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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11882/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11882/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
OGNA MICHAELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANZONI MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. ha agito nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
1 rivalsa, a norma della L.n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (sostituito dall'art. 144, comma 2 c. cod. ass.) per il rimborso dell'importo di euro 762.171,20 (ovvero della diversa anche maggior somma ritenuta di giustizia) complessivamente risarcito ai congiunti di deceduta a seguito di sinistro stradale Persona_1 cagionato dal convenuto in data 26.06.2017 in Darfo Boario Terme mentre era alla guida dell'autovettura Mercedes Classe assicurata per la RCA con la società attrice.
A fondamento dell'azione, la società di assicurazioni ha invocato il disposto di cui all'art 2 delle condizioni generali di polizza che contempla l'inoperatività dell'assicurazione qualora il veicolo sia condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nei cui confronti, come nel caso di specie, sia stata elevata sanzione per infrazione al codice della strada ai sensi dell'art. 187 c.d.S.
, tempestivamente costituito in giudizio, preliminarmente, Controparte_1 ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, la decadenza dal suo esercizio in capo a parte attrice, l'assenza in atti di procura alle liti, nonché la vessatorietà della asserita pattuizione contrattuale evocata ex adverso.
Nel merito, il convenuto ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto.
3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata e, come CP_1 tale, meritevole di accoglimento.
Secondo consolidato e condiviso principio della giurisprudenza di legittimità
l'assicurazione deve promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato entro due anni ossia nel termine contemplato dall'art. 2952 c. 2 c.c., a decorrere dal giorno in cui abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, “con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore” (Corte di Cassazione, sent. n.
2 13600/19).
Nella specie, assumendo come da documentazione in atti che i pagamenti in favore dei congiunti della vittima del sinistro stradale siano stati effettuati in data
25.5.2018 (quanto ad euro 590.166,15), in data 22.5.2018 (quanto ad euro
7.941,55) e in data 7.6.2018 (quanto ad euro 64.063,00), si osservi come facendo decorrere il biennio da tale ultima data, la prescrizione sia maturata in data 7.06.
2020, dunque prima della notificazione della citazione al convenuto (avvenuta il
7.11.2020).
Né la prescrizione può ritenersi interrotta dagli atti al fine evocati dall'attrice
(raccomandate del 06.07.18 sub doc.13-13bis, del 24.05.19 sub doc.14-14bis e del 13.05.20 sub doc.15, messa in mora inviata in data 27.08.20 sub doc.31) in quanto sforniti di efficacia interruttiva, come peraltro già (in parte) rilevato dal precedente giudicante con ordinanza resa in data 26.02.2021.
La costituzione in mora contemplata dall'art. 1219 c.c., è un atto giuridico unilaterale non negoziale per il quale è richiesta la forma scritta (Cass.
2003/18243), contenente una dichiarazione ricettizia che per la sua efficacia esige d'esser portata a conoscenza del debitore (Cass. 87/6245; Cass. 83/3380), in cui oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, sia esplicitata una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, dunque la manifestazione inequivocabile della volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ebbene, applicati i suesposti principi al caso di specie, viene in evidenza che i documenti 13 e 14, rispettivamente recanti data 6.07.2018 e 24.05.2029, sono privi di sottoscrizione, requisito invece essenziale al fine di attestare la paternità della dichiarazione (Cass. ord. n. 12182 /2021).
Non vi è prova, peraltro, della ricezione del primo da parte di CP_1
(recando la ricevuta di notifica sub doc. 13 bis la sottoscrizione “ Parte_2
”), il quale non risiedeva – all'epoca dell'inoltro – a Darfo, in via Giuseppe
[...]
Ungaretti n. 9, ove era invece indirizzato il foglio come di seguito precisato.
Non vi è prova, inoltre, che le richieste di rimborso siano state effettivamente
3 inoltrate a mezzo delle raccomandate sub doc. 13 bis e 14 bis in assenza di riferimenti al fine utili.
Infine, quanto al documento 15 (foglio di carta datato 13.5.2020), non vi è prova che sia mai stato recapitato a . Controparte_1
Come documentato dal convenuto, gli inoltri delle raccomandate, sono stati indirizzati a via Ungaretti n. 9, ove il non risiedeva più avendo Parte_3 CP_1 trasferito la sua residenza in data 18 novembre 2017 altrove, ossia in Parte_3 via Manifattura Olcese n. 29 (come da certificato storico di residenza prodotto come doc. n. 1 alla seconda memoria istruttoria), sicchè non vi è prova che i documenti siano entrati nella sua sfera di conoscenza.
L'atto di messa in mora prodotto sub documento 31-bis, infine, oltre ad essere successivo alla prescrizione (settembre 2020), sarebbe comunque inidoneo ad interromperla in quanto non contenendo una richiesta di pagamento di una determinata somma di danaro se non la richiesta di euro 2.000,00 per spese legali.
Accertata l'assenza di validi atti interruttivi, alla data della citazione era spirato il termine di prescrizione entro il quale doveva essere esercitato il diritto di rivalsa.
Pertanto, assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto, va dichiarata l'estinzione dell'azione di rivalsa.
4. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico della società attrice nella misura di euro 15.104,00 di cui: euro 2.304,00 per fase di studio, euro 1.800,00 per fase introduttiva, euro 6.800,00 per fase di trattazione, euro
4.200,00 per fase decisionale oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Ai fini della liquidazione, si applicano i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento (da euro 520.000 a euro 1.000.000), con attestazione su valori minimi alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da essendo prescritta Parte_1
l'azione di rivalsa;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite nella misura di euro
15.104,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 29.04.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11882/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
OGNA MICHAELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANZONI MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. ha agito nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
1 rivalsa, a norma della L.n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (sostituito dall'art. 144, comma 2 c. cod. ass.) per il rimborso dell'importo di euro 762.171,20 (ovvero della diversa anche maggior somma ritenuta di giustizia) complessivamente risarcito ai congiunti di deceduta a seguito di sinistro stradale Persona_1 cagionato dal convenuto in data 26.06.2017 in Darfo Boario Terme mentre era alla guida dell'autovettura Mercedes Classe assicurata per la RCA con la società attrice.
A fondamento dell'azione, la società di assicurazioni ha invocato il disposto di cui all'art 2 delle condizioni generali di polizza che contempla l'inoperatività dell'assicurazione qualora il veicolo sia condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nei cui confronti, come nel caso di specie, sia stata elevata sanzione per infrazione al codice della strada ai sensi dell'art. 187 c.d.S.
, tempestivamente costituito in giudizio, preliminarmente, Controparte_1 ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, la decadenza dal suo esercizio in capo a parte attrice, l'assenza in atti di procura alle liti, nonché la vessatorietà della asserita pattuizione contrattuale evocata ex adverso.
Nel merito, il convenuto ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto.
3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata e, come CP_1 tale, meritevole di accoglimento.
Secondo consolidato e condiviso principio della giurisprudenza di legittimità
l'assicurazione deve promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato entro due anni ossia nel termine contemplato dall'art. 2952 c. 2 c.c., a decorrere dal giorno in cui abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, “con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore” (Corte di Cassazione, sent. n.
2 13600/19).
Nella specie, assumendo come da documentazione in atti che i pagamenti in favore dei congiunti della vittima del sinistro stradale siano stati effettuati in data
25.5.2018 (quanto ad euro 590.166,15), in data 22.5.2018 (quanto ad euro
7.941,55) e in data 7.6.2018 (quanto ad euro 64.063,00), si osservi come facendo decorrere il biennio da tale ultima data, la prescrizione sia maturata in data 7.06.
2020, dunque prima della notificazione della citazione al convenuto (avvenuta il
7.11.2020).
Né la prescrizione può ritenersi interrotta dagli atti al fine evocati dall'attrice
(raccomandate del 06.07.18 sub doc.13-13bis, del 24.05.19 sub doc.14-14bis e del 13.05.20 sub doc.15, messa in mora inviata in data 27.08.20 sub doc.31) in quanto sforniti di efficacia interruttiva, come peraltro già (in parte) rilevato dal precedente giudicante con ordinanza resa in data 26.02.2021.
La costituzione in mora contemplata dall'art. 1219 c.c., è un atto giuridico unilaterale non negoziale per il quale è richiesta la forma scritta (Cass.
2003/18243), contenente una dichiarazione ricettizia che per la sua efficacia esige d'esser portata a conoscenza del debitore (Cass. 87/6245; Cass. 83/3380), in cui oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, sia esplicitata una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, dunque la manifestazione inequivocabile della volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ebbene, applicati i suesposti principi al caso di specie, viene in evidenza che i documenti 13 e 14, rispettivamente recanti data 6.07.2018 e 24.05.2029, sono privi di sottoscrizione, requisito invece essenziale al fine di attestare la paternità della dichiarazione (Cass. ord. n. 12182 /2021).
Non vi è prova, peraltro, della ricezione del primo da parte di CP_1
(recando la ricevuta di notifica sub doc. 13 bis la sottoscrizione “ Parte_2
”), il quale non risiedeva – all'epoca dell'inoltro – a Darfo, in via Giuseppe
[...]
Ungaretti n. 9, ove era invece indirizzato il foglio come di seguito precisato.
Non vi è prova, inoltre, che le richieste di rimborso siano state effettivamente
3 inoltrate a mezzo delle raccomandate sub doc. 13 bis e 14 bis in assenza di riferimenti al fine utili.
Infine, quanto al documento 15 (foglio di carta datato 13.5.2020), non vi è prova che sia mai stato recapitato a . Controparte_1
Come documentato dal convenuto, gli inoltri delle raccomandate, sono stati indirizzati a via Ungaretti n. 9, ove il non risiedeva più avendo Parte_3 CP_1 trasferito la sua residenza in data 18 novembre 2017 altrove, ossia in Parte_3 via Manifattura Olcese n. 29 (come da certificato storico di residenza prodotto come doc. n. 1 alla seconda memoria istruttoria), sicchè non vi è prova che i documenti siano entrati nella sua sfera di conoscenza.
L'atto di messa in mora prodotto sub documento 31-bis, infine, oltre ad essere successivo alla prescrizione (settembre 2020), sarebbe comunque inidoneo ad interromperla in quanto non contenendo una richiesta di pagamento di una determinata somma di danaro se non la richiesta di euro 2.000,00 per spese legali.
Accertata l'assenza di validi atti interruttivi, alla data della citazione era spirato il termine di prescrizione entro il quale doveva essere esercitato il diritto di rivalsa.
Pertanto, assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto, va dichiarata l'estinzione dell'azione di rivalsa.
4. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico della società attrice nella misura di euro 15.104,00 di cui: euro 2.304,00 per fase di studio, euro 1.800,00 per fase introduttiva, euro 6.800,00 per fase di trattazione, euro
4.200,00 per fase decisionale oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Ai fini della liquidazione, si applicano i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento (da euro 520.000 a euro 1.000.000), con attestazione su valori minimi alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da essendo prescritta Parte_1
l'azione di rivalsa;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite nella misura di euro
15.104,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 29.04.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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