Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il 09- 08-1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno e l'Avv. Marco Bagalini del Foro di Ascoli Piceno, unitamente e disgiuntamente tra loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Benedetto del Tronto via Togliatti n.14
e
Con 2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Antonelli del Foro di Ascoli Piceno e l'Avv. Anna Stacciarini del foro di Fermo, congiuntamente e disgiuntamente elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Stacciarini, in Ripatransone (AP), Corso
Vittorio Emanuele II, n. 166,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Grottammare il 16-08-2001 in regime di separazione dei beni
(anno 2001 atto n. 39 parte II serie A) pagina 1 di 4
con i seguenti figli:
1) nata il [...], cittadinanza italiana Parte_3
2) nata il [...], cittadinanza italiana Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni, poi precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 08.01.2025:
1. il si impegna ed obbliga a trasferire, con atto pubblico da stipularsi da notaio scelto Parte_1 dalla signora entro il termine di gg. 90 (novanta), i diritti pari al 50%, di cui risulta Pt_5 proprietario ed allo stesso appartenenti, alla , che accetta e di cui risulta proprietaria Parte_6 del restante 50% delle seguenti porzioni immobiliari:
a- appartamento di civile abitazione sito in Ripatransone Contrada Fonte Abeceto n. 29 piano 1 int. 2 distinto al CF al foglio 42 particella 287 sub. 6 categ. A2 cl. 02, vani 6,5 rendita catastale 281,99; b- garage sito in Ripatransone Contrada Fonte Abeceto n. 29 piano S1 int. 2 distinto al CF al foglio 42 particella 287 sub. 2 categ. C6, cl. 03, mq. 16, rendita catastale 16,53.
I diritti verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui le unità immobiliari si trovano con le corrispondenti parti condominiali, servitù attive e passive, libero da oneri, vincoli di qualsiasi genere e natura, anche pubblicistica, gravami, privilegi, anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, nonché da diritti di terzi in generale, nemmeno di godimento o di prelazione, e garantisce altresì che, relativamente a quanto in oggetto, non è pendente o minacciata alcuna lite o azione legale davanti ad autorità giudiziarie, amministrative, fiscali o collegi arbitrali, ad eccezioni dell'ipoteca iscritta dalla
“Banca delle Marche S.p.A.” a garanzia di un mutuo fondiario con atto stipulato in data 27 Luglio 2005, davanti al Notaio Repertorio n. 106488, raccolta n. 20715, in ordine al quale residua Persona_1 un debito di euro 5.678,58 per rate future.
Ai fini dell'obbligo del trasferimento le parti dichiarano che l'immobile è stato costruito in forza di licenza di costruzione n. 13 del 27 dicembre 1074, e successive varianti: prot. 5297/1978, pratica n.
3/1979, del 18 Gennaio 1979, prot. 964 (n. 46 del reg. 1980) del 19 Aprile 1980, prot. 1735, pratica n.
54/1980, del 29 Aprile 1980, tutte rilasciate dal Sindaco di Ripatransone, dichiarato abitabile con autorizzazione del Sindaco di detto Comune in data 15 Dicembre 1981, e che da allora non ci sono stati interventi e modifiche che richiedevano l'assentimento amministrativo e dichiarano che lo stato di fatto corrisponde a quello catastale. La signora si obbliga a pagare le residue rate fino alla totale estinzione del mutuo Parte_6 fondiario dagli stessi coniugi contratto per l'acquisto della casa, esonerando da Parte_1 qualsiasi onere e spesa a tale riguardo. La cessione dei diritti immobiliari di cui sopra costituirà corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898, sicché non potrà essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico: il tutto con chiarezza che l'accordo stesso costituisce elemento funzionale indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e cioè viene stipulato al fine di regolare i rapporti patrimoniali conseguenti all'accordo di divorzio, per cui beneficerà delle esenzioni fiscali previste nell'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74; Le spese per l'atto notarile saranno a carico della sig.ra Pt_5
pagina 2 di 4 2. La figlia minore viene è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Parte_4 collocazione prevalente presso la madre;
3. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre ha facoltà di vedere e avere la figlia per due pomeriggi alla settimana, dalla ore 16.30 alle ore 21.00, da determinare concordemente tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nella giornata di lunedì e mercoledì; per due fine settimana al mese, alternati con quelli che la minore trascorrerà con la madre, dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
dispone inoltre che la minore trascorrerà con il padre cinque giorni durante le festività natalizie comprendenti alternativamente, il 24 e il 25 dicembre oppure il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per tre giorni durante le festività pasquali comprendenti alternativamente, di anno in anno, la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordare tra le parti o che, in mancanza, il padre comunicherà entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. si obbliga a contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, la minore e la Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, con il versamento alla ricorrente, entro il giorno 10
(dieci) di ogni mese, della somma complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di
Euro 700,00 (settecento/00);
5. Le spese straordinarie per le figlie saranno regolate tra le parti secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Fermo, che è stato consegnato loro dai rispettivi avvocati, e ripartite al 50% tra i genitori.
6. Le spese legali del presente giudizio nonché quelle relative al giudizio di separazione giudiziale
(ancora pendente e che verrà abbandonato) sono interamente compensate tra le parti stesse e ciascuna di esse provvederà a saldare i compensi ai rispettivi avvocati.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.01.2025 le parti hanno redatto le condizioni concordate e hanno concluso congiuntamente come da precisazioni allegate alle note;
il Giudice all'udienza del 09.01.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 mediante cessione dei diritti immobiliari.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottammare il 16-08-2001 tra e Parte_1 Parte_6
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dichiara compensate tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giorgia Cecchini dott.ssa Sara Marzialetti
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