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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ANNA DI CRETICO ( ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 20/06/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14/03/2025, il ricorrente esponeva che dall'unione coniugale con la resistente erano nati due figli: il 30/01/1989 (già economicamente autosufficiente) e Persona_1
il 27/04/1992 e che, con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura Persona_2
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 06/12/2023, le parti avevano
1 concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che anche la Per_2
secondogenita aveva raggiunto l'indipendenza economica giacché lavorava a tempo determinato presso l'Hotel “Voce del Mare” sito in Vietri Sul Mare. Riferiva che invece la situazione economica delle parti non era mutata rispetto all'epoca del divorzio, dal momento che era pensionato dal
01/04/2023 e proprietario di tre beni immobili siti nella provincia di Benevento, mentre la resistente era proprietaria di n. 49 beni immobili siti tra la provincia di Caserta e Napoli. Tanto premesso, chiedeva la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne in quanto divenuta economicamente autosufficiente. Per_2
All'udienza del 20/06/2025, il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia della resistente e revocava l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e rimetteva al Collegio per la Persona_2
decisione.
Va confermata la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia giacché ha raggiunto l'autosufficienza economica. Persona_2
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne cessa quando la stessa si avvia ad un'attività lavorativa idonea a farle raggiungere l'indipendenza economica. Di conseguenza, l'onere della prova sugli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne è a carico della richiedente alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova.
Così si legge: “l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico
e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Quanto all'onere probatorio, la Cassazione rileva che “è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume
l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
2 o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012,
n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio
2009, n. 15406)” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Dalla documentazione in atti risulta che la figlia maggiorenne laureata in Persona_2
“Conservazione dei Beni Culturali” in data 13/10/2015, lavora attualmente quale dipendente presso l'Hotel “Voce del Mare” con contratto a tempo determinato (cfr. risposta CPI del 14/03/2025).
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra emerso, risulta provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, tenendo in ogni caso in considerazione, da un lato, l'età della beneficiaria (33 anni), dall'altro, la circostanza che sono trascorsi 10 anni dal conseguimento del titolo di laurea.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
1) conferma la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_2
2) conferma per il resto la disciplina di divorzio;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/06/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ANNA DI CRETICO ( ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 20/06/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14/03/2025, il ricorrente esponeva che dall'unione coniugale con la resistente erano nati due figli: il 30/01/1989 (già economicamente autosufficiente) e Persona_1
il 27/04/1992 e che, con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura Persona_2
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 06/12/2023, le parti avevano
1 concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che anche la Per_2
secondogenita aveva raggiunto l'indipendenza economica giacché lavorava a tempo determinato presso l'Hotel “Voce del Mare” sito in Vietri Sul Mare. Riferiva che invece la situazione economica delle parti non era mutata rispetto all'epoca del divorzio, dal momento che era pensionato dal
01/04/2023 e proprietario di tre beni immobili siti nella provincia di Benevento, mentre la resistente era proprietaria di n. 49 beni immobili siti tra la provincia di Caserta e Napoli. Tanto premesso, chiedeva la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne in quanto divenuta economicamente autosufficiente. Per_2
All'udienza del 20/06/2025, il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia della resistente e revocava l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e rimetteva al Collegio per la Persona_2
decisione.
Va confermata la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia giacché ha raggiunto l'autosufficienza economica. Persona_2
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne cessa quando la stessa si avvia ad un'attività lavorativa idonea a farle raggiungere l'indipendenza economica. Di conseguenza, l'onere della prova sugli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne è a carico della richiedente alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova.
Così si legge: “l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico
e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Quanto all'onere probatorio, la Cassazione rileva che “è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume
l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
2 o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012,
n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio
2009, n. 15406)” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Dalla documentazione in atti risulta che la figlia maggiorenne laureata in Persona_2
“Conservazione dei Beni Culturali” in data 13/10/2015, lavora attualmente quale dipendente presso l'Hotel “Voce del Mare” con contratto a tempo determinato (cfr. risposta CPI del 14/03/2025).
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra emerso, risulta provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, tenendo in ogni caso in considerazione, da un lato, l'età della beneficiaria (33 anni), dall'altro, la circostanza che sono trascorsi 10 anni dal conseguimento del titolo di laurea.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
1) conferma la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
Persona_2
2) conferma per il resto la disciplina di divorzio;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/06/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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