Art. 7.
Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e loro successive modificazioni, si considera proprieta' contadina e proprieta' montana, a tutti gli effetti, anche la quota, indivisa di fondo rustico.
Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e loro successive modificazioni, si considera proprieta' contadina e proprieta' montana, a tutti gli effetti, anche la quota, indivisa di fondo rustico.