Art. 2.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono costituiti dai seguenti:
"Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono costituiti dai seguenti:
"Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".