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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1573 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Aurelio Cacciapalle e
, F/.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Antonio Bonanno.
OGGETTO: sanzione disciplinare conservatIV
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di lavorare alle dipendenze del convenuto e di CP_1 aver subito l'irrogazione di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per n. 7 giorni) per non aver dato seguito alla delega disposta dal Sindaco delle funzioni di tutore di tale s.ra Napoli. Chiede l'annullamento della detta sanzione disciplinare.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, visto il tenore degli atti di costituzione di entrambe le parti, è necessario dirimere taluni equivoci.
In primo luogo, i compiti di un tutore non coinvolgono la gestione “fisica” dell'interdetto, ma solo il compimento di attività giuridica. A seguito dell'interdizione, infatti, il soggetto perde la capacità di agire, ossia, di porre in essere validi atti giuridici. Il tutore, pertanto, è chiamato a sostituirsi all'incapace e a porre in essere tali atti in sua vece. Ciò nulla ha a che vedere con attività di cura della persona (attività per la quale, se necessario, il tutore potrà
1 assumere del personale badante). Pertanto, non colgono nel segno le argomentazioni spese in ricorso a pag. 10, laddove ci si chiede: “Cosa sarebbe accaduto se la beneficiaria avesse avuto assoluta necessità di essere accudita mentre il Dott. Pt_1 era ricoverato in ospedale?” Il sig. non era chiamato ad “accudire” la s.ra Pt_1
Napoli, ma solo a porre in essere una attività giuridica (stipula di contratti, dichiarazione dei redditi, pagamento di imposte, votazione in assemblee condominiali etc).
In secondo luogo, occorre chiarire quale sia la natura giuridica della “delega” autorizzata dal G.T.: il sindaco può delegare a un soggetto terzo (in teoria, anche a una persona che non lavora alle dipendenze del Comune) le attività che derIVno dalla nomina di tutore. Ciò non significa che sia la nomina a costituire oggetto ad essere delegata: sono pur sempre le attività ad essere delegate. Quindi, il delegato non diventa egli stesso tutore. Piuttosto: tutore e resta il Sindaco nominato dal Tribunale (e non potrebbe essere altrimenti), il quale dovrà sopportare tutte le responsabilità correlate alla carica. Sono solo le attività del tutore (il giuramento, la presentazione dei rendiconti, la stipula di contratti, la prestazione del consenso a trattamenti sanitari etc.) che possono essere demandate dal tutore a terzi soggetti. E' questa la ragione per la quale il G.T., attesa l'impossibilità a comparire in udienza del sig. , non ha disposto alcun rinvio. Infatti, il Sindaco avrebbe ben potuto Pt_1 delegare la specifica attività di giuramento a una diversa persona. La scelta sull'individuazione del soggetto da delegare è rimessa esclusIVmente al Sindaco (che risponde dell'eventuale individuazione di una persona che non è in grado di compiere gli atti delegati, secondo il modello della culpa in eligendo), e il Tribunale non può interferire con essa. Può essere delegato un dipendente del ovvero un soggetto terzo. CP_1
Nel primo caso, a differenza di quanto avviene nel secondo, è necessario che l'inquadramento del dipendente sia compatibile con il compimento delle attività delegate, nel senso che non può essere preteso dal delegato né l'espletamento di mansioni inferiori, né quello di mansioni superiori rispetto all'inquadramento praticato.
Ciò detto, nel caso di specie non è chiaro quale fosse l'inquadramento dello e, Pt_1 in assenza di allegazioni e doglianze, si deve presumere che l'attività delegata fosse in linea con il medesimo.
Piuttosto, il ricorrente afferma che, il giorno in cui avrebbe dovuto prestare giuramento per conto del Sindaco delegante, lo stesso era impossibilitato per ragioni di salute. Dagli atti, però, non risulta che lo fosse in congedo per malattia. Piuttosto, Pt_1 dalla documentazione prodotta emerge solo un certificato medico attestante una determinata patologia. Tale certificazione non consente quindi di ipotizzare che lo si trovasse, a Pt_1 parere del medico curante, in una condizione sanitaria incompatibile con l'espletamento di attività lavoratIV. Tale profilo è dirimente, in quanto delle due
2 l'una: o il lavoratore versa nelle condizioni che giustificano la fruizione di un congedo straordinario per malattia (e, allora, non potrò svolgere alcuna attività di lavoro, né quella delegata dal tutore, né altra attività pertinente rispetto al livello di inquadramento), oppure lo stesso dovrà espletare gli incarichi conferitigli dal superiore.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la peculiarità della questione.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Aurelio Cacciapalle e
, F/.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Antonio Bonanno.
OGGETTO: sanzione disciplinare conservatIV
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di lavorare alle dipendenze del convenuto e di CP_1 aver subito l'irrogazione di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per n. 7 giorni) per non aver dato seguito alla delega disposta dal Sindaco delle funzioni di tutore di tale s.ra Napoli. Chiede l'annullamento della detta sanzione disciplinare.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, visto il tenore degli atti di costituzione di entrambe le parti, è necessario dirimere taluni equivoci.
In primo luogo, i compiti di un tutore non coinvolgono la gestione “fisica” dell'interdetto, ma solo il compimento di attività giuridica. A seguito dell'interdizione, infatti, il soggetto perde la capacità di agire, ossia, di porre in essere validi atti giuridici. Il tutore, pertanto, è chiamato a sostituirsi all'incapace e a porre in essere tali atti in sua vece. Ciò nulla ha a che vedere con attività di cura della persona (attività per la quale, se necessario, il tutore potrà
1 assumere del personale badante). Pertanto, non colgono nel segno le argomentazioni spese in ricorso a pag. 10, laddove ci si chiede: “Cosa sarebbe accaduto se la beneficiaria avesse avuto assoluta necessità di essere accudita mentre il Dott. Pt_1 era ricoverato in ospedale?” Il sig. non era chiamato ad “accudire” la s.ra Pt_1
Napoli, ma solo a porre in essere una attività giuridica (stipula di contratti, dichiarazione dei redditi, pagamento di imposte, votazione in assemblee condominiali etc).
In secondo luogo, occorre chiarire quale sia la natura giuridica della “delega” autorizzata dal G.T.: il sindaco può delegare a un soggetto terzo (in teoria, anche a una persona che non lavora alle dipendenze del Comune) le attività che derIVno dalla nomina di tutore. Ciò non significa che sia la nomina a costituire oggetto ad essere delegata: sono pur sempre le attività ad essere delegate. Quindi, il delegato non diventa egli stesso tutore. Piuttosto: tutore e resta il Sindaco nominato dal Tribunale (e non potrebbe essere altrimenti), il quale dovrà sopportare tutte le responsabilità correlate alla carica. Sono solo le attività del tutore (il giuramento, la presentazione dei rendiconti, la stipula di contratti, la prestazione del consenso a trattamenti sanitari etc.) che possono essere demandate dal tutore a terzi soggetti. E' questa la ragione per la quale il G.T., attesa l'impossibilità a comparire in udienza del sig. , non ha disposto alcun rinvio. Infatti, il Sindaco avrebbe ben potuto Pt_1 delegare la specifica attività di giuramento a una diversa persona. La scelta sull'individuazione del soggetto da delegare è rimessa esclusIVmente al Sindaco (che risponde dell'eventuale individuazione di una persona che non è in grado di compiere gli atti delegati, secondo il modello della culpa in eligendo), e il Tribunale non può interferire con essa. Può essere delegato un dipendente del ovvero un soggetto terzo. CP_1
Nel primo caso, a differenza di quanto avviene nel secondo, è necessario che l'inquadramento del dipendente sia compatibile con il compimento delle attività delegate, nel senso che non può essere preteso dal delegato né l'espletamento di mansioni inferiori, né quello di mansioni superiori rispetto all'inquadramento praticato.
Ciò detto, nel caso di specie non è chiaro quale fosse l'inquadramento dello e, Pt_1 in assenza di allegazioni e doglianze, si deve presumere che l'attività delegata fosse in linea con il medesimo.
Piuttosto, il ricorrente afferma che, il giorno in cui avrebbe dovuto prestare giuramento per conto del Sindaco delegante, lo stesso era impossibilitato per ragioni di salute. Dagli atti, però, non risulta che lo fosse in congedo per malattia. Piuttosto, Pt_1 dalla documentazione prodotta emerge solo un certificato medico attestante una determinata patologia. Tale certificazione non consente quindi di ipotizzare che lo si trovasse, a Pt_1 parere del medico curante, in una condizione sanitaria incompatibile con l'espletamento di attività lavoratIV. Tale profilo è dirimente, in quanto delle due
2 l'una: o il lavoratore versa nelle condizioni che giustificano la fruizione di un congedo straordinario per malattia (e, allora, non potrò svolgere alcuna attività di lavoro, né quella delegata dal tutore, né altra attività pertinente rispetto al livello di inquadramento), oppure lo stesso dovrà espletare gli incarichi conferitigli dal superiore.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la peculiarità della questione.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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