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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 1889/2020 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso depositato in data 11.05.2020, da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ippedico, giusta mandato in Parte_1
atti
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Laera, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2020 ha chiesto pronunziarsi la Parte_1
separazione personale dal marito, . Premetteva: Controparte_1
pagina 1 di 6 - di aver contratto, in data 24.08.1989, in Terlizzi, matrimonio concordatario con il predetto e che dalla loro unione è nato, in data 15.12.90, il figlio, , il quale attualmente è Persona_1 titolare di un'azienda agricola e, pertanto, economicamente indipendente;
- di essere disoccupata e priva di qualsivoglia reddito, mentre è titolare di una Controparte_1
ditta individuale;
- che la casa coniugale sita a Terlizzi al viale Indipendenza n, 6 è di proprietà esclusiva del resistente;
- che da diverso tempo i rapporti si sono deteriorati a causa del comportamento di quest'ultimo il quale avrebbe progressivamente mostrato sempre maggior disinteresse verso la famiglia facendo venir meno ogni mezzo di sostentamento alla odierna ricorrente la quale sarebbe stata così costretta a ricorrere all'aiuto economico dei propri parenti ciò rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che il comportamento del che ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale, CP_1
giustifica la richiesta di addebito della separazione allo stesso.
Ha, dunque, concluso chiedendo: dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito a;
disporre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento non inferiore alla somma di € 500,00, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione ma preliminarmente evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dalla sarebbe Parte_1
stata proprio costei che, del tutto ingiustificatamente, avrebbe abbandonato la casa coniugale senza più farvi ritorno.
In merito all'assegno di mantenimento ex adverso richiesto deduceva che la predetta godrebbe di una situazione economica assai favorevole essendo imprenditrice agricola ed amministratrice della
Società Agricola Levanvivai S.r.l., nonché proprietaria di diversi beni immobili come da documentazione allegata risultando, dunque, infondata l'avversa affermazione di essere disoccupata e priva di reddito deducendo che essa è sempre stata autonoma economicamente.
Precisava, ancora, per completezza, che i figli nati dal matrimonio sono due e sono entrambi autonomi economicamente e che convive con il padre nella casa coniugale di esclusiva Per_1
proprietà dello stesso resistente e che, se è vero che egli è imprenditore Agricolo, è altrettanto vero che egli dispone di un modesto reddito come si evince dalla dichiarazione dei redditi allegata.
pagina 2 di 6 Su tali premesse ha concluso chiedendo: pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi senza riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza presidenziale del 22.09.2020 il Presidente del Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 400,00 alla ricorrente con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ed a decorrere dal mese in corso, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese.
La ricorrente depositava memoria integrativa riportandosi al ricorso introduttivo.
Passati alla fase contenziosa, chiesti e concessi i termini ex art 183 co. VI c.p.c. da entrambe le parti, depositava memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. esclusivamente il resistente e, con ordinanza del
14.10.2022, il tribunale rigettava le istanze formulate poiché afferenti a circostanze da provare documentalmente sicchè rinviava la causa per la precisazioni delle conclusioni, indi veniva assunta in decisione con ordinanza del 5.06.2024 ex art 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
"In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale" (Sez. l, Sentenza n. 1164 del 21. 1.2014 confermata da Sez. l,
Sentenza n. 8713 del 29. 4. 2015).
Nella fattispecie in esame, invero, le deduzioni delle parti forniscono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte alle allegazioni in atti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Va dunque disposta la separazione personale di e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151, comma l, c. c..
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al coniuge.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, dunque, per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge è chiamato a ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare resistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi.
Tanto premesso, la ricorrente nulla ha provato né chiesto di provare in punto di addebito della separazione al resistente sicchè la domanda, peraltro del tutto genericamente formulata, va in parte qua rigettata.
Venendo alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, si osserva che nelle note di udienza del 21.09.2020 e nella comparsa conclusiva la stessa ha ammesso di essere stata amministratrice della società agricola “Levanvivai S.r.l.” società che, tuttavia, risulta cancellata dal registro delle imprese dal 09/09/2020; con riferimento agli immobili, per lo più fondi agricoli, di cui
è proprietaria, ha dedotto che gli stessi sono oggetto di contratto di affitto parzialmente in favore dell'impresa “Azienda Vivaistica Tempesta Damiano”, di cui è titolare il resistente, (serre e avanserra con accesso dalla S.P. 107 Terlizzi – Giovinazzo, rustico in costruzione, uffici e scantinato ivi insistenti) e parzialmente in favore del figlio , come da Persona_1
documentazione in atti.
Orbene, non è dubbio, né peraltro vi è stata specifica contestazione da parte della ricorrente risultando poi documentalmente provato che la stessa sia professionalmente qualificata ed ha sempre svolto attività lavorativa (v. estratto INPS con decorrenza dal 1 gennaio 1992 ad agosto
2020); è proprietaria di fondi da cui, giusta documentazione in atti, ricava dei canoni di affitto. In disparte la considerazione che la società (levanvivai s.r.l.) di cui era legale rappresentante ed amministratore unico oltrechè socio unico è stata costituita nel 1997 e posta in liquidazione volontaria a settembre 2020 (il ricorso risale a quattro mesi prima).
Alla luce dei superiori elementi il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Venendo al profilo specifico dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, come di recente osservato dalla S.C.: << la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
pagina 4 di 6 degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; id. 16809/2019; id. 5605/2020; id.4327/2022). E' stato altresì precisato, in relazione allo stato di bisogno, che giustifica il contributo e rispetto al quale rilevano sia i redditi percepiti dal coniuge richiedente che la sua capacità lavorativa, che
l'attitudine al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass.24049/2021)>> (Cass ordinanza n.
14343/2023 del 24.05.2023).
Alla luce delle risultanze processuali non si ravvisa alcuno dei presupposti sopra evidenziati dalla
S.C.
Non vi è casa coniugale su cui disporre non essendovi prole da tutelare.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 con applicazione del criterio del valore indeterminabile a complessità bassa, con dimidiazione della fase istruttoria per le ragioni di cui in parte motiva e con esclusione della fase conclusionale non essendo stata depositata alcuna memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.05.2020 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento in causa del P. M., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma l c.c., sposatisi in
Terlizzi il 24.08.1989 (atto n. 123, parte II, serie A, anno 1989);
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, revoca l'ordinanza presidenziale del 22.09.2020;
pagina 5 di 6 - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida nella complessiva misura di euro 1903,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Trani, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 1889/2020 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso depositato in data 11.05.2020, da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ippedico, giusta mandato in Parte_1
atti
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Laera, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2020 ha chiesto pronunziarsi la Parte_1
separazione personale dal marito, . Premetteva: Controparte_1
pagina 1 di 6 - di aver contratto, in data 24.08.1989, in Terlizzi, matrimonio concordatario con il predetto e che dalla loro unione è nato, in data 15.12.90, il figlio, , il quale attualmente è Persona_1 titolare di un'azienda agricola e, pertanto, economicamente indipendente;
- di essere disoccupata e priva di qualsivoglia reddito, mentre è titolare di una Controparte_1
ditta individuale;
- che la casa coniugale sita a Terlizzi al viale Indipendenza n, 6 è di proprietà esclusiva del resistente;
- che da diverso tempo i rapporti si sono deteriorati a causa del comportamento di quest'ultimo il quale avrebbe progressivamente mostrato sempre maggior disinteresse verso la famiglia facendo venir meno ogni mezzo di sostentamento alla odierna ricorrente la quale sarebbe stata così costretta a ricorrere all'aiuto economico dei propri parenti ciò rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che il comportamento del che ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale, CP_1
giustifica la richiesta di addebito della separazione allo stesso.
Ha, dunque, concluso chiedendo: dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito a;
disporre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento non inferiore alla somma di € 500,00, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione ma preliminarmente evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dalla sarebbe Parte_1
stata proprio costei che, del tutto ingiustificatamente, avrebbe abbandonato la casa coniugale senza più farvi ritorno.
In merito all'assegno di mantenimento ex adverso richiesto deduceva che la predetta godrebbe di una situazione economica assai favorevole essendo imprenditrice agricola ed amministratrice della
Società Agricola Levanvivai S.r.l., nonché proprietaria di diversi beni immobili come da documentazione allegata risultando, dunque, infondata l'avversa affermazione di essere disoccupata e priva di reddito deducendo che essa è sempre stata autonoma economicamente.
Precisava, ancora, per completezza, che i figli nati dal matrimonio sono due e sono entrambi autonomi economicamente e che convive con il padre nella casa coniugale di esclusiva Per_1
proprietà dello stesso resistente e che, se è vero che egli è imprenditore Agricolo, è altrettanto vero che egli dispone di un modesto reddito come si evince dalla dichiarazione dei redditi allegata.
pagina 2 di 6 Su tali premesse ha concluso chiedendo: pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi senza riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza presidenziale del 22.09.2020 il Presidente del Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 400,00 alla ricorrente con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ed a decorrere dal mese in corso, da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese.
La ricorrente depositava memoria integrativa riportandosi al ricorso introduttivo.
Passati alla fase contenziosa, chiesti e concessi i termini ex art 183 co. VI c.p.c. da entrambe le parti, depositava memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. esclusivamente il resistente e, con ordinanza del
14.10.2022, il tribunale rigettava le istanze formulate poiché afferenti a circostanze da provare documentalmente sicchè rinviava la causa per la precisazioni delle conclusioni, indi veniva assunta in decisione con ordinanza del 5.06.2024 ex art 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
"In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale" (Sez. l, Sentenza n. 1164 del 21. 1.2014 confermata da Sez. l,
Sentenza n. 8713 del 29. 4. 2015).
Nella fattispecie in esame, invero, le deduzioni delle parti forniscono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte alle allegazioni in atti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Va dunque disposta la separazione personale di e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151, comma l, c. c..
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al coniuge.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, dunque, per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge è chiamato a ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare resistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi.
Tanto premesso, la ricorrente nulla ha provato né chiesto di provare in punto di addebito della separazione al resistente sicchè la domanda, peraltro del tutto genericamente formulata, va in parte qua rigettata.
Venendo alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, si osserva che nelle note di udienza del 21.09.2020 e nella comparsa conclusiva la stessa ha ammesso di essere stata amministratrice della società agricola “Levanvivai S.r.l.” società che, tuttavia, risulta cancellata dal registro delle imprese dal 09/09/2020; con riferimento agli immobili, per lo più fondi agricoli, di cui
è proprietaria, ha dedotto che gli stessi sono oggetto di contratto di affitto parzialmente in favore dell'impresa “Azienda Vivaistica Tempesta Damiano”, di cui è titolare il resistente, (serre e avanserra con accesso dalla S.P. 107 Terlizzi – Giovinazzo, rustico in costruzione, uffici e scantinato ivi insistenti) e parzialmente in favore del figlio , come da Persona_1
documentazione in atti.
Orbene, non è dubbio, né peraltro vi è stata specifica contestazione da parte della ricorrente risultando poi documentalmente provato che la stessa sia professionalmente qualificata ed ha sempre svolto attività lavorativa (v. estratto INPS con decorrenza dal 1 gennaio 1992 ad agosto
2020); è proprietaria di fondi da cui, giusta documentazione in atti, ricava dei canoni di affitto. In disparte la considerazione che la società (levanvivai s.r.l.) di cui era legale rappresentante ed amministratore unico oltrechè socio unico è stata costituita nel 1997 e posta in liquidazione volontaria a settembre 2020 (il ricorso risale a quattro mesi prima).
Alla luce dei superiori elementi il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Venendo al profilo specifico dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, come di recente osservato dalla S.C.: << la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
pagina 4 di 6 degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; id. 16809/2019; id. 5605/2020; id.4327/2022). E' stato altresì precisato, in relazione allo stato di bisogno, che giustifica il contributo e rispetto al quale rilevano sia i redditi percepiti dal coniuge richiedente che la sua capacità lavorativa, che
l'attitudine al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass.24049/2021)>> (Cass ordinanza n.
14343/2023 del 24.05.2023).
Alla luce delle risultanze processuali non si ravvisa alcuno dei presupposti sopra evidenziati dalla
S.C.
Non vi è casa coniugale su cui disporre non essendovi prole da tutelare.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 con applicazione del criterio del valore indeterminabile a complessità bassa, con dimidiazione della fase istruttoria per le ragioni di cui in parte motiva e con esclusione della fase conclusionale non essendo stata depositata alcuna memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.05.2020 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento in causa del P. M., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma l c.c., sposatisi in
Terlizzi il 24.08.1989 (atto n. 123, parte II, serie A, anno 1989);
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, revoca l'ordinanza presidenziale del 22.09.2020;
pagina 5 di 6 - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida nella complessiva misura di euro 1903,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Trani, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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