Articolo 70 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 69Articolo 71
Versione
14 marzo 1965
Art. 70.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziali 22 novembre 1945, numero 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 91 miliardi 264.455.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965