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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 754/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 13 gennaio
2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 96, Parte_1
presso e nello studio dell'Avv. Francesco Castiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via Montesanto n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Pietro
Caracciolo, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 442/2024 resa e pubblicata il 23 febbraio 2024, il Tribunale di Cosenza ha accolto parzialmente la domanda proposta da e nella qualità di esercenti Controparte_1 Controparte_4
la responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti del convenuto Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, ha ordinato al convenuto l'immediato rilascio Parte_1 Parte_1
di un appartamento e di un magazzino siti in Montalto Uffugo, alla Via G. Rizzo n. 4, identificati al catasto del medesimo Comune al foglio 28 p.lla 547 sub 12 e sub 9, ed ha posto a carico del convenuto
1 le spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per competenze oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
2. Avverso sopraddetta sentenza, notificata il 19 aprile 2024, , con atto di Parte_1
citazione notificato il 17 maggio 2024 a mezzo p.e.c., ha interposto appello affidato a due motivi, così rubricati: 1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 cod. civ. e degli artt. 138, 139 e149 c.p.c.
Violazione del principio del contraddittorio, violazione artt. 101, 182 e 291 cod. proc. civ. Mancata regolare citazione nel giudizio di primo grado del convenuto”; 2) “Violazione d.lgs. n. 28 del 2010 –
Mancato esperimento mediazione obbligatoria – Mancato esperimento condizione di procedibilità –
Improcedibilità della domanda”.
Si sono costituiti , e i quali si sono opposti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 all'accoglimento dell'appello.
All'esito della prima udienza di trattazione del 1° ottobre 2024, tenutasi con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'allora Consigliere Istruttore ha fissato avanti a sé per la remissione al collegio della causa in decisione l'udienza del 7 novembre 2028 assegnando alle parti i termini massimi a ritroso, di cui all'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza collegiale è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Con “Istanza anticipazione d'udienza” presentata, telematicamente, il 21 ottobre 2024, le parti appellate
, hanno formulato richiesta di anticipazione e il Consigliere Istruttore, così accogliendo Controparte_5 la richiesta, ha anticipato l'udienza di rimessione della causa per la decisione al collegio al 3 febbraio
2026.
L'udienza del 3 febbraio 2026 è stata rinviata d'ufficio al 13 novembre 2028.
Con altra “Istanza anticipazione d'udienza presentata, telematicamente, il 12 novembre 2024, i signori hanno formulato nuova richiesta di anticipazione d'udienza e il Consigliere Istruttore Controparte_5 ha anticipato l'udienza di rimessione della causa per la decisione al collegio al 13 ottobre 2025.
Con istanza presentata, telematicamente, in data 25 novembre 2024, le parti, congiuntamente, hanno chiesto alla Corte di Appello di voler anticipare l'udienza del 13 ottobre 2025 per definire il giudizio con pronuncia di cessata materia del contendere avendo rilasciato Parte_2
spontaneamente l'immobile di proprietà della Sig.ra ed essendo venuto meno Controparte_3
l'interesse ex art. 100 c.p.c. a proseguire nel presente giudizio di appello.
Con ordinanza del 27 novembre 2024, il Consigliere Istruttore ha anticipato l'udienza di rimessione della causa per la decisione al collegio al 13 gennaio 2025.
2 L'udienza del giorno 13 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte che la parte appellante ha tempestivamente depositato e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 20 gennaio 2025, comunicata alle parti in pari data.
3. La concorde richiesta delle parti affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere è fondata e va accolta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere – che costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio – “… postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (cfr. Cass. civ., n. 13085 del 2008).
In particolare, secondo il granitico indirizzo della Suprema Corte (per tutte, Cass. 27 gennaio 1998 n.
801, 27 aprile 2009 n. 5390, Sez. Un. 28 settembre 2000 n. 1048), alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere può darsi luogo solamente quando: a) sopravvengano, durante il giudizio in corso, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, facendo, quindi, venire meno la necessità della pronuncia del Giudice (Cass. civ.,
n. 23289/07; Cass. civ., n. 6909/09); b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni motivo di contrasto;
c) le parti sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. civ., n. 27460/06; Cass. civ., n. 11931/06; Cass. civ., n. 16150/20; Cass. civ., n. 2063/14).
Con specifico riferimento all'ipotesi di esecuzione spontanea della sentenza, essa determina la cessazione della materia del contendere soltanto nel caso in cui sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni.
Questa è esattamente la situazione determinatasi nel caso in ispecie, in cui le parti hanno concordemente dichiarato essere per l'appunto venuto meno l'interesse ad una decisione sulla domanda per effetto del rilascio spontaneo dell'immobile da parte di chi lo occupava.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 17 maggio Controparte_2 Controparte_3
3 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 442/2024 resa e pubblicata il 23 febbraio 2024, notificata il 19 aprile 2024,
1. in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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