TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/08/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 777/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elisa Finucci Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Isabella Annalisa Monte Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti raggiungono il seguente accordo all'udienza del 17.7.2025:
“1. affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
2. le parti si impegnano a spostare la residenza della figlia entro il termine di 15 giorni da oggi;
3. salvi i diversi accordi tra le parti, il padre starà con la figlia tutti i venerdì con il pernotto e riaccompagno a casa della madre il sabato sera, nonché anche la domenica a fine settimana alternati, inserendo quindi anche il pernotto del sabato;
durante le vacanze estive il padre starà con due settimane anche non consecutive da Per_1 concordarsi entro il 30 maggio;
durante le vacanze natalizie starà la settimana di Natale con la mamma, salvo il pranzo di Per_1
Santo Stefano che passerà con il padre, nonché l'intera settimana comprendente il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanze dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni,
4. il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di di € 350,00 oltre a rivalutazione ISTAT e 50% di spese straordinarie;
Per_1
5. assegno unico e detrazione di legge al 50%;
6. le parti di comune accordo decidono di transigere la questione inerente ai pregressi assegni di mantenimento in favore di oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. Per_1
5530/2024 pendente avanti a questo Tribunale nei seguenti termini: il signor , senza nulla Pt_1 riconoscere e a solo spirito transattivo verserà a tacitazione di ogni avversa pretesa € 7.000,00 in favore di ed € 7.000,00 in favore della figlia che verranno versati, questi ultimi, Controparte_1 Per_1 nel conto corrente della bambina già esistente, le cui coordinate saranno comunicate dalla madre al padre. La somma in favore di dovrà essere versata entro 7 giorni dalla presente udienza, Per_1 mentre la somma in favore della sig.ra dovrà essere versata entro il 31.12.2025; i genitori CP_1 di comune accordo decideranno se e come investire le somme sul conto corrente di le parti si Per_1 impegnano ad abbandonare il giudizio predetto di opposizione a decreto ingiuntivo;
7. spese di lite del presente giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 sono genitori non coniugati di nata il [...]. Per_1
In data 17.2.2025 depositava ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.47 c.p.c.
si costituiva in data 12.5.2025. Controparte_1
All'udienza del 17.6.2025 comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, ritenuta la necessità di sentire rinviava all'udienza del 10.7.2025. Per_1
All'udienza di cui sopra, a seguito dell'audizione della minore, le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice delegato si riservava di riferire al collegio.
Ciò premesso l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse di e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e Per_1 dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione di autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 777/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elisa Finucci Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Isabella Annalisa Monte Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti raggiungono il seguente accordo all'udienza del 17.7.2025:
“1. affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
2. le parti si impegnano a spostare la residenza della figlia entro il termine di 15 giorni da oggi;
3. salvi i diversi accordi tra le parti, il padre starà con la figlia tutti i venerdì con il pernotto e riaccompagno a casa della madre il sabato sera, nonché anche la domenica a fine settimana alternati, inserendo quindi anche il pernotto del sabato;
durante le vacanze estive il padre starà con due settimane anche non consecutive da Per_1 concordarsi entro il 30 maggio;
durante le vacanze natalizie starà la settimana di Natale con la mamma, salvo il pranzo di Per_1
Santo Stefano che passerà con il padre, nonché l'intera settimana comprendente il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanze dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni,
4. il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di di € 350,00 oltre a rivalutazione ISTAT e 50% di spese straordinarie;
Per_1
5. assegno unico e detrazione di legge al 50%;
6. le parti di comune accordo decidono di transigere la questione inerente ai pregressi assegni di mantenimento in favore di oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. Per_1
5530/2024 pendente avanti a questo Tribunale nei seguenti termini: il signor , senza nulla Pt_1 riconoscere e a solo spirito transattivo verserà a tacitazione di ogni avversa pretesa € 7.000,00 in favore di ed € 7.000,00 in favore della figlia che verranno versati, questi ultimi, Controparte_1 Per_1 nel conto corrente della bambina già esistente, le cui coordinate saranno comunicate dalla madre al padre. La somma in favore di dovrà essere versata entro 7 giorni dalla presente udienza, Per_1 mentre la somma in favore della sig.ra dovrà essere versata entro il 31.12.2025; i genitori CP_1 di comune accordo decideranno se e come investire le somme sul conto corrente di le parti si Per_1 impegnano ad abbandonare il giudizio predetto di opposizione a decreto ingiuntivo;
7. spese di lite del presente giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 sono genitori non coniugati di nata il [...]. Per_1
In data 17.2.2025 depositava ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.47 c.p.c.
si costituiva in data 12.5.2025. Controparte_1
All'udienza del 17.6.2025 comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, ritenuta la necessità di sentire rinviava all'udienza del 10.7.2025. Per_1
All'udienza di cui sopra, a seguito dell'audizione della minore, le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice delegato si riservava di riferire al collegio.
Ciò premesso l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse di e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e Per_1 dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione di autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-5;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi