Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2022, proposto da
Anmic Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone e Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituiti in giudizio;
Regione BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione BR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Concordia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 0071860 del 26.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 – Attività produttive e valorizzazione del territorio, con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 per numero 12 posti di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo richiesti dalla società AN Riabilitazione con istanza del 30.04.2019 presentata con pratica SUAP n. 3922, reiterata con istanza prot. n. 39498 del 22.05.2022 – codice univoco 6926;
2) del parere di compatibilità negativo con la programmazione regionale prot. n. 381877 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione BR – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, acquisita al protocollo del Comune di Crotone in data 31.08.2022 al n. 64845 – avente ad oggetto “ Rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/2022. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992. Società Anmic Riabilitazione con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57 ” nella parte in cui viene espresso parere negativo sulla istanza volta ad ottenere l''autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria per n. 12 posti di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo richiesti da AN con istanza prot. SUAP n. 3922/2019, reiterata con istanza prot. SUAP n. 6926/2022;
3) della valutazione negativa resa dalla Regione BR – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 05.08.2022 in ordine alla istanza di AN volta ad ottenere l''autorizzazione alla realizzazione per n. 12 posti letto di Riabilitazione a Ciclo Continuativo/Residenziale Autismo, per come richiamata nel parere di compatibilità, anche se non conosciuta e laddove di interesse;
4) della valutazione dell'ASP di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse;
5) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell''istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione BR, del Ministero della Salute e del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TT ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Di seguito si riepilogano i principali fatti di causa:
- AN opera nel settore socio sanitario, gestendo strutture di riabilitazione integrate nella rete territoriale e vantando un’esperienza pluridecennale specialistica nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico;
- in data 30 aprile 2019, richiedeva l’autorizzazione sanitaria per la realizzazione di un centro di riabilitazione, dedicato ai disturbi dello spettro autistico, per n. 12 posti letto a ciclo continuativo e n. 20 posti letto a ciclo diurno/semiresidenziale;
- l'istanza veniva inizialmente respinta per mancanza di fabbisogno, in quanto i posti disponibili erano stati assegnati a un'altra struttura (Villa Chiarella), sicché AN ne ha impugnato le autorizzazioni rilasciate;
- con la sentenza n. 602 del 6 aprile 2022, questo Tribunale annullava le autorizzazioni rilasciate alla società Villa Chiarella, determinando la conseguente disponibilità del fabbisogno territoriale precedentemente saturato;
- con nota del 20 maggio 2022, AN sollecitava la riattivazione del procedimento autorizzativo avviato a seguito dell’istanza presentata in data 30 aprile 2019;
- tale procedimento si concludeva con l’adozione di due distinti provvedimenti: la determinazione dirigenziale n. 1626 del 23 settembre 2022, con la quale il Comune di Crotone autorizzava AN per soli n. 10 posti letto a ciclo diurno/semiresidenziale; la nota prot. n. 71860 del 26 settembre 2022, con la quale il Comune di Crotone negava il rilascio dell’autorizzazione per i 12 posti letto residenziali a ciclo continuativo di diniego integrale dell’istanza per n. 12 posti a ciclo continuativo.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, AN ha impugnato la citata nota prot. n. 71860 del 26 settembre 2022, nonché (per la parte di interesse) il parere di compatibilità negativo emesso dalla Regione BR, ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992, e la presupposta valutazione negativa del settore assistenza territoriale regionale (prot. n. 362488 del 5 agosto 2022), richiamata nel parere.
3. La ricorrente affida il gravame alle seguenti censure:
- l’amministrazione avrebbe violato l’art. 8 ter del d.lgs. 502/1992, l’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 24/2008, nonché i criteri di scelta e di priorità definiti dell'art. 6 del Regolamento attuativo approvato con DCA 81/2016, disattendendo, in particolare, il criterio cronologico che avrebbe dovuto garantire priorità all’istanza presentata dalla AN, risalente al 2019;
- il diniego si porrebbe in aperto contrasto con l’Allegato 1 del DCA 65/2020, il quale fissa per l’ASP di Crotone un fabbisogno programmato di 12 prestazioni residenziali, corrispondente a quanto richiesto dall’AN;
- sarebbe infondata la ragione di diniego basata sulla mancata di posizione di “centralità” territoriale di Crotone rispetto all'Area Centro (CZ-KR-VV), trattandosi di centro urbano ad alta densità, equidistante dalle altre province e strategicamente idoneo a coprire il bacino d’utenza definito;
- risulterebbe irragionevole negare l’autorizzazione in presenza di un’offerta sanitaria nulla nella provincia di Crotone, impedendo l’operatività di una struttura d’avanguardia già pronta a soddisfare i bisogni della collettività.
4. Si sono costituiti il Ministero della Salute e il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione BR, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva.
5. Si è costituita anche la Regione BR, che ha difeso la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
6. In data 14 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., insistendo nelle proprie conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Salute e dal Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione BR, poiché, come già chiarito da questo TAR, con il DCA n. 145/2020 è stato disposto “ di attribuire […] al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all’esercizio ai sensi dell’art. 11, comma 6, della L.R. 24/2008 nonché delle volture delle autorizzazioni all’esercizio a seguito di cessione ” (fr. TAR BR, Catanzaro, sez. II, 9 giugno 2021, n. 1142).
9. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
10. La controversia ha ad oggetto la legittimità del diniego opposto all’istanza presentata dall’AN per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un centro di riabilitazione per l’autismo.
In particolare, l’amministrazione regionale ha fondato il proprio parere negativo (al quale il Comune si è conformato) sulla necessità di “ garantire la collocazione “nei centri a maggiore intensità abitativa e facilmente raggiungibili” rispetto all’intera area centro che comprende le province di KR, CZ e VV ”.
11. In via preliminare, il Collegio ritiene di ribadire l’orientamento secondo il quale “ l’espressione, da parte della Regione, del parere, obbligatorio e vincolante, di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale della realizzazione o dell’ampliamento di una struttura sanitaria è attività connotata da amplissima discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, dovendosi valutare la più opportuna allocazione delle risorse ” (cfr., ex multis , TAR BR, Catanzaro, sez. II, 21 novembre 2023, n. 1495), sicché essa è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove emergano profili di macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti, qui non ravvisabili.
12. Infatti, nel caso di specie, con il DCA n. 65/2020, la Regione BR (in assenza di una stima epidemiologica consolidata a livello nazionale) ha ritenuto “ di procedere, in via sperimentale con un'offerta minima e quindi di prevedere l'attivazione di 3 strutture residenziali (con 12 pl ciascuna) distribuite nelle diverse aree geografiche ”, privilegiando quali criteri direttivi per l’attuazione della rete locale:
- il “ Dimensionamento delle strutture ”, ossia la “ possibilità di previsione di moduli di diverso livello di assistenza, nella stessa struttura, al fine di favorire al massimo la continuità nei percorsi assistenziali ”;
- la “ Distribuzione territoriale ”, ossia “ garantire la collocazione nei centri a maggiore densità abitativa e facilmente raggiungibili ”.
Pertanto, il parere negativo della Regione BR e il conseguente diniego del Comune di Crotone opposto ad AN non appaiono frutto di un esercizio arbitrario del potere, ma l’applicazione coerente dei criteri definiti con il DCA n. 65/2020 di massima accessibilità per l'utenza dell'intero comprensorio (Area Centro), privilegiando la posizione geografica "centrale" della struttura sanitaria richiedente.
Di contro, come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, l’attivazione dell’unica struttura residenziale dell’Area Centro presso il Comune di Crotone avrebbe determinato una palese delocalizzazione del servizio, rendendolo difficilmente raggiungibile dagli utenti delle altre province di Catanzaro e Vibo Valentia.
La scelta di privilegiare il baricentro geografico e infrastrutturale (caratterizzato dalla presenza di snodi autostradali e aeroportuali) costituisce, dunque, espressione di una discrezionalità tecnica logica e proporzionata, immune dai vizi di illogicità o sviamento dedotti, rendendo recessivo, in tale contesto, il criterio della priorità cronologica invocato dalla ricorrente.
13. In conclusione, il ricorso va respinto, essendo infondato per le ragioni esposte, mentre la peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT ED | IV LE |
IL SEGRETARIO