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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 1645/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI GIOVANNI (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- ass. avv. dottoressa Controparte_1 P.IVA_1
OLIVERO (parte convenuta) all'udienza del 26/2/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- , dipendente del in forza di Parte_1 Controparte_1 ripetuti contratti a tempo determinato, lamenta di non aver percepito, nell'a.s. 2021/2022, nei quali ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d.. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE e chiede il pagamento della somma di € 746,70 oltre interessi,
- il chiede la reiezione della domanda, contestando che la situazione della ricorrente CP_1
possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
2. considerato
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione, e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla
S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
3.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate in misura prossima agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia), potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 746,70 a titolo di r.p.d., CP_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
La giudice
Roberta PASTORE