Art. 9.
Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
Sono altresi' soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.
Non e' ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione piu' grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra gia' punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h) e 113 h) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione piu' grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.
I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano gia' iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si da' corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.
La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.
Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione e' ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.
E' ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.
Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verra' stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.
Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
Sono altresi' soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.
Non e' ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione piu' grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra gia' punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h) e 113 h) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione piu' grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.
I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano gia' iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si da' corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.
La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.
Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione e' ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.
E' ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.
Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verra' stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.