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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6674/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
20/02/2024 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. Colombo Paola Silvia e Scuffi Gabriele, presso il cui studio – sito in Milano, piazza Castello n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. Sapi Giulia, presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte Nero n. 51 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatore speciale del minore CP_2 C.F._3 Persona_1
(nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/4207 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 20/06/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
1) NEL MERITO
1. Disporre l'affido del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso Persona_1 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di Milano, Via Varese n. 8;
pagina 1 di 13 La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
2. Disporre che il padre, fatto salvo diverso e miglior accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: a. a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, all'orario di uscita da scuola e con prelievo a scuola, fino alla domenica sera, alle ore 19:00, accompagnandolo presso la casa materna. b. per un giorno infrasettimanale (il mercoledì) nelle settimane che terminano con week end di spettanza paterna, con prelievo a scuola al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnamento del bambino a scuola la mattina successiva;
c. per due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna , con prelievo a scuola al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnamento del bambino a scuola la mattina successiva;
d. durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre il primo il primo periodo di vacanza (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre sino alle h. 10:00 ) e il secondo periodo di vacanza (dal 31 dicembre alle h. 10:00 sino al 6 gennaio alle h. 19.00); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando, di anno in anno, con la madre il primo periodo di vacanza (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla domenica di Pasqua alle h. 19:00) e il secondo periodo di vacanza (dalla domenica di Pasqua alle h. 19:00 sino alla ripresa dell'attività scolastica). f. durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
g. durante i ponti infra annuali scolastici, e le festività civili e religiose del calendario scolastico, sempre ad anni alterni con la madre;
3. disporre che il OR contribuisca al mantenimento del figlio minore, con le seguenti modalità, fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio medesimo: a. versando alla ORa tramite Pt_1 bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno e a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2024), l'assegno mensile non inferiore a € 3.000,00 assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
b. pagando e/o rimborsando nella misura del 80% le spese scolastiche, ludiche o parascolastiche, sportive e medico sanitarie secondo i criteri e le modalità espressamente indicate nelle nuove linee guida contenute nel Protocollo siglato dal Tribunale di Milano a giugno 2025 e qui di seguito ritrascritte: – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla
pagina 2 di 13 conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di reclamo, oltre contributo forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
2) IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere i capitoli di prova, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del 16.5.2024 dal n. 1) al n. 32), con i testi ivi indicati;
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c., al OR , la Controparte_1 produzione in giudizio la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate;
3. Ordinare, ex art.
210 c.p.c., al OR , la produzione in giudizio degli estratti conto integrali (relativi all'ultimo Controparte_1 triennio) relativi ai seguenti rapporti bancari a lui intestati: - Conto n. 42612130 acceso presso la Banca BPER;
-
Conto n.981/23225710 presso la Banca BPER;
- Conto n. 78468 acceso presso la Banca Intesa San Paolo;
4. Disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia
Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso
l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali sul
OR , nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Garibaldi 33, C.F. Controparte_1
, in particolare incaricando la Polizia Tributaria, , di porre in essere tutti gli accertamenti C.F._2 necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da
nonché di: > acquisire informazioni specifiche, anche attraverso la interrogazione della banca dati Controparte_1 in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari (e alla loro consistenza) risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal soggetto indicato, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante, ex articolo 37 d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006; > verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale da parte del OR di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di Controparte_1 carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare,
Nel merito:
pagina 3 di 13
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica dello Per_1 stesso insieme alla madre.
2. Recepire i tempi di cura del minore indicati dalla CTU e di seguito specificati: a) trascorrerà a settimane Per_1 alterne dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina con un genitore, dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con l'altro genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con il genitore con il quale ha trascorso i primi due giorni e così via;
b) le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore a metà con ciascun genitore, alternando ogni anno il primo periodo dal 26 al 31 dicembre e il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il 24
e il 25 dicembre saranno sempre alternati tra i genitori;
c) le vacanze pasquali verranno trascorse a metà con ciascun genitore;
d) i ponti verranno trascorsi dal minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
le festività infrasettimanali verranno trascorse con il genitore cui spetta quel giorno secondo il calendario ordinario;
e) durante le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I relativi periodi Per_1 saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 2025 starà con il padre dal 21 al Per_1 27 luglio, con la madre dal 28 luglio al 3 agosto, con il padre dal 4 al 10 agosto, con la madre dall'11 al 17 agosto, con il padre dal 18 al 24 agosto e con la madre dal 25 al 31 agosto;
3. Revocare l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora l'assegno periodico per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio e stabilire la suddivisione al 50 % delle seguenti spese: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
4. Respingere ogni diversa domanda ed istanza avversaria anche istruttoria, ferma restando l'istanza di prova contraria diretta in caso di ammissione;
pagina 4 di 13
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per (Curatore speciale del minore): CP_2
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectiis, così
GIUDICARE
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la mamma.
2. Dichiarare non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare atteso che la casa famigliare di Milano,
Via Garibaldi 33 è stata lasciata dalla madre che ne ha trovata altra in locazione a sé intestata.
3. Regolamentare i diritti di visita paterni così come statuito in CTU (salvo diverso e auspicabile contingente accordo tra le parti) e precisamente: - Alternanza frequente 2 + 2 e week end alternati;
- Vacanze estive due settimane anche non consecutive da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
- Vacanze natalizie, in ossequio al principio dell'alternanza, dividendole in due periodi: dall'inizio delle vacanze scolastiche all 31 dicembre e dal 1 gennaio alla ripresa scolastica (il minore trascorrerà con l'altro genitore il pomeriggio del giorno di Natale); - Vacanze di Pasqua divise in due periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche a Pasqua e da Pasquetta alla ripresa dell'attività scolastica;
-
Festa della mamma, festa del papà, compleanno della mamma e compleanno del papà con il genitore festeggiato;
-
Compleanno di , auspicabilmente, con entrambi i genitori (almeno per un momento di festeggiamento) o, ove Per_1 non possibile, con il criterio dell'alternanza; - Ponti scolastici con i genitore cui spetta il week-end di riferimento;
-
Festività civili e religiose se isolate dal week end (esemplificativamente 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7 e
8 dicembre) con il criterio dell'alternanza.
4. Rideterminare l'assegno per il concorso paterno al mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie di
nella misura ritenuta di giustizia considerando le circostanze sopravvenute dopo l'ordinanza ex art. 473 Per_1 bis22 cpc e, quindi, indicativamente: - la riduzione dei costi per il canone di locazione dell'abitazione della mamma
(ove è collocato prevalentemente ); - I costi per il canone di locazione dell'immobile ove si è trasferito il Per_1 padre di . - Le nuove redditualità di entrambi i genitori così come ricavabili dalle documentazioni Per_1 rispettivamente prodotte;
5. Condannare le parti e/o la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della curatela in favore dello Stato anticipatario (in forza dell'ammissione a Patrocinio a Spese dello Stato) nella misura che sarà determinata in separato decreto.”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, chiedeva al Tribunale di Milano: - di disporre ex Parte_1 art. 473bis.15 c.p.c. CTU medico-psichiatrica ed esami tossicologici sul resistente, affidando nelle more della
CTU in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con incontri Per_1 padre-figlio con modalità protette, assegnando la casa familiare alla madre, con immediato rilascio dell'immobile da parte del padre, e stabilendo un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro
4.000,00 mensili, oltre al 80% delle spese straordinarie;
- nel merito, di affidare in via super- Per_1 esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlio con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, assegnando la casa familiare alla madre e stabilendo un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al 80% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente rappresentava i comportamenti inadeguati e verbalmente aggressivi del convivente causati all'abuso di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo.
Con provvedimento del 22/02/2024, il Giudice delegato rigettava le domande ex art. 473bis.15 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge e assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio tra le parti. pagina 5 di 13 Con successiva istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. depositata in data 27/02/2024, la ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di ordinare al resistente la cessazione della condotta lesiva in essere e l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio;
la ricorrente chiedeva altresì di prevedere incontri padre-figlio con modalità protette e di incaricare i Servizi sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare, nonché di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio ritenuto di giustizia, oltre 80% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 29/02/2024, il Giudice delegato, inaudita altera parte, ordinava al OR CP_1 la cessazione della condotta pregiudizievole e disponeva l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ricorrente, al figlio e ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi;
assegnava i termini per l'integrazione del contradditorio tra le parti e fissava udienza per la comparizione delle parti.
Costituitosi il resistente in data 13/03/2024 nell'ambito del procedimento cautelare (n. 6674-1/2024 R.G.), all'esito delle udienze del 14/03/2024, del 21/03/2024 e del 03/04/2024 le parti concordavano incontri padre- figlio nei giorni del lunedì e del venerdì alla presenza della babysitter nella casa familiare, nonché videochiamate quotidiane;
ferme tali frequentazioni con il figlio, il resistente – che aveva avviato la propria presa in carico presso la dal 28/02/2024 – si impegnava a rispettare spontaneamente il Controparte_3 contenuto dell'ordine di protezione;
pertanto, il Giudice delegato revocava il provvedimento ex art. 473bis.70 c.p.c. e provvedeva in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti.
Con memoria difensiva depositata in data 29/04/2024, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 600,00, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 06/06/2024, con ordinanza del 10/06/2024 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, affidava in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
disponeva frequentazioni padre-figlio il lunedì o il venerdì pomeriggio alla presenza della babysitter e il sabato e la domenica alla presenza di terzi di fiducia a weekend alternati (visite CP_ subordinate alla positiva prosecuzione della presa in carico del padre presso con obbligo della parte di comunicare alla ricorrente l'esito di tutte le analisi svolte e sospensione delle visite in caso di positività); invitava il resistente a proseguire presa in carico presso la assegnava la casa familiare alla Controparte_3 madre;
stabiliva un contributo paterno di euro 2.500,00, oltre al 60% delle spese straordinarie;
disponeva
CTU sul nucleo familiare, nominando quale consulente la dott.ssa (che prestava giuramento in data Per_2
22/06/2024); nominava quale curatore speciale del minore l'avv. (che si costituiva Per_1 CP_2 in data 17/06/2024).
Con decreto emesso in data 02/10/2024 e pubblicato in data 04/10/2024, la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dal OR e, in via incidentale, dalla ORa confermando i CP_1 Pt_1 provvedimenti provvisori del 10/06/2024.
Depositato l'elaborato peritale in data 31/03/2025, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 il Giudice delegato – a modifica dei provvedimenti provvisori vigenti – disponeva incontri padre-figlio a week end alternati, da venerdì a uscita di asilo a domenica sera ad ore 19:00 senza la necessità della presenza di terzi, regolamentando altresì le vacanze pasquali. pagina 6 di 13 All'udienza del 16/06/2025, le parti concordavano “che starà con il papà dal 21 al 27 luglio, dal Per_1 28 al 3 con la mamma, dal 4 al 10 agosto col papà, dall'11 al 17 con la mamma, dal 18 al 24 col papà e dal 25 al 31 con la mamma. Le parti concordano che introdurranno da subito un pernottamento settimanale da mercoledì a giovedì in sostituzione del pomeriggio di venerdì”; il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e per il deposito di documentazione reddituale aggiornata;
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/09/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/10/2025.
***
In ordine al materiale probatorio Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e la documentazione già presente in atti.
In ordine alla responsabilità genitoriale
Al momento di instaurazione del presente procedimento la situazione familiare appariva particolarmente delicata, attesa la condizione di abuso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, che aveva compromesso il rapporto di fiducia tra i genitori, costituendo peraltro elemento di pregiudizio per la convivente e per il minore , tanto che il OR era stato allontanato ex art. 473bis.70 c.p.c. Per_1 CP_1 dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla ricorrente, al figlio e ai luoghi frequentati dagli stessi.
Rispetto a tale situazione, il resistente ha progressivamente preso coscienza delle proprie problematiche, rivolgendosi nel marzo 2024 presso la centro specializzato nella cura delle dipendenze da Controparte_3 sostanze stupefacenti, prevedendosi nelle more dello svolgimento di tale percorso incontri padre-figlio solo alla presenza di terze persone di fiducia a tutela di . Per_1
Al fine di meglio approfondire le dinamiche familiari veniva altresì disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, all'esito della quale sono emerse ottime competenze genitoriali di entrambe le parti e una sufficiente capacità di condividere le decisioni di maggiore importanza per il figlio, tanto che la consulente ha ritenuto il regime di affidamento condiviso rispondente alle esigenze di , che è apparso un Per_1 bambino sereno, con un ottimo rapporto con entrambi i genitori.
Si evidenza che, parallelamente all'indagine consulenziale, il OR ha proseguito positivamente il CP_1 proprio percorso di cura presso la sino al gennaio 2025 quando gli specialisti della Controparte_3 hanno ritenuto di procedere alla chiusura della presa in carico “alla luce della protratta CP_3 astinenza e del non rilevato bisogno di cura attuale del paziente” (cfr. doc. 33, relazione del 27/01/2025).
Ciononostante, la CTU ha evidenziato il permanere di tensioni e sfiducia nel rapporto tra le parti ed in particolare una marcata diffidenza da parte della ORa rispetto all'effettivo superamento da parte Pt_1 del padre del consumo di sostanze stupefacenti, temendo un'eventuale ricaduta da parte dell'ex compagno e chiedendo pertanto un prosieguo del monitoraggio del resistente, sebbene non ritenuto necessario dagli specialisti della Controparte_3
pagina 7 di 13 Tale sfiducia materna e la richiesta di continue rassicurazioni rispetto all'adeguatezza paterna sono elementi valutati dalla Consulente quali possibili fattori di rischio per l'attuale equilibrio familiare: invero, la dott.ssa ha osservato che “benché nell'attualità non si siano osservate criticità, vi è il rischio che, qualora la Per_2 reciproca sfiducia dei genitori non venga riparata, si determini una polarizzazione del rapporto con un genitore preferenziale, verosimilmente la madre, specie attraverso un'influenza dei nonni materni, i quali difficilmente rivedranno il loro atteggiamento nei confronti del padre e potrebbero faticare a filtrarlo con il bambino” (cfr. pag. 45).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da entrambe le parti, dal Curatore speciale del minore e come suggerito anche dalla CTU;
invero, non si ravvisano elementi di pregiudizio per il minore, considerato peraltro che le stesse parti – pur manifestando ancora ad oggi una certa sfiducia reciproca – si sono sostanzialmente mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse del figlio.
Quanto alla ripartizione dei tempi genitori-figlio, si rileva che dall'interruzione della convivenza tra le parti, in virtù dei provvedimenti provvisori, è stato collocato prevalentemente presso la madre e ha Per_1 frequentato il padre inizialmente due pomeriggi a settimana alla presenza della baby-sitter (a cui successivamente sono stati aggiunti il sabato e la domenica a fine settimana alterni sempre in orario diurno), attese le problematiche ancora attive di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del OR . CP_1
All'esito dell'indagine consulenziale è poi emerso il positivo rapporto del minore con entrambi i genitori e le buone capacità genitoriali di questi ultimi;
invero, in punto di determinazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, la CTU ha suggerito: “Data l'età del bambino e la vicinanza delle abitazioni dei genitori, si ritiene opportuno, sia pure con gradualità, favorire un accesso paritetico a entrambi, anche con un'alternanza frequente (2+ 2 e fine settimana alternati)”.
Pertanto, dati gli esiti della CTU e del percorso di cura del resistente, con provvedimento del 16/04/2025 sono stati ampliati i tempi di frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati, inizialmente dal venerdì alla domenica sera;
successivamente, i genitori hanno concordato “che introdurranno da subito un pernottamento settimanale da mercoledì a giovedì in sostituzione del pomeriggio di venerdì”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il resistente e il Curatore speciale hanno chiesto di stabilire la calendarizzazione paritetica proposta dalla dott.ssa mentre parte ricorrente ha proposto una diversa Per_2 organizzazione (sempre ampliativa rispetto a quella attuale ma senza raggiungere tempi paritetici), che prevederebbe la conferma dei fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, nonché la giornata del mercoledì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana paterno e il mercoledì e il giovedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana materno, ritenendo la ORa la frequentazione paritetica pregiudizievole per la stabilità abitativa di Pt_1
, in quanto verrebbe sottoposto a continui spostamenti da un'abitazione all'altra. Per_1
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene che possa essere stabilito il calendario suggerito dalla dott.ssa come richiesto dal resistente e dal Curatore speciale, in quanto risulta la soluzione che Per_2 maggiormente garantisce al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina 8 di 13 Invero, non sussistono elementi che portano a ritenere tale soluzione come pregiudizievole per il minore, posto che, incontestate le capacità genitoriali materne, il padre è stato valutato come parimenti adeguato, avendo inoltre concluso positivamente il proprio percorso di cura presso la che ha accertato Controparte_3 la prolungata astensione del resistente dall'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Quanto alla necessità di gradualità, si rileva che già con l'adozione del calendario di cui al provvedimento del 16/04/2025 è stato sperimentato un ampliamento delle frequentazioni padre-figlio rispetto alla regolamentazione previgente, frequentazioni che risultano aver avuto un andamento positivo, non essendo state riportate difficoltà paterne nella gestione degli spazi con il figlio;
pertanto, trascorsi diversi mesi dall'adozione di tale calendarizzazione, appare rispondente all'interesse del figlio e rispettoso dei suoi tempi introdurre – quale ultimo passaggio di tale graduale aumento delle frequentazioni con il padre – tempi paritetici di presso entrambi genitori. Per_1
Infine, si rileva che anche dal punto di vista logistico la vicinanza tra le due residenze (tre minuti a piedi) rende maggiormente agevoli gli spostamenti tra un'abitazione e l'altra, precisando peraltro – con riguardo alle doglianze materne – che il calendario proposto dalla ORa prevede sostanzialmente lo stesso Pt_1 numero di spostamenti di tra un'abitazione e l'altra rispetto a quello richiesto dal resistente e dal Per_1
Curatore speciale.
Pertanto, le frequentazioni tra e i genitori si svolgeranno a settimane alternate secondo il seguente
Per_1 schema: - starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con
Per_1 accompagnamento a scuola;
- starà con l'altro genitore dal mercoledì all'uscita da scuola al
Per_1 venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- starà con il genitore con cui ha trascorso i primi
Per_1 due giorni della settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante i periodi festivi secondo il principio dell'alternanza.
In ordine all'assegnazione della casa familiare
Si precisa che nulla deve essere stabilito rispetto all'assegnazione della casa familiare sita in Milano, corso
Garibaldi n. 33, disposta a favore della madre in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, posto che già dal settembre 2024 la ricorrente ha rilasciato tale immobile e si è trasferita presso l'abitazione di Milano, via Varese n. 8, condotta dalla stessa in locazione.
In ordine alle questioni economiche
Si premette che in punto di mantenimento del minore, con ordinanza del 10/06/2024, il Giudice delegato aveva osservato quanto segue:
“In termini economici, la signora ha un reddito netto da dipendente di euro 36.169 nel 2023, di euro 33.088 nel 2022 e di euro 26.563 nel 2021. Ella non ha spese o debiti ricorrenti. Il signor
lavora nella società di famiglia ed ha un netto di 101.019,00 per il 2023, euro 98.819,00 CP_1 per il 2022 e 92.024,00 per il 2021. Questo reddito è composito e deriva da retribuzione come dipendente, canoni e compenso come AU. Il compenso come AU verrà meno dal prossimo anno perché non è stato rinnovato. Il tribunale non ha elementi per dire che l'esclusione sia CP_1 stata preordinata. La società di famiglia funzione come una società di capitali e i familiari hanno ritenuto di non rinnovare il resistente. Allo stesso modo il tribunale non può contestare la politica societaria di non distribuzione degli utili. La società non è solo del resistente e francamente è poco plausibile che nessuno prenda utili per fare un favore al resistente. Nel medesimo tempo, se ciò è pagina 9 di 13 vero, è anche vero che il tribunale deve valutare il reddito degli ultimi tre anni. Detto tutto ciò, la situazione del nucleo è molto impegnativa. La casa familiare ha un costo – riferito dalla signora – di euro 3.750,00 mensili. Il signore sostiene altri 2.000 euro mensili di locazione per sé ed ha un mutuo per un immobile a Monza di circa 900,00 euro mensili. Tutto questo non è sostenibile ed è urgente che si trovi abitazione alternativa alla ampia e ormai inutile casa familiare. La casa familiare va formalmente assegnata alla signora (il che vuole dire che ella dovrà intestarsi la locazione ex lege), ma è chiaro che va trovata soluzione alternativa. Se i due genitori dovranno cambiare zona, lo faranno. ha quattro anni e cambiare quartiere non è certo un trauma. Per_1
L'assegno posto a carico del padre deve coprire le spese ordinarie del minore e deve contribuire alle sue spese abitative;
la madre deve sostenere le medesime spese in proporzione ai propri redditi e deve coprire integralmente le proprie spese abitative. Tenuto conto di tutto ciò, il tribunale ritiene congruo un assegno di euro 2.500 mensili. Le spese extra saranno a carico del padre al 60%. L'assegno deve decorrere da giugno in quanto, ad oggi, il padre ha già contribuito facendosi carico delle spese integrali della casa familiare”.
Rispetto al momento di emissione di tale provvedimento, si rileva che nel marzo 2024 parte ricorrente ha cambiato occupazione, iniziando un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso Opera S.r.l., cambiamento che ha comportato un miglioramento reddituale per la ORa posto che il CU 2025 (relativo ai soli Pt_1
10 mesi lavorati nel 2024 presso Opera S.r.l.) attesta un reddito al netto Irpef pari ad euro 35.660,00 circa.
Peraltro, dal settembre 2024 la ricorrente si è trasferita presso una nuova abitazione sita in Milano, via
Varese n. 8, sempre condotta in locazione ma con un canone mensile di euro 1.600,00, notevolmente più contenuto rispetto a quello dovuto per la locazione della casa familiare (cfr. doc. 50).
La resistente è altresì proprietaria esclusiva di un immobile con box sito in Gardone Riviera (BS), immobile adibito a casa vacanza (cfr. doc. 21).
Quanto al resistente, dal maggio 2024 il OR non ha più ricoperto il ruolo di vicepresidente del CP_1
Consiglio di amministrazione della società di famiglia Sea S.p.a., rimanendo peraltro socio per la quota del
12% (oltre alla nuda proprietà della quota del 17% di cui è usufruttuaria la propria madre), nonché dipendente della medesima società.
Si precisa che, con riguardo all'anno di imposta 2024 (cfr. CU 2025), il resistente ha percepito dall'attività di vicepresidente svolta sino al maggio 2024 un reddito al netto Irpef pari ad euro 44.050,00; per l'attività da lavoro dipendente svoltasi in tale anno di imposta il OR ha percepito un reddito al netto Irpef CP_1 pari ad euro 43.577,00, attività che costituirà unica fonte di reddito del resistente per l'anno di imposta 2025 atteso il venir meno del suo incarico all'interno del Consiglio di amministrazione (sul punto, si ribadisce che non risulta possibile ricondurre univocamente la cessazione di tale incarico alla volontà del resistente di ridurre il proprio patrimonio ai fini del presente giudizio, potendo tale decisione essere stata assunta dal
Consiglio di amministrazione sulla base di diverse ragioni, tra le quali potrebbero essere anche state valutate le problematiche vissute dal resistente nei primi mesi del 2024).
Quanto alla situazione abitativa del resistente, si rileva che il OR vive attualmente presso CP_1
l'immobile sito in Milano, via Crispi n. 11, condotto in locazione ma con canone pari ad euro 2.500,00 mensili sostenuto interamente dal proprio padre, con contratto intestato a quest'ultimo (cfr. doc. 39). pagina 10 di 13 Il resistente, inoltre, risulta proprietario esclusivo di un immobile in Monza, via Giovanni Caboto, n. 9 (doc.
17), concesso in locazione a terzi per un canone annuo pari ad euro 9.000,00 (pari ad euro 592,00 mensili al netto della cedolare secca, cfr. 730/2023); l'immobile peraltro è gravato da mutuo, con rata mensile pari ad euro 1.050,00 (cfr. doc. 16).
Infine, si rileva che nell'ambito della valutazione della situazione economica complessiva dei genitori incide anche l'assetto organizzativo familiare disposto con la presente sentenza, che prevede tempi paritetici di presso entrambi i genitori e, dunque, un significativo aumento delle spese di mantenimento diretto Per_1 del minore in capo al padre, il quale nel periodo di emissione dei provvedimenti provvisori del 10/06/2024 vedeva il figlio solo pochi pomeriggi alla settimana.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo prevedere un contributo perequativo paterno pari ad euro 800,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori: invero, il resistente gode di una situazione economico-patrimoniale complessivamente più favorevole rispetto a quella della ricorrente, tenuto conto delle partecipazioni societarie, dall'assenza (a differenza della ricorrente) di spese abitative, pacificamente sostenute dal proprio padre, e del fatto che sino al maggio 2024 il OR ha percepito redditi CP_1 nettamente superiori a quelli dell'ex compagna.
Peraltro, gli ottimi redditi comunque percepiti dalla ORa e i tempi paritetici di presso Pt_1 Per_1 ciascun genitore disposti con la presente sentenza non consentono di ipotizzare un contributo paterno al mantenimento del figlio più elevato, come richiesto dalla ricorrente.
Tale contributo paterno dovrà decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In ordine alle spese di lite
Le spese del presente procedimento e del subprocedimento n. 6674-1/2024 R.G., quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3 alla luce del sostanziale accordo dalle parti con riguardo alla definizione del subprocedimento cautelare, al regime di affidamento del minore e alla reciproca soccombenza delle stesse con riguardo alle questioni economiche;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, considerata la sua soccombenza prevalente con riguardo alla regolamentazione dei tempi genitori-figlio.
Con riguardo alle spese relative alla CTU, il Collegio ritiene di porre a carico delle parti, in via solidale, la somma di euro 5.872,00 a favore della dott.ssa per onorari oltre ad euro 400,00 di spese Persona_3 documentate, iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133
DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: pagina 11 di 13 1) Affida il minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, fissando la sua Per_1 residenza anagrafica presso la madre in Milano, via Varese n. 8;
2) Dispone che le frequentazioni tra e i genitori si svolgeranno a settimane alternate secondo il
Per_1 seguente schema: - starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina
Per_1 con accompagnamento a scuola;
- starà con l'altro genitore dal mercoledì all'uscita da scuola
Per_1 al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- starà con il genitore con cui ha trascorso i
Per_1 primi due giorni della settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante i periodi festivi secondo il principio dell'alternanza.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura Controparte_1 Per_1 complessiva di euro 800,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con decorrenza da novembre 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 12 di 13 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 2/3;
6) Condanna al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite, quota quantificata in euro Parte_1
2.400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali;
7) Pone a carico delle parti, in via solidale, la somma euro 5.872,00 a favore della dott.ssa Persona_3 per onorari oltre ad euro 400,00 di spese documentate, iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
8) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
20/02/2024 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], assistita e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. Colombo Paola Silvia e Scuffi Gabriele, presso il cui studio – sito in Milano, piazza Castello n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. Sapi Giulia, presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte Nero n. 51 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatore speciale del minore CP_2 C.F._3 Persona_1
(nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/4207 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 20/06/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria,
1) NEL MERITO
1. Disporre l'affido del figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso Persona_1 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di Milano, Via Varese n. 8;
pagina 1 di 13 La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
2. Disporre che il padre, fatto salvo diverso e miglior accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: a. a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, all'orario di uscita da scuola e con prelievo a scuola, fino alla domenica sera, alle ore 19:00, accompagnandolo presso la casa materna. b. per un giorno infrasettimanale (il mercoledì) nelle settimane che terminano con week end di spettanza paterna, con prelievo a scuola al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnamento del bambino a scuola la mattina successiva;
c. per due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna , con prelievo a scuola al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnamento del bambino a scuola la mattina successiva;
d. durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre il primo il primo periodo di vacanza (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre sino alle h. 10:00 ) e il secondo periodo di vacanza (dal 31 dicembre alle h. 10:00 sino al 6 gennaio alle h. 19.00); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, alternando, di anno in anno, con la madre il primo periodo di vacanza (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla domenica di Pasqua alle h. 19:00) e il secondo periodo di vacanza (dalla domenica di Pasqua alle h. 19:00 sino alla ripresa dell'attività scolastica). f. durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
g. durante i ponti infra annuali scolastici, e le festività civili e religiose del calendario scolastico, sempre ad anni alterni con la madre;
3. disporre che il OR contribuisca al mantenimento del figlio minore, con le seguenti modalità, fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio medesimo: a. versando alla ORa tramite Pt_1 bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno e a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2024), l'assegno mensile non inferiore a € 3.000,00 assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
b. pagando e/o rimborsando nella misura del 80% le spese scolastiche, ludiche o parascolastiche, sportive e medico sanitarie secondo i criteri e le modalità espressamente indicate nelle nuove linee guida contenute nel Protocollo siglato dal Tribunale di Milano a giugno 2025 e qui di seguito ritrascritte: – spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla
pagina 2 di 13 conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di reclamo, oltre contributo forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
2) IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere i capitoli di prova, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del 16.5.2024 dal n. 1) al n. 32), con i testi ivi indicati;
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c., al OR , la Controparte_1 produzione in giudizio la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate;
3. Ordinare, ex art.
210 c.p.c., al OR , la produzione in giudizio degli estratti conto integrali (relativi all'ultimo Controparte_1 triennio) relativi ai seguenti rapporti bancari a lui intestati: - Conto n. 42612130 acceso presso la Banca BPER;
-
Conto n.981/23225710 presso la Banca BPER;
- Conto n. 78468 acceso presso la Banca Intesa San Paolo;
4. Disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia
Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso
l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali sul
OR , nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Garibaldi 33, C.F. Controparte_1
, in particolare incaricando la Polizia Tributaria, , di porre in essere tutti gli accertamenti C.F._2 necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da
nonché di: > acquisire informazioni specifiche, anche attraverso la interrogazione della banca dati Controparte_1 in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari (e alla loro consistenza) risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal soggetto indicato, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante, ex articolo 37 d.l. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006; > verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale da parte del OR di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di Controparte_1 carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare,
Nel merito:
pagina 3 di 13
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica dello Per_1 stesso insieme alla madre.
2. Recepire i tempi di cura del minore indicati dalla CTU e di seguito specificati: a) trascorrerà a settimane Per_1 alterne dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina con un genitore, dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con l'altro genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con il genitore con il quale ha trascorso i primi due giorni e così via;
b) le vacanze natalizie verranno trascorse dal minore a metà con ciascun genitore, alternando ogni anno il primo periodo dal 26 al 31 dicembre e il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il 24
e il 25 dicembre saranno sempre alternati tra i genitori;
c) le vacanze pasquali verranno trascorse a metà con ciascun genitore;
d) i ponti verranno trascorsi dal minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
le festività infrasettimanali verranno trascorse con il genitore cui spetta quel giorno secondo il calendario ordinario;
e) durante le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I relativi periodi Per_1 saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 2025 starà con il padre dal 21 al Per_1 27 luglio, con la madre dal 28 luglio al 3 agosto, con il padre dal 4 al 10 agosto, con la madre dall'11 al 17 agosto, con il padre dal 18 al 24 agosto e con la madre dal 25 al 31 agosto;
3. Revocare l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora l'assegno periodico per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio e stabilire la suddivisione al 50 % delle seguenti spese: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
4. Respingere ogni diversa domanda ed istanza avversaria anche istruttoria, ferma restando l'istanza di prova contraria diretta in caso di ammissione;
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5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per (Curatore speciale del minore): CP_2
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectiis, così
GIUDICARE
1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la mamma.
2. Dichiarare non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare atteso che la casa famigliare di Milano,
Via Garibaldi 33 è stata lasciata dalla madre che ne ha trovata altra in locazione a sé intestata.
3. Regolamentare i diritti di visita paterni così come statuito in CTU (salvo diverso e auspicabile contingente accordo tra le parti) e precisamente: - Alternanza frequente 2 + 2 e week end alternati;
- Vacanze estive due settimane anche non consecutive da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
- Vacanze natalizie, in ossequio al principio dell'alternanza, dividendole in due periodi: dall'inizio delle vacanze scolastiche all 31 dicembre e dal 1 gennaio alla ripresa scolastica (il minore trascorrerà con l'altro genitore il pomeriggio del giorno di Natale); - Vacanze di Pasqua divise in due periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche a Pasqua e da Pasquetta alla ripresa dell'attività scolastica;
-
Festa della mamma, festa del papà, compleanno della mamma e compleanno del papà con il genitore festeggiato;
-
Compleanno di , auspicabilmente, con entrambi i genitori (almeno per un momento di festeggiamento) o, ove Per_1 non possibile, con il criterio dell'alternanza; - Ponti scolastici con i genitore cui spetta il week-end di riferimento;
-
Festività civili e religiose se isolate dal week end (esemplificativamente 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7 e
8 dicembre) con il criterio dell'alternanza.
4. Rideterminare l'assegno per il concorso paterno al mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie di
nella misura ritenuta di giustizia considerando le circostanze sopravvenute dopo l'ordinanza ex art. 473 Per_1 bis22 cpc e, quindi, indicativamente: - la riduzione dei costi per il canone di locazione dell'abitazione della mamma
(ove è collocato prevalentemente ); - I costi per il canone di locazione dell'immobile ove si è trasferito il Per_1 padre di . - Le nuove redditualità di entrambi i genitori così come ricavabili dalle documentazioni Per_1 rispettivamente prodotte;
5. Condannare le parti e/o la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della curatela in favore dello Stato anticipatario (in forza dell'ammissione a Patrocinio a Spese dello Stato) nella misura che sarà determinata in separato decreto.”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, chiedeva al Tribunale di Milano: - di disporre ex Parte_1 art. 473bis.15 c.p.c. CTU medico-psichiatrica ed esami tossicologici sul resistente, affidando nelle more della
CTU in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con incontri Per_1 padre-figlio con modalità protette, assegnando la casa familiare alla madre, con immediato rilascio dell'immobile da parte del padre, e stabilendo un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro
4.000,00 mensili, oltre al 80% delle spese straordinarie;
- nel merito, di affidare in via super- Per_1 esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figlio con le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, assegnando la casa familiare alla madre e stabilendo un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 4.000,00 mensili, oltre al 80% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente rappresentava i comportamenti inadeguati e verbalmente aggressivi del convivente causati all'abuso di sostanze stupefacenti da parte di quest'ultimo.
Con provvedimento del 22/02/2024, il Giudice delegato rigettava le domande ex art. 473bis.15 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge e assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio tra le parti. pagina 5 di 13 Con successiva istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. depositata in data 27/02/2024, la ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di ordinare al resistente la cessazione della condotta lesiva in essere e l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio;
la ricorrente chiedeva altresì di prevedere incontri padre-figlio con modalità protette e di incaricare i Servizi sociali competenti per la presa in carico del nucleo familiare, nonché di prevedere un contributo paterno al mantenimento del figlio ritenuto di giustizia, oltre 80% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 29/02/2024, il Giudice delegato, inaudita altera parte, ordinava al OR CP_1 la cessazione della condotta pregiudizievole e disponeva l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ricorrente, al figlio e ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi;
assegnava i termini per l'integrazione del contradditorio tra le parti e fissava udienza per la comparizione delle parti.
Costituitosi il resistente in data 13/03/2024 nell'ambito del procedimento cautelare (n. 6674-1/2024 R.G.), all'esito delle udienze del 14/03/2024, del 21/03/2024 e del 03/04/2024 le parti concordavano incontri padre- figlio nei giorni del lunedì e del venerdì alla presenza della babysitter nella casa familiare, nonché videochiamate quotidiane;
ferme tali frequentazioni con il figlio, il resistente – che aveva avviato la propria presa in carico presso la dal 28/02/2024 – si impegnava a rispettare spontaneamente il Controparte_3 contenuto dell'ordine di protezione;
pertanto, il Giudice delegato revocava il provvedimento ex art. 473bis.70 c.p.c. e provvedeva in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti.
Con memoria difensiva depositata in data 29/04/2024, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 600,00, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 06/06/2024, con ordinanza del 10/06/2024 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, affidava in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
disponeva frequentazioni padre-figlio il lunedì o il venerdì pomeriggio alla presenza della babysitter e il sabato e la domenica alla presenza di terzi di fiducia a weekend alternati (visite CP_ subordinate alla positiva prosecuzione della presa in carico del padre presso con obbligo della parte di comunicare alla ricorrente l'esito di tutte le analisi svolte e sospensione delle visite in caso di positività); invitava il resistente a proseguire presa in carico presso la assegnava la casa familiare alla Controparte_3 madre;
stabiliva un contributo paterno di euro 2.500,00, oltre al 60% delle spese straordinarie;
disponeva
CTU sul nucleo familiare, nominando quale consulente la dott.ssa (che prestava giuramento in data Per_2
22/06/2024); nominava quale curatore speciale del minore l'avv. (che si costituiva Per_1 CP_2 in data 17/06/2024).
Con decreto emesso in data 02/10/2024 e pubblicato in data 04/10/2024, la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dal OR e, in via incidentale, dalla ORa confermando i CP_1 Pt_1 provvedimenti provvisori del 10/06/2024.
Depositato l'elaborato peritale in data 31/03/2025, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 il Giudice delegato – a modifica dei provvedimenti provvisori vigenti – disponeva incontri padre-figlio a week end alternati, da venerdì a uscita di asilo a domenica sera ad ore 19:00 senza la necessità della presenza di terzi, regolamentando altresì le vacanze pasquali. pagina 6 di 13 All'udienza del 16/06/2025, le parti concordavano “che starà con il papà dal 21 al 27 luglio, dal Per_1 28 al 3 con la mamma, dal 4 al 10 agosto col papà, dall'11 al 17 con la mamma, dal 18 al 24 col papà e dal 25 al 31 con la mamma. Le parti concordano che introdurranno da subito un pernottamento settimanale da mercoledì a giovedì in sostituzione del pomeriggio di venerdì”; il Giudice delegato – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e per il deposito di documentazione reddituale aggiornata;
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/09/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/10/2025.
***
In ordine al materiale probatorio Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e la documentazione già presente in atti.
In ordine alla responsabilità genitoriale
Al momento di instaurazione del presente procedimento la situazione familiare appariva particolarmente delicata, attesa la condizione di abuso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, che aveva compromesso il rapporto di fiducia tra i genitori, costituendo peraltro elemento di pregiudizio per la convivente e per il minore , tanto che il OR era stato allontanato ex art. 473bis.70 c.p.c. Per_1 CP_1 dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla ricorrente, al figlio e ai luoghi frequentati dagli stessi.
Rispetto a tale situazione, il resistente ha progressivamente preso coscienza delle proprie problematiche, rivolgendosi nel marzo 2024 presso la centro specializzato nella cura delle dipendenze da Controparte_3 sostanze stupefacenti, prevedendosi nelle more dello svolgimento di tale percorso incontri padre-figlio solo alla presenza di terze persone di fiducia a tutela di . Per_1
Al fine di meglio approfondire le dinamiche familiari veniva altresì disposta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, all'esito della quale sono emerse ottime competenze genitoriali di entrambe le parti e una sufficiente capacità di condividere le decisioni di maggiore importanza per il figlio, tanto che la consulente ha ritenuto il regime di affidamento condiviso rispondente alle esigenze di , che è apparso un Per_1 bambino sereno, con un ottimo rapporto con entrambi i genitori.
Si evidenza che, parallelamente all'indagine consulenziale, il OR ha proseguito positivamente il CP_1 proprio percorso di cura presso la sino al gennaio 2025 quando gli specialisti della Controparte_3 hanno ritenuto di procedere alla chiusura della presa in carico “alla luce della protratta CP_3 astinenza e del non rilevato bisogno di cura attuale del paziente” (cfr. doc. 33, relazione del 27/01/2025).
Ciononostante, la CTU ha evidenziato il permanere di tensioni e sfiducia nel rapporto tra le parti ed in particolare una marcata diffidenza da parte della ORa rispetto all'effettivo superamento da parte Pt_1 del padre del consumo di sostanze stupefacenti, temendo un'eventuale ricaduta da parte dell'ex compagno e chiedendo pertanto un prosieguo del monitoraggio del resistente, sebbene non ritenuto necessario dagli specialisti della Controparte_3
pagina 7 di 13 Tale sfiducia materna e la richiesta di continue rassicurazioni rispetto all'adeguatezza paterna sono elementi valutati dalla Consulente quali possibili fattori di rischio per l'attuale equilibrio familiare: invero, la dott.ssa ha osservato che “benché nell'attualità non si siano osservate criticità, vi è il rischio che, qualora la Per_2 reciproca sfiducia dei genitori non venga riparata, si determini una polarizzazione del rapporto con un genitore preferenziale, verosimilmente la madre, specie attraverso un'influenza dei nonni materni, i quali difficilmente rivedranno il loro atteggiamento nei confronti del padre e potrebbero faticare a filtrarlo con il bambino” (cfr. pag. 45).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da entrambe le parti, dal Curatore speciale del minore e come suggerito anche dalla CTU;
invero, non si ravvisano elementi di pregiudizio per il minore, considerato peraltro che le stesse parti – pur manifestando ancora ad oggi una certa sfiducia reciproca – si sono sostanzialmente mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse del figlio.
Quanto alla ripartizione dei tempi genitori-figlio, si rileva che dall'interruzione della convivenza tra le parti, in virtù dei provvedimenti provvisori, è stato collocato prevalentemente presso la madre e ha Per_1 frequentato il padre inizialmente due pomeriggi a settimana alla presenza della baby-sitter (a cui successivamente sono stati aggiunti il sabato e la domenica a fine settimana alterni sempre in orario diurno), attese le problematiche ancora attive di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del OR . CP_1
All'esito dell'indagine consulenziale è poi emerso il positivo rapporto del minore con entrambi i genitori e le buone capacità genitoriali di questi ultimi;
invero, in punto di determinazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, la CTU ha suggerito: “Data l'età del bambino e la vicinanza delle abitazioni dei genitori, si ritiene opportuno, sia pure con gradualità, favorire un accesso paritetico a entrambi, anche con un'alternanza frequente (2+ 2 e fine settimana alternati)”.
Pertanto, dati gli esiti della CTU e del percorso di cura del resistente, con provvedimento del 16/04/2025 sono stati ampliati i tempi di frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati, inizialmente dal venerdì alla domenica sera;
successivamente, i genitori hanno concordato “che introdurranno da subito un pernottamento settimanale da mercoledì a giovedì in sostituzione del pomeriggio di venerdì”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il resistente e il Curatore speciale hanno chiesto di stabilire la calendarizzazione paritetica proposta dalla dott.ssa mentre parte ricorrente ha proposto una diversa Per_2 organizzazione (sempre ampliativa rispetto a quella attuale ma senza raggiungere tempi paritetici), che prevederebbe la conferma dei fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica sera, nonché la giornata del mercoledì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana paterno e il mercoledì e il giovedì con pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana materno, ritenendo la ORa la frequentazione paritetica pregiudizievole per la stabilità abitativa di Pt_1
, in quanto verrebbe sottoposto a continui spostamenti da un'abitazione all'altra. Per_1
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene che possa essere stabilito il calendario suggerito dalla dott.ssa come richiesto dal resistente e dal Curatore speciale, in quanto risulta la soluzione che Per_2 maggiormente garantisce al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina 8 di 13 Invero, non sussistono elementi che portano a ritenere tale soluzione come pregiudizievole per il minore, posto che, incontestate le capacità genitoriali materne, il padre è stato valutato come parimenti adeguato, avendo inoltre concluso positivamente il proprio percorso di cura presso la che ha accertato Controparte_3 la prolungata astensione del resistente dall'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Quanto alla necessità di gradualità, si rileva che già con l'adozione del calendario di cui al provvedimento del 16/04/2025 è stato sperimentato un ampliamento delle frequentazioni padre-figlio rispetto alla regolamentazione previgente, frequentazioni che risultano aver avuto un andamento positivo, non essendo state riportate difficoltà paterne nella gestione degli spazi con il figlio;
pertanto, trascorsi diversi mesi dall'adozione di tale calendarizzazione, appare rispondente all'interesse del figlio e rispettoso dei suoi tempi introdurre – quale ultimo passaggio di tale graduale aumento delle frequentazioni con il padre – tempi paritetici di presso entrambi genitori. Per_1
Infine, si rileva che anche dal punto di vista logistico la vicinanza tra le due residenze (tre minuti a piedi) rende maggiormente agevoli gli spostamenti tra un'abitazione e l'altra, precisando peraltro – con riguardo alle doglianze materne – che il calendario proposto dalla ORa prevede sostanzialmente lo stesso Pt_1 numero di spostamenti di tra un'abitazione e l'altra rispetto a quello richiesto dal resistente e dal Per_1
Curatore speciale.
Pertanto, le frequentazioni tra e i genitori si svolgeranno a settimane alternate secondo il seguente
Per_1 schema: - starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con
Per_1 accompagnamento a scuola;
- starà con l'altro genitore dal mercoledì all'uscita da scuola al
Per_1 venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- starà con il genitore con cui ha trascorso i primi
Per_1 due giorni della settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante i periodi festivi secondo il principio dell'alternanza.
In ordine all'assegnazione della casa familiare
Si precisa che nulla deve essere stabilito rispetto all'assegnazione della casa familiare sita in Milano, corso
Garibaldi n. 33, disposta a favore della madre in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, posto che già dal settembre 2024 la ricorrente ha rilasciato tale immobile e si è trasferita presso l'abitazione di Milano, via Varese n. 8, condotta dalla stessa in locazione.
In ordine alle questioni economiche
Si premette che in punto di mantenimento del minore, con ordinanza del 10/06/2024, il Giudice delegato aveva osservato quanto segue:
“In termini economici, la signora ha un reddito netto da dipendente di euro 36.169 nel 2023, di euro 33.088 nel 2022 e di euro 26.563 nel 2021. Ella non ha spese o debiti ricorrenti. Il signor
lavora nella società di famiglia ed ha un netto di 101.019,00 per il 2023, euro 98.819,00 CP_1 per il 2022 e 92.024,00 per il 2021. Questo reddito è composito e deriva da retribuzione come dipendente, canoni e compenso come AU. Il compenso come AU verrà meno dal prossimo anno perché non è stato rinnovato. Il tribunale non ha elementi per dire che l'esclusione sia CP_1 stata preordinata. La società di famiglia funzione come una società di capitali e i familiari hanno ritenuto di non rinnovare il resistente. Allo stesso modo il tribunale non può contestare la politica societaria di non distribuzione degli utili. La società non è solo del resistente e francamente è poco plausibile che nessuno prenda utili per fare un favore al resistente. Nel medesimo tempo, se ciò è pagina 9 di 13 vero, è anche vero che il tribunale deve valutare il reddito degli ultimi tre anni. Detto tutto ciò, la situazione del nucleo è molto impegnativa. La casa familiare ha un costo – riferito dalla signora – di euro 3.750,00 mensili. Il signore sostiene altri 2.000 euro mensili di locazione per sé ed ha un mutuo per un immobile a Monza di circa 900,00 euro mensili. Tutto questo non è sostenibile ed è urgente che si trovi abitazione alternativa alla ampia e ormai inutile casa familiare. La casa familiare va formalmente assegnata alla signora (il che vuole dire che ella dovrà intestarsi la locazione ex lege), ma è chiaro che va trovata soluzione alternativa. Se i due genitori dovranno cambiare zona, lo faranno. ha quattro anni e cambiare quartiere non è certo un trauma. Per_1
L'assegno posto a carico del padre deve coprire le spese ordinarie del minore e deve contribuire alle sue spese abitative;
la madre deve sostenere le medesime spese in proporzione ai propri redditi e deve coprire integralmente le proprie spese abitative. Tenuto conto di tutto ciò, il tribunale ritiene congruo un assegno di euro 2.500 mensili. Le spese extra saranno a carico del padre al 60%. L'assegno deve decorrere da giugno in quanto, ad oggi, il padre ha già contribuito facendosi carico delle spese integrali della casa familiare”.
Rispetto al momento di emissione di tale provvedimento, si rileva che nel marzo 2024 parte ricorrente ha cambiato occupazione, iniziando un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso Opera S.r.l., cambiamento che ha comportato un miglioramento reddituale per la ORa posto che il CU 2025 (relativo ai soli Pt_1
10 mesi lavorati nel 2024 presso Opera S.r.l.) attesta un reddito al netto Irpef pari ad euro 35.660,00 circa.
Peraltro, dal settembre 2024 la ricorrente si è trasferita presso una nuova abitazione sita in Milano, via
Varese n. 8, sempre condotta in locazione ma con un canone mensile di euro 1.600,00, notevolmente più contenuto rispetto a quello dovuto per la locazione della casa familiare (cfr. doc. 50).
La resistente è altresì proprietaria esclusiva di un immobile con box sito in Gardone Riviera (BS), immobile adibito a casa vacanza (cfr. doc. 21).
Quanto al resistente, dal maggio 2024 il OR non ha più ricoperto il ruolo di vicepresidente del CP_1
Consiglio di amministrazione della società di famiglia Sea S.p.a., rimanendo peraltro socio per la quota del
12% (oltre alla nuda proprietà della quota del 17% di cui è usufruttuaria la propria madre), nonché dipendente della medesima società.
Si precisa che, con riguardo all'anno di imposta 2024 (cfr. CU 2025), il resistente ha percepito dall'attività di vicepresidente svolta sino al maggio 2024 un reddito al netto Irpef pari ad euro 44.050,00; per l'attività da lavoro dipendente svoltasi in tale anno di imposta il OR ha percepito un reddito al netto Irpef CP_1 pari ad euro 43.577,00, attività che costituirà unica fonte di reddito del resistente per l'anno di imposta 2025 atteso il venir meno del suo incarico all'interno del Consiglio di amministrazione (sul punto, si ribadisce che non risulta possibile ricondurre univocamente la cessazione di tale incarico alla volontà del resistente di ridurre il proprio patrimonio ai fini del presente giudizio, potendo tale decisione essere stata assunta dal
Consiglio di amministrazione sulla base di diverse ragioni, tra le quali potrebbero essere anche state valutate le problematiche vissute dal resistente nei primi mesi del 2024).
Quanto alla situazione abitativa del resistente, si rileva che il OR vive attualmente presso CP_1
l'immobile sito in Milano, via Crispi n. 11, condotto in locazione ma con canone pari ad euro 2.500,00 mensili sostenuto interamente dal proprio padre, con contratto intestato a quest'ultimo (cfr. doc. 39). pagina 10 di 13 Il resistente, inoltre, risulta proprietario esclusivo di un immobile in Monza, via Giovanni Caboto, n. 9 (doc.
17), concesso in locazione a terzi per un canone annuo pari ad euro 9.000,00 (pari ad euro 592,00 mensili al netto della cedolare secca, cfr. 730/2023); l'immobile peraltro è gravato da mutuo, con rata mensile pari ad euro 1.050,00 (cfr. doc. 16).
Infine, si rileva che nell'ambito della valutazione della situazione economica complessiva dei genitori incide anche l'assetto organizzativo familiare disposto con la presente sentenza, che prevede tempi paritetici di presso entrambi i genitori e, dunque, un significativo aumento delle spese di mantenimento diretto Per_1 del minore in capo al padre, il quale nel periodo di emissione dei provvedimenti provvisori del 10/06/2024 vedeva il figlio solo pochi pomeriggi alla settimana.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo prevedere un contributo perequativo paterno pari ad euro 800,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori: invero, il resistente gode di una situazione economico-patrimoniale complessivamente più favorevole rispetto a quella della ricorrente, tenuto conto delle partecipazioni societarie, dall'assenza (a differenza della ricorrente) di spese abitative, pacificamente sostenute dal proprio padre, e del fatto che sino al maggio 2024 il OR ha percepito redditi CP_1 nettamente superiori a quelli dell'ex compagna.
Peraltro, gli ottimi redditi comunque percepiti dalla ORa e i tempi paritetici di presso Pt_1 Per_1 ciascun genitore disposti con la presente sentenza non consentono di ipotizzare un contributo paterno al mantenimento del figlio più elevato, come richiesto dalla ricorrente.
Tale contributo paterno dovrà decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In ordine alle spese di lite
Le spese del presente procedimento e del subprocedimento n. 6674-1/2024 R.G., quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3 alla luce del sostanziale accordo dalle parti con riguardo alla definizione del subprocedimento cautelare, al regime di affidamento del minore e alla reciproca soccombenza delle stesse con riguardo alle questioni economiche;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, considerata la sua soccombenza prevalente con riguardo alla regolamentazione dei tempi genitori-figlio.
Con riguardo alle spese relative alla CTU, il Collegio ritiene di porre a carico delle parti, in via solidale, la somma di euro 5.872,00 a favore della dott.ssa per onorari oltre ad euro 400,00 di spese Persona_3 documentate, iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133
DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: pagina 11 di 13 1) Affida il minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, fissando la sua Per_1 residenza anagrafica presso la madre in Milano, via Varese n. 8;
2) Dispone che le frequentazioni tra e i genitori si svolgeranno a settimane alternate secondo il
Per_1 seguente schema: - starà con un genitore dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina
Per_1 con accompagnamento a scuola;
- starà con l'altro genitore dal mercoledì all'uscita da scuola
Per_1 al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
- starà con il genitore con cui ha trascorso i
Per_1 primi due giorni della settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante i periodi festivi secondo il principio dell'alternanza.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura Controparte_1 Per_1 complessiva di euro 800,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con decorrenza da novembre 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 12 di 13 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 2/3;
6) Condanna al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite, quota quantificata in euro Parte_1
2.400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali;
7) Pone a carico delle parti, in via solidale, la somma euro 5.872,00 a favore della dott.ssa Persona_3 per onorari oltre ad euro 400,00 di spese documentate, iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
8) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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