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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 881/20 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardi Francesco giusta Parte_1 procura allegata al ricorso introduttivo del 18/3/20 ( l'attrice ha revocato in data
3-5/2/25 il mandato defensionale all'avv. Riccardi e nel prosieguo del giudizio non ha nominato un altro difensore in sua sostituzione )
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carbone Emanuele giusta procura in CP_1 calce alla memoria di costituzione e risposta dell'8/7/20
CONVENUTO
E
Curatrice speciale della GL minorenne delle parti , rappresentata e Persona_1 difesa dalla medesima Curatrice speciale avv. Originale Loredana come da memoria difensiva di costituzione del 15/12/22
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/3/20 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
1 A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con il in Frosinone il 9/4/11; che dalla loro unione coniugale è nata la GL CP_1
( il 17/1/13 ); che la relazione coniugale era entrata in crisi a causa delle ER condotte, anche violente, poste in essere dal in esito alle quali da ultimo CP_1 essa attrice aveva dovuto lasciare la casa coniugale il 16/2/20. Seguiva
l'esposizione di ulteriori fatti inerenti alla domanda di addebito della separazione al marito, alla domanda di affidamento esclusivo rafforzato di a essa ER attrice, alla domanda di avversa decadenza dalla responsabilità genitoriale e alle domande di imposizione in capo al di un assegno di mantenimento per CP_1
l'attrice di € 400,00 mensili e di un assegno di mantenimento per la GL di ulteriori € 400,00 mensili.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice ed esponendo fatti diversi come causa della rottura dell'affectio coniugalis, in particolare relativi al comportamento ossessivo e possessivo dell'attrice verso la GL che teneva letteralmente segregata in casa disinteressandosi delle sue effettive esigenze. Il convenuto proponeva domanda di affidamento condiviso di ai due genitori, chiedendo porsi a proprio carico un assegno di ER mantenimento per la GL di € 300,00 mensili e per converso respingersi l'avversa domanda di un assegno di mantenimento per l'attrice.
Con ordinanza del 4/1/21 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti anche alla stregua delle risultanze della c.t.u. espletata nella fase presidenziale e depositata dal C.T.U. dott. il Persona_2
19/11/20 ( “Le considerazioni che esporrò sono il frutto dell'applicazione dei tre strumenti necessari per effettuare una corretta valutazione psicologica: l'osservazione diretta del comportamento, il colloquio clinico e la somministrazione di un test di personalità che sia oggettivo (nel caso, il Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), dove per oggettivo si intende che gli aspetti di personalità e di eventuale psicopatologia scaturiti dal test non sono il frutto dell'interpretazione soggettiva dello psicologo. Comincerò con una descrizione dello stato psicologico della minore di 7 anni e mezzo. E' incontrovertibile il fatto che la bambina viva Persona_1 costantemente in uno stato di forte tensione emotiva a connotazione ansiogena dal quale deriva un comportamento per nulla rilassato e spontaneo, come è proprio dei bambini sani, ma anzi marcatamente inibito. E' una bambina chiaramente spaventata di poter dire qualcosa o di potersi comportare in un qualsiasi modo che possa essere non gradito alle figure di attaccamento per lei più significative. A tale proposito la bambina in sette anni di vita ha senza dubbio sviluppato un attaccamento affettivo sia verso la figura materna 2 che verso quella paterna, ma è il rapporto con la madre che appare caratterizzato da una patologica dipendenza reciproca e che presenta pertanto degli aspetti disfunzionali che stanno già danneggiando la salute psicologica della minore e che mettono a rischio il suo futuro sviluppo psicoemotivo. Cercherò di seguito di spiegare quali siano queste disfunzionalità. Anzitutto, la bambina è sottoposta dalla madre e/o da membri dell'ambiente familiare materno ad una intensa pressione psicologica tesa a far si che nella stessa si generino dei profondi sentimenti di paura e di diffidenza verso la figura paterna. Poiché, come detto, tra la minore ed il padre si è creato comunque negli anni un legame di attaccamento , viene pertanto a ER trovarsi in una situazione di rischio psicologico in quanto non potrà reggere a lungo una pressione tanto forte e continua tesa a svalorizzare il signor ome padre (non solo, quindi, come coniuge) e, in definitiva, ad CP_1 allontanarlo dalla bambina. Allo stato delle cose, la prognosi più probabile è che la bambina, pur di sottrarsi a tale tensione psicologica per lei insopportabile, finirà presto per rifiutare gli incontri con il padre. Ma questo le richiederà dei processi di rimozione e negazione che ne danneggeranno seriamente lo sviluppo psicologico ed emotivo. La signora , con il suo atteggiamento patologicamente possessivo verso e fortemente Pt_1 ER diffidente verso gli altri che non siano il suo nucleo familiare di origine non fa che aumentare le paure e le insicurezze della bambina, isolandola di fatto dai suoi coetanei, arrivando perfino a non farle frequentare con regolarità la scuola adducendo al arie motivazioni (non sempre valide).In effetti dal pagellino relativo CP_1 all'anno scolastico scorso si può rilevare che ha accumulato ben 62 giorni di assenza non giustificati e ER questo solo nel periodo pre-Covid (dal 26 settembre 2019 al 4 marzo 2020). Peraltro la signora non Pt_1 sembra affatto cosciente di quanto sia importante, per un adeguato sviluppo psicologico della GL, che ella sviluppi dei rapporti sociali /amicali con i coetanei. La signora , nel complesso, non appare capace di Pt_1 prestare attenzione ai bisogni reali della GL ( che, anzi, confonde ed identifica con i propri) e mostra una sostanziale indisponibilità a garantire alla bambina l'accesso al padre impedendo , di fatto, allo stesso di esercitare appieno il diritto/dovere di partecipare alla crescita ed all'educazione della GL. In questo modo tuttavia, indirettamente e probabilmente senza averne reale coscienza, danneggia anche e soprattutto la GL rendendole impossibile mantenere una relazione con la figura paterna. E poiché tra la bambina ed il padre un rapporto di attaccamento si è creato (il signor on è una figura affettivamente insignificante per ) , CP_1 ER
è evidente che tale atteggiamento materno pone la minore in una evidente situazione di rischio psicologico. Il test MMPI-2 evidenzia infine come la , nonostante un mal riuscito tentativo di dissimulazione, abbia Pt_1 probabilmente dei problemi psicologici ancora più rilevanti di quanto si evinca dalle risposte fornite al questionario. Per quanto di pertinenza di questa Consulenza Tecnica di Ufficio, è sufficiente notare come il test di personalità rilevi la presenza nella Fallone di profondi impulsi ostili ed aggressivi e di una tendenza alla diffidenza verso i quali la stessa assume l'atteggiamento di difesa della negazione. La negazione è un processo psichico mediante il quale un soggetto, pur formulando pensieri o assumendo atteggiamenti fino ad allora rimossi o repressi (in questo caso pensieri o atteggiamenti di tipo ostile ed aggressivo) continua tuttavia
3 a difendersi da essi negando che gli appartengano. Tornando a , è un dato di fatto che la bambina ha ER finora vissuto avendo scarsi contatti con i propri coetanei e che attualmente è nell'ambiente limitrofo alla casa paterna che ha la possibilità di frequentare quella che considera la sua unica amica e qualche altro Per_3 coetaneo. Dal canto suo la bambina ha ammesso che le spiace dover lasciare i compagni di classe della scuola primaria che frequentava nell'Istituto di Castro dei Volsci ma che per lei va bene frequentare la seconda classe della primaria nella nuova scuola di San Giovanni Incarico. Peraltro il padre mi sembra tenere molto più della madre a che la bambina socializzi al di fuori delle mura domestiche e sviluppi frequentazioni ed amicizie con i suoi coetanei. Inoltre appare essere in grado di identificare i bisogni reali della GL non confondendoli con i propri e soprattutto di rendersi disponibile in ogni caso a garantire l'accesso della GL alla madre riconoscendo pertanto l'intenso legame di attaccamento, seppur connotato dagli aspetti di tipo simbiotico testé descritti, esistente tra e la stessa. Voglio inoltre sottolineare l'importanza che il genitore ER non collocatario mantenga un ampio diritto di accesso alla GL (intendo almeno 2 pomeriggi a settimana per i giorni feriali e la facoltà di pernottare nei fine settimana alternati). Infine ritengo necessario , qualunque sia la decisione che il giudice dovesse prendere circa il collocamento della minore, che si affidi ai servizi sociali di quello che sarà il comune di competenza un assiduo monitoraggio delle condizioni psicosociali della bambina e dell'andamento della relazione tra la stessa e i suoi genitori.” ), coi quali tra l'altro autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la GL minorenne al Servizio Sociale del ER
Comune di San Giovanni Incarico ( FR ), disponendone il collocamento prevalente presso il padre e, soltanto in via provvisoria, il suo collocamento presso la madre, demandando al G.I. d'individuare il momento di tale trasferimento, nonché ponendo a carico del convenuto un assegno di mantenimento per l'attrice di
€ 300,00 mensili e per la GL di ulteriori € 400,00 mensili, oltre al rimborso del
60 % delle correlative spese straordinarie.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I. - nella quale i predetti provvedimenti provvisori venivano modificati dal G.I. dapprima con decreto inaudita altera parte del 6/5/21 e poi con ordinanza emessa in verbale d'udienza del 18/6/21 con affidamento esclusivo rafforzato di al padre, con ER
l'eliminazione dell'assegno a carico del padre per e con l'imposizione alla ER madre di un assegno a tale titolo di € 100,00 mensili - all'udienza del 18/6/21 i procuratori delle parti chiedevano tra l'altro la pronuncia di sentenza parziale sullo status coniugale, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c., chiedendo all'esito la fissazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva in proposito una prima volta la causa al Collegio.
4 Con sentenza non definitiva del 23-24/6/21 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e e la causa veniva rimessa in Parte_1 CP_1 istruttoria con separata e contestuale ordinanza.
Nel prosieguo del giudizio, dopo il decorso dei tre termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. assegnati alle parti dalla ora cit. ordinanza collegiale, con ordinanza in data
16/11/22 il G.I. nominava un Curatore speciale della GL minorenne delle parti
( nella persona dell'avv. Originale Loredana, la quale in tale sua qualità ne assumeva anche la difesa in giudizio ), revocava i propri provvedimenti del 6/5/21
e del 18/6/21 e disponeva l'affidamento di in forma condivisa ai due genitori, ER subordinando la ripresa e la successiva liberalizzazione degli incontri madre-GL all'esito della c.t.u. collegiale ( dott.sse ed Controparte_2 CP_3
) che contestualmente ammetteva sul seguente quesito: “esaminati gli atti di
[...] causa, valutate le risultanze della c.t.u. disposta nella fase presidenziale e delle attività svolte dai vari Servizi territoriali incaricati da questo Giudice, espletate le indagini cliniche sulle parti che ritengano opportune, valutate altresì le videoregistrazioni degli incontri madre-GL svoltisi presso il Centro per la Famiglia di
Frosinone che essi stessi acquisiranno agli atti del presente giudizio, i due C.T.U. rispettivamente accertino le capacità genitoriali di e di nonché, previo il coinvolgimento della GL minorenne CP_1 Parte_1 delle parti con le modalità ritenute utili ed opportune, accertino le ragioni delle difficoltà di a ER ER riallacciare un rapporto affettivo con sua madre e individuino le migliori modalità per supportarla in proposito;
esprimano inoltre il loro parere sull'affidamento della minore all'uno o all'altro genitore, in via esclusiva oppure in via condivisa, e sulla regolamentazione dei diritti-doveri di visita del genitore non collocatario prevalente, il tutto secondo quanto i due C.T.U. ritengano più confacente all'interesse educativo ed al benessere di;
ER nelle more dello svolgimento dell'incarico peritale, i due C.T.U. diano le disposizioni alle parti per il riavvio quanto prima possibile, con le modalità da essi suggerite, degli incontri madre-GL secondo una prospettiva di loro progressiva liberalizzazione, tenendo ovviamente nel preminente conto il benessere psicologico ed emotivo di in ordine a tale percorso, segnalando prontamente al G.I. eventuali inottemperanze e/o ER ostacoli frapposti in proposito da uno/a delle parti”.
La c.t.u. in questione veniva depositata in data 16-17/10/23.
Nel prosieguo del giudizio, dopo che all'udienza del 9/2/24 il G.I. aveva effettuato l'audizione della GL minorenne delle parti , con successiva ordinanza del ER
6/5/24 il G.I. disponeva quanto segue: “a) rigetta l'istanza attrice di prova testimoniale;
b) dispone supplemento di c.t.u. per la verifica dello stato attuale della minore, dell'evoluzione delle sue condizioni psico-fisiche personali nonché dei suoi rapporti con le varie figure familiari di riferimento del ramo paterno e di quello materno previo loro ascolto, nonché interfacciandosi in proposito col T.S.M.R.E.E. qui
5 officiato come infra, oltre che per un aggiornamento delle valutazioni genitoriali e dell'idoneità genitoriale del padre e della madre, con relativi suggerimenti e misure consigliate, e ciò anche previa acquisizione di relazioni dettagliate degli insegnanti della minore e del Servizio Sociale del Comune di FI;
nonché per formulare parere in ordine alla corrispondenza, o meno, all'interesse educativo e al benessere di delle misure ER richieste dall'attrice nei capi D) ed E) della memoria del 30/3/24 limitatamente a quanto segue: “disporre l'allontanamento di dalla sua dimora e l'ingresso in spazio di decompressione ove la minore possa ER tornare ad esprimersi liberamente e aprirsi alle sue emozioni represse;
in alternativa, darsi mandato giudiziale al Servizio Sociale di concerto con il TSMREE di individuare un Centro Educativo e di elaborare e sperimentare un progetto di inserimento diurno della minore a ore;
disporre l'avvio immediato di forme di contatto madre-GL”; nonché per rendere i seguenti chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla prima relazione peritale del 16/10/23: “1) sulla base di quale metodo o strumento o test hanno valutato le competenze genitoriali delle parti;
2) sulla base di quale riscontro scientifico e/o metodo hanno ritenuto di non dover e poter osservare le dinamiche relazionali madre GL ovvero attuare una diretta osservazione della loro interazione;
3) sulla base di quale teoria scientifica o giuridica hanno suggerito una limitazione della responsabilità genitoriale della madre basandola sulla necessità che la stessa elabori il proprio vissuto personale con psicoterapia individuale.”; c) dispone l'urgente presa in carico di da parte del Persona_1 CP_4 territorialmente competente ( attualmente è residente in [...]) per l'avvio di un percorso di psicoterapia ER individuale per la minore, con la formulazione all'esito di un parere a questo Giudice sulle modalità di affidamento della minore ritenute più consone al suo benessere;
d) dispone che il Servizio Sociale del
Comune di FI prosegua con l'attuale presa in carico del nucleo familiare in cui attualmente vive,
ER ponendo in essere tutte le attività che il Servizio stesso riterrà più confacenti al benessere della minore;
e) fa propri i suggerimenti e le raccomandazioni - in atti - rispettivamente rivolti all'attrice dalle CC.TT.UU. e al convenuto dal dott. ; f) raccomanda altresì al convenuto d'iscrivere ad un'attività sportiva di CP_5 ER squadra tra quelle indicate da stessa come corrispondenti a sue passioni ( “pallavolo, basket, calcio”:
ER cfr. audizione di ), purché col gradimento di stessa, mandando al sig. di riferirne in
ER ER CP_1 proposito al Servizio Sociale di FI ( sia in caso positivo, sia in caso negativo: in siffatta denegata ultima ipotesi il convenuto spiegherà al Servizio Sociale le ragioni che abbiano impedito siffatta iscrizione di ),
ER
Servizio che a sua volta ne relazionerà periodicamente in proposito questo Giudice;
...”. Tale supplemento di c.t.u. veniva in seguito depositato il 14-19/11/24.
Con ordinanza del 16/12/24 il G.I., ritenuto che la causa era esaurientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27/5/25.
Come detto in epigrafe, l'attrice revocava in data 3-5/2/25 il mandato defensionale all'avv. Riccardi: la nel prosieguo del giudizio non ha Pt_1
6 nominato altro difensore in sostituzione dell'avv. Riccardi, onde deve trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 85 c.p.c..
All'udienza del 27/5/25 il convenuto e la Curatrice speciale della minore concludevano richiamando per relationem le rispettive conclusioni depositate telematicamente il 26/5/25 e quindi come segue.
Conclusioni del convenuto: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della GL minore al padre, con collocamento presso di lui;
- ER dichiarare la sig.ra decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Pt_1
; - porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento per la minore di euro ER Parte_1 ER
250,00 mensili, o altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- con condanna alle spese.”.
Conclusioni della Curatrice speciale della minore: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della GL minore al padre, con ER collocamento presso di lui;
b) confermare la presa in carico del nucleo familiare padre-GL da parte dei
Servizi sociali di FI, con incarico agli stessi di adottare tutte le iniziative più utili e compiere tutte le attività più confacenti per il benessere psico-fisico della minore, proseguendo anche con il servizio di educativa domiciliare già in essere;
c) confermare la presa in carico di da parte del di Frosinone perché ER CP_4 avvii e/o prosegua finché ce ne sarà bisogno il percorso di psicoterapia individuale nei confronti della minore, per il quale risulta il suo inserimento in lista d'attesa nella relazione in atti della stessa ASL di Frosinone del
19.9.2024 prot. 626 a firma della NPI dr.ssa , della psicologa dr.ssa e dell'assistente sociale Per_4 Per_5 dr.ssa d) sospendere e/o limitare temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre, Per_6 negando eventuali incontri protetti madre-GL finché non sarà data da lei evidenza del superamento delle sue condizioni pregiudizievoli per la GL minore ed altresì del superamento dell'accertata sua inadeguatezza/inidoneità genitoriale, come risultante dalle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa;
e) con ogni ulteriore statuizione, di legge e di ragione;
f) con rifusione delle spese di lite, incluse quelle tecniche, che la parte soccombente dovrà rifondere all'erario che, invece, anticiperà le stesse al difensore e curatore speciale della minore giusta ammissione a gratuito patrocinio, previa loro liquidazione da parte del
Tribunale che si andrà a chiedere con apposita istanza corredata di analitica nota spese.”.
Il difensore comparso in udienza come sostituto processuale dell'avv. Riccardi concludeva richiamando genericamente le “conclusioni per l'attrice formulate in atti dall'avv.
Riccardi”.
Il G.I. assegnava quindi alle parti termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 che, tenuto conto della sospensione feriale, sono scaduti il 17/9/25 e pertanto la causa in data 18/9/25 è passata in decisione.
7 Ciò complessivamente posto, già pronunciata la separazione personale delle parti, vanno ora qui decise le restanti questioni inter partes.
La domanda giudiziale originariamente proposta dall'attrice in ordine all'addebito della separazione personale in capo al convenuto è rimasta del tutto sfornita di prova, stante la non ammissione da parte del G.I. con ordinanza del 6/5/24 della prova testimoniale formulata dall'attrice nella memoria del 30/3/24 ( “1) “vero che la madre di dalla nascita ha allevato e ben educato la GL;
2) “vero che veniva accusata ER Parte_1 di tante cose da parte del coniuge e della sua famiglia”; 3) “vero che lei e sua moglie siete stati convocati presso lo psicologo De Rosa in Pontecorvo da parte del sig. e che da lui sarebbe stato suggerito CP_1 di denunciare la ricorrente”.” ) in ragione della ivi - condivisibilmente - ritenuta
“inammissibilità della prova testimoniale chiesta dall'attrice quanto ai capitoli 1 e 2 ( valutativi e generici ) e la sua irrilevanza ai fini del decidere quanto al cap. 3”. Peraltro l'attrice non ha in seguito specificamente insistito per l'ammissione di siffatta prova. La domanda attrice qui in esame va pertanto respinta.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'affidamento della GL minorenne delle parti , va innanzitutto evidenziato che nelle presente sede non Persona_1 può tenersi delle seppure gravissime risultanze della relazione del Servizio Sociale del Comune di San Giovanni Incarico del 5/5/21 e della ivi allegata relazione del
T.S.M.R.E.E. di Frosinone in ordine a pregresse percosse e violenze sessuali agite dalla nei confronti della GL , risultanze che hanno indotto il G.I. a Pt_1 ER emanare dapprima il già cit. decreto del 6/5/21 e poi la già cit. ordinanza del
18/6/21, e ciò in ragione della successiva archiviazione in data 15/10/22 da parte del G.I.P. di Frosinone del correlativo procedimento penale ( tra l'altro in considerazione della ivi ritenuta “incapacità generale della bambina a rendere testimonianza” ), cui peraltro è seguita la revoca dei predetti provvedimenti del G.I. da questi fatta con la cit. ordinanza del 16/11/22. La predetta archiviazione è stata in seguito nuovamente disposta in data 9/6/23 in seno al nuovo procedimento penale apertosi nei confronti della in forza della denuncia presentata nel corso del presente Pt_1 giudizio per nuove emergenze probatorie in proposito ( cfr. decreto del G.I. del
27/4/23 ).
Ciò posto, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni e le valutazioni esposte dalle due Consulenti Tecniche d'Ufficio - all'esito di articolata e approfondita attività peritale - dapprima nella c.t.u. depositata il 16-17/10/23 e poi da ultimo nel supplemento di c.t.u. depositato il 14-19/11/24. 8 Si riportano qui di seguito gli stralci più significativi della relazione peritale depositata dalle due Consulenti Tecniche d'ufficio il 16-17/10/23:
“1. le capacità genitoriali di : il padre della minore sta affrontando molti cambiamenti significativi CP_1 nella sua vita. La fine del Matrimonio nel febbraio 2020 (epoca in cui la signora è uscita dalla casa Pt_1 coniugale), la responsabilità nei confronti della GL minore , le diffi he sta affrontando ER nell'espletamento del ruolo genitoriale seppur aiutato su un piano pratico-organizzativo dai propri genitori. Riteniamo che il sig. abbia notevoli difficoltà nell'attuare il processo di svincolo e differenziazione CP_1 rispetto alla famiglia d Questi aspetti psicologici pongono le condizioni per un supporto clinico che lo aiuti ad apprendere con una modalità psicoeducativa le competenze genitoriali e al contempo faciliti il processo di differenziazione e svincolo rispetto alla famiglia di origine per poter svolgere con maggiore sicurezza e competenza il ruolo di padre che oggi sembra indebolito dall'aspetto filiale, ancora particolarmente significativo nel suo vissuto personale. Sarebbe auspicabile che intraprenda il percorso terapeutico quanto prima anche per gli effetti positivi che potrebbe sortire sul rapporto e sulla gestione della minore che ha 10 anni e si avvicina alla fase della vita preadolescenziale. ER
2. le capacità genitoriali di : dal lavoro effettuato emerge che la signora è una Parte_1 Pt_1 donna con un vissuto personale particolarmente complesso. Sin dal primo incontro è emersa la sua fragilità. La raccolta dei dati sulla storia della famiglia d'origine, arricchita dai contributi apportati dalla madre della signora, mettono in evidenza un vissuto familiare caratterizzato da microtraumi cumulativi. ha
Pt_1 assistito, sin da piccola, al forte conflitto tra i genitori. La madre stessa l'ha dichiarato, lei stessa non è riuscita a sottrarsi e non è riuscita a proteggere che è la GL maggiore tra le due sorelle. La conflittualità tra
Pt_1 i genitori e l'aggressività intra familiare r a esposto la minore a condizioni pregiudizievoli per
Pt_1 il sano sviluppo psicofisico. Riteniamo che questo vissuto abbia inciso profondamente sulla psicologia della sig.ra la quale ha cercato di reagire e che, probabilmente, nell'incastro inconscio con il sig. a
Pt_1 CP_1 sentito la possibilità di vivere un rapporto con un uomo amorevole e accogliente. La madre di
Pt_1 afferma che negli ultimi anni la situazione intra familiare è migliorata e che il marito ha un atteg abbastanza tranquillo dentro casa pur essendo molto taciturno. Sarebbe auspicabile che la signora Parte_1
intraprendesse un percorso di psicoterapia individuale con l'obiettivo di elaborare il vissuto traumatico
[...] orresse il rischio di perpetrare nel tempo un meccanismo intra familiare caratterizzato da modalità aggressive che, come la letteratura ci insegna, sono meccanismi trasmissibili sul piano transgenerazionale. Ci teniamo a scrivere che queste parole non devono giungere a come un giudizio, bensì come il Pt_1 riconoscimento di patimenti subiti per gran parte della sua vita. Il s nto di intraprendere un percorso di psicoterapia è opportuno interpretarlo come una nuova possibilità. Conquistare una condizione con un nuovo assetto psichico, dopo aver elaborato e superato il vissuto traumatico, potrebbe consentirle di riallacciare un rapporto sano e duraturo con la piccola . La cura di sé stessa dovrà essere propedeutica ad un ER successivo riavvicinamento, graduale e possibilmente in un contesto clinico, con . Non ER possiamo non indicare un primo percorso individuale di e, a seguire un perco iliare Pt_1 sul sottosistema madre – GL. Attualmente è verosimil una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale da rivalutare tra sei mesi circa. Con l'auspicio che le condizioni psicologiche di e di migliorino nel tempo. Così sarà possibile iniziare un percorso clinico familiare Pt_1 ER co indi o alla riacquisizione della piena responsabilità genitoriale e alla liberalizzazione degli incontri madre- GL. 3. accertino le ragioni delle difficoltà di a riallacciare un rapporto affettivo con sua madre e ER individuino le migliori modalità per supportarla in proposito: la minore ha un vissuto intra familiare ER che ci porta a dover necessariamente a valutare il complesso sistema fa che la supporta: il padre, i nonni paterni, i nonni materni. Riteniamo che sia stata esposta ad un vissuto traumatico a causa della ER forte conflittualità che si era generata nella famiglia d'origine. Entrambi i genitori hanno caratteristiche molto simili, sono scarsamente differenziati e svincolati rispetto alle famiglie d'origine. Scoperta la gravidanza,
è stata spaventata all'idea di diventare mamma, non era pronta. Assumeva la pillola Pt_1 zionale e inaspettatamente è rimasta incinta. Superato lo scombussolamento del primo periodo ha CP_ accettato la gravidanza ed ha aspettato con gioia . Insieme a , come una squadra di genitori, ER
9 hanno allestito la cameretta e preparato tutto il necessario per la bimba. Purtroppo, durante la fase di crescita di , sono emersi aspetti problematici. Non possiamo escludere e, al contempo non possiamo essere
ER ce avendo la documentazione medica che lo dimostri, che abbia sofferto di uno stato ansioso Pt_1 depressivo nella fase del post partum, che non è mai stato cur n impianto di personalità fragile a causa dei precedenti traumi subiti, in un soggetto poco differenziato, si sono sviluppati sintomi caratterizzati dal percepire la minore come un prolungamento di sé stessa. ha allattato Pt_1 ER fino all'età di 4 anni. E' significativo che il comportamento, assimilabile i di Pt_1 peggiorato quando ha raggiunto i 4-5 anni. E' un'età in cui i bambini iniziano ad essere più
ER indipendenti, chiedo stare con gli altri bambini, avrebbe voluto scendere sola in giardino per
ER raggiungere i nonni. Più cresceva più esercitava sulla minore un atteggiamento di possesso,
ER Pt_1 quasi una possessività e rante a cui va di reagire fino ad arrivare ad arrendersi di fronte ad
ER una madre che percepiva come spavent video allegato al fascicolo di causa dall' avv. della sig.ra
è esaustivo a tal proposito, oltre ad ascoltare le parole pronunciate da il linguaggio non verbale Pt_1 ER mbina dimostra paura, forse terrore nei confronti della madre. Un int clinico da attuare è un percorso di psicoterapia che aiuti a superare i traumi derivanti dalla situazione conflittuale che ha ER investito tutto il sistema familiare. Pur apprezzando l'interessamento che tutti i nonni oggi stanno dimostrando per la bambina non possiamo non tenere a mente la conflittualità di poco tempo fa che ponevano le rispettive famiglie di origine di e di su due schieramenti opposti, i quali parteggiavano CP_1 Parte_1 ognuno per il proprio ll'ep one è diventata una bambina contesa. Amata da tutti ER
e contesa da tutti. Ha sent corsi che riguardano la madre e il padre che l'hanno “strattonata” un po' da una parte della famiglia e un po' dall'altra. Il vissuto con la mamma è diventato traumatico nel tempo pertanto dopo l'auspicabile lavoro di psicoterapia individuale e la psicoterapia sul sottosistema madre GL potrà ER iniziare a frequentare nuovamente la madre.
4. esprimano inoltre il loro parere sull'affidamento della minore all'uno o all'altro genitore, in via esclusiva oppure in via condivisa, e sulla regolamentazione dei diritti-doveri di visita del genitore non collocatario prevalente, il tutto secondo quanto i due C.T.U. ritengano più confacente all'interesse educativo ed al benessere di : per i motivi su menzionati rimarrà collocata presso il padre che ER ER manterrà la piena responsabilit riale. La madre avrà una li e della responsabilità genitoriale che potrà essere pienamente ripristinata dopo aver superato la difficile condizione sopra specificata. Sarebbe auspicabile che sia la madre che la minore intraprendessero al più presto i percorsi di cura indicati per facilitare il riavvicinamento nel minor tempo possibile. Non possiamo indicare le condizioni per un immediato riavvicinamento madre GL poiché riteniamo che allo stato attuale potrebbe essere pregiudizievole per lo stato psicologico della minore. Per il sig. consigliamo un percorso psicoeducativo sul piano della CP_1 genitorialità e per elaborare il vissuto della separazione coniugale che rappresenta per l'uomo, tutt'ora, un dolore che non ha superato. Tutto cio' sottoposto al monitoraggio del Servio Sociale Territoriale di competenza che potrebbe programmare l'intervento domiciliare da parte di un assistente che istruisca e supporti il padre nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
5. nelle more dello svolgimento dell'incarico peritale, i due C.T.U. diano le disposizioni alle parti per il riavvio quanto prima possibile, con le modalità da essi suggerite, degli incontri madre-GL secondo una prospettiva di loro progressiva liberalizzazione, tenendo ovviamente nel preminente conto il benessere psicologico ed emotivo di in ordine a tale percorso, segnalando prontamente al G.I. ER eventuali inottemperanze e/o ostacoli frapposti in proposito da uno/a delle parti: Riteniamo che nell'immediatezza non possa riallacciare un rapporto con la madre e pertanto non sussistono le ER condizioni per pianificare gli incontri madre -GL. E, come sopra indicato, ribadiamo che non possiamo non indicare un primo percorso individuale della madre e, a seguire un percorso familiare sul sottosistema madre – GL. Attualmente è verosimile suppore una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale della madre da rivalutare tra sei mesi circa. Con l'auspicio che le condizioni psicologiche della signora e di migliorino nel tempo. Così sarà possibile iniziare un percorso clinico Pt_1 ER familiare co in fino alla riacquisizione della piena responsabilità genitoriale e alla liberalizzazione degli incontri madre- GL.”.
10 In tale relazione peritale le due Consulenti Tecniche d'ufficio fornivano esaurienti risposte alle osservazioni critiche allora depositate tra l'altro dal C.T.P. dell'attrice in relazione alla bozza di relazione. Si riportano ora qui di seguito le conclusioni della relazione peritale integrativa depositata dalle due Consulenti Tecniche d'ufficio il 14-19/11/24 in esito al predetto supplemento di c.t.u. disposto dal G.I.:
“1. la minore eve essere collocata presso il domicilio paterno;
Persona_1
2. Dovrà essere predisposto l'ausilio di un educatore a domicilio per il padre per almeno sei mesi, utile per attuare un lavoro psicoeducativo sulla genitorialità;
3. Il padre dovrà impegnarsi per far frequentare a attività ludico/sportive nella fascia oraria pomeridiana ER dopo la scuola, con l'obiettivo di favorire la social ne e il superamento delle difficoltà che la minore ha sul piano relazionale con gli adulti e i pari. Il padre dovrà impegnarsi a far frequentare i gruppi dei pari anche nel periodo estivo favorendo l'attività sportiva di gruppo;
4. La minore dovrà essere costantemente valutata in ambito clinico e dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia con uno specialista dell'età evolutiva;
5. Per quanto riguarda la ripresa degli incontri con la madre si ritiene necessario prevedere l'attuazione in un contesto protetto a medio-lungo termine, nel rispetto dei tempi psichici della minore la quale sta lentamente elaborando il vissuto traumatico del passato, come si evince dai colloqui individuali che ha effettuato, dai quali si evidenza che la minore ad oggi ha raggiunto una condizione psichica caratterizzata da nuovi equilibri che sono, pur tuttavia, precari e richiedono quindi un maggior tempo per essere elaborati e consolidati. Pertanto il riavvicinamento madre – GL sarà possibile soltanto quando un esperto in psicologia dello sviluppo riterrà
sufficientemente stabilizzata sul piano emotivo. E' fondamentale procedere con cautela, garantendo alla ER minore un ambiente sicuro e protetto, sia fisicamente che emotivamente, per esplorare la possibilità di ripristinare il contatto con la madre senza forzature, ma attraverso un percorso graduale e mediato da professionisti psicologi psicoterapeuti. Il signor padre dovrà intraprendere il percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità, qualora l'avesse già iniziato, dovrà continuare fino a quando lo specialista che l'ha preso in carico lo riterrà opportuno. La signora dovrà portare avanti un percorso di psicoterapia Pt_1 individuale avviando un lavoro sia di introspezione e acquisizione di consapevolezza del proprio funzionamento psichico che presenta tratti disfunzionali, sia un lavoro di approfondimento della propria funzione genitoriale quella che ha determinato nel tempo, il disagio psichico significativo nella GL minore
.”. ER
I Consulenti Tecnici di Parte del convenuto e della Curatrice speciale della minore aderivano a tali conclusioni, il C.T.P. dell'attrice e/o il di lei difensore nulla contestavano in proposito. Il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni e le conclusioni delle due CC.TT.UU., e ciò anche tenuto nel doveroso conto dell'esito dell'audizione di svoltasi all'udienza del 9/2/24: ER introdotta la minore , e si procede alla sua audizione. La medesima viene informata dal Persona_1
G.I., con parole semplici, del senso e delle finalità di questa sua odierna audizione, ed in particolare sul fatto che il Tribunale terrà adeguatamente conto del suo punto di vista ma lei può essere serena ed esprimerlo senza remore in quanto comunque poi il Tribunale deciderà secondo valutazioni complessive del suo interesse e benessere, e non necessariamente recependo quanto lei oggi esprimerà. così dichiara: ER durante il giorno vado dalle mie amiche, mi vengono a prendere, faccio i compiti a casa mia e spesso le invito a casa mia a fare i compiti o a volte faccio i compiti a casa loro. Ho quattro cani, gioco sempre con loro, preferisco in particolare il acne che è arrivato qualche mese fa che si chiama , questo nome gliel'ho dato Pt_2 io, me lo hanno preso i miei nonni paterni e mio padre. Faccio spesso i compiti da sola perché la maestra vuole che noi alunni facciamo i compiti da soli, dopo che io li ho fatti mio padre li ricontrolla e anche i nonni, quando sto con le mie amiche me li controllano loro. Spesso disegno, spesso mi capita di fare disegni complicati però ci riesco ugualmente. Il Giudice mi chiede di chiarirgli cosa intendo dire quando parlo di
11 “disegni complicati”, che per esempio raffigurano il mio viso, alberi, case, cuori, insomma disegni realistici. Il Giudice mi chiede se ho occasione di disegnare anche i miei familiari e io rispondo di sì, in particolare disegno me e PÀ e i miei nonni, le mie amiche e anche le mie amiche di scuola. Spesso le maestre ci danno lavori da fare in gruppo ed io li faccio sempre con due mie compagne di classe di origine araba, spesso le invito a casa mia per tale motivo o per fare i compiti o per giocare. Mi piace anche dipingere quadri. Mi piace molto il mare, sono abbastanza capace di nuotare, ho imparato l'estate scorsa. Mi piace anche la montagna, mi piacciono in particolare il Trentino e la Toscana, ci sono stata in vacanza. Spesso vado in vacanza con le mie amiche ci sono anche PÀ e i genitori delle mie amiche, andiamo in montagna o al mare. Spesso facciamo anche feste insieme, giochiamo a tennis, a pallavolo, a basket e a calcio. Mi piace fare ginnastica artistica, per tale ragione mi sono iscritta a una scuola media con indirizzo sportivo per poter fare una specie di ginnastica artistica a scuola, oltre che basket ecc.. Inoltre giovedì prossimo inizierò a fare i corsi INVALSI a scuola di matematica, inglese e italiano. Mi piace moltissimo correre e andare in bicicletta. Spesso vado anche con il monopattino ( del tipo a spinta con i piedi ). Mi piacciono tanto le piante. Finiti i compiti, spesso gioco con i miei cani, faccio corda o altalena in casa. Mi piace anche fare le passeggiate, insieme alle mie amiche a mio padre, ai miei nonni paterni e anche con i miei cani, spesso viene anche la mia nonna materna a fare tali passeggiate. Spesso di sera, quando ci sono le stelle in cielo, mi metto fuori in giardino a guardare le stelle. Quando è giorno invece mi piace guardare le nuvole o il sole insieme ai miei cani. Spesso in giardino mi diverto a fare i record di corsa o di salti. Mio padre ha il camper e mi piace quando usciamo in camper. Mi piace fare sul computer i compiti che mi danno a scuola. Quando ho finito i compiti e mi annoio perché non so cosa fare, faccio disegni sul computer. Queste sono le cose che mi piacciono. Il Giudice dà atto che finora
, palesando molta serenità e tranquillità, ha parlato in libertà e a ruota libera ( a parte le sporadiche volte ER ha fatto aggiunte su richiesta del G.I., sopra specificate ) e dopo aver detto di aver terminato l'elenco di cose che le piacciono, richiesta dal G.I. se aveva altro da dire, risponde che era questo che ha detto finora che voleva dire al Giudice. Il Giudice mi chiede se ci sono nella mia vita anche cose che non mi piacciono, ed io rispondo così: riguardo questo fatto, un'altra cosa bella che vorrei dire è che io voglio stare solo con PÀ. C'è una cosa che mi dà fastidio, quando fino a qualche mese fa andavo a casa dei miei nonni materni e chiacchieravo con mia nonna materna, il mio nonno materno non mi salutava e non mi rivolgeva la parola, mi guardava male. Mi dava anche fastidio che mio nonno materno guardava male anche mia cugina , ER che tra pochi mesi compie tre anni ( è la GL della sorella di mia madre ), non so perché. Mi dà anche fastidio il comportamento di mia madre, nel senso che da quando sono nata è sempre stata cattiva con me in quanto non mi parlava, si arrabbiava sempre con me per qualsiasi motivo e anche senza motivo, mi rispondeva sempre in modo arrogante alle mie richieste, inoltre mi faceva un sacco di male sbattendomi contro i mobili e quindi spesso avevo i lividi sul corpo. Questo è quello che volevo dire. Il G.I. dà atto che anche durante queste ulteriori dichiarazione si appalesa serena e tranquilla. Il G.I. mi chiede se io ho problemi o contrarietà ER all'ipotesi che, presto i, possa venire stabilito che io incontri nuovamente mia madre e nel caso con eventuali incontri protetti, io rispondo nel modo seguente: io non voglio assolutamente incontrare nuovamente mia madre, né in modo libero, né con modalità protette, dopo tutto quello che lei mi ha fatto io non ce la faccio ad incontrarla nuovamente. AD G.I.: non vedo mia madre più o meno da circa un anno e mezzo e neanche l'ho più sentita telefonicamente, non voglio avere nessun contatto con lei. AD G.I.: qualche mese fa io ho detto a mio padre che non volevo più vedere mia madre e da allora io e mio padre non abbiamo più parlato di mia madre. AD G.I.: capita qualche volta che con i miei nonni paterni e con mia nonna materna parlo dei miei cani, invece neanche con loro ho più parlato di mia madre, è un discorso che non voglio affrontare neanche con loro. AD G.I.: non so dove in questo periodo di tempo mia madre vive. AD G.I.: il mio piatto preferito è la pasta al forno e mi piacciono anche gli gnocchi al sugo di carne, spesso in casa cucina mia nonna paterna, qualche volta cucina mio padre, dei due in cucina è più bravo PÀ. AD G.I.: la casa in cui vivo è suddivisa in due appartamenti, io vivo prevalentemente nell'appartamento al piano terra dove vivono i miei nonni, nel piano superiore ci sto con mio padre e lì ho una stanzetta mia, peraltro ho una mia stanzetta anche nell'appartamento al piano terra e di notte dormo sempre in tale stanzetta al piano terra sia quando al piano sopra non c'è nessuno perché mio padre ha impegni di lavoro, sia quando lui c'è ( in tal caso sto con lui il pomeriggio nell'appartamento del primo piano e passo il tempo nella mia stanzetta che sta lì ). AD G.I.: nel passato di tutte le cose che mi ha fatto mia madre e nei periodi in cui le subivo ne ho parlato con la mia nonna
12 materna, quando stavo con mia madre avevo paura di raccontare queste cose ad altre persone, ne parlai anche a mio padre nel periodo in cui loro due ancora non si erano separati e lui mi rispondeva che io dovevo stare tranquilla, mi ascoltava e mi faceva stare tranquilla, quando mia madre si comportava nuovamente male con me io glielo dicevo nuovamente e lui nuovamente mi tranquillizzava e diceva a mia madre che doveva smetterla di comportarsi così con me. AD G.I.: la scuola dista da casa mia circa 10 minuti di auto mi accompagnano mio padre quando non è al lavoro oppure i miei nonni paterni. AD G.I.: non ho ricordi belli con mia madre ma non nel senso che li ho dimenticati ma nel senso che non ci sono mai stati. Prima della separazione mia madre cucinava però quando non c'era mio padre mi faceva pranzare tardissimo, circa verso le 15.00, e mi faceva cenare verso le 22.00, neanche mi piaceva quello che cucinava, in particolare ricordo che la pasta che preparava lei non mi piaceva. AD G.I.: durante gli incontri protetti che ho fatto con mia madre su disposizione con mia madre non mi sentivo sicura, non mi andava neanche di entrare nella stanza sapendo che poi la incontravo, non vedevo l'ora di andare via. AD G.I.: sono fermamente contraria anche a contatti CP telefonici o anche solo per messaggio da parte di mia madre, non voglio sentirla in alcuna maniera. AD questa mia convinzione di adesso non è momentanea ma voglio portarla avanti per tutta la vita. Il G.I. dà che anche in questa parte finale dell'audizione di , nella quale la medesima ha risposte alle domande del ER
Giudice, si è mostrata tranquilla e serena. Il G.I. chiede a stessa se questa sua apparenza
ER ER esteriore quillità e serenità corrisponde o meno a come lei ef ente si sente in questo momento durante la sua audizione, e risponde che durante l'audizione si è sentita tranquilla. Viene data lettura
ER del verbale alla minore.”. In definitiva il Collegio ritiene che l'accoglimento delle complessive domande finali della Curatrice speciale di , sopratrascritte, corrisponda al miglior interesse
ER della minore: anche il Collegio invero ritiene che la sospensione della responsabilità genitoriale della costituisca misura idonea a contemperare Pt_1 per un verso l'indubbia esigenza che possa avere allo stato soltanto in suo
ER padre il centro di riferimento e di cura di tutti i suoi interessi e per altro verso la speranza – formulata dalle CC.TT.UU. e fatta propria dalla Curatrice speciale – di un futuro recupero da parte della della sua capacità di relazionarsi in Pt_1 modo sano e proficuo con sua GL , ciò che sarebbe in primis nell'interesse
ER morale ed educativo di quest'ultima. Per quanto riguarda infine i provvedimenti sulle questioni economiche, va richiamato quanto da ultimo deciso in proposito dal G.I. con ordinanza del
16/1/25: “Il G.I., provvedendo sull'istanza ex art. 709, u.co., c.p.c. depositata dal convenuto il 17/12/24; ritualmente provocato in proposito il contraddittorio tra le parti in forza del proprio decreto interlocutorio del
21/12/24; esaminati gli scritti difensivi rispettivamente depositati dalle parti entro il termine del 7/1/25 assegnato col predetto decreto: l'attrice si è opposta all'accoglimento dell'istanza in oggetto, il convenuto vi ha insistito, il Curatore speciale della GL minorenne delle parti si è rimessa al Giudice;
rammentato che il potere del G.I. di modificare i provvedimenti presidenziali provvisori è ancorato al presupposto della sopravvenienza di circostanze di fatto nuove, come tali non valutate dal Presidente del Tribunale;
rilevato che con l'ordinanza presidenziale del 10/7/20 il Presidente di questo Tribunale ha disposto a carico di “un assegno CP_1 perequativo di euro 300 a favore della moglie” alla stregua delle seguenti valutazioni e considerazioni: “circa i rapporti economici, considerato che la è al momento disoccupata (pur possedendo una apprezzabile Pt_1 capacità di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, considerata la sua età non avanzata e le pregresse esperienze lavorative), mentre il titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione CP_1 netta mensile pari a circa euro 1.700…”; ritenuto innanzitutto che allo stato non v'è piena prova 13 dell'instaurazione da parte della di una convivenza more uxorio con un altro uomo ( tale Pt_1 Persona_8
) o comunque di una relazione sentimentale stabile connotata dal perseguimento di una comune
[...] progettualità di vita col medesimo, che di per sé farebbe venire meno il diritto all'assegno di mantenimento ( cfr. sul punto Cass. 34728 del 12/12/23 ), stante la negazione fattuale in proposito da parte dell'attrice e l'insufficienza della prova documentale in proposito offerta sul punto dal convenuto inerente alla coincidenza dell'indirizzo di residenza della con quello della predetta terza persona, mentre le affermazioni fatte
Pt_1 dalla stessa alla C.T.U. dr.ssa il 2/5/23 e da questa riportate nella prima relazione peritale a
Pt_1 CP_2 pag. 39 ( “Attualmente vive in un'abitazione messa a disposizione, in comodato d'uso (così riferisce)
Pt_1 dal compagno. Dice di essere stata in daca [ casa, n.d.G.I. ] presa in affitto e che non riusciva a far fronte alle spese.” ) costituiscono senz'altro un grave indizio in favore della tesi del convenuto ma, ad avviso del G.I., sono inidonee a fondare una confessione sul punto qui in esame;
ritenuta per converso la sussistenza del cit. presupposto della sopravvenienza di circostanze di fatto nuove quanto alla significativa modificazione della condizione lavorativa e reddituale della , in precedenza “disoccupata”; rilevato invero che dalle
Pt_1 complessive produzioni documentali del convenuto si desume la prova che a far data dal 25/7/22 la
Pt_1 esercita, nella forma giuridica della “impresa individuale” e con la qualifica di “piccolo imprenditore”, l'attività di
“commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi” nella sede principale sita in FI ( FR ), via Casilina Sud n. 6, mentre da ultimo ed a far data dal 23/5/24 esercita aggiuntivamente la stessa attività commerciale, unitamente in tal caso anche al “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca * commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. ulteriori”, nella “sede operativa, negozio” in Comune di Villetta Barrea (
AQ ), via Roma n. 54, negozio che dalle fotografie in atti si presenta finemente arredato, riccamente rifornito e brillantemente pubblicizzato;
che l'attrice, pertanto, ha commendevolmente messo a frutto la sua
“apprezzabile capacità di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, considerata la sua età non avanzata e le pregresse esperienze lavorative” pronosticata nella cit. ordinanza presidenziale, avviando una sua complessiva attività imprenditoriale che la rende senz'altro autonoma redditualmente e non più bisognosa dell'assegno di mantenimento in precedenza posto a carico del coniuge separato, tanto più che il reddito da essa dichiarato per l'anno 2023 in complessivi € 7.683,00, già di entità apprezzabile, era riveniente esclusivamente dalla sua attività commerciale in FI e dunque è sicuramente aumentato dal 23/5/24 in poi in conseguenza dell'ulteriore attività commerciale da essa da allora in poi intrapresa con l'apertura del negozio in
Villetta Barrea;
osservato aggiuntivamente che l'attrice nulla ha specificamente allegato, e provato, circa un'eventuale sopravvenuto significativo miglioramento reddituale del limitandosi a prospettarlo in forma CP_1 ipotetica;
ritenuto in definitiva che sono venuti meno i presupposti per l'assegno di mantenimento in oggetto, dovendosene quindi disporre la revoca con decorrenza dalla prima mensilità successiva al deposito dell'istanza in esame e dunque con decorrenza da gennaio 2025: in questa sede, invero, il potere del G.I. è limitato alla revoca ex nunc dell'assegno di mantenimento, come peraltro chiesto dal convenuto stesso
14 nell'istanza in oggetto ( impregiudicate dunque eventuali questioni sull'eventuale decorrenza retroattiva di tale revoca, di esclusiva competenza del Collegio in sede di decisione finale di merito del presente contenzioso );
P.Q.M.
revoca con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore di , posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 10/7/20.”. Parte_1 CP_1
Nel prosieguo del giudizio non vi sono state in proposito contestazioni e/o nuove allegazioni fattuali né da parte dell'attrice né da parte del convenuto. Il Collegio, valutato nella presente sede quanto sopra, ritiene provato un sopravvenuto significativo miglioramento delle condizioni economico-reddituali della a Pt_1 far data dal 23/5/24 in poi, dovendosi dunque qui disporre per un verso che la revoca dell'assegno di mantenimento per l'attrice in precedenza posto in via provvisoria a carico del a fatta decorrere dalla mensilità di Giugno 2024 e CP_1 per altro verso che con medesima decorrenza va imposto a carico dell'attrice l'obbligo di contribuire al mantenimento di con la minimale somma di ER
€ 250,00 mensili richiesta dal convenuto ( sicuramente congrua sia in relazione alla predetta nuova situazione economico-reddituale della sia tenuto Pt_1 conto della circostanza fattuale che le spese ordinarie per sono interamente ER in capo al stante la mancanza di frequentazione madre-GL ), oltre CP_1 rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per , con richiamo a quest'ultimo proposito del ER
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese di lite vanno regolamentate con applicazione del principio di soccombenza e quindi vanno addossate all'attrice. Nel suo rapporto processuale con il convenuto tali spese giudiziali vengono liquidate come in dispositivo, ivi compreso il rimborso delle quote parte di c.t.u. complessivamente poste in corso di causa a provvisorio carico del Le spese giudiziali inerenti alla Curatrice CP_1 speciale e al suo C.T.P. vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02 come liquidate con separato e contestuale decreto, e parimenti vanno attribuite all'Erario ex art. 133 cit. le spese liquidate in corso di causa al C.T.U. dott. con decreto collegiale del 6/5/21 per la quota parte ivi posta a provvisorio Per_2 carico dell'Erario e alle CC.TT.UU. dott.sse ed con decreti CP_2 CP_3 collegiali del 25/10/23 e del 20/11/24 parimenti per la quota parte ivi posta a provvisorio carico dell'Erario.
15 Giova precisare infine che nulla viene disposto in relazione all'a.u.u. spettante alle parti per la loro GL minorenne in quanto tale provvidenza Persona_1 sociale è già ex lege attribuita al genitore suo affidatario esclusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da il 18/3/20, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda dell'attrice di addebitare al convenuto la separazione personale delle parti;
b) dispone l'affidamento super-esclusivo della GL minorenne delle parti a suo padre , comprensivo quindi delle decisioni di Persona_1 CP_1 maggiore interesse della minore, e dispone il collocamento di – e ER conseguente residenza anagrafica – col padre senza lo svolgimento di incontri di alcun tipo, né liberi né protetti, madre-GL;
c) sospende la responsabilità genitoriale di verso e Parte_1 ER dispone l'eventuale futuro avvio di incontri protetti madre-GL soltanto previa acquisizione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente del superamento da parte di sia delle sue Parte_1 condizioni pregiudizievoli verso sia dell'accertata sua inadeguatezza ER genitoriale come risultanti dalle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa;
d) conferma la presa in carico del nucleo familiare padre-GL da parte del
Servizio Sociale del Comune di FI ( FR ), con incarico allo stesso di adottare le iniziative più utili a perseguire il benessere psico-fisico della minore , proseguendo anche con il servizio di educativa Persona_1 domiciliare già in essere;
e) conferma la presa in carico di da parte del di Persona_1 CP_4
Frosinone perché avvii e/o prosegua finché ce ne sarà bisogno il percorso di psicoterapia individuale nei confronti della minore;
f) revoca con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 l'assegno di mantenimento per l'attrice posto in corso di causa a carico del CP_1
g) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della GL a mezzo del versamento al convenuto , Persona_1 CP_1
16 entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di Giugno
2024, della somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ex lege secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie richiamandosi a tale ultimo proposito il
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
h) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in
€ 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge, e la condanna altresì a rifondere al convenuto la quota parte di spese della c.t.u. dott. liquidata in via provvisoria a Per_2 carico del convenuto col decreto collegiale del 6/5/21 ( “€ 600,00, oltre accessori di legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa CP_3 liquidata in via provvisoria a carico del convenuto col decreto collegiale del
25/10/23 ( il 50 % della “somma di € 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria a carico del convenuto col decreto CP_2 collegiale del 25/10/23 ( il 50 % della “somma di € 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria a carico del CP_3 convenuto col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della “somma di €
1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ) e la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria CP_2
a carico del convenuto col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della
“somma di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” );
i) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite Parte_1 complessivamente liquidate con separato e contestuale decreto all'avv.
Originale Loredana ( “liquida all'avv. Originale Loredana la somma di € 2.936,00 per n. 200 vacazioni, oltre accessori come per legge, per l'attività di Curatore speciale della minorenne ER
, e la somma di € 9.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% e oltre accessori come per
[...] legge, per l'attività di difensore della minorenne ” ) e alla dott.ssa Persona_1 [...]
per l'attività di C.T.P. dell'avv. Originale nella duplice veste di CP_7
Curatore speciale e di difensore della predetta minorenne ( “la somma di €
1.761,60 oltre accessori come per legge, a titolo di compenso ( 120 vacazioni )”, nonché condanna a rifondere all'Erario la quota parte di spese Parte_1
17 della c.t.u. dott. posta in via provvisoria a carico dell'Erario col Per_2 decreto collegiale del 6/5/21 ( “€ 400,00, oltre accessori di legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria a CP_3 carico dell'Erario col decreto collegiale del 25/10/23 ( il 50% della “somma di
€ 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria a carico CP_2 dell'Erario col decreto collegiale del 25/10/23 ( il 50% della “somma di €
2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria CP_3
a carico dell'Erario col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50% della “somma di € 1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ) e la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria CP_2
a carico dell'Erario col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della “somma di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ).
Manda alla cancelleria, oltre che per le incombenze di legge, di comunicare al
Servizio Sociale del Comune di FI ( FR ) e al di Frosinone il CP_4 dispositivo della presente sentenza.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
18
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 881/20 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardi Francesco giusta Parte_1 procura allegata al ricorso introduttivo del 18/3/20 ( l'attrice ha revocato in data
3-5/2/25 il mandato defensionale all'avv. Riccardi e nel prosieguo del giudizio non ha nominato un altro difensore in sua sostituzione )
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carbone Emanuele giusta procura in CP_1 calce alla memoria di costituzione e risposta dell'8/7/20
CONVENUTO
E
Curatrice speciale della GL minorenne delle parti , rappresentata e Persona_1 difesa dalla medesima Curatrice speciale avv. Originale Loredana come da memoria difensiva di costituzione del 15/12/22
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/3/20 l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
1 A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con il in Frosinone il 9/4/11; che dalla loro unione coniugale è nata la GL CP_1
( il 17/1/13 ); che la relazione coniugale era entrata in crisi a causa delle ER condotte, anche violente, poste in essere dal in esito alle quali da ultimo CP_1 essa attrice aveva dovuto lasciare la casa coniugale il 16/2/20. Seguiva
l'esposizione di ulteriori fatti inerenti alla domanda di addebito della separazione al marito, alla domanda di affidamento esclusivo rafforzato di a essa ER attrice, alla domanda di avversa decadenza dalla responsabilità genitoriale e alle domande di imposizione in capo al di un assegno di mantenimento per CP_1
l'attrice di € 400,00 mensili e di un assegno di mantenimento per la GL di ulteriori € 400,00 mensili.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione ma contestando le allegazioni fattuali effettuate dall'attrice ed esponendo fatti diversi come causa della rottura dell'affectio coniugalis, in particolare relativi al comportamento ossessivo e possessivo dell'attrice verso la GL che teneva letteralmente segregata in casa disinteressandosi delle sue effettive esigenze. Il convenuto proponeva domanda di affidamento condiviso di ai due genitori, chiedendo porsi a proprio carico un assegno di ER mantenimento per la GL di € 300,00 mensili e per converso respingersi l'avversa domanda di un assegno di mantenimento per l'attrice.
Con ordinanza del 4/1/21 il Presidente di questo Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti anche alla stregua delle risultanze della c.t.u. espletata nella fase presidenziale e depositata dal C.T.U. dott. il Persona_2
19/11/20 ( “Le considerazioni che esporrò sono il frutto dell'applicazione dei tre strumenti necessari per effettuare una corretta valutazione psicologica: l'osservazione diretta del comportamento, il colloquio clinico e la somministrazione di un test di personalità che sia oggettivo (nel caso, il Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), dove per oggettivo si intende che gli aspetti di personalità e di eventuale psicopatologia scaturiti dal test non sono il frutto dell'interpretazione soggettiva dello psicologo. Comincerò con una descrizione dello stato psicologico della minore di 7 anni e mezzo. E' incontrovertibile il fatto che la bambina viva Persona_1 costantemente in uno stato di forte tensione emotiva a connotazione ansiogena dal quale deriva un comportamento per nulla rilassato e spontaneo, come è proprio dei bambini sani, ma anzi marcatamente inibito. E' una bambina chiaramente spaventata di poter dire qualcosa o di potersi comportare in un qualsiasi modo che possa essere non gradito alle figure di attaccamento per lei più significative. A tale proposito la bambina in sette anni di vita ha senza dubbio sviluppato un attaccamento affettivo sia verso la figura materna 2 che verso quella paterna, ma è il rapporto con la madre che appare caratterizzato da una patologica dipendenza reciproca e che presenta pertanto degli aspetti disfunzionali che stanno già danneggiando la salute psicologica della minore e che mettono a rischio il suo futuro sviluppo psicoemotivo. Cercherò di seguito di spiegare quali siano queste disfunzionalità. Anzitutto, la bambina è sottoposta dalla madre e/o da membri dell'ambiente familiare materno ad una intensa pressione psicologica tesa a far si che nella stessa si generino dei profondi sentimenti di paura e di diffidenza verso la figura paterna. Poiché, come detto, tra la minore ed il padre si è creato comunque negli anni un legame di attaccamento , viene pertanto a ER trovarsi in una situazione di rischio psicologico in quanto non potrà reggere a lungo una pressione tanto forte e continua tesa a svalorizzare il signor ome padre (non solo, quindi, come coniuge) e, in definitiva, ad CP_1 allontanarlo dalla bambina. Allo stato delle cose, la prognosi più probabile è che la bambina, pur di sottrarsi a tale tensione psicologica per lei insopportabile, finirà presto per rifiutare gli incontri con il padre. Ma questo le richiederà dei processi di rimozione e negazione che ne danneggeranno seriamente lo sviluppo psicologico ed emotivo. La signora , con il suo atteggiamento patologicamente possessivo verso e fortemente Pt_1 ER diffidente verso gli altri che non siano il suo nucleo familiare di origine non fa che aumentare le paure e le insicurezze della bambina, isolandola di fatto dai suoi coetanei, arrivando perfino a non farle frequentare con regolarità la scuola adducendo al arie motivazioni (non sempre valide).In effetti dal pagellino relativo CP_1 all'anno scolastico scorso si può rilevare che ha accumulato ben 62 giorni di assenza non giustificati e ER questo solo nel periodo pre-Covid (dal 26 settembre 2019 al 4 marzo 2020). Peraltro la signora non Pt_1 sembra affatto cosciente di quanto sia importante, per un adeguato sviluppo psicologico della GL, che ella sviluppi dei rapporti sociali /amicali con i coetanei. La signora , nel complesso, non appare capace di Pt_1 prestare attenzione ai bisogni reali della GL ( che, anzi, confonde ed identifica con i propri) e mostra una sostanziale indisponibilità a garantire alla bambina l'accesso al padre impedendo , di fatto, allo stesso di esercitare appieno il diritto/dovere di partecipare alla crescita ed all'educazione della GL. In questo modo tuttavia, indirettamente e probabilmente senza averne reale coscienza, danneggia anche e soprattutto la GL rendendole impossibile mantenere una relazione con la figura paterna. E poiché tra la bambina ed il padre un rapporto di attaccamento si è creato (il signor on è una figura affettivamente insignificante per ) , CP_1 ER
è evidente che tale atteggiamento materno pone la minore in una evidente situazione di rischio psicologico. Il test MMPI-2 evidenzia infine come la , nonostante un mal riuscito tentativo di dissimulazione, abbia Pt_1 probabilmente dei problemi psicologici ancora più rilevanti di quanto si evinca dalle risposte fornite al questionario. Per quanto di pertinenza di questa Consulenza Tecnica di Ufficio, è sufficiente notare come il test di personalità rilevi la presenza nella Fallone di profondi impulsi ostili ed aggressivi e di una tendenza alla diffidenza verso i quali la stessa assume l'atteggiamento di difesa della negazione. La negazione è un processo psichico mediante il quale un soggetto, pur formulando pensieri o assumendo atteggiamenti fino ad allora rimossi o repressi (in questo caso pensieri o atteggiamenti di tipo ostile ed aggressivo) continua tuttavia
3 a difendersi da essi negando che gli appartengano. Tornando a , è un dato di fatto che la bambina ha ER finora vissuto avendo scarsi contatti con i propri coetanei e che attualmente è nell'ambiente limitrofo alla casa paterna che ha la possibilità di frequentare quella che considera la sua unica amica e qualche altro Per_3 coetaneo. Dal canto suo la bambina ha ammesso che le spiace dover lasciare i compagni di classe della scuola primaria che frequentava nell'Istituto di Castro dei Volsci ma che per lei va bene frequentare la seconda classe della primaria nella nuova scuola di San Giovanni Incarico. Peraltro il padre mi sembra tenere molto più della madre a che la bambina socializzi al di fuori delle mura domestiche e sviluppi frequentazioni ed amicizie con i suoi coetanei. Inoltre appare essere in grado di identificare i bisogni reali della GL non confondendoli con i propri e soprattutto di rendersi disponibile in ogni caso a garantire l'accesso della GL alla madre riconoscendo pertanto l'intenso legame di attaccamento, seppur connotato dagli aspetti di tipo simbiotico testé descritti, esistente tra e la stessa. Voglio inoltre sottolineare l'importanza che il genitore ER non collocatario mantenga un ampio diritto di accesso alla GL (intendo almeno 2 pomeriggi a settimana per i giorni feriali e la facoltà di pernottare nei fine settimana alternati). Infine ritengo necessario , qualunque sia la decisione che il giudice dovesse prendere circa il collocamento della minore, che si affidi ai servizi sociali di quello che sarà il comune di competenza un assiduo monitoraggio delle condizioni psicosociali della bambina e dell'andamento della relazione tra la stessa e i suoi genitori.” ), coi quali tra l'altro autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la GL minorenne al Servizio Sociale del ER
Comune di San Giovanni Incarico ( FR ), disponendone il collocamento prevalente presso il padre e, soltanto in via provvisoria, il suo collocamento presso la madre, demandando al G.I. d'individuare il momento di tale trasferimento, nonché ponendo a carico del convenuto un assegno di mantenimento per l'attrice di
€ 300,00 mensili e per la GL di ulteriori € 400,00 mensili, oltre al rimborso del
60 % delle correlative spese straordinarie.
Nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I. - nella quale i predetti provvedimenti provvisori venivano modificati dal G.I. dapprima con decreto inaudita altera parte del 6/5/21 e poi con ordinanza emessa in verbale d'udienza del 18/6/21 con affidamento esclusivo rafforzato di al padre, con ER
l'eliminazione dell'assegno a carico del padre per e con l'imposizione alla ER madre di un assegno a tale titolo di € 100,00 mensili - all'udienza del 18/6/21 i procuratori delle parti chiedevano tra l'altro la pronuncia di sentenza parziale sullo status coniugale, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c., chiedendo all'esito la fissazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva in proposito una prima volta la causa al Collegio.
4 Con sentenza non definitiva del 23-24/6/21 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e e la causa veniva rimessa in Parte_1 CP_1 istruttoria con separata e contestuale ordinanza.
Nel prosieguo del giudizio, dopo il decorso dei tre termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. assegnati alle parti dalla ora cit. ordinanza collegiale, con ordinanza in data
16/11/22 il G.I. nominava un Curatore speciale della GL minorenne delle parti
( nella persona dell'avv. Originale Loredana, la quale in tale sua qualità ne assumeva anche la difesa in giudizio ), revocava i propri provvedimenti del 6/5/21
e del 18/6/21 e disponeva l'affidamento di in forma condivisa ai due genitori, ER subordinando la ripresa e la successiva liberalizzazione degli incontri madre-GL all'esito della c.t.u. collegiale ( dott.sse ed Controparte_2 CP_3
) che contestualmente ammetteva sul seguente quesito: “esaminati gli atti di
[...] causa, valutate le risultanze della c.t.u. disposta nella fase presidenziale e delle attività svolte dai vari Servizi territoriali incaricati da questo Giudice, espletate le indagini cliniche sulle parti che ritengano opportune, valutate altresì le videoregistrazioni degli incontri madre-GL svoltisi presso il Centro per la Famiglia di
Frosinone che essi stessi acquisiranno agli atti del presente giudizio, i due C.T.U. rispettivamente accertino le capacità genitoriali di e di nonché, previo il coinvolgimento della GL minorenne CP_1 Parte_1 delle parti con le modalità ritenute utili ed opportune, accertino le ragioni delle difficoltà di a ER ER riallacciare un rapporto affettivo con sua madre e individuino le migliori modalità per supportarla in proposito;
esprimano inoltre il loro parere sull'affidamento della minore all'uno o all'altro genitore, in via esclusiva oppure in via condivisa, e sulla regolamentazione dei diritti-doveri di visita del genitore non collocatario prevalente, il tutto secondo quanto i due C.T.U. ritengano più confacente all'interesse educativo ed al benessere di;
ER nelle more dello svolgimento dell'incarico peritale, i due C.T.U. diano le disposizioni alle parti per il riavvio quanto prima possibile, con le modalità da essi suggerite, degli incontri madre-GL secondo una prospettiva di loro progressiva liberalizzazione, tenendo ovviamente nel preminente conto il benessere psicologico ed emotivo di in ordine a tale percorso, segnalando prontamente al G.I. eventuali inottemperanze e/o ER ostacoli frapposti in proposito da uno/a delle parti”.
La c.t.u. in questione veniva depositata in data 16-17/10/23.
Nel prosieguo del giudizio, dopo che all'udienza del 9/2/24 il G.I. aveva effettuato l'audizione della GL minorenne delle parti , con successiva ordinanza del ER
6/5/24 il G.I. disponeva quanto segue: “a) rigetta l'istanza attrice di prova testimoniale;
b) dispone supplemento di c.t.u. per la verifica dello stato attuale della minore, dell'evoluzione delle sue condizioni psico-fisiche personali nonché dei suoi rapporti con le varie figure familiari di riferimento del ramo paterno e di quello materno previo loro ascolto, nonché interfacciandosi in proposito col T.S.M.R.E.E. qui
5 officiato come infra, oltre che per un aggiornamento delle valutazioni genitoriali e dell'idoneità genitoriale del padre e della madre, con relativi suggerimenti e misure consigliate, e ciò anche previa acquisizione di relazioni dettagliate degli insegnanti della minore e del Servizio Sociale del Comune di FI;
nonché per formulare parere in ordine alla corrispondenza, o meno, all'interesse educativo e al benessere di delle misure ER richieste dall'attrice nei capi D) ed E) della memoria del 30/3/24 limitatamente a quanto segue: “disporre l'allontanamento di dalla sua dimora e l'ingresso in spazio di decompressione ove la minore possa ER tornare ad esprimersi liberamente e aprirsi alle sue emozioni represse;
in alternativa, darsi mandato giudiziale al Servizio Sociale di concerto con il TSMREE di individuare un Centro Educativo e di elaborare e sperimentare un progetto di inserimento diurno della minore a ore;
disporre l'avvio immediato di forme di contatto madre-GL”; nonché per rendere i seguenti chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla prima relazione peritale del 16/10/23: “1) sulla base di quale metodo o strumento o test hanno valutato le competenze genitoriali delle parti;
2) sulla base di quale riscontro scientifico e/o metodo hanno ritenuto di non dover e poter osservare le dinamiche relazionali madre GL ovvero attuare una diretta osservazione della loro interazione;
3) sulla base di quale teoria scientifica o giuridica hanno suggerito una limitazione della responsabilità genitoriale della madre basandola sulla necessità che la stessa elabori il proprio vissuto personale con psicoterapia individuale.”; c) dispone l'urgente presa in carico di da parte del Persona_1 CP_4 territorialmente competente ( attualmente è residente in [...]) per l'avvio di un percorso di psicoterapia ER individuale per la minore, con la formulazione all'esito di un parere a questo Giudice sulle modalità di affidamento della minore ritenute più consone al suo benessere;
d) dispone che il Servizio Sociale del
Comune di FI prosegua con l'attuale presa in carico del nucleo familiare in cui attualmente vive,
ER ponendo in essere tutte le attività che il Servizio stesso riterrà più confacenti al benessere della minore;
e) fa propri i suggerimenti e le raccomandazioni - in atti - rispettivamente rivolti all'attrice dalle CC.TT.UU. e al convenuto dal dott. ; f) raccomanda altresì al convenuto d'iscrivere ad un'attività sportiva di CP_5 ER squadra tra quelle indicate da stessa come corrispondenti a sue passioni ( “pallavolo, basket, calcio”:
ER cfr. audizione di ), purché col gradimento di stessa, mandando al sig. di riferirne in
ER ER CP_1 proposito al Servizio Sociale di FI ( sia in caso positivo, sia in caso negativo: in siffatta denegata ultima ipotesi il convenuto spiegherà al Servizio Sociale le ragioni che abbiano impedito siffatta iscrizione di ),
ER
Servizio che a sua volta ne relazionerà periodicamente in proposito questo Giudice;
...”. Tale supplemento di c.t.u. veniva in seguito depositato il 14-19/11/24.
Con ordinanza del 16/12/24 il G.I., ritenuto che la causa era esaurientemente istruita, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27/5/25.
Come detto in epigrafe, l'attrice revocava in data 3-5/2/25 il mandato defensionale all'avv. Riccardi: la nel prosieguo del giudizio non ha Pt_1
6 nominato altro difensore in sostituzione dell'avv. Riccardi, onde deve trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 85 c.p.c..
All'udienza del 27/5/25 il convenuto e la Curatrice speciale della minore concludevano richiamando per relationem le rispettive conclusioni depositate telematicamente il 26/5/25 e quindi come segue.
Conclusioni del convenuto: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della GL minore al padre, con collocamento presso di lui;
- ER dichiarare la sig.ra decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Pt_1
; - porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento per la minore di euro ER Parte_1 ER
250,00 mensili, o altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- con condanna alle spese.”.
Conclusioni della Curatrice speciale della minore: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: a) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della GL minore al padre, con ER collocamento presso di lui;
b) confermare la presa in carico del nucleo familiare padre-GL da parte dei
Servizi sociali di FI, con incarico agli stessi di adottare tutte le iniziative più utili e compiere tutte le attività più confacenti per il benessere psico-fisico della minore, proseguendo anche con il servizio di educativa domiciliare già in essere;
c) confermare la presa in carico di da parte del di Frosinone perché ER CP_4 avvii e/o prosegua finché ce ne sarà bisogno il percorso di psicoterapia individuale nei confronti della minore, per il quale risulta il suo inserimento in lista d'attesa nella relazione in atti della stessa ASL di Frosinone del
19.9.2024 prot. 626 a firma della NPI dr.ssa , della psicologa dr.ssa e dell'assistente sociale Per_4 Per_5 dr.ssa d) sospendere e/o limitare temporaneamente la responsabilità genitoriale della madre, Per_6 negando eventuali incontri protetti madre-GL finché non sarà data da lei evidenza del superamento delle sue condizioni pregiudizievoli per la GL minore ed altresì del superamento dell'accertata sua inadeguatezza/inidoneità genitoriale, come risultante dalle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa;
e) con ogni ulteriore statuizione, di legge e di ragione;
f) con rifusione delle spese di lite, incluse quelle tecniche, che la parte soccombente dovrà rifondere all'erario che, invece, anticiperà le stesse al difensore e curatore speciale della minore giusta ammissione a gratuito patrocinio, previa loro liquidazione da parte del
Tribunale che si andrà a chiedere con apposita istanza corredata di analitica nota spese.”.
Il difensore comparso in udienza come sostituto processuale dell'avv. Riccardi concludeva richiamando genericamente le “conclusioni per l'attrice formulate in atti dall'avv.
Riccardi”.
Il G.I. assegnava quindi alle parti termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 che, tenuto conto della sospensione feriale, sono scaduti il 17/9/25 e pertanto la causa in data 18/9/25 è passata in decisione.
7 Ciò complessivamente posto, già pronunciata la separazione personale delle parti, vanno ora qui decise le restanti questioni inter partes.
La domanda giudiziale originariamente proposta dall'attrice in ordine all'addebito della separazione personale in capo al convenuto è rimasta del tutto sfornita di prova, stante la non ammissione da parte del G.I. con ordinanza del 6/5/24 della prova testimoniale formulata dall'attrice nella memoria del 30/3/24 ( “1) “vero che la madre di dalla nascita ha allevato e ben educato la GL;
2) “vero che veniva accusata ER Parte_1 di tante cose da parte del coniuge e della sua famiglia”; 3) “vero che lei e sua moglie siete stati convocati presso lo psicologo De Rosa in Pontecorvo da parte del sig. e che da lui sarebbe stato suggerito CP_1 di denunciare la ricorrente”.” ) in ragione della ivi - condivisibilmente - ritenuta
“inammissibilità della prova testimoniale chiesta dall'attrice quanto ai capitoli 1 e 2 ( valutativi e generici ) e la sua irrilevanza ai fini del decidere quanto al cap. 3”. Peraltro l'attrice non ha in seguito specificamente insistito per l'ammissione di siffatta prova. La domanda attrice qui in esame va pertanto respinta.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'affidamento della GL minorenne delle parti , va innanzitutto evidenziato che nelle presente sede non Persona_1 può tenersi delle seppure gravissime risultanze della relazione del Servizio Sociale del Comune di San Giovanni Incarico del 5/5/21 e della ivi allegata relazione del
T.S.M.R.E.E. di Frosinone in ordine a pregresse percosse e violenze sessuali agite dalla nei confronti della GL , risultanze che hanno indotto il G.I. a Pt_1 ER emanare dapprima il già cit. decreto del 6/5/21 e poi la già cit. ordinanza del
18/6/21, e ciò in ragione della successiva archiviazione in data 15/10/22 da parte del G.I.P. di Frosinone del correlativo procedimento penale ( tra l'altro in considerazione della ivi ritenuta “incapacità generale della bambina a rendere testimonianza” ), cui peraltro è seguita la revoca dei predetti provvedimenti del G.I. da questi fatta con la cit. ordinanza del 16/11/22. La predetta archiviazione è stata in seguito nuovamente disposta in data 9/6/23 in seno al nuovo procedimento penale apertosi nei confronti della in forza della denuncia presentata nel corso del presente Pt_1 giudizio per nuove emergenze probatorie in proposito ( cfr. decreto del G.I. del
27/4/23 ).
Ciò posto, il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni e le valutazioni esposte dalle due Consulenti Tecniche d'Ufficio - all'esito di articolata e approfondita attività peritale - dapprima nella c.t.u. depositata il 16-17/10/23 e poi da ultimo nel supplemento di c.t.u. depositato il 14-19/11/24. 8 Si riportano qui di seguito gli stralci più significativi della relazione peritale depositata dalle due Consulenti Tecniche d'ufficio il 16-17/10/23:
“1. le capacità genitoriali di : il padre della minore sta affrontando molti cambiamenti significativi CP_1 nella sua vita. La fine del Matrimonio nel febbraio 2020 (epoca in cui la signora è uscita dalla casa Pt_1 coniugale), la responsabilità nei confronti della GL minore , le diffi he sta affrontando ER nell'espletamento del ruolo genitoriale seppur aiutato su un piano pratico-organizzativo dai propri genitori. Riteniamo che il sig. abbia notevoli difficoltà nell'attuare il processo di svincolo e differenziazione CP_1 rispetto alla famiglia d Questi aspetti psicologici pongono le condizioni per un supporto clinico che lo aiuti ad apprendere con una modalità psicoeducativa le competenze genitoriali e al contempo faciliti il processo di differenziazione e svincolo rispetto alla famiglia di origine per poter svolgere con maggiore sicurezza e competenza il ruolo di padre che oggi sembra indebolito dall'aspetto filiale, ancora particolarmente significativo nel suo vissuto personale. Sarebbe auspicabile che intraprenda il percorso terapeutico quanto prima anche per gli effetti positivi che potrebbe sortire sul rapporto e sulla gestione della minore che ha 10 anni e si avvicina alla fase della vita preadolescenziale. ER
2. le capacità genitoriali di : dal lavoro effettuato emerge che la signora è una Parte_1 Pt_1 donna con un vissuto personale particolarmente complesso. Sin dal primo incontro è emersa la sua fragilità. La raccolta dei dati sulla storia della famiglia d'origine, arricchita dai contributi apportati dalla madre della signora, mettono in evidenza un vissuto familiare caratterizzato da microtraumi cumulativi. ha
Pt_1 assistito, sin da piccola, al forte conflitto tra i genitori. La madre stessa l'ha dichiarato, lei stessa non è riuscita a sottrarsi e non è riuscita a proteggere che è la GL maggiore tra le due sorelle. La conflittualità tra
Pt_1 i genitori e l'aggressività intra familiare r a esposto la minore a condizioni pregiudizievoli per
Pt_1 il sano sviluppo psicofisico. Riteniamo che questo vissuto abbia inciso profondamente sulla psicologia della sig.ra la quale ha cercato di reagire e che, probabilmente, nell'incastro inconscio con il sig. a
Pt_1 CP_1 sentito la possibilità di vivere un rapporto con un uomo amorevole e accogliente. La madre di
Pt_1 afferma che negli ultimi anni la situazione intra familiare è migliorata e che il marito ha un atteg abbastanza tranquillo dentro casa pur essendo molto taciturno. Sarebbe auspicabile che la signora Parte_1
intraprendesse un percorso di psicoterapia individuale con l'obiettivo di elaborare il vissuto traumatico
[...] orresse il rischio di perpetrare nel tempo un meccanismo intra familiare caratterizzato da modalità aggressive che, come la letteratura ci insegna, sono meccanismi trasmissibili sul piano transgenerazionale. Ci teniamo a scrivere che queste parole non devono giungere a come un giudizio, bensì come il Pt_1 riconoscimento di patimenti subiti per gran parte della sua vita. Il s nto di intraprendere un percorso di psicoterapia è opportuno interpretarlo come una nuova possibilità. Conquistare una condizione con un nuovo assetto psichico, dopo aver elaborato e superato il vissuto traumatico, potrebbe consentirle di riallacciare un rapporto sano e duraturo con la piccola . La cura di sé stessa dovrà essere propedeutica ad un ER successivo riavvicinamento, graduale e possibilmente in un contesto clinico, con . Non ER possiamo non indicare un primo percorso individuale di e, a seguire un perco iliare Pt_1 sul sottosistema madre – GL. Attualmente è verosimil una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale da rivalutare tra sei mesi circa. Con l'auspicio che le condizioni psicologiche di e di migliorino nel tempo. Così sarà possibile iniziare un percorso clinico familiare Pt_1 ER co indi o alla riacquisizione della piena responsabilità genitoriale e alla liberalizzazione degli incontri madre- GL. 3. accertino le ragioni delle difficoltà di a riallacciare un rapporto affettivo con sua madre e ER individuino le migliori modalità per supportarla in proposito: la minore ha un vissuto intra familiare ER che ci porta a dover necessariamente a valutare il complesso sistema fa che la supporta: il padre, i nonni paterni, i nonni materni. Riteniamo che sia stata esposta ad un vissuto traumatico a causa della ER forte conflittualità che si era generata nella famiglia d'origine. Entrambi i genitori hanno caratteristiche molto simili, sono scarsamente differenziati e svincolati rispetto alle famiglie d'origine. Scoperta la gravidanza,
è stata spaventata all'idea di diventare mamma, non era pronta. Assumeva la pillola Pt_1 zionale e inaspettatamente è rimasta incinta. Superato lo scombussolamento del primo periodo ha CP_ accettato la gravidanza ed ha aspettato con gioia . Insieme a , come una squadra di genitori, ER
9 hanno allestito la cameretta e preparato tutto il necessario per la bimba. Purtroppo, durante la fase di crescita di , sono emersi aspetti problematici. Non possiamo escludere e, al contempo non possiamo essere
ER ce avendo la documentazione medica che lo dimostri, che abbia sofferto di uno stato ansioso Pt_1 depressivo nella fase del post partum, che non è mai stato cur n impianto di personalità fragile a causa dei precedenti traumi subiti, in un soggetto poco differenziato, si sono sviluppati sintomi caratterizzati dal percepire la minore come un prolungamento di sé stessa. ha allattato Pt_1 ER fino all'età di 4 anni. E' significativo che il comportamento, assimilabile i di Pt_1 peggiorato quando ha raggiunto i 4-5 anni. E' un'età in cui i bambini iniziano ad essere più
ER indipendenti, chiedo stare con gli altri bambini, avrebbe voluto scendere sola in giardino per
ER raggiungere i nonni. Più cresceva più esercitava sulla minore un atteggiamento di possesso,
ER Pt_1 quasi una possessività e rante a cui va di reagire fino ad arrivare ad arrendersi di fronte ad
ER una madre che percepiva come spavent video allegato al fascicolo di causa dall' avv. della sig.ra
è esaustivo a tal proposito, oltre ad ascoltare le parole pronunciate da il linguaggio non verbale Pt_1 ER mbina dimostra paura, forse terrore nei confronti della madre. Un int clinico da attuare è un percorso di psicoterapia che aiuti a superare i traumi derivanti dalla situazione conflittuale che ha ER investito tutto il sistema familiare. Pur apprezzando l'interessamento che tutti i nonni oggi stanno dimostrando per la bambina non possiamo non tenere a mente la conflittualità di poco tempo fa che ponevano le rispettive famiglie di origine di e di su due schieramenti opposti, i quali parteggiavano CP_1 Parte_1 ognuno per il proprio ll'ep one è diventata una bambina contesa. Amata da tutti ER
e contesa da tutti. Ha sent corsi che riguardano la madre e il padre che l'hanno “strattonata” un po' da una parte della famiglia e un po' dall'altra. Il vissuto con la mamma è diventato traumatico nel tempo pertanto dopo l'auspicabile lavoro di psicoterapia individuale e la psicoterapia sul sottosistema madre GL potrà ER iniziare a frequentare nuovamente la madre.
4. esprimano inoltre il loro parere sull'affidamento della minore all'uno o all'altro genitore, in via esclusiva oppure in via condivisa, e sulla regolamentazione dei diritti-doveri di visita del genitore non collocatario prevalente, il tutto secondo quanto i due C.T.U. ritengano più confacente all'interesse educativo ed al benessere di : per i motivi su menzionati rimarrà collocata presso il padre che ER ER manterrà la piena responsabilit riale. La madre avrà una li e della responsabilità genitoriale che potrà essere pienamente ripristinata dopo aver superato la difficile condizione sopra specificata. Sarebbe auspicabile che sia la madre che la minore intraprendessero al più presto i percorsi di cura indicati per facilitare il riavvicinamento nel minor tempo possibile. Non possiamo indicare le condizioni per un immediato riavvicinamento madre GL poiché riteniamo che allo stato attuale potrebbe essere pregiudizievole per lo stato psicologico della minore. Per il sig. consigliamo un percorso psicoeducativo sul piano della CP_1 genitorialità e per elaborare il vissuto della separazione coniugale che rappresenta per l'uomo, tutt'ora, un dolore che non ha superato. Tutto cio' sottoposto al monitoraggio del Servio Sociale Territoriale di competenza che potrebbe programmare l'intervento domiciliare da parte di un assistente che istruisca e supporti il padre nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
5. nelle more dello svolgimento dell'incarico peritale, i due C.T.U. diano le disposizioni alle parti per il riavvio quanto prima possibile, con le modalità da essi suggerite, degli incontri madre-GL secondo una prospettiva di loro progressiva liberalizzazione, tenendo ovviamente nel preminente conto il benessere psicologico ed emotivo di in ordine a tale percorso, segnalando prontamente al G.I. ER eventuali inottemperanze e/o ostacoli frapposti in proposito da uno/a delle parti: Riteniamo che nell'immediatezza non possa riallacciare un rapporto con la madre e pertanto non sussistono le ER condizioni per pianificare gli incontri madre -GL. E, come sopra indicato, ribadiamo che non possiamo non indicare un primo percorso individuale della madre e, a seguire un percorso familiare sul sottosistema madre – GL. Attualmente è verosimile suppore una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale della madre da rivalutare tra sei mesi circa. Con l'auspicio che le condizioni psicologiche della signora e di migliorino nel tempo. Così sarà possibile iniziare un percorso clinico Pt_1 ER familiare co in fino alla riacquisizione della piena responsabilità genitoriale e alla liberalizzazione degli incontri madre- GL.”.
10 In tale relazione peritale le due Consulenti Tecniche d'ufficio fornivano esaurienti risposte alle osservazioni critiche allora depositate tra l'altro dal C.T.P. dell'attrice in relazione alla bozza di relazione. Si riportano ora qui di seguito le conclusioni della relazione peritale integrativa depositata dalle due Consulenti Tecniche d'ufficio il 14-19/11/24 in esito al predetto supplemento di c.t.u. disposto dal G.I.:
“1. la minore eve essere collocata presso il domicilio paterno;
Persona_1
2. Dovrà essere predisposto l'ausilio di un educatore a domicilio per il padre per almeno sei mesi, utile per attuare un lavoro psicoeducativo sulla genitorialità;
3. Il padre dovrà impegnarsi per far frequentare a attività ludico/sportive nella fascia oraria pomeridiana ER dopo la scuola, con l'obiettivo di favorire la social ne e il superamento delle difficoltà che la minore ha sul piano relazionale con gli adulti e i pari. Il padre dovrà impegnarsi a far frequentare i gruppi dei pari anche nel periodo estivo favorendo l'attività sportiva di gruppo;
4. La minore dovrà essere costantemente valutata in ambito clinico e dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia con uno specialista dell'età evolutiva;
5. Per quanto riguarda la ripresa degli incontri con la madre si ritiene necessario prevedere l'attuazione in un contesto protetto a medio-lungo termine, nel rispetto dei tempi psichici della minore la quale sta lentamente elaborando il vissuto traumatico del passato, come si evince dai colloqui individuali che ha effettuato, dai quali si evidenza che la minore ad oggi ha raggiunto una condizione psichica caratterizzata da nuovi equilibri che sono, pur tuttavia, precari e richiedono quindi un maggior tempo per essere elaborati e consolidati. Pertanto il riavvicinamento madre – GL sarà possibile soltanto quando un esperto in psicologia dello sviluppo riterrà
sufficientemente stabilizzata sul piano emotivo. E' fondamentale procedere con cautela, garantendo alla ER minore un ambiente sicuro e protetto, sia fisicamente che emotivamente, per esplorare la possibilità di ripristinare il contatto con la madre senza forzature, ma attraverso un percorso graduale e mediato da professionisti psicologi psicoterapeuti. Il signor padre dovrà intraprendere il percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità, qualora l'avesse già iniziato, dovrà continuare fino a quando lo specialista che l'ha preso in carico lo riterrà opportuno. La signora dovrà portare avanti un percorso di psicoterapia Pt_1 individuale avviando un lavoro sia di introspezione e acquisizione di consapevolezza del proprio funzionamento psichico che presenta tratti disfunzionali, sia un lavoro di approfondimento della propria funzione genitoriale quella che ha determinato nel tempo, il disagio psichico significativo nella GL minore
.”. ER
I Consulenti Tecnici di Parte del convenuto e della Curatrice speciale della minore aderivano a tali conclusioni, il C.T.P. dell'attrice e/o il di lei difensore nulla contestavano in proposito. Il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni e le conclusioni delle due CC.TT.UU., e ciò anche tenuto nel doveroso conto dell'esito dell'audizione di svoltasi all'udienza del 9/2/24: ER introdotta la minore , e si procede alla sua audizione. La medesima viene informata dal Persona_1
G.I., con parole semplici, del senso e delle finalità di questa sua odierna audizione, ed in particolare sul fatto che il Tribunale terrà adeguatamente conto del suo punto di vista ma lei può essere serena ed esprimerlo senza remore in quanto comunque poi il Tribunale deciderà secondo valutazioni complessive del suo interesse e benessere, e non necessariamente recependo quanto lei oggi esprimerà. così dichiara: ER durante il giorno vado dalle mie amiche, mi vengono a prendere, faccio i compiti a casa mia e spesso le invito a casa mia a fare i compiti o a volte faccio i compiti a casa loro. Ho quattro cani, gioco sempre con loro, preferisco in particolare il acne che è arrivato qualche mese fa che si chiama , questo nome gliel'ho dato Pt_2 io, me lo hanno preso i miei nonni paterni e mio padre. Faccio spesso i compiti da sola perché la maestra vuole che noi alunni facciamo i compiti da soli, dopo che io li ho fatti mio padre li ricontrolla e anche i nonni, quando sto con le mie amiche me li controllano loro. Spesso disegno, spesso mi capita di fare disegni complicati però ci riesco ugualmente. Il Giudice mi chiede di chiarirgli cosa intendo dire quando parlo di
11 “disegni complicati”, che per esempio raffigurano il mio viso, alberi, case, cuori, insomma disegni realistici. Il Giudice mi chiede se ho occasione di disegnare anche i miei familiari e io rispondo di sì, in particolare disegno me e PÀ e i miei nonni, le mie amiche e anche le mie amiche di scuola. Spesso le maestre ci danno lavori da fare in gruppo ed io li faccio sempre con due mie compagne di classe di origine araba, spesso le invito a casa mia per tale motivo o per fare i compiti o per giocare. Mi piace anche dipingere quadri. Mi piace molto il mare, sono abbastanza capace di nuotare, ho imparato l'estate scorsa. Mi piace anche la montagna, mi piacciono in particolare il Trentino e la Toscana, ci sono stata in vacanza. Spesso vado in vacanza con le mie amiche ci sono anche PÀ e i genitori delle mie amiche, andiamo in montagna o al mare. Spesso facciamo anche feste insieme, giochiamo a tennis, a pallavolo, a basket e a calcio. Mi piace fare ginnastica artistica, per tale ragione mi sono iscritta a una scuola media con indirizzo sportivo per poter fare una specie di ginnastica artistica a scuola, oltre che basket ecc.. Inoltre giovedì prossimo inizierò a fare i corsi INVALSI a scuola di matematica, inglese e italiano. Mi piace moltissimo correre e andare in bicicletta. Spesso vado anche con il monopattino ( del tipo a spinta con i piedi ). Mi piacciono tanto le piante. Finiti i compiti, spesso gioco con i miei cani, faccio corda o altalena in casa. Mi piace anche fare le passeggiate, insieme alle mie amiche a mio padre, ai miei nonni paterni e anche con i miei cani, spesso viene anche la mia nonna materna a fare tali passeggiate. Spesso di sera, quando ci sono le stelle in cielo, mi metto fuori in giardino a guardare le stelle. Quando è giorno invece mi piace guardare le nuvole o il sole insieme ai miei cani. Spesso in giardino mi diverto a fare i record di corsa o di salti. Mio padre ha il camper e mi piace quando usciamo in camper. Mi piace fare sul computer i compiti che mi danno a scuola. Quando ho finito i compiti e mi annoio perché non so cosa fare, faccio disegni sul computer. Queste sono le cose che mi piacciono. Il Giudice dà atto che finora
, palesando molta serenità e tranquillità, ha parlato in libertà e a ruota libera ( a parte le sporadiche volte ER ha fatto aggiunte su richiesta del G.I., sopra specificate ) e dopo aver detto di aver terminato l'elenco di cose che le piacciono, richiesta dal G.I. se aveva altro da dire, risponde che era questo che ha detto finora che voleva dire al Giudice. Il Giudice mi chiede se ci sono nella mia vita anche cose che non mi piacciono, ed io rispondo così: riguardo questo fatto, un'altra cosa bella che vorrei dire è che io voglio stare solo con PÀ. C'è una cosa che mi dà fastidio, quando fino a qualche mese fa andavo a casa dei miei nonni materni e chiacchieravo con mia nonna materna, il mio nonno materno non mi salutava e non mi rivolgeva la parola, mi guardava male. Mi dava anche fastidio che mio nonno materno guardava male anche mia cugina , ER che tra pochi mesi compie tre anni ( è la GL della sorella di mia madre ), non so perché. Mi dà anche fastidio il comportamento di mia madre, nel senso che da quando sono nata è sempre stata cattiva con me in quanto non mi parlava, si arrabbiava sempre con me per qualsiasi motivo e anche senza motivo, mi rispondeva sempre in modo arrogante alle mie richieste, inoltre mi faceva un sacco di male sbattendomi contro i mobili e quindi spesso avevo i lividi sul corpo. Questo è quello che volevo dire. Il G.I. dà atto che anche durante queste ulteriori dichiarazione si appalesa serena e tranquilla. Il G.I. mi chiede se io ho problemi o contrarietà ER all'ipotesi che, presto i, possa venire stabilito che io incontri nuovamente mia madre e nel caso con eventuali incontri protetti, io rispondo nel modo seguente: io non voglio assolutamente incontrare nuovamente mia madre, né in modo libero, né con modalità protette, dopo tutto quello che lei mi ha fatto io non ce la faccio ad incontrarla nuovamente. AD G.I.: non vedo mia madre più o meno da circa un anno e mezzo e neanche l'ho più sentita telefonicamente, non voglio avere nessun contatto con lei. AD G.I.: qualche mese fa io ho detto a mio padre che non volevo più vedere mia madre e da allora io e mio padre non abbiamo più parlato di mia madre. AD G.I.: capita qualche volta che con i miei nonni paterni e con mia nonna materna parlo dei miei cani, invece neanche con loro ho più parlato di mia madre, è un discorso che non voglio affrontare neanche con loro. AD G.I.: non so dove in questo periodo di tempo mia madre vive. AD G.I.: il mio piatto preferito è la pasta al forno e mi piacciono anche gli gnocchi al sugo di carne, spesso in casa cucina mia nonna paterna, qualche volta cucina mio padre, dei due in cucina è più bravo PÀ. AD G.I.: la casa in cui vivo è suddivisa in due appartamenti, io vivo prevalentemente nell'appartamento al piano terra dove vivono i miei nonni, nel piano superiore ci sto con mio padre e lì ho una stanzetta mia, peraltro ho una mia stanzetta anche nell'appartamento al piano terra e di notte dormo sempre in tale stanzetta al piano terra sia quando al piano sopra non c'è nessuno perché mio padre ha impegni di lavoro, sia quando lui c'è ( in tal caso sto con lui il pomeriggio nell'appartamento del primo piano e passo il tempo nella mia stanzetta che sta lì ). AD G.I.: nel passato di tutte le cose che mi ha fatto mia madre e nei periodi in cui le subivo ne ho parlato con la mia nonna
12 materna, quando stavo con mia madre avevo paura di raccontare queste cose ad altre persone, ne parlai anche a mio padre nel periodo in cui loro due ancora non si erano separati e lui mi rispondeva che io dovevo stare tranquilla, mi ascoltava e mi faceva stare tranquilla, quando mia madre si comportava nuovamente male con me io glielo dicevo nuovamente e lui nuovamente mi tranquillizzava e diceva a mia madre che doveva smetterla di comportarsi così con me. AD G.I.: la scuola dista da casa mia circa 10 minuti di auto mi accompagnano mio padre quando non è al lavoro oppure i miei nonni paterni. AD G.I.: non ho ricordi belli con mia madre ma non nel senso che li ho dimenticati ma nel senso che non ci sono mai stati. Prima della separazione mia madre cucinava però quando non c'era mio padre mi faceva pranzare tardissimo, circa verso le 15.00, e mi faceva cenare verso le 22.00, neanche mi piaceva quello che cucinava, in particolare ricordo che la pasta che preparava lei non mi piaceva. AD G.I.: durante gli incontri protetti che ho fatto con mia madre su disposizione con mia madre non mi sentivo sicura, non mi andava neanche di entrare nella stanza sapendo che poi la incontravo, non vedevo l'ora di andare via. AD G.I.: sono fermamente contraria anche a contatti CP telefonici o anche solo per messaggio da parte di mia madre, non voglio sentirla in alcuna maniera. AD questa mia convinzione di adesso non è momentanea ma voglio portarla avanti per tutta la vita. Il G.I. dà che anche in questa parte finale dell'audizione di , nella quale la medesima ha risposte alle domande del ER
Giudice, si è mostrata tranquilla e serena. Il G.I. chiede a stessa se questa sua apparenza
ER ER esteriore quillità e serenità corrisponde o meno a come lei ef ente si sente in questo momento durante la sua audizione, e risponde che durante l'audizione si è sentita tranquilla. Viene data lettura
ER del verbale alla minore.”. In definitiva il Collegio ritiene che l'accoglimento delle complessive domande finali della Curatrice speciale di , sopratrascritte, corrisponda al miglior interesse
ER della minore: anche il Collegio invero ritiene che la sospensione della responsabilità genitoriale della costituisca misura idonea a contemperare Pt_1 per un verso l'indubbia esigenza che possa avere allo stato soltanto in suo
ER padre il centro di riferimento e di cura di tutti i suoi interessi e per altro verso la speranza – formulata dalle CC.TT.UU. e fatta propria dalla Curatrice speciale – di un futuro recupero da parte della della sua capacità di relazionarsi in Pt_1 modo sano e proficuo con sua GL , ciò che sarebbe in primis nell'interesse
ER morale ed educativo di quest'ultima. Per quanto riguarda infine i provvedimenti sulle questioni economiche, va richiamato quanto da ultimo deciso in proposito dal G.I. con ordinanza del
16/1/25: “Il G.I., provvedendo sull'istanza ex art. 709, u.co., c.p.c. depositata dal convenuto il 17/12/24; ritualmente provocato in proposito il contraddittorio tra le parti in forza del proprio decreto interlocutorio del
21/12/24; esaminati gli scritti difensivi rispettivamente depositati dalle parti entro il termine del 7/1/25 assegnato col predetto decreto: l'attrice si è opposta all'accoglimento dell'istanza in oggetto, il convenuto vi ha insistito, il Curatore speciale della GL minorenne delle parti si è rimessa al Giudice;
rammentato che il potere del G.I. di modificare i provvedimenti presidenziali provvisori è ancorato al presupposto della sopravvenienza di circostanze di fatto nuove, come tali non valutate dal Presidente del Tribunale;
rilevato che con l'ordinanza presidenziale del 10/7/20 il Presidente di questo Tribunale ha disposto a carico di “un assegno CP_1 perequativo di euro 300 a favore della moglie” alla stregua delle seguenti valutazioni e considerazioni: “circa i rapporti economici, considerato che la è al momento disoccupata (pur possedendo una apprezzabile Pt_1 capacità di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, considerata la sua età non avanzata e le pregresse esperienze lavorative), mentre il titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione CP_1 netta mensile pari a circa euro 1.700…”; ritenuto innanzitutto che allo stato non v'è piena prova 13 dell'instaurazione da parte della di una convivenza more uxorio con un altro uomo ( tale Pt_1 Persona_8
) o comunque di una relazione sentimentale stabile connotata dal perseguimento di una comune
[...] progettualità di vita col medesimo, che di per sé farebbe venire meno il diritto all'assegno di mantenimento ( cfr. sul punto Cass. 34728 del 12/12/23 ), stante la negazione fattuale in proposito da parte dell'attrice e l'insufficienza della prova documentale in proposito offerta sul punto dal convenuto inerente alla coincidenza dell'indirizzo di residenza della con quello della predetta terza persona, mentre le affermazioni fatte
Pt_1 dalla stessa alla C.T.U. dr.ssa il 2/5/23 e da questa riportate nella prima relazione peritale a
Pt_1 CP_2 pag. 39 ( “Attualmente vive in un'abitazione messa a disposizione, in comodato d'uso (così riferisce)
Pt_1 dal compagno. Dice di essere stata in daca [ casa, n.d.G.I. ] presa in affitto e che non riusciva a far fronte alle spese.” ) costituiscono senz'altro un grave indizio in favore della tesi del convenuto ma, ad avviso del G.I., sono inidonee a fondare una confessione sul punto qui in esame;
ritenuta per converso la sussistenza del cit. presupposto della sopravvenienza di circostanze di fatto nuove quanto alla significativa modificazione della condizione lavorativa e reddituale della , in precedenza “disoccupata”; rilevato invero che dalle
Pt_1 complessive produzioni documentali del convenuto si desume la prova che a far data dal 25/7/22 la
Pt_1 esercita, nella forma giuridica della “impresa individuale” e con la qualifica di “piccolo imprenditore”, l'attività di
“commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi” nella sede principale sita in FI ( FR ), via Casilina Sud n. 6, mentre da ultimo ed a far data dal 23/5/24 esercita aggiuntivamente la stessa attività commerciale, unitamente in tal caso anche al “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca * commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. ulteriori”, nella “sede operativa, negozio” in Comune di Villetta Barrea (
AQ ), via Roma n. 54, negozio che dalle fotografie in atti si presenta finemente arredato, riccamente rifornito e brillantemente pubblicizzato;
che l'attrice, pertanto, ha commendevolmente messo a frutto la sua
“apprezzabile capacità di inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, considerata la sua età non avanzata e le pregresse esperienze lavorative” pronosticata nella cit. ordinanza presidenziale, avviando una sua complessiva attività imprenditoriale che la rende senz'altro autonoma redditualmente e non più bisognosa dell'assegno di mantenimento in precedenza posto a carico del coniuge separato, tanto più che il reddito da essa dichiarato per l'anno 2023 in complessivi € 7.683,00, già di entità apprezzabile, era riveniente esclusivamente dalla sua attività commerciale in FI e dunque è sicuramente aumentato dal 23/5/24 in poi in conseguenza dell'ulteriore attività commerciale da essa da allora in poi intrapresa con l'apertura del negozio in
Villetta Barrea;
osservato aggiuntivamente che l'attrice nulla ha specificamente allegato, e provato, circa un'eventuale sopravvenuto significativo miglioramento reddituale del limitandosi a prospettarlo in forma CP_1 ipotetica;
ritenuto in definitiva che sono venuti meno i presupposti per l'assegno di mantenimento in oggetto, dovendosene quindi disporre la revoca con decorrenza dalla prima mensilità successiva al deposito dell'istanza in esame e dunque con decorrenza da gennaio 2025: in questa sede, invero, il potere del G.I. è limitato alla revoca ex nunc dell'assegno di mantenimento, come peraltro chiesto dal convenuto stesso
14 nell'istanza in oggetto ( impregiudicate dunque eventuali questioni sull'eventuale decorrenza retroattiva di tale revoca, di esclusiva competenza del Collegio in sede di decisione finale di merito del presente contenzioso );
P.Q.M.
revoca con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore di , posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 10/7/20.”. Parte_1 CP_1
Nel prosieguo del giudizio non vi sono state in proposito contestazioni e/o nuove allegazioni fattuali né da parte dell'attrice né da parte del convenuto. Il Collegio, valutato nella presente sede quanto sopra, ritiene provato un sopravvenuto significativo miglioramento delle condizioni economico-reddituali della a Pt_1 far data dal 23/5/24 in poi, dovendosi dunque qui disporre per un verso che la revoca dell'assegno di mantenimento per l'attrice in precedenza posto in via provvisoria a carico del a fatta decorrere dalla mensilità di Giugno 2024 e CP_1 per altro verso che con medesima decorrenza va imposto a carico dell'attrice l'obbligo di contribuire al mantenimento di con la minimale somma di ER
€ 250,00 mensili richiesta dal convenuto ( sicuramente congrua sia in relazione alla predetta nuova situazione economico-reddituale della sia tenuto Pt_1 conto della circostanza fattuale che le spese ordinarie per sono interamente ER in capo al stante la mancanza di frequentazione madre-GL ), oltre CP_1 rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per , con richiamo a quest'ultimo proposito del ER
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese di lite vanno regolamentate con applicazione del principio di soccombenza e quindi vanno addossate all'attrice. Nel suo rapporto processuale con il convenuto tali spese giudiziali vengono liquidate come in dispositivo, ivi compreso il rimborso delle quote parte di c.t.u. complessivamente poste in corso di causa a provvisorio carico del Le spese giudiziali inerenti alla Curatrice CP_1 speciale e al suo C.T.P. vanno attribuite all'Erario ex art. 133, D.P.R. 115/02 come liquidate con separato e contestuale decreto, e parimenti vanno attribuite all'Erario ex art. 133 cit. le spese liquidate in corso di causa al C.T.U. dott. con decreto collegiale del 6/5/21 per la quota parte ivi posta a provvisorio Per_2 carico dell'Erario e alle CC.TT.UU. dott.sse ed con decreti CP_2 CP_3 collegiali del 25/10/23 e del 20/11/24 parimenti per la quota parte ivi posta a provvisorio carico dell'Erario.
15 Giova precisare infine che nulla viene disposto in relazione all'a.u.u. spettante alle parti per la loro GL minorenne in quanto tale provvidenza Persona_1 sociale è già ex lege attribuita al genitore suo affidatario esclusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da il 18/3/20, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda dell'attrice di addebitare al convenuto la separazione personale delle parti;
b) dispone l'affidamento super-esclusivo della GL minorenne delle parti a suo padre , comprensivo quindi delle decisioni di Persona_1 CP_1 maggiore interesse della minore, e dispone il collocamento di – e ER conseguente residenza anagrafica – col padre senza lo svolgimento di incontri di alcun tipo, né liberi né protetti, madre-GL;
c) sospende la responsabilità genitoriale di verso e Parte_1 ER dispone l'eventuale futuro avvio di incontri protetti madre-GL soltanto previa acquisizione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente del superamento da parte di sia delle sue Parte_1 condizioni pregiudizievoli verso sia dell'accertata sua inadeguatezza ER genitoriale come risultanti dalle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa;
d) conferma la presa in carico del nucleo familiare padre-GL da parte del
Servizio Sociale del Comune di FI ( FR ), con incarico allo stesso di adottare le iniziative più utili a perseguire il benessere psico-fisico della minore , proseguendo anche con il servizio di educativa Persona_1 domiciliare già in essere;
e) conferma la presa in carico di da parte del di Persona_1 CP_4
Frosinone perché avvii e/o prosegua finché ce ne sarà bisogno il percorso di psicoterapia individuale nei confronti della minore;
f) revoca con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 l'assegno di mantenimento per l'attrice posto in corso di causa a carico del CP_1
g) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della GL a mezzo del versamento al convenuto , Persona_1 CP_1
16 entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di Giugno
2024, della somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ex lege secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle correlative spese straordinarie richiamandosi a tale ultimo proposito il
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
h) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in
€ 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge, e la condanna altresì a rifondere al convenuto la quota parte di spese della c.t.u. dott. liquidata in via provvisoria a Per_2 carico del convenuto col decreto collegiale del 6/5/21 ( “€ 600,00, oltre accessori di legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa CP_3 liquidata in via provvisoria a carico del convenuto col decreto collegiale del
25/10/23 ( il 50 % della “somma di € 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria a carico del convenuto col decreto CP_2 collegiale del 25/10/23 ( il 50 % della “somma di € 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria a carico del CP_3 convenuto col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della “somma di €
1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ) e la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa liquidata in via provvisoria CP_2
a carico del convenuto col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della
“somma di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” );
i) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite Parte_1 complessivamente liquidate con separato e contestuale decreto all'avv.
Originale Loredana ( “liquida all'avv. Originale Loredana la somma di € 2.936,00 per n. 200 vacazioni, oltre accessori come per legge, per l'attività di Curatore speciale della minorenne ER
, e la somma di € 9.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% e oltre accessori come per
[...] legge, per l'attività di difensore della minorenne ” ) e alla dott.ssa Persona_1 [...]
per l'attività di C.T.P. dell'avv. Originale nella duplice veste di CP_7
Curatore speciale e di difensore della predetta minorenne ( “la somma di €
1.761,60 oltre accessori come per legge, a titolo di compenso ( 120 vacazioni )”, nonché condanna a rifondere all'Erario la quota parte di spese Parte_1
17 della c.t.u. dott. posta in via provvisoria a carico dell'Erario col Per_2 decreto collegiale del 6/5/21 ( “€ 400,00, oltre accessori di legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria a CP_3 carico dell'Erario col decreto collegiale del 25/10/23 ( il 50% della “somma di
€ 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese della prima c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria a carico CP_2 dell'Erario col decreto collegiale del 25/10/23 ( il 50% della “somma di €
2.500,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ), la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria CP_3
a carico dell'Erario col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50% della “somma di € 1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ) e la quota parte di spese del supplemento di c.t.u. dott.ssa posta in via provvisoria CP_2
a carico dell'Erario col decreto collegiale del 20/11/24 ( il 50 % della “somma di € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge” ).
Manda alla cancelleria, oltre che per le incombenze di legge, di comunicare al
Servizio Sociale del Comune di FI ( FR ) e al di Frosinone il CP_4 dispositivo della presente sentenza.
Così deciso in Frosinone, il 23/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
18