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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/11/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4448/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo - ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna
n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: graduatorie;
riconoscimento punteggio.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la
validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di
nomina dal 22.11.1999 al 23.09.2000; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di
concorso ADSS delle GPS pubblicate dall'ATP di Cosenza, valide per il triennio 2022/2024,
il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 58,00; - riconoscere e
attribuirgli, così, per le classi di concorso A048 e A049 delle GPS pubblicate dall'ATP di
Cosenza, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo rispettivamente
di 6 per un totale rettificato pari a 39,00 per ciascuna classe di concorso;
- in ogni caso,
1 adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del
diritto soggettivo del ricorrente;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da
distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. …”. Note scritte depositate il 20.10.2025: “… In subordine, in caso di rigetto si chiede almeno la
compensazione delle spese di giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per
i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a tutte le
domande ivi proposte;
2) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese
di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto,
classe di concorso A048, A049 e ADSS;
che non era stato riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare obbligatorio prestato nel 1999/2000; che l'art. 15, comma 6, dell'O.M.
112/2022 prevedeva che il servizio di leva obbligatorio era interamente valutabile purché
prestato in costanza di nomina;
che, in senso contrario, il servizio di leva andava valutato anche se non prestato in costanza di nomina in base agli artt. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994
ed art. 2050, commi 1 e 2 D. Lgs. 66/2010, con conseguente illegittimità della previsione dell'O.M. 112/2022, anche per violazione del giudicato in relazione a sentenze del Consiglio
di Stato che avevano annullato la disposizione indicata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'art. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994 era relativo solo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente di ruolo,
presupponendo dunque l'immissione in ruolo del personale docente;
che, conseguentemente,
il disposto normativo indicato non era applicabile al caso in esame, in cui il ricorrente
2 contestava il punteggio attribuito nelle graduatorie per le supplenze;
che il servizio militare,
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, O.M. 112/2022, era valutato solo se effettuato in costanza di nomina;
che non sussisteva la violazione di precedenti giudicati del
Giudice Amministrativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito anche nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto,
classe di concorso A048, A049 e ADSS, in maniera generica ed inammissibile, occorrendo considerare, al riguardo, che l'interesse degli altri partecipanti alla graduatoria si configura,
sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, mentre non può dirsi sussistente un bene giuridico che essi perdono immediatamente per effetto dell'accoglimento della domanda e, dunque, un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine alla domanda.
Passando all'esame del merito della domanda, occorre dar seguito a Cass. Sez. Lav. n.
8586/2024, che argomenta nei seguenti termini: “… Secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n.
197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente
all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre
l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque
anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi
3 pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso
le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il
periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di
lavoro". Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione
secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione
in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie
ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass.
n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi
due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1,
limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva
svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una
contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non
comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia
portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con
la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52,
comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio)
nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita
dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo
tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo
in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono
sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di
4 lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o
selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda
anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette
graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass.
8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte
ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si
sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine
dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba
essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art.
2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo
servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in
tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI,
18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle
graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad
esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli,
dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere
alla nomina di un vincitore …”.
Su tali premesse, considerato che i principi espressi da Cass. Sez. Lav. 22439/2024 non sono applicabili al caso in esame, riguardando diversi aspetti della controversia di fatto non oggetto di giudizio e considerato, peraltro, che per i restanti aspetti non vi sono contestazioni specifiche della parte resistente, la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata,
con attribuzione di 12 punti per la classe di concorso ADSS e 6 punti per le classi di concorso
A048, A049.
In ordine alle spese di lite, la peculiarità e complessità delle questioni affrontate, oltre che la sussistenza di precedenti contrari, determinano la compensazione delle stesse nella misura
5 di 2/3. Per il restante 1/3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara, previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6, OM 112/2022 per gli aspetti indicati in motivazione, il diritto del ricorrente all'assegnazione nelle graduatorie di riferimento del punteggio aggiuntivo di 12 per la classe di concorso ADSS e 6 punti per le classi di concorso
A048, A049 per il servizio militare di leva prestato e condanna la parte resistente all'attribuzione del punteggio indicato;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in €. 1.230,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 15.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4448/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo - ricorrente Parte_1
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna
n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: graduatorie;
riconoscimento punteggio.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la
validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di
nomina dal 22.11.1999 al 23.09.2000; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di
concorso ADSS delle GPS pubblicate dall'ATP di Cosenza, valide per il triennio 2022/2024,
il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 58,00; - riconoscere e
attribuirgli, così, per le classi di concorso A048 e A049 delle GPS pubblicate dall'ATP di
Cosenza, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo rispettivamente
di 6 per un totale rettificato pari a 39,00 per ciascuna classe di concorso;
- in ogni caso,
1 adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del
diritto soggettivo del ricorrente;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da
distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. …”. Note scritte depositate il 20.10.2025: “… In subordine, in caso di rigetto si chiede almeno la
compensazione delle spese di giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per
i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a tutte le
domande ivi proposte;
2) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese
di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto,
classe di concorso A048, A049 e ADSS;
che non era stato riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare obbligatorio prestato nel 1999/2000; che l'art. 15, comma 6, dell'O.M.
112/2022 prevedeva che il servizio di leva obbligatorio era interamente valutabile purché
prestato in costanza di nomina;
che, in senso contrario, il servizio di leva andava valutato anche se non prestato in costanza di nomina in base agli artt. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994
ed art. 2050, commi 1 e 2 D. Lgs. 66/2010, con conseguente illegittimità della previsione dell'O.M. 112/2022, anche per violazione del giudicato in relazione a sentenze del Consiglio
di Stato che avevano annullato la disposizione indicata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'art. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994 era relativo solo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente di ruolo,
presupponendo dunque l'immissione in ruolo del personale docente;
che, conseguentemente,
il disposto normativo indicato non era applicabile al caso in esame, in cui il ricorrente
2 contestava il punteggio attribuito nelle graduatorie per le supplenze;
che il servizio militare,
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, O.M. 112/2022, era valutato solo se effettuato in costanza di nomina;
che non sussisteva la violazione di precedenti giudicati del
Giudice Amministrativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito anche nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto,
classe di concorso A048, A049 e ADSS, in maniera generica ed inammissibile, occorrendo considerare, al riguardo, che l'interesse degli altri partecipanti alla graduatoria si configura,
sostanzialmente, solo nei termini generici di avere meno competitori per l'assegnazione degli incarichi, mentre non può dirsi sussistente un bene giuridico che essi perdono immediatamente per effetto dell'accoglimento della domanda e, dunque, un interesse giuridicamente valutabile a contraddire in ordine alla domanda.
Passando all'esame del merito della domanda, occorre dar seguito a Cass. Sez. Lav. n.
8586/2024, che argomenta nei seguenti termini: “… Secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n.
197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente
all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre
l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque
anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi
3 pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso
le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il
periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di
lavoro". Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione
secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione
in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie
ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass.
n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi
due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1,
limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva
svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una
contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non
comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia
portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con
la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52,
comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio)
nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita
dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo
tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma
7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo
in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono
sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di
4 lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o
selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda
anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette
graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass.
8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte
ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si
sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine
dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba
essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art.
2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo
servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in
tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI,
18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle
graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad
esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli,
dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere
alla nomina di un vincitore …”.
Su tali premesse, considerato che i principi espressi da Cass. Sez. Lav. 22439/2024 non sono applicabili al caso in esame, riguardando diversi aspetti della controversia di fatto non oggetto di giudizio e considerato, peraltro, che per i restanti aspetti non vi sono contestazioni specifiche della parte resistente, la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata,
con attribuzione di 12 punti per la classe di concorso ADSS e 6 punti per le classi di concorso
A048, A049.
In ordine alle spese di lite, la peculiarità e complessità delle questioni affrontate, oltre che la sussistenza di precedenti contrari, determinano la compensazione delle stesse nella misura
5 di 2/3. Per il restante 1/3 le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara, previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6, OM 112/2022 per gli aspetti indicati in motivazione, il diritto del ricorrente all'assegnazione nelle graduatorie di riferimento del punteggio aggiuntivo di 12 per la classe di concorso ADSS e 6 punti per le classi di concorso
A048, A049 per il servizio militare di leva prestato e condanna la parte resistente all'attribuzione del punteggio indicato;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in €. 1.230,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 15.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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