusionale pag. 5).
La dottrina assolutamente prevalente e la concorde giurisprudenza sostengono che l'accettazione con beneficio d'inventario è una forma di accettazione espressa dell'eredità ed, essendo questa l'unico modo possibile di acquisto dell'eredità per i soggetti incapaci, non possono, per gli stessi, avere rilievo comportamenti taciti o accettazioni per fatti concludenti e/o atti dispositivi di diritti ereditari e nemmeno comportamenti con effetto legale tipico.
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio
d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita
4 dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del
"de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata
(anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario”
(cfr. Cass. 16739/2005).
Alla luce di tali principi, appare chiaro che nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata quale titolo esecutivo la qualità di erede con il beneficio d'inventario andava senz'altro dedotta e documentata (e accertata) in maniera
5 specifica.
Contrariamente a quanto affermato dalla opponente, ne consegue che sono applicabili anche nel caso di specie le pronunce richiamate da parte opposta secondo cui l'accettazione beneficiata deve essere eccepita nel giudizio in cui il creditore ereditario fa valere la sua pretesa in via illimitata sul patrimonio dell'erede, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale e, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (cfr.
Cass. 7090/2015; 9158/2013).
Peraltro, occorre evidenziare che l'odierna opponente, nel giudizio di appello avverso la sentenza azionata col precetto, si costituiva tardivamente solo per dedurre di aver rinunciato all'eredità in questione con atto del 2004, ma la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
3294/2012, escludeva che la comparsa di costituzione potesse valere quale impugnazione incidentale della sentenza di primo grado, che doveva quindi ritenersi passata in giudicato nei confronti di Parte_1
Dello stesso avviso era anche la Corte di Cassazione alla quale la opponente proponeva ricorso, che veniva rigettato con la sentenza n. 928/2017.
Tanto si dice per sottolineare la contraddittorietà della difesa di parte opponente, la quale, da un lato, tenta di far valere in questa sede gli effetti della propria accettazione con beneficio d'inventario e, dall'altro, nel processo in cui si è formato il titolo azionato, tentava di far valere la propria rinuncia all'eredità, la quale, anche per quanto esposto sopra, deve ritenersi nulla/inesistente, dal momento che lo status di erede permane sia che lo stesso intenda revocare l'atto di accettazione, sia che
6 intenda porre in essere un successivo atto di rinuncia all'eredità (cfr. Cass. 23.7.2020 n. 15663), secondo il brocardo “semel heres, semper heres”.
Sul punto, si sono espresse di recente le Sezioni Unite, che hanno affermato che “In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne” (cfr. Cass. S.U. 31310/2024).
Risulta, dunque, evidente come per l'applicazione degli effetti del beneficio d'inventario fosse necessario, e così non è stato, uno specifico accertamento nell'ambito del processo in cui si è formato il titolo, considerato, inoltre, che, anche nel presente giudizio, la opponente, benché, si ripete, non possa più far valere detto beneficio, non ha comunque adeguatamente provato di aver esaurito l'asse ereditario per il pagamento dei creditori ereditari e di non essere, quindi, tenuta al pagamento almeno nei limiti dei beni a lei pervenuti (non essendo all'uopo sufficienti i due provvedimenti autorizzativi del
Giudice tutelare – cfr. allegato n. 7 all'atto di citazione
– anche alla luce dell'inventario di eredità del 24.4.1992
– cfr. allegato n. 6).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
7 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7466 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti GIORDANO VINCENZO e MAURO
GIUSEPPE
- OPPONENTE -
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti MOLITIERNO CP_1
TULLIO e FILETTI VINCENZO
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.9.2022,
[...]
proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatole in data 23.8.2022 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti della opponente per il credito
1 ereditario di cui al titolo azionato, avendo ella accettato l'eredità in questione con beneficio d'inventario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, benché il convenuto si sia costituito tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., non risulta incorso, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, in alcuna decadenza relativamente alla deduzione della inopponibilità in questa sede dell'accettazione con beneficio d'inventario, “poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale)” (cfr.
Cass. 9810/2023).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che gli è precluso il
2 riesame della legittimità della formazione del titolo, essendo tali aspetti o già coperti dal giudicato o rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, ciò in quanto vi può essere una sola sede di cognizione in cui far valere una questione e questa o è già in corso (litispendenza, in relazione ai titolo giudiziali provvisori) o si è già conclusa
(giudicato, per i titolo definitivi).
Nel caso che ci occupa, la opponente, pur riconoscendo che il titolo azionato ovvero la sentenza n. 3646/2001 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è passata in giudicato nei suoi confronti, sostiene che la sua accettazione con beneficio di inventario “è stata sostanzialmente dedotta nel procedimento di cognizione, e nulla osta pertanto che la limitazione della responsabilità dell'erede venga opposta nella fase esecutiva” (cfr. comparsa conclusionale pag. 6).
In realtà, nel caso di titoli giudiziali, l'opposizione, si ribadisce, è possibile solo per fatti estintivi, modificativi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (cfr. Cass. 45050/2011; 9912/2007; 8928/2006).
Orbene, se, come dice la opponente, l'accettazione con beneficio d'inventario fosse stata fatta valere nel giudizio di merito (ma il punto controverso verrà approfondito più avanti), resterebbe il fatto, ormai coperto da giudicato, che tale sua qualità e la conseguenziale limitazione alla responsabilità patrimoniale generica dell'erede ex art. 490 c.c. – secondo cui l'erede con beneficio d'inventario, pur essendo subentrato nella titolarità dei debiti ereditari, risponde dell'adempimento degli stessi solo ed esclusivamente con i beni ereditari e non con tutto il suo patrimonio, come invece previsto dall'art. 2740 c.c. – sono stati disattesi nella sentenza
3 azionata col precetto opposto, nella quale tutti i convenuti, tra i quali la odierna opponente, sono stati condannati in solido al pagamento in favore di CP_1
della somma di Lire 124.587.710, senza alcun
[...] riferimento alla limitazione ex art. 490 comma 2 n. 2 c.c.
In effetti, ritiene questo Giudice che la qualità di erede col beneficio d'inventario non sia stata idoneamente dedotta dall'odierna attrice nel processo in cui si è formato il titolo esecutivo, non essendo desumibile dalla mera costituzione dei coniugi e Controparte_2 [...]
nella loro qualità di genitori esercenti la CP_3 potestà sulla figlia minore . Parte_1
Invero, ai sensi dell'art. 472 c.c. i minori possono accettare solo con il beneficio di inventario, ma da tanto non discende, come pare sostenere la opponente, che tale accettazione sia obbligatoria per legge, quasi non vi fosse la possibilità per i minori di non accettare l'eredità, né
“che la costituzione in giudizio dei genitori per conto della minore di per sé stesso chiarisce la modalità con cui
l'eredità è stata accettata” (cfr. comparsa conclusionale pag. 5).
La dottrina assolutamente prevalente e la concorde giurisprudenza sostengono che l'accettazione con beneficio d'inventario è una forma di accettazione espressa dell'eredità ed, essendo questa l'unico modo possibile di acquisto dell'eredità per i soggetti incapaci, non possono, per gli stessi, avere rilievo comportamenti taciti o accettazioni per fatti concludenti e/o atti dispositivi di diritti ereditari e nemmeno comportamenti con effetto legale tipico.
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio
d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita
4 dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del
"de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata
(anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario”
(cfr. Cass. 16739/2005).
Alla luce di tali principi, appare chiaro che nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata quale titolo esecutivo la qualità di erede con il beneficio d'inventario andava senz'altro dedotta e documentata (e accertata) in maniera
5 specifica.
Contrariamente a quanto affermato dalla opponente, ne consegue che sono applicabili anche nel caso di specie le pronunce richiamate da parte opposta secondo cui l'accettazione beneficiata deve essere eccepita nel giudizio in cui il creditore ereditario fa valere la sua pretesa in via illimitata sul patrimonio dell'erede, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale e, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (cfr.
Cass. 7090/2015; 9158/2013).
Peraltro, occorre evidenziare che l'odierna opponente, nel giudizio di appello avverso la sentenza azionata col precetto, si costituiva tardivamente solo per dedurre di aver rinunciato all'eredità in questione con atto del 2004, ma la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.
3294/2012, escludeva che la comparsa di costituzione potesse valere quale impugnazione incidentale della sentenza di primo grado, che doveva quindi ritenersi passata in giudicato nei confronti di Parte_1
Dello stesso avviso era anche la Corte di Cassazione alla quale la opponente proponeva ricorso, che veniva rigettato con la sentenza n. 928/2017.
Tanto si dice per sottolineare la contraddittorietà della difesa di parte opponente, la quale, da un lato, tenta di far valere in questa sede gli effetti della propria accettazione con beneficio d'inventario e, dall'altro, nel processo in cui si è formato il titolo azionato, tentava di far valere la propria rinuncia all'eredità, la quale, anche per quanto esposto sopra, deve ritenersi nulla/inesistente, dal momento che lo status di erede permane sia che lo stesso intenda revocare l'atto di accettazione, sia che
6 intenda porre in essere un successivo atto di rinuncia all'eredità (cfr. Cass. 23.7.2020 n. 15663), secondo il brocardo “semel heres, semper heres”.
Sul punto, si sono espresse di recente le Sezioni Unite, che hanno affermato che “In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne” (cfr. Cass. S.U. 31310/2024).
Risulta, dunque, evidente come per l'applicazione degli effetti del beneficio d'inventario fosse necessario, e così non è stato, uno specifico accertamento nell'ambito del processo in cui si è formato il titolo, considerato, inoltre, che, anche nel presente giudizio, la opponente, benché, si ripete, non possa più far valere detto beneficio, non ha comunque adeguatamente provato di aver esaurito l'asse ereditario per il pagamento dei creditori ereditari e di non essere, quindi, tenuta al pagamento almeno nei limiti dei beni a lei pervenuti (non essendo all'uopo sufficienti i due provvedimenti autorizzativi del
Giudice tutelare – cfr. allegato n. 7 all'atto di citazione
– anche alla luce dell'inventario di eredità del 24.4.1992
– cfr. allegato n. 6).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente
7 pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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