Articolo 3 della Legge 19 aprile 1990, n. 84
Articolo 2Articolo 4
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11 maggio 1990
Art. 3. 1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.
2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attivita' di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti e' affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di universita', di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.
4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale.
L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico.
5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nota dell'articolo 3
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonche' le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre dodici mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre dodici mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
c) i contenuti e le modalita' delle attivita' formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione".
Entrata in vigore il 11 maggio 1990