Articolo 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 409
Articolo 2
Versione
28 agosto 1979
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Versione
13 luglio 1980
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1979 la tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187 , e' sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella allegata alla presente legge. ((2)) ---------------
AGGIORNAMENTO ((2)) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 146, comma 5)che: "Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 , sono confermati con effetto dal 1 dicembre 1979".
Entrata in vigore il 13 luglio 1980