Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 07/05/2025 N. 1612/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to LIDEO FRANCESCA nonché Parte_1 dall'Avv.to MICELI WALTER;
; ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
elett.te dom.to presso lo studio in viale Azari, 9 28900 28900 Verbania Italia
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
ROVELLI STEFANO e dall'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a modificare i propri conteggi riguardo alle ferie non godute.
1/5 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.991,67 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_2
della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che è attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato.
Ha prestato servizio dalla 08/11/2016 al 30/06/2023 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 per complessivi 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,26 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,26 di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 per complessivi 268 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,97 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,97 di ferie;
2/5 Dott. Riccardo Atanasio nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 255 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 20,90 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,90 di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 294 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,10 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,10 di ferie;
nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 per complessivi 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie.
Nel corso di questi anni ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
0 nell'anno scolastico 2016/2017
0 nell'anno scolastico 2019/2020
1 nell'anno scolastico 2020/2021
5 nell'anno scolastico 2021/2022
3 nell'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 113,16 giorni di ferie non godute, vale a dire:
21,26 per il 2016/2017
23,97 per il 2019/2020
21,90 per il 2020/2021
22,10 per il 2021/2022
23,93 per il 2022/2023, con diritto all'importo di euro 7.399,92, pari al numero di ferie complessivamente non godute
(113,16) moltiplicate per lo stipendio giornaliero di euro 69,53.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite
3/5 Dott. Riccardo Atanasio prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio avente ad oggetto “monetizzazione delle ferie CP_1 non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
4/5 Dott. Riccardo Atanasio Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_3
delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 7.399,92, CP_1
oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute.
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti LIDEO CP_1
FRANCESCA, MICELI WALTER;
; – Parte_2 Parte_3 Parte_4 che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.800,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Pt_1 la somma di € lordi 7.399,92, a titolo di ferie non godute;
[...]
condanna il a rimborsare agli Avv.ti LIDEO FRANCESCA, MICELI WALTER;
CP_1
; – che si dichiarano antistatari – le Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese di lite che liquida in € 1.800,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 07/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio