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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2596 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice est. dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2596/2022 promossa da:
in persona del suo curatore avv. Parte_1 Pt_2 stio Attilio
[...]
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Valerio Lacirignola Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 21.2.2022, la curatela del fallimento Parte_1 dichiarato con sentenza del 22.11.2017 emessa dal Tribunale di Taranto, conveniva in giudizio , esercitando in suo danno l'azione di responsabilità ex art. 2392 e Controparte_1 ss, 2407 cc. e 146 L.F. quale amministratore di diritto della società dalla data di costituzione (27.2.1996) al dicembre 2015 e di amministratore di fatto, dal febbraio 2017 alla data di dichiarazione di fallimento. Riferiva che, la società costituita in data 27 Febbraio 1996, con oggetto sociale Parte_1 di organizzazione eve nie, riunioni e congressi, somministrazione di pasti, rinfreschi, ristori e bevande, presso siti o residenze noleggiati o affittati, veniva inizialmente amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, componente anche il;
CP_1 successivamente, da un amministratore unico che, a far data dal dicembre del 2015 era sempre stato il convenuto;
in data 24.2.2017, il cessava dalla Controparte_1 CP_1 carica di amministratore unico, perché formalmente sostituito da suo cognato, Per_1
che contestualmente acquistava anche il 15% delle quote sociali.
[...] ava la curatela alcune condotte realizzate dal convenuto di distrazione dei beni della società e di addebito di costi ingiustificati. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando la domanda assumendo la sua estraneità alle condotte addebitate: precisava di avere ricoperto la carica di amministratore delegato della società EZ srl dalla sua costituzione, 27.02.1996, al 5.04.2004, mentre dal 6.04.2004 al 3.03.2013, non aveva più fatto parte dell'organo gestorio, composto da altri soggetti;
dal 4.03.2013 al 21.12.2015 veniva istituito un nuovo cda composto da tutti i soci della EZ e lì rivestita la carica di Presidente del C.D.A; l'unico periodo in cui aveva rivestito la carica di Amministratore unico della società poi fallita era stato tra il 22.12.2015 e 31.02.2017, data di cessione delle quote degli altri soci ed ex componenti del cda, e la Società diventava unipersonale con unico socio il CP_1 Rilevava che, con riferimento alle immobilizzazioni, si trattava di voci non ammortizzate nelle annualità dal 6.04.2004 al 3.03.2013, periodo durante il quale non aveva ricoperto alcuna carica di tipo gestorio, discrasia contabile estranea al e dunque a lui non CP_1 imputabile;
i bilanci dal 2008 al 2014 (in atti), erano stati a amministratori diversi dal che non avevano applicato i dovuti ammortamenti che avrebbero ridotto di CP_1 molto l'attivo, qualora applicati;
sull'aumento dei costi per il godimento di beni di terzi, precisava che, con la cessione delle quote, erano state contabilizzate fatture per canoni di locazione da pagare alla (proprietaria della struttura Controparte_2
TORRE SAN GIACOMO dove operava la;
la diminuzione della Voce debiti Parte_1 verso Soci era dovuta alla cessione d di ulteriori quote azionarie CP_1 personali;
sul valore delle immobilizzazioni materiali, ribadendo che anche per queste non erano stati, negli esercizi precedenti, effettuati i dovuti ammortamenti, precisava, altresì, che il valore risultava elevato a causa delle spese affrontate per la manutenzione e riparazione su beni non di proprietà, oltre che si trattava di beni che esaurivano la utilità nel corso di un esercizio (quali posateria, piatti, bicchieri e minuteria varia di facile consumo). Concesso in corso di giudizio sequestro conservativo con ordinanza del 23.2.2024, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 11.4.2024 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati: in primo luogo, preme evidenziare che le parti non hanno avuto cura di depositare una visura camerale storica della società (in atti vi è solo quella aggiornata al 16.2.2022) dalla quale rilevare i cambi di gestione e dei soci avvenuta in seno alla società allora in bonis. Pertanto, circa la successione nelle cariche sociali, questa va desunta dalle prospettazione resa dal convenuto perchè non espressamente contestata dalla curatela attrice (che aveva l'onere, per contestarla, di produrre visura camerale storica): in definitiva, il CP_1 ricopriva la carica di amministratore delegato della società EZ srl dalla sua costituzione, avvenuta il 27.02.1996, al 5.04.2004, mentre dal 6.04.2004 al 3.03.2013, smetteva qualsiasi carica;
dal 4.03.2013 al 21.12.2015 veniva istituito un nuovo cda composto da tutti i soci della EZ (non noti atteso che in atti non vi è né la visura storica né lo statuto e l'atto costitutivo della società né gli atti di cessione di quote narrati nelle difese) e lì rivestiva la carica di Presidente del C.D.A; l'unico periodo in cui ricopriva la carica di Amministratore unico della società poi fallita era stato tra il 22.12.2015 e 31.02.2017 a seguito della cessione delle quote degli altri soci ed ex componenti del cda con la conseguenza che la Società diventava unipersonale con unico socio il CP_1
Nel periodo successivo e sino alla data dichiarazione di fallimento, la curatella asserisce la qualità di amministratore di fatto del sulla scorta di una serie di attività poste in CP_1 essere dal convenuto. In generale, riguardo alla figura dell'amministratore di fatto, giova rilevare che questa ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. 1, 11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925. Le affermazioni che precedono paiono da ultimo confermate dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che "In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. civ. Sez. 1, 01-03-2016, n. 4045 ). A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi. Una volta integrato il presupposto oggettivo della funzione concretamente esercitata che fa del terzo gestore un amministratore di fatto, secondo la giurisprudenza, sarebbero a lui applicabili in via diretta le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali. Ebbene quanto a , il suo ruolo di amministratore di fatto a parere del Collegio è CP_1 sufficientemente provato: la Curatela ha, infatti, dedotto e documentato che: come emerge dalla relazione contabile consegnata al curatore (all.19 memoria istruttoria), il capitale sociale, interamente versato, della società ammontava ad euro 10.331,00 e, alla data del fallimento apparteneva per euro 8.781,35 (85% del totale) al convenuto CP_1
e per euro 1.549,65 (15% del totale) al nominato amministratore
[...] Persona_1
della società, compagine sociale così co l 16/02/2017; in data 26.6.2017 (quattro mesi dopo la sua apparente sostituzione) , Controparte_1 all'epoca socio di maggioranza della società, richiedeva l'estinzione del c/c n. 124 1001848- 4, acceso dalla società (poi) fallita presso la Filiale di Fasano della Banca Popolare di Bari, dichiarandosi (ancora) per iscritto amministratore della stessa società (doc.6) in data 5.7.2017, traeva, sul conto corrente intestato alla presso CP_1 Parte_1 la Banca Popolare di Bari, sottoscrivendo come amministratore unico, un assegno bancario, intestato a " , recante il n. 0027374109-09, dell'importo di € 3.192,52 Controparte_3
(doc.8); in data 20.7.2017, incassava a suo nome, il residuo saldo di € 638,53, con ritiro CP_1 dell'assegno circolare n. 40 02871351-11 la cui emissione aveva richiesto lui stesso qualificandosi amministratore di (doc.8); Parte_1 operazioni non contestate in giudizio dal né le firme disconosciute;
CP_1
l'emissione di numerosi assegni bancari, emessi senza copertura, dal . Controparte_1
Tali comportamenti, successivi alla cessazione formale dalla carica, matici della circostanza che, al di là della sostituzione, in realtà il potere gestorio e decisionale è rimasto in capo al che lo ha di fatto esercitato, in particolare, gestendo i conti CP_1 bancari intestati all ondotte tra l'altro poste in essere quando lo stato di insolvenza della società si era già manifestato, ancor prima della cessazione formale dalla carica, come provato dai protesti (all.10 e 11) e dal mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori che ne avevano richiesto il fallimento. Ritenuta, quindi, provata la qualifica di amministratore di fatto nel periodo in contestazione, la curatela ha contestato al le seguenti condotte: CP_1 dai bilanci depositati e dal libro dei beni ammortizzabili reperiti dalla curatela, risultava che la società al momento della dichiarazione di fallimento, sia pure di fatto inattiva e protestata, era fortemente capitalizzata, avendo al suo attivo sia immobilizzazioni immateriali sia immobilizzazioni materiali, beni indicati nel bilancio ma non rinvenuti in sede di inventario;
in particolare, dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto al 31.12.2016, prima della declaratoria di fallimento e redatto quando amministratore in carica della società era il , CP_1 risultava che il valore delle immobilizzazioni immateriali (al netto dell'ammortamento già effettuato, sul punto, v. relazione contabile depositata dalla curatela) era pari ad
€473.333,00, mentre quello delle immobilizzazioni materiali (sempre al netto degli ammortamenti) era pari ad € 751.405,00; dal registro dei beni ammortizzabili, i beni materiali, di proprietà sociale, erano costituiti da autoveicoli, argenteria, servizi di piatti, cristallerie, tovagliati, tavoli, sedie, rivestimenti, divise di cuochi e camerieri e altri beni mobili occorrenti all'esercizio dell'attività; per le auto, in particolare, anche queste non rinvenute in sede di inventario, nel corso della procedura sono stati emessi avvisi di accertamento, circostanza che evidenzia che le auto fossero ancora in circolazione o, in ogni caso, non ne risulta la perdita di possesso;
i beni, che risultavano annotati nelle scritture, non venivano rinvenuti e, dunque, sono stati tutti sottratti alla società: e la sottrazione va addebitata al , amministratore sino al CP_1 dicembre 2016 e che redigeva il bilancio chiuso a quella data, considerando che l'amministratore nominato in sua sostituzione, , ripetendo, con le medesime Persona_1 parole, dichiarava al curatore che " ni né mobili, né immobili in Parte_1 quanto forniva solo il personale", dichiarazione analoga già resa dal consulente fiscale della società, dott. , che si presentava agli incontri col curatore. Vi è dunque Testimone_1 quel lasso di t e della carica di amministratore del e la nomina CP_1 del , durante il quale i beni, indicati in bilancio, non vengono più rinvenuti. Per_1
Ed è plausibile che la distrazione dei beni sociali, in previsione del fallimento in ragione del conclamato stato di insolenza, è di certo avvenuta in favore di altra società, CP_4 con sede a Fasano (BR) costituita il 27.1.2017, in epoca prossima alla cessazione dalla carica di amministratore del , avente ad oggetto le medesime attività della fallita, con CP_1
socio e Direttore, con amministratrice , già dipendente di CP_1 Parte_3 Pt_1 ttualmente amministrata da i e
[...] Persona_2 Controparte_1 di , titolare dell'intero capitale sociale di Chez Toi s.r.I. Società nella quale il Persona_1
svolge un compito attivo e di protagonista tanto da ricevere favorevoli commenti CP_1
i clienti ed avventori, circostanza allegata e non contestata dal convenuto. D'altro canto, non ha negato l'esistenza dei beni nella società né ha allegato di averli CP_1 lasciati nella disponibilità del nuovo amministratore, puntando le sue difese solo sul valore delle immobilizzazioni materiali assumendo che non fossero stati effettuati i dovuti ammortamenti e quindi eccessivo rispetto al reale valore. A tal proposito, non convince la tesi proposta dal convenuto per cui si trattava di annotazione errate, rectius, per le quali non vi era stato operato alcun ammortamento nei bilanci e solo per consentire alla società di avere accesso al credito bancario sia perché è dichiarazione confessoria di altro e diverso comportamento fonte di responsabilità (non contestata però dalla curatela attrice) quali la non corretta tenuta delle scritture contabili, e dall'altro, non vi è prova che abbia ottenuto credito bancario per le annotazioni di poste positive in bilancio. In tali limiti, la domanda appare meritevole di accoglimento. Per il resto, contesta, altresì, la curatela che, dall'esame del registro dei beni ammortizzabili, risultano annotate "Immobilizzazioni immateriali" costituite da spese di pubblicità e da altre forme di "promozione dell'attività" (come manutenzioni di locations e altro), tutte
“capitalizzate”, ossia costi che avrebbero dovuto essere recuperati (principio della recuperabilità dei costi che ne consente la capitalizzazione). In generale, pur condividendo la impostazione resa dalla curatela sulla astratta recuperabilità dei costi solo ove vi sia una ragionevole prospettiva di reddito, nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata precisa allegazione (non contenuta neanche nella relazione resa dal esperto contabile della procedura) delle singole spese, del loro importo ritenuto ingiustificato e/o inesistente, né quanto e quando abbia inciso sulla perdita del patrimonio sociale, né, infine, sufficientemente allegata e provata la loro inadeguatezza al giro di affari;
uguale censura di genericità sulla condotta di occultamento della causa di scioglimento sociale e di proseguimento dell'attività commerciale, senza soluzione di continuità e senza adottare le misure prescritte dalla legge: non è precisato nelle difese né il momento in cui si sia verificata la perdita di capitale sociale (considerando la successione nelle diverse cariche gestorie come in precedenza precisato) e quali erano le iniziative che avrebbe dovuto intraprendere l'amministratore. Alla luce di quanto dedotto, la domanda può essere accolta per quanto di ragione ed il convenuto condannato al pagamento della complessiva somma di € 751.405,00, pari al valore delle immobilizzazioni materiali distratte, somma da devalutarsi al momento dell'illecito (data di fallimento quando è stata accertata la mancanza nell'attivo) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità. Invero tale obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto è suscettibile di rivalutazione sino alla data della liquidazione, ossia fino alla data della presente sentenza. Il convenuto deve inoltre essere condannato, secondo l'ordinario criterio della soccombenza al pagamento delle spese di causa sia della fase cautelare che di merito, beneficiando, però, la curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela nei Parte_1 Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie p la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore della curatela a titolo di risarcimento danni della somma di
€.751.405,00 somma da devalutarsi al momento dell'illecito (22.11.2017) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità, oltre intessi legali dalla data della sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la Controparte_1 curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura di € 41.840,00 di cui € 12.717,00 per la fase cautelare ed € 29123,00 per la fase di merito oltre rimborso CU, rimborso forfettario al 15, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 24/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice est. dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2596/2022 promossa da:
in persona del suo curatore avv. Parte_1 Pt_2 stio Attilio
[...]
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Valerio Lacirignola Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 21.2.2022, la curatela del fallimento Parte_1 dichiarato con sentenza del 22.11.2017 emessa dal Tribunale di Taranto, conveniva in giudizio , esercitando in suo danno l'azione di responsabilità ex art. 2392 e Controparte_1 ss, 2407 cc. e 146 L.F. quale amministratore di diritto della società dalla data di costituzione (27.2.1996) al dicembre 2015 e di amministratore di fatto, dal febbraio 2017 alla data di dichiarazione di fallimento. Riferiva che, la società costituita in data 27 Febbraio 1996, con oggetto sociale Parte_1 di organizzazione eve nie, riunioni e congressi, somministrazione di pasti, rinfreschi, ristori e bevande, presso siti o residenze noleggiati o affittati, veniva inizialmente amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, componente anche il;
CP_1 successivamente, da un amministratore unico che, a far data dal dicembre del 2015 era sempre stato il convenuto;
in data 24.2.2017, il cessava dalla Controparte_1 CP_1 carica di amministratore unico, perché formalmente sostituito da suo cognato, Per_1
che contestualmente acquistava anche il 15% delle quote sociali.
[...] ava la curatela alcune condotte realizzate dal convenuto di distrazione dei beni della società e di addebito di costi ingiustificati. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto contestando la domanda assumendo la sua estraneità alle condotte addebitate: precisava di avere ricoperto la carica di amministratore delegato della società EZ srl dalla sua costituzione, 27.02.1996, al 5.04.2004, mentre dal 6.04.2004 al 3.03.2013, non aveva più fatto parte dell'organo gestorio, composto da altri soggetti;
dal 4.03.2013 al 21.12.2015 veniva istituito un nuovo cda composto da tutti i soci della EZ e lì rivestita la carica di Presidente del C.D.A; l'unico periodo in cui aveva rivestito la carica di Amministratore unico della società poi fallita era stato tra il 22.12.2015 e 31.02.2017, data di cessione delle quote degli altri soci ed ex componenti del cda, e la Società diventava unipersonale con unico socio il CP_1 Rilevava che, con riferimento alle immobilizzazioni, si trattava di voci non ammortizzate nelle annualità dal 6.04.2004 al 3.03.2013, periodo durante il quale non aveva ricoperto alcuna carica di tipo gestorio, discrasia contabile estranea al e dunque a lui non CP_1 imputabile;
i bilanci dal 2008 al 2014 (in atti), erano stati a amministratori diversi dal che non avevano applicato i dovuti ammortamenti che avrebbero ridotto di CP_1 molto l'attivo, qualora applicati;
sull'aumento dei costi per il godimento di beni di terzi, precisava che, con la cessione delle quote, erano state contabilizzate fatture per canoni di locazione da pagare alla (proprietaria della struttura Controparte_2
TORRE SAN GIACOMO dove operava la;
la diminuzione della Voce debiti Parte_1 verso Soci era dovuta alla cessione d di ulteriori quote azionarie CP_1 personali;
sul valore delle immobilizzazioni materiali, ribadendo che anche per queste non erano stati, negli esercizi precedenti, effettuati i dovuti ammortamenti, precisava, altresì, che il valore risultava elevato a causa delle spese affrontate per la manutenzione e riparazione su beni non di proprietà, oltre che si trattava di beni che esaurivano la utilità nel corso di un esercizio (quali posateria, piatti, bicchieri e minuteria varia di facile consumo). Concesso in corso di giudizio sequestro conservativo con ordinanza del 23.2.2024, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 11.4.2024 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati: in primo luogo, preme evidenziare che le parti non hanno avuto cura di depositare una visura camerale storica della società (in atti vi è solo quella aggiornata al 16.2.2022) dalla quale rilevare i cambi di gestione e dei soci avvenuta in seno alla società allora in bonis. Pertanto, circa la successione nelle cariche sociali, questa va desunta dalle prospettazione resa dal convenuto perchè non espressamente contestata dalla curatela attrice (che aveva l'onere, per contestarla, di produrre visura camerale storica): in definitiva, il CP_1 ricopriva la carica di amministratore delegato della società EZ srl dalla sua costituzione, avvenuta il 27.02.1996, al 5.04.2004, mentre dal 6.04.2004 al 3.03.2013, smetteva qualsiasi carica;
dal 4.03.2013 al 21.12.2015 veniva istituito un nuovo cda composto da tutti i soci della EZ (non noti atteso che in atti non vi è né la visura storica né lo statuto e l'atto costitutivo della società né gli atti di cessione di quote narrati nelle difese) e lì rivestiva la carica di Presidente del C.D.A; l'unico periodo in cui ricopriva la carica di Amministratore unico della società poi fallita era stato tra il 22.12.2015 e 31.02.2017 a seguito della cessione delle quote degli altri soci ed ex componenti del cda con la conseguenza che la Società diventava unipersonale con unico socio il CP_1
Nel periodo successivo e sino alla data dichiarazione di fallimento, la curatella asserisce la qualità di amministratore di fatto del sulla scorta di una serie di attività poste in CP_1 essere dal convenuto. In generale, riguardo alla figura dell'amministratore di fatto, giova rilevare che questa ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società (Cass. civ., Sez. 1, 11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356). La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925. Le affermazioni che precedono paiono da ultimo confermate dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che "In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza" (Cass. civ. Sez. 1, 01-03-2016, n. 4045 ). A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo;
attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi. Una volta integrato il presupposto oggettivo della funzione concretamente esercitata che fa del terzo gestore un amministratore di fatto, secondo la giurisprudenza, sarebbero a lui applicabili in via diretta le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali. Ebbene quanto a , il suo ruolo di amministratore di fatto a parere del Collegio è CP_1 sufficientemente provato: la Curatela ha, infatti, dedotto e documentato che: come emerge dalla relazione contabile consegnata al curatore (all.19 memoria istruttoria), il capitale sociale, interamente versato, della società ammontava ad euro 10.331,00 e, alla data del fallimento apparteneva per euro 8.781,35 (85% del totale) al convenuto CP_1
e per euro 1.549,65 (15% del totale) al nominato amministratore
[...] Persona_1
della società, compagine sociale così co l 16/02/2017; in data 26.6.2017 (quattro mesi dopo la sua apparente sostituzione) , Controparte_1 all'epoca socio di maggioranza della società, richiedeva l'estinzione del c/c n. 124 1001848- 4, acceso dalla società (poi) fallita presso la Filiale di Fasano della Banca Popolare di Bari, dichiarandosi (ancora) per iscritto amministratore della stessa società (doc.6) in data 5.7.2017, traeva, sul conto corrente intestato alla presso CP_1 Parte_1 la Banca Popolare di Bari, sottoscrivendo come amministratore unico, un assegno bancario, intestato a " , recante il n. 0027374109-09, dell'importo di € 3.192,52 Controparte_3
(doc.8); in data 20.7.2017, incassava a suo nome, il residuo saldo di € 638,53, con ritiro CP_1 dell'assegno circolare n. 40 02871351-11 la cui emissione aveva richiesto lui stesso qualificandosi amministratore di (doc.8); Parte_1 operazioni non contestate in giudizio dal né le firme disconosciute;
CP_1
l'emissione di numerosi assegni bancari, emessi senza copertura, dal . Controparte_1
Tali comportamenti, successivi alla cessazione formale dalla carica, matici della circostanza che, al di là della sostituzione, in realtà il potere gestorio e decisionale è rimasto in capo al che lo ha di fatto esercitato, in particolare, gestendo i conti CP_1 bancari intestati all ondotte tra l'altro poste in essere quando lo stato di insolvenza della società si era già manifestato, ancor prima della cessazione formale dalla carica, come provato dai protesti (all.10 e 11) e dal mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori che ne avevano richiesto il fallimento. Ritenuta, quindi, provata la qualifica di amministratore di fatto nel periodo in contestazione, la curatela ha contestato al le seguenti condotte: CP_1 dai bilanci depositati e dal libro dei beni ammortizzabili reperiti dalla curatela, risultava che la società al momento della dichiarazione di fallimento, sia pure di fatto inattiva e protestata, era fortemente capitalizzata, avendo al suo attivo sia immobilizzazioni immateriali sia immobilizzazioni materiali, beni indicati nel bilancio ma non rinvenuti in sede di inventario;
in particolare, dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto al 31.12.2016, prima della declaratoria di fallimento e redatto quando amministratore in carica della società era il , CP_1 risultava che il valore delle immobilizzazioni immateriali (al netto dell'ammortamento già effettuato, sul punto, v. relazione contabile depositata dalla curatela) era pari ad
€473.333,00, mentre quello delle immobilizzazioni materiali (sempre al netto degli ammortamenti) era pari ad € 751.405,00; dal registro dei beni ammortizzabili, i beni materiali, di proprietà sociale, erano costituiti da autoveicoli, argenteria, servizi di piatti, cristallerie, tovagliati, tavoli, sedie, rivestimenti, divise di cuochi e camerieri e altri beni mobili occorrenti all'esercizio dell'attività; per le auto, in particolare, anche queste non rinvenute in sede di inventario, nel corso della procedura sono stati emessi avvisi di accertamento, circostanza che evidenzia che le auto fossero ancora in circolazione o, in ogni caso, non ne risulta la perdita di possesso;
i beni, che risultavano annotati nelle scritture, non venivano rinvenuti e, dunque, sono stati tutti sottratti alla società: e la sottrazione va addebitata al , amministratore sino al CP_1 dicembre 2016 e che redigeva il bilancio chiuso a quella data, considerando che l'amministratore nominato in sua sostituzione, , ripetendo, con le medesime Persona_1 parole, dichiarava al curatore che " ni né mobili, né immobili in Parte_1 quanto forniva solo il personale", dichiarazione analoga già resa dal consulente fiscale della società, dott. , che si presentava agli incontri col curatore. Vi è dunque Testimone_1 quel lasso di t e della carica di amministratore del e la nomina CP_1 del , durante il quale i beni, indicati in bilancio, non vengono più rinvenuti. Per_1
Ed è plausibile che la distrazione dei beni sociali, in previsione del fallimento in ragione del conclamato stato di insolenza, è di certo avvenuta in favore di altra società, CP_4 con sede a Fasano (BR) costituita il 27.1.2017, in epoca prossima alla cessazione dalla carica di amministratore del , avente ad oggetto le medesime attività della fallita, con CP_1
socio e Direttore, con amministratrice , già dipendente di CP_1 Parte_3 Pt_1 ttualmente amministrata da i e
[...] Persona_2 Controparte_1 di , titolare dell'intero capitale sociale di Chez Toi s.r.I. Società nella quale il Persona_1
svolge un compito attivo e di protagonista tanto da ricevere favorevoli commenti CP_1
i clienti ed avventori, circostanza allegata e non contestata dal convenuto. D'altro canto, non ha negato l'esistenza dei beni nella società né ha allegato di averli CP_1 lasciati nella disponibilità del nuovo amministratore, puntando le sue difese solo sul valore delle immobilizzazioni materiali assumendo che non fossero stati effettuati i dovuti ammortamenti e quindi eccessivo rispetto al reale valore. A tal proposito, non convince la tesi proposta dal convenuto per cui si trattava di annotazione errate, rectius, per le quali non vi era stato operato alcun ammortamento nei bilanci e solo per consentire alla società di avere accesso al credito bancario sia perché è dichiarazione confessoria di altro e diverso comportamento fonte di responsabilità (non contestata però dalla curatela attrice) quali la non corretta tenuta delle scritture contabili, e dall'altro, non vi è prova che abbia ottenuto credito bancario per le annotazioni di poste positive in bilancio. In tali limiti, la domanda appare meritevole di accoglimento. Per il resto, contesta, altresì, la curatela che, dall'esame del registro dei beni ammortizzabili, risultano annotate "Immobilizzazioni immateriali" costituite da spese di pubblicità e da altre forme di "promozione dell'attività" (come manutenzioni di locations e altro), tutte
“capitalizzate”, ossia costi che avrebbero dovuto essere recuperati (principio della recuperabilità dei costi che ne consente la capitalizzazione). In generale, pur condividendo la impostazione resa dalla curatela sulla astratta recuperabilità dei costi solo ove vi sia una ragionevole prospettiva di reddito, nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata precisa allegazione (non contenuta neanche nella relazione resa dal esperto contabile della procedura) delle singole spese, del loro importo ritenuto ingiustificato e/o inesistente, né quanto e quando abbia inciso sulla perdita del patrimonio sociale, né, infine, sufficientemente allegata e provata la loro inadeguatezza al giro di affari;
uguale censura di genericità sulla condotta di occultamento della causa di scioglimento sociale e di proseguimento dell'attività commerciale, senza soluzione di continuità e senza adottare le misure prescritte dalla legge: non è precisato nelle difese né il momento in cui si sia verificata la perdita di capitale sociale (considerando la successione nelle diverse cariche gestorie come in precedenza precisato) e quali erano le iniziative che avrebbe dovuto intraprendere l'amministratore. Alla luce di quanto dedotto, la domanda può essere accolta per quanto di ragione ed il convenuto condannato al pagamento della complessiva somma di € 751.405,00, pari al valore delle immobilizzazioni materiali distratte, somma da devalutarsi al momento dell'illecito (data di fallimento quando è stata accertata la mancanza nell'attivo) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità. Invero tale obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto è suscettibile di rivalutazione sino alla data della liquidazione, ossia fino alla data della presente sentenza. Il convenuto deve inoltre essere condannato, secondo l'ordinario criterio della soccombenza al pagamento delle spese di causa sia della fase cautelare che di merito, beneficiando, però, la curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela nei Parte_1 Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie p la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore della curatela a titolo di risarcimento danni della somma di
€.751.405,00 somma da devalutarsi al momento dell'illecito (22.11.2017) e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, anno per anno, da tale data e sino all'attualità, oltre intessi legali dalla data della sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la Controparte_1 curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura di € 41.840,00 di cui € 12.717,00 per la fase cautelare ed € 29123,00 per la fase di merito oltre rimborso CU, rimborso forfettario al 15, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 24/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana