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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4760/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA TE Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00055979 59 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 17.06.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00055979 59 000, notificata in data 22.04.2025, ed il sotteso ruolo n.
2024/000242, emessa per euro 128,88 a titolo di omesso pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2006.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad insoluto cartella 321742 del 14.11.2018.
Motivi:
1) PRELIMINARE ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DELL'ASSERITO
DIRITTO.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
Nessuno si è costituito nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 27.12.2025 il ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
Solo il 29.12.2025 AdER ha depositato controdeduzioni nelle quali ha dedotto la carenza di responsabilità per attività di competenza dell'ATO e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
ATO è rimasta contumace. All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in euro 380,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4760/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA TE Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00055979 59 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 17.06.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00055979 59 000, notificata in data 22.04.2025, ed il sotteso ruolo n.
2024/000242, emessa per euro 128,88 a titolo di omesso pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anno 2006.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad insoluto cartella 321742 del 14.11.2018.
Motivi:
1) PRELIMINARE ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DELL'ASSERITO
DIRITTO.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
Nessuno si è costituito nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 27.12.2025 il ricorrente ha depositato memoria insistendo in ricorso.
Solo il 29.12.2025 AdER ha depositato controdeduzioni nelle quali ha dedotto la carenza di responsabilità per attività di competenza dell'ATO e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
ATO è rimasta contumace. All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in euro 380,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.