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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Francesconi Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Gianni Bertuccini
opponente
nei confronti di
(C.F. , e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Francesco Concio
opposta
conclusioni:
per parte opponente: “IN VIA ISTRUTTORIA perché l'adito Tribunale ammetta tutti i mezzi di prova
richiesti e non ammessi, in particolare: perché sia disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, di cui alla
memoria ex art. 171 ter n.2 cpc dell'esponente. Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale di Arezzo – Sezione Civile -
omnibus contrariis rejectis: - dichiarare nullo e/o inefficace e/o improcedibile, annullare e comunque revocare
il decreto ingiuntivo telematico n°585/2023 R.D.I. emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.05.2023 nel
procedimento a ruolo n°1106/2023 R.G. (depositato il 31.05.2023), perché: IN RITO 1) è nulla la
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte agli atti;
2) emesso a favore di CP_3
- tramite mandataria rappresentata dalla procuratrice Avv. EF
[...] Controparte_2
1 R.G. n. 1748/2023
- priva di legittimazione attiva e/o di titolarità del lato attivo del credito, nonché queste ultime agenti Pt_2
in forza di atti di procura/mandato nulli sia per indeterminatezza dell'oggetto, sia per la mancata spendita
del nome del rappresentato mandante, sia perché la e, prima di lei, la Controparte_2 CP_4
[...
, oltre che la difettano della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione CP_1
crediti, non essendo iscritte all'albo ex art. 106 TUB, dunque per essere l'atto, con cui la CP_1
ha attribuito la riscossione dei propri crediti alla (poi fusa per incorporazione nella CP_4 CP_2
, nullo per violazione di norme imperative;
3) emesso in mancanza di valida prova scritta
[...]
del credito vantato, in quanto non idonee né validamente formate e sottoscritte le attestazioni ex art. 50
T.U.B. addotte a prova, sottoscritte da soggetto inidentificato nella qualità, sia per indeterminatezza del
titolo posto a fondamento della domanda svolta nei confronti dell'addotto fideiussore, con Parte_1
conseguente ed eccepita nullità della domanda stessa;
NEL MERITO 4) in quanto non è stata fornita dalla
ricorrente la valida prova del credito richiesto, qui disconosciuto nella sua fondatezza, debenza e nella
quantificazione operata dalla ingiunta;
5) in quanto è inesistente, o comunque è da ritenersi nullo, il
rapporto di garanzia invocato da controparte per la fidejussione facente obbligo ad anche per Parte_1
violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del TFUE in quanto il relativo atto è riproduttivo
delle clausole uniformi contenute negli schemi dell'ABI (docc.1 e 2), ovvero e comunque per
indeterminatezza ed indeterminabilità dell'obbligazione garantita, ivi prevista, così come l'esponente chiede
che sia accertato e dichiarato;
6) in quanto il diritto azionato nei confronti del fideiussore è Parte_1
prescritto; IN IPOTESI 7) ove ritenuto sussistente e non nullo il rapporto di fidejussione, invocato dalla
controparte nei confronti di voglia, il Tribunale, dichiarare nulla la clausola di cui all'art.6 Parte_1
dell'atto di fideiussione del 26/4/1994 (doc.7 avversario), derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., anche,
per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del TFUE, in quanto, riproduttiva di quella
(art.6), uniforme, contenuta negli schemi dell'ABI (docc.1 e 2); 8) voglia, pertanto ed in ipotesi dichiarare
estinto, ove ritenuto sussistente e non nullo, il rapporto di fidejussione, invocato dalla controparte nei
confronti di ai sensi dell'art. 1957 C.C., per inutile decorso del termine di 6 mesi, entro il Parte_1
quale il creditore avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore, a pena di decadenza e, per
l'effetto, voglia revocare, comunque voglia dichiarare invalido e/o inefficace, il d.i. opposto;
9) ove ritenuto
sussistente e non nullo il rapporto di fidejussione, invocato dalla controparte nei confronti di Pt_1
voglia dichiarare nulle tutte le clausole riproduttive di quelle, uniformi, contenute negli schemi
[...]
dell'ABI (docc.1 e 2), allegato all'atto di citazione, per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art.
101 del TFUE;
COMUNQUE 10) voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto, dall'esponente, in favore
2 R.G. n. 1748/2023
della convenuta opposta, per alcun titolo o ragione;
11) voglia, in ogni caso, dichiarare non dovute le spese e
le competenze, liquidate ed addebitate ad nel decreto ingiuntivo opposto;
12) con vittoria di Parte_1
spese e di competenze di lite del giudizio, con oneri ed accessori di legge”;
per parte opposta: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via
preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata
opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex
art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto
infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - respingere l'avversaria domanda riconvenzionale di
accertamento del controcredito, per essere stata proposta in danno di soggetto non Controparte_1
legittimato. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della
somma complessiva di Euro 23.958,61, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola
sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del
presente giudizio”. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i
parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese
vive.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 585/2023 (R.G. n.1106/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di
[...]
per la somma di € 23.958,61, oltre interessi e spese, a titolo di residuo del finanziamento CP_1
chirografario n. 04/81/15/0300053 e successivo atto di modifica del 30/10/2012 concesso dall'allora alla e Controparte_5 Controparte_6
garantito da fideiussione prestata da e Parte_1 Controparte_6
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
In via preliminare, parte opponente ha eccepito:
i. la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata notificata,
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo opposto, la procura alle liti conferita dall'odierna opposta ai propri difensori;
ii. l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010;
3 R.G. n. 1748/2023
iii. la carenza di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria Controparte_1
non essendo sufficiente il mero avviso di cessione Controparte_2
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
iv. il difetto di procura di non avendo la mandataria speso CP_1 CP_1 Parte_3
il nome della mandante;
v. la carenza del potere di rappresentanza di quale Controparte_2
soggetto incaricato dal servicer, non avendo dimostrato di essere regolarmente iscritta
ex art. 106 TUB nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'IT.
Nel merito, ha poi dedotto:
i. la nullità della fideiussione allegata nel fascicolo monitorio per indeterminatezza dell'oggetto;
ii. la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole dello schema ABI
censurate dalla Banca d'IT per violazione della normativa antitrust;
iii. l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
iv. l'illegittima applicazione al contratto di finanziamento di interessi usurari,
anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio e per Controparte_1
essa, quale mandataria, la quale, premettendo di aver Controparte_2
acquistato pro soluto, in forza di un contratto di cessione concluso con Nuova Controparte_5
, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto CP_5
legislativo del 1°settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta da evidenziando: Parte_1
i. di aver instaurato il tentativo di mediazione presso l'organismo Inmedio;
ii. la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
iii. la sussistenza della legittimazione in capo a così come risultante Controparte_1
dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 4 maggio 2017;
i. la validità della procura conferita da a Controparte_1 CP_4
ii. la validità della fideiussione sottoscritta dall essendo stata stipulata in un Pt_1
periodo lontano rispetto all'accertamento condotto dalla Banca d'IT e la conseguente legittimità della deroga dell'art. 1957 c.c.;
4 R.G. n. 1748/2023
iii. la sussistenza degli obblighi di garanzia anche in caso di nullità parziale ex art. 1419
c.c., in considerazione delle clausole n.1,3, 7,10 contenute nella fideiussione;
iv. l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
3. All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto del 1° dicembre 2023, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
5. Con ordinanza riservata del 16 marzo 2024, l'intestato Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c.
6. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18 dicembre 2024, le parti hanno concluso nei termini sopra richiamati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
8. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 23.958,61, vantato da nei Controparte_1
confronti di quale fideiussore della società Parte_1 Controparte_6
a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n.
[...]
04/81/15/0300053, stipulato il 4 agosto 2011 tra e modificato con atto del 30 ottobre CP_6
2012.
9. L'odierna opponente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: i. nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
ii. carenza di legittimazione attiva in capo a e alla Controparte_1
mandataria iii. difetto di procura di iv. la Controparte_2 Controparte_1
carenza del potere di rappresentanza di quale soggetto Controparte_2
5 R.G. n. 1748/2023
incaricato dal servicer, non avendo dimostrato di essere regolarmente iscritta ex art. 106 TUB
nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'IT; v. nullità della fideiussione allegata nel fascicolo monitorio per indeterminatezza dell'oggetto; vi. la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'IT per violazione della normativa
antitrust; vii. l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; viii. l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
10. Tanto premesso, e richiamato il principio della “ragione più liquida” (Cass. SSUU n. 9936/2014),
risulta assorbente l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e dell'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A fondamento dell'eccezione di nullità, l'opponente ha allegato che la fideiussione omnibus
prodotta sub doc. 7 di parte opponente riproduce le clausole dello schema ABI censurate dalla
Banca d'IT per violazione della normativa antitrust.
La questione oggetto dell'eccezione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'IT, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione
omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (doc. 3,4, 5 parte opponente)
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'IT, queste clausole esorbitavano lo scopo – in sé legittimo – di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della
6 R.G. n. 1748/2023
banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
L'uniforme applicazione di tali clausole costituiva, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'IT si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
7 R.G. n. 1748/2023
Al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, è necessaria la produzione in giudizio -
oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è
detto - del provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus
predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo;
il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'IT con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca antecedente o successiva al provvedimento Banca d'IT 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'IT, occorre altresì la prova che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione
omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'IT 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
11. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emerso che le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione omnibus del 26 aprile 1994 e rideterminata con atto del 21 dicembre 2004 e successivamente con atto del 25 agosto 2011 costituiscono pedissequa applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute dal provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2005 in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.
Invero, la fideiussione del 1994 riproduce la c.d. clausola di reviviscenza (art. 2), la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) e la c.d. clausola di sopravvivenza (art. 8), clausole conformi allo schema ABI di cui alla circolare n. 20 del 17 giugno 1987 (sub doc. 2 fascicolo parte opponente) e ripreso dallo schema ABI del 2003 (sub doc. 1 parte opponente), modello che, come sopra evidenziato, è stato sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT (doc. 4
parte opponente).
Ritiene il Tribunale che l'odierno opponente abbia provato l'esistenza di una prassi uniforme anticoncorrenziale già all'epoca della stipulazione della fideiussione.
8 R.G. n. 1748/2023
Ed infatti, se è vero che l'accertamento svolto dalla Banca d'IT con il provvedimento 55/2005 si basa su un'indagine di mercato condotta successivamente alla stipula della fideiussione, va d'altro canto sottolineato che lo stesso provvedimento del 2005, al punto 93, ha riconosciuto che vi era già
una consolidata prassi bancaria per l'inserimento delle tre clausole preesistente al modello ABI del
2003 (“Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole
esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard
dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema
dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva
introduzione di quest'ultimo.”); poco sopra si legge che l'Autorità garante e del mercato, nel parere reso sull'istruttoria, aveva rilevato che talune delle clausole uniformi individuate nella circolare del
2003 avrebbero dovuto essere modificate dall'ABI già in esito al provvedimento della n. 12 del
1994 (cfr. doc. 3, allegato alla memoria ex art. 171 ter, co.1, n. 2 c.p.c.).
Pertanto, considerato che il contrasto delle clausole delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente è
con la legge 287 del 1990, già in vigore nel 1992, che già all'epoca sussisteva la prassi anticoncorrenziale, come rilevato dalla Banca d'IT nel 2005, e che la fideiussione del 1992 è stata richiamata con atti successivi del 2004 e del 2011 – con i quali è stato solo rideterminato l'importo della fideiussione del 1994 – si ritiene che sussista la causa di invalidità ritenuta dalla Suprema
Corte.
In proposito, va sottolineato che nel 2004 è stato solo rideterminato l'importo della fideiussione concessa nel 1994, senza alcuna modifica delle clausole contrattuali (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter, co.1, n. 2 c.p.c.); anche in epoca successiva al provvedimento Banca d'IT
55/2005, in particolare al momento della rideterminazione della fideiussione del 25 agosto 2011, è
stato solo rideterminato l'importo della fideiussione, senza alcuna modifica delle clausole originariamente predisposte (cfr. doc. 7). A ciò si aggiunga che l'opponente ha anche versato in atti un campionario di fideiussioni adottate da diversi istituti di credito italiani successivamente al periodo di accertamento condotto dalla Banca d'IT, tutte sovrapponibili allo schema ABI del
2003 censurato dalla Banca d'IT, in quanto contenenti le tre clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust (cfr. doc. 6).
Ebbene, a fronte di quanto allegato e prodotto dalla parte opponente, non risulta che le clausole in questione siano state oggetto di pattuizione con il fideiussore e non meramente imposte quale contrattazione uniforme ed anticoncorrenziale.
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12. Alla luce delle considerazioni che precedono, è fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione de quo, nullità che, in assenza di allegazioni e di prova contraria, non si ritiene possa essere estesa all'intero contratto.
Giova, in proposito, rammentare che la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Tale ultima evenienza non si rinviene nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione dei garanti, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più
gravosa per i medesimi, imponendo maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Al contempo, è del tutto evidente che anche la Banca ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, posto che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità
derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
13. Come sopra evidenziato, parte opponente ha anche tempestivamente eccepito l'intervenuta decadenza della Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ai sensi dell'art. 1957, co. 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
Nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, l'art. 1957, co. 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia, senza lasciarlo per un tempo indeterminato nell'incertezza sull'avvenuto adempimento o meno da parte del debitore principale.
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Nel caso di specie, l'iniziativa della Banca nei confronti del fideiussore non è stata coltivata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., posto che, a fronte della risoluzione del contratto di finanziamento chirografario avvenuta il 27 gennaio 2020, la Banca ha inviato lettera di messa in mora all'odierno opponente soltanto il 30 agosto 2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) ed ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo soltanto nel 2023.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere revocato nei confronti di Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 585/2023 (r.g.n. 1106/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo,
[...]
assorbito ogni ulteriore profilo.
15. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da nota spese depositata dalla difesa di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto, n. 585/2023 (r.g.n. Parte_1
1106/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite del presente giudizio, liquidate Controparte_2 Parte_1
in € 5.077,00, per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Arezzo, in data 17 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Francesconi Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Gianni Bertuccini
opponente
nei confronti di
(C.F. , e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Francesco Concio
opposta
conclusioni:
per parte opponente: “IN VIA ISTRUTTORIA perché l'adito Tribunale ammetta tutti i mezzi di prova
richiesti e non ammessi, in particolare: perché sia disposto l'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, di cui alla
memoria ex art. 171 ter n.2 cpc dell'esponente. Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale di Arezzo – Sezione Civile -
omnibus contrariis rejectis: - dichiarare nullo e/o inefficace e/o improcedibile, annullare e comunque revocare
il decreto ingiuntivo telematico n°585/2023 R.D.I. emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.05.2023 nel
procedimento a ruolo n°1106/2023 R.G. (depositato il 31.05.2023), perché: IN RITO 1) è nulla la
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte agli atti;
2) emesso a favore di CP_3
- tramite mandataria rappresentata dalla procuratrice Avv. EF
[...] Controparte_2
1 R.G. n. 1748/2023
- priva di legittimazione attiva e/o di titolarità del lato attivo del credito, nonché queste ultime agenti Pt_2
in forza di atti di procura/mandato nulli sia per indeterminatezza dell'oggetto, sia per la mancata spendita
del nome del rappresentato mandante, sia perché la e, prima di lei, la Controparte_2 CP_4
[...
, oltre che la difettano della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione CP_1
crediti, non essendo iscritte all'albo ex art. 106 TUB, dunque per essere l'atto, con cui la CP_1
ha attribuito la riscossione dei propri crediti alla (poi fusa per incorporazione nella CP_4 CP_2
, nullo per violazione di norme imperative;
3) emesso in mancanza di valida prova scritta
[...]
del credito vantato, in quanto non idonee né validamente formate e sottoscritte le attestazioni ex art. 50
T.U.B. addotte a prova, sottoscritte da soggetto inidentificato nella qualità, sia per indeterminatezza del
titolo posto a fondamento della domanda svolta nei confronti dell'addotto fideiussore, con Parte_1
conseguente ed eccepita nullità della domanda stessa;
NEL MERITO 4) in quanto non è stata fornita dalla
ricorrente la valida prova del credito richiesto, qui disconosciuto nella sua fondatezza, debenza e nella
quantificazione operata dalla ingiunta;
5) in quanto è inesistente, o comunque è da ritenersi nullo, il
rapporto di garanzia invocato da controparte per la fidejussione facente obbligo ad anche per Parte_1
violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del TFUE in quanto il relativo atto è riproduttivo
delle clausole uniformi contenute negli schemi dell'ABI (docc.1 e 2), ovvero e comunque per
indeterminatezza ed indeterminabilità dell'obbligazione garantita, ivi prevista, così come l'esponente chiede
che sia accertato e dichiarato;
6) in quanto il diritto azionato nei confronti del fideiussore è Parte_1
prescritto; IN IPOTESI 7) ove ritenuto sussistente e non nullo il rapporto di fidejussione, invocato dalla
controparte nei confronti di voglia, il Tribunale, dichiarare nulla la clausola di cui all'art.6 Parte_1
dell'atto di fideiussione del 26/4/1994 (doc.7 avversario), derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., anche,
per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del TFUE, in quanto, riproduttiva di quella
(art.6), uniforme, contenuta negli schemi dell'ABI (docc.1 e 2); 8) voglia, pertanto ed in ipotesi dichiarare
estinto, ove ritenuto sussistente e non nullo, il rapporto di fidejussione, invocato dalla controparte nei
confronti di ai sensi dell'art. 1957 C.C., per inutile decorso del termine di 6 mesi, entro il Parte_1
quale il creditore avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore, a pena di decadenza e, per
l'effetto, voglia revocare, comunque voglia dichiarare invalido e/o inefficace, il d.i. opposto;
9) ove ritenuto
sussistente e non nullo il rapporto di fidejussione, invocato dalla controparte nei confronti di Pt_1
voglia dichiarare nulle tutte le clausole riproduttive di quelle, uniformi, contenute negli schemi
[...]
dell'ABI (docc.1 e 2), allegato all'atto di citazione, per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e dell'art.
101 del TFUE;
COMUNQUE 10) voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto, dall'esponente, in favore
2 R.G. n. 1748/2023
della convenuta opposta, per alcun titolo o ragione;
11) voglia, in ogni caso, dichiarare non dovute le spese e
le competenze, liquidate ed addebitate ad nel decreto ingiuntivo opposto;
12) con vittoria di Parte_1
spese e di competenze di lite del giudizio, con oneri ed accessori di legge”;
per parte opposta: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via
preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata
opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex
art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto
infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - respingere l'avversaria domanda riconvenzionale di
accertamento del controcredito, per essere stata proposta in danno di soggetto non Controparte_1
legittimato. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della
somma complessiva di Euro 23.958,61, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola
sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del
presente giudizio”. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i
parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese
vive.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 585/2023 (R.G. n.1106/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di
[...]
per la somma di € 23.958,61, oltre interessi e spese, a titolo di residuo del finanziamento CP_1
chirografario n. 04/81/15/0300053 e successivo atto di modifica del 30/10/2012 concesso dall'allora alla e Controparte_5 Controparte_6
garantito da fideiussione prestata da e Parte_1 Controparte_6
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
In via preliminare, parte opponente ha eccepito:
i. la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata notificata,
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo opposto, la procura alle liti conferita dall'odierna opposta ai propri difensori;
ii. l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 del d. lgs. n. 28/2010;
3 R.G. n. 1748/2023
iii. la carenza di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria Controparte_1
non essendo sufficiente il mero avviso di cessione Controparte_2
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
iv. il difetto di procura di non avendo la mandataria speso CP_1 CP_1 Parte_3
il nome della mandante;
v. la carenza del potere di rappresentanza di quale Controparte_2
soggetto incaricato dal servicer, non avendo dimostrato di essere regolarmente iscritta
ex art. 106 TUB nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'IT.
Nel merito, ha poi dedotto:
i. la nullità della fideiussione allegata nel fascicolo monitorio per indeterminatezza dell'oggetto;
ii. la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole dello schema ABI
censurate dalla Banca d'IT per violazione della normativa antitrust;
iii. l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
iv. l'illegittima applicazione al contratto di finanziamento di interessi usurari,
anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio e per Controparte_1
essa, quale mandataria, la quale, premettendo di aver Controparte_2
acquistato pro soluto, in forza di un contratto di cessione concluso con Nuova Controparte_5
, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto CP_5
legislativo del 1°settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta da evidenziando: Parte_1
i. di aver instaurato il tentativo di mediazione presso l'organismo Inmedio;
ii. la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
iii. la sussistenza della legittimazione in capo a così come risultante Controparte_1
dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 52 del 4 maggio 2017;
i. la validità della procura conferita da a Controparte_1 CP_4
ii. la validità della fideiussione sottoscritta dall essendo stata stipulata in un Pt_1
periodo lontano rispetto all'accertamento condotto dalla Banca d'IT e la conseguente legittimità della deroga dell'art. 1957 c.c.;
4 R.G. n. 1748/2023
iii. la sussistenza degli obblighi di garanzia anche in caso di nullità parziale ex art. 1419
c.c., in considerazione delle clausole n.1,3, 7,10 contenute nella fideiussione;
iv. l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
3. All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto del 1° dicembre 2023, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
5. Con ordinanza riservata del 16 marzo 2024, l'intestato Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c.
6. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18 dicembre 2024, le parti hanno concluso nei termini sopra richiamati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
8. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 23.958,61, vantato da nei Controparte_1
confronti di quale fideiussore della società Parte_1 Controparte_6
a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n.
[...]
04/81/15/0300053, stipulato il 4 agosto 2011 tra e modificato con atto del 30 ottobre CP_6
2012.
9. L'odierna opponente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: i. nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
ii. carenza di legittimazione attiva in capo a e alla Controparte_1
mandataria iii. difetto di procura di iv. la Controparte_2 Controparte_1
carenza del potere di rappresentanza di quale soggetto Controparte_2
5 R.G. n. 1748/2023
incaricato dal servicer, non avendo dimostrato di essere regolarmente iscritta ex art. 106 TUB
nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'IT; v. nullità della fideiussione allegata nel fascicolo monitorio per indeterminatezza dell'oggetto; vi. la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'IT per violazione della normativa
antitrust; vii. l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; viii. l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
10. Tanto premesso, e richiamato il principio della “ragione più liquida” (Cass. SSUU n. 9936/2014),
risulta assorbente l'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e dell'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A fondamento dell'eccezione di nullità, l'opponente ha allegato che la fideiussione omnibus
prodotta sub doc. 7 di parte opponente riproduce le clausole dello schema ABI censurate dalla
Banca d'IT per violazione della normativa antitrust.
La questione oggetto dell'eccezione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'IT, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione
omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (doc. 3,4, 5 parte opponente)
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'IT, queste clausole esorbitavano lo scopo – in sé legittimo – di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della
6 R.G. n. 1748/2023
banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
L'uniforme applicazione di tali clausole costituiva, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'IT si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
7 R.G. n. 1748/2023
Al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, è necessaria la produzione in giudizio -
oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è
detto - del provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus
predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo;
il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'IT con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca antecedente o successiva al provvedimento Banca d'IT 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'IT, occorre altresì la prova che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione
omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'IT 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
11. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emerso che le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione omnibus del 26 aprile 1994 e rideterminata con atto del 21 dicembre 2004 e successivamente con atto del 25 agosto 2011 costituiscono pedissequa applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute dal provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2005 in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.
Invero, la fideiussione del 1994 riproduce la c.d. clausola di reviviscenza (art. 2), la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) e la c.d. clausola di sopravvivenza (art. 8), clausole conformi allo schema ABI di cui alla circolare n. 20 del 17 giugno 1987 (sub doc. 2 fascicolo parte opponente) e ripreso dallo schema ABI del 2003 (sub doc. 1 parte opponente), modello che, come sopra evidenziato, è stato sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT (doc. 4
parte opponente).
Ritiene il Tribunale che l'odierno opponente abbia provato l'esistenza di una prassi uniforme anticoncorrenziale già all'epoca della stipulazione della fideiussione.
8 R.G. n. 1748/2023
Ed infatti, se è vero che l'accertamento svolto dalla Banca d'IT con il provvedimento 55/2005 si basa su un'indagine di mercato condotta successivamente alla stipula della fideiussione, va d'altro canto sottolineato che lo stesso provvedimento del 2005, al punto 93, ha riconosciuto che vi era già
una consolidata prassi bancaria per l'inserimento delle tre clausole preesistente al modello ABI del
2003 (“Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole
esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard
dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema
dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva
introduzione di quest'ultimo.”); poco sopra si legge che l'Autorità garante e del mercato, nel parere reso sull'istruttoria, aveva rilevato che talune delle clausole uniformi individuate nella circolare del
2003 avrebbero dovuto essere modificate dall'ABI già in esito al provvedimento della n. 12 del
1994 (cfr. doc. 3, allegato alla memoria ex art. 171 ter, co.1, n. 2 c.p.c.).
Pertanto, considerato che il contrasto delle clausole delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente è
con la legge 287 del 1990, già in vigore nel 1992, che già all'epoca sussisteva la prassi anticoncorrenziale, come rilevato dalla Banca d'IT nel 2005, e che la fideiussione del 1992 è stata richiamata con atti successivi del 2004 e del 2011 – con i quali è stato solo rideterminato l'importo della fideiussione del 1994 – si ritiene che sussista la causa di invalidità ritenuta dalla Suprema
Corte.
In proposito, va sottolineato che nel 2004 è stato solo rideterminato l'importo della fideiussione concessa nel 1994, senza alcuna modifica delle clausole contrattuali (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 171 ter, co.1, n. 2 c.p.c.); anche in epoca successiva al provvedimento Banca d'IT
55/2005, in particolare al momento della rideterminazione della fideiussione del 25 agosto 2011, è
stato solo rideterminato l'importo della fideiussione, senza alcuna modifica delle clausole originariamente predisposte (cfr. doc. 7). A ciò si aggiunga che l'opponente ha anche versato in atti un campionario di fideiussioni adottate da diversi istituti di credito italiani successivamente al periodo di accertamento condotto dalla Banca d'IT, tutte sovrapponibili allo schema ABI del
2003 censurato dalla Banca d'IT, in quanto contenenti le tre clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust (cfr. doc. 6).
Ebbene, a fronte di quanto allegato e prodotto dalla parte opponente, non risulta che le clausole in questione siano state oggetto di pattuizione con il fideiussore e non meramente imposte quale contrattazione uniforme ed anticoncorrenziale.
9 R.G. n. 1748/2023
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, è fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione de quo, nullità che, in assenza di allegazioni e di prova contraria, non si ritiene possa essere estesa all'intero contratto.
Giova, in proposito, rammentare che la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Tale ultima evenienza non si rinviene nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione dei garanti, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più
gravosa per i medesimi, imponendo maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Al contempo, è del tutto evidente che anche la Banca ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, posto che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità
derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
13. Come sopra evidenziato, parte opponente ha anche tempestivamente eccepito l'intervenuta decadenza della Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ai sensi dell'art. 1957, co. 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
Nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, l'art. 1957, co. 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia, senza lasciarlo per un tempo indeterminato nell'incertezza sull'avvenuto adempimento o meno da parte del debitore principale.
10 R.G. n. 1748/2023
Nel caso di specie, l'iniziativa della Banca nei confronti del fideiussore non è stata coltivata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., posto che, a fronte della risoluzione del contratto di finanziamento chirografario avvenuta il 27 gennaio 2020, la Banca ha inviato lettera di messa in mora all'odierno opponente soltanto il 30 agosto 2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) ed ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo soltanto nel 2023.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere revocato nei confronti di Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 585/2023 (r.g.n. 1106/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo,
[...]
assorbito ogni ulteriore profilo.
15. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da nota spese depositata dalla difesa di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto, n. 585/2023 (r.g.n. Parte_1
1106/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna e per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite del presente giudizio, liquidate Controparte_2 Parte_1
in € 5.077,00, per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Arezzo, in data 17 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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