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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2515/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, REl.Est. Dott. ssa EN Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a Gravina in [...] in data [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Marianna Schiavariello e Salvatore Cucco entrambi del Foro di Bari con studio in via Piave n. 40, 70024 – Gravina in Puglia (BA) presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] B con gli Avv.ti Claudio Salvagni e Petra Salvagni entrambi del Foro di Como con studio in Viale Lecco n. 19, 22100 – Como (CO) presso i quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: (c.f.: nata a Milano (MI) in [...] Parte_3 C.F._3
17.04.2020, residente in [...], cittadina italiana.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affido di EN ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa figlia minore presso la mamma, tutt'oggi residente in [...] . Il IG. ha già Parte_2 provveduto a trasferirsi, presso la casa sita a Pero (MI) in via Copernico, n. 10 B – 21010, asportando tutti i suoi effetti personali e riconsegnando le chiavi e i dispositivi di accesso alla casa di proprietà della Ricorrente.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di EN. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ferma l'intesa e l'impegno di ciascun genitore a comunicare all'altro episodi importanti per l'educazione ed i bisogni della figlia, nonché a confrontarsi comunque preventivamente con l'altro genitore prima di assumere decisioni che non abbiano carattere istantaneo, ma abbiano potenzialmente effetti di medio – lungo tempore
3) Compatibilmente con gli impegni della minore e con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, fatto salvo diverso accordo tra gli stessi, il padre potrà condividere con EN i tempi concertati con la IG.ra secondo il calendario qui di seguito riportato: Parte_1
→ Diritto di visita infrasettimanale:
- mercoledì e giovedì dalle 16.00 (orario variabile a seconda dell'uscita da scuola) alle 21.00, presso la casa paterna, dove il papà sarà presente con EN con la quale provvederà a svolgere le attività ludiche e/o i compiti scolastici quando EN sarà in età scolare;
insieme alla figlia, si occuperà di somministrare alla stessa la cena, per riportarla presso la casa materna in tempo utile per la messa a letto il giovedì; invece, il mercoledì EN pernotterà presso la casa paterna e sarà il IG. Pt_2 ad accompagnarla a scuola il mattino del giovedì;
- appena la bambina sarà pronta, a partire da gennaio 2026 ,i genitori concordano che EN potrà pernottare presso la casa paterna anche un'altra notte a settimana nella settimana in cui il papà non terrà EN durante il week end. In caso di difficoltà logistiche, i genitori potranno concordare e
,quindi, decidere di comune accordo, l'introduzione del secondo pernotto, all'estate, dopo la fine della prima elementare. Qualora non vi fosse il comune accordo, allora si applicherà la previsione di cui al comma precedente.
→ Disponibilità a rivedere i suddetti orari con l'arrivo della stagione primaverile/estiva, di comune accordo tra i genitori;
→ Week end alternati dal sabato dalle ore 09.30 alla domenica alle ore 20.00/21.00. I genitori, sin da ora, concordano che durante il week end di rispettiva competenza saranno liberi di svolgere con EN le attività ludiche, sportive e ricreative senza alcun obbligo di preventivo accordo con l'altro genitore e senza alcuna ingerenza dell'uno nei confronti dell'altro, attenendosi alle regole di prudenza e diligenza nella gestione della minore, soprattutto quando la stessa si trovi in corso di cura antibiotica e/o si trovi in stato influenzale. In caso di feste organizzate durante il week end da terze persone in luoghi privati e/o pubblici, ad esempio celebrazioni/cerimonie quali Battesimi, Comunioni, Cresime
o Matrimoni, l'altro genitore, se invitato, potrà partecipare senza ingerirsi nel rapporto tra il genitore con cui sta la bambina in quel momento e la stessa. In occasione delle feste di compleanno dei compagni di classe di EN o di feste organizzate dagli amici di EN, invece, potrà partecipare solamente il genitore che durante quel week end ha il collocamento della minore. In alternativa, le parti, di comune accordo, potranno decidere se invertire l'ordine dei week end.
→ Videochiamate. Durante la settimana, quando EN si troverà presso la casa materna, il IG.
potrà effettuare una videochiamata al giorno, della durata approssimativa di 15 minuti (per Pt_2 evitare a EN di stare troppo tempo davanti al device) nella fascia oraria dalle 20.30 alle 21.00, prima della messa a letto di EN. Nel corso della videochiamata i genitori concordano, sin da ora, che non saranno consentite intromissioni dell'altro genitore in modo tale che gli stessi non attivino dinamiche litigiose che possano minare la serenità della minore. Durante il week end il genitore presso il quale starà EN, alternativamente la mamma o il papà a seconda del week end di competenza, si obbliga ad eseguire una videochiamata nella fascia oraria 20.30/21.00 del sabato e una alle ore 09.00/09.30 della domenica, tale ultima videochiamata potrà intendersi facoltativa. Le parti prendono atto del fatto che, per impegni lavorativi del tutto eccezionali, entrambi potranno saltare qualche videochiamata. Ciò non dovrà comportare alcuna denigrazione della figura dell'altro genitore agli occhi della piccola EN.
→ Periodo estivo: possibilità per ciascun genitore di trascorrere due settimane consecutive durante il mese di agosto, (in quanto EN fino al 30 giugno frequenta la scuola ed il mese di luglio frequenta il corso estivo) con l'impegno di ciascun genitore di comunicare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno lasciando al IG. per l'anno 2025 la precedenza sulla scelta del Pt_2 periodo da trascorrere con la minore. Dopo l'estate del 2025, la cui scelta spetta al , in caso i Pt_2 genitori non si mettano d'accordo sul periodo di vacanza da trascorrere con la minore, si applicherà il principio dell'alternanza.
→ Festività: stante il fatto che la famiglia di origine della IG.ra si trova in Puglia e Parte_1
EN per via della distanza, non ha modo di poter frequentare i nonni, gli zii ed i cuginetti materni, diversamente dai parenti paterni che vede assiduamente, i genitori concordano che il periodo di festività sarà ripartito in settimane. La settimana dal 23 dicembre, dalle ore 18,00 , fino al 30 dicembre, alle ore 18.00 e quella dal 30 dicembre, dalle ore 18.00, fino al 6 gennaio, ore 20,00/21,00. Per il 2024 i genitori hanno concordato, poiché è stato un anno difficile a causa della loro separazione e delle problematiche connesse, che EN stesse con la mamma dal 23 dicembre 2024 al 02 gennaio 2025, allorquando la sera del 02/01/2025 è stata presa dal IG. che l'ha Pt_2 tenuta con sé fino alla mattina del 07/01/2025, e l'ha accompagnata a scuola. Per gli anni successivi si utilizzerà il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre, dalle ore 18,00 , fino al 30 dicembre, alle ore 18.00 e quello dal 30 dicembre, dalle ore 18.00, fino al 6 gennaio, ore 20,00/21,00.
In subordine, solamente ove i genitori di comune accordo, dovessero decidere di non trascorrere il periodo di festività lontano da casa, gli stessi potranno trascorre con la figlia, ad anni alterni, il 24 dicembre e il 25 dicembre sino alle ore 16.00 e il 25 dicembre dalle ore 16.00 sino al 26 dicembre alle ore 20,00/21,00, riprendendo poi il consueto calendario di visita. Parimenti, ad anni alterni, il 31.12, dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00/21,00 del 01/01, riprendendo il consueto calendario, e dalle ore 16,00 del 05/01 alle ore 20,00/21,00 del 06/01, riprendendo il consueto calendario. → Pasqua, Ponti e Festività in generale: a Pasqua, EN in maniera alternata trascorrerà con un genitore dal sabato alle ore 16,00 fino alla domenica di Pasqua, alle ore 20/21, con l'altro genitore dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua alle ore 20,00/21,00 del lunedì dell'Angelo. EN trascorrerà Pasqua del 2025 con il papà , con la mamma il lunedì dell'Angelo. In maniera alternata, il prossimo anno 2026, e così via. Per le altre festività e Ponti, i genitori osserveranno l'alternanza condivisa in corso d'anno salvo eIGenze o richieste di organizzare gite o brevi soggiorni di villeggiatura, richieste che dovranno essere concordate e preannunciate tra i genitori con congruo preavviso comunque non inferiore a 48 ore.
→ Compleanno di EN, primo giorno di scuola, ultimo giorno di scuola, saggi scolastici, Prima Confessione, Prima Comunione ed ogni altro evento importante per EN: entrambi i genitori potranno condividerlo con EN.
→ Impegno dei genitori ad evitare ingerenze dei parenti prossimi dell'uno e dell'altra nell'educazione di EN, non consentendo a questi di denigrare e/o mettere in cattiva luce l'altro genitore. Preservare le rispettive figure genitoriali agli occhi della piccola che, dunque, non dovrà trovarsi a condividere la sua quotidianità con future frequentazioni dei rispettivi genitori, se non quando diverranno connotate da stabilità e soprattutto saranno consapevolmente e ragionevolmente comprensibili da EN.
4) In punto di contributo al mantenimento:
Mantenimento ordinario di EN: versamento da parte del GN , entro il 5 di ogni Pt_2 mese di euro 700,00 (settecentoeuri) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di EN, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese dell'importo degli assegni familiari percepiti dal IG. dalla Svizzera e pari ad euro 117,70 Pt_2
o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla busta paga al netto del tasso di cambio. Il IG. si riserva la possibilità di disporre un unico bonifico comprensivo sia del mantenimento Pt_2 che dell'assegno unico cantonale entro il giorno 10 del mese. La IG.ra chiederà la quota Parte_1 residua dell'assegno unico e universale spettante al in Italia. Pt_2
I genitori dichiarano che per le mensilità marzo 2024 – luglio 2024 il mantenimento di EN è stato corrisposto in via diretta. Il IG. si obbliga a versare in favore della IG.ra , alla Pt_2 Parte_1 data di sottoscrizione delle condizioni congiunte, la somma relativa all'assegno unico svizzero percepito dei mesi di: ½ marzo , giugno, luglio, agosto 2024, gennaio e febbraio 2025.
Mantenimento straordinario di EN: sostenuto al 50% da ciascun genitore come da “Linee Guida spese extra assegno figli” in vigore presso il Tribunale di Milano sottoscritte in data 14 novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che si allega per opportuna conoscenza dei genitori. La somministrazione di cure che non preveda l'assunzione di farmaci, ancorché prescritta o conIGliata dal medico deve essere preventivamente concordata tra i genitori;
5) Le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno in egual misura ai genitori.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare per iscritto tempestivamente e anticipatamente rispetto alla materiale effettuazione l'eventuale trasferimento della propria residenza, impregiudicata la valutazione circa l'impatto sull'interesse e il benessere della minore del trasferimento.
7) Dati reddituali. Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra , entro le Pt_2 Parte_1 tempistiche indicate dalla stessa, i dati reddituali necessari per procedere alla redazione dell'ISEE familiare, indispensabile per ogni domanda scolastica, sanitaria, e quant'altro per la minore . Parimenti la IG.ra si obbligherà, entro le tempistiche indicate dal IG. Parte_1
, a far pervenire allo stesso tutta la documentazione necessaria per chiedere ed ottenere Pt_2 Contr gli assegni familiari erogati dal Cantone. In alternativa, i rispettivi commercialisti e/o si comunicheranno reciprocamente nei tempi richiesti, i suddetti dati.
8) I genitori stabiliscono che nel caso in cui dovessero riscontrare difficoltà nella gestione della minore, faranno riferimento alla figura del coordinatore genitoriale individuato congiuntamente per poter acquisire soluzioni concrete ad ogni problema che dovesse palesarsi.
9) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti di identità validi per il loro espatrio e quello di EN.
10) I Ricorrenti dichiarano di non aver alcun sospeso di natura economica tra di loro e dichiarano altresì:
- la reciproca ragionevole disponibilità a modificare l'organizzazione del calendario ideato in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore, previo accordo tra le parti.
- L'impegno, nei momenti trascorsi con EN, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 26.03.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato