CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2023, n. 29186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29186 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LL NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 26/07/2022 del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'indagato la memoria difensiva dell'avv. Francesco Santangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 26 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Foggia ha accolto parzialmente l'istanza di NI LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Foggia, nell'ambito del procedimento per la partecipazione all'associazione transnazionale, per l'evasione di accise su prodotti alcolici ed energetici e per una serie di reati fine, e ha ridotto la somma sequestrata in euro 1.061.638,63. 2. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di quattro motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29186 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/02/2023 Con il primo deduce la violazione di legge in ordine al sequestro, sotto un duplice profilo: erano stati sequestrati sia i prodotti che il denaro ed era stato collegato al reato associativo il prodotto o il profitto dei reati-fine. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché difettava la motivazione del periculum in mora già nel decreto genetico per cui il Tribunale del riesame giammai avrebbe potuto colmare la lacuna. Con il terzo eccepisce in subordine la violazione di legge in merito alla motivazione del fumus con riferimento a ciascun addebito. Osserva che il suo contributo era stato marginale ed episodico, durato solo due mesi, e quindi al di fuori di un vincolo associativo. Con il quarto si duole dell'entità del profitto confiscabile. La difesa, che non ha partecipato alla discussione orale nonostante la relativa richiesta, ha fatto pervenire una memoria in cui ha ribadito le proprie ragioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto l'esistenza e operatività di due distinti sodalizi criminali, di cui uno operante a Foggia e l'altro a Cerignola, aventi entrambi carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 I. n. 146 del 2006 e dediti all'introduzione e alla commercializzazione nel territorio dello Stato di prodotti alcolici e petroliferi in violazione della disciplina in materia di accise sui prodotti energetici e alcolici di cui al d.P.R. n. 504 del 1995. Più in particolare, il NI LL, in qualità di partecipe dell'associazione di Cerignola, aveva venduto a soggetti non autorizzati del gasolio agevolato a uso agricolo ma di fatto destinato all'autotrazione nonché aveva curato l'importazione dalla Polonia di alcol etilico in apparenza disinfettante (quindi sottratto all'imposta) destinato di fatto all'uso alimentare (quindi gravato da imposta). Le indagini avevano consentito inoltre di appurare che tale organizzazione era composta di dieci sodali, due dei quali di nazionalità polacca e uno di nazionalità croata, nonché di ricostruire compiutamente l'organigramma della compagine criminale avente importanti ramificazioni in Campania, Lazio, Lombardia, Veneto e Polonia. Il profitto era stato quantificato in 0,48158 euro per litro di gasolio agevolato e circa 10,35 euro per litro anidro di alcol, cui si aggiungevano gli illeciti profitti per evasione dell'IVA. Il primo motivo di ricorso del LL attiene a un profilo in diritto sulla duplicazione dei sequestri e sulla configurabilità del sequestro del prodotto o del profitto dell'associazione a delinquere. Il Tribunale del riesame ha risposto correttamente a entrambe le questioni sollevate. Infatti, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, in tali tipi di reato sono oggetto di sequestro sia i prodotti, materie 2 prime e mezzi utilizzati per commettere il reato (primo comma), sia il profitto o il prezzo del reato che corrisponde al risparmio di spesa per l'evasione delle imposte (secondo comma). L'art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, relativo al crimine transnazionale, disciplina delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente che si aggiunge per la parte di interesse ma non sostituisce la prescrizione normativa del citato art. 44. Quanto al rapporto tra reato associativo e reati fine, la Corte ha affermato in plurime occasioni che il delitto di associazione per delinquere è idoneo a realizzare profitti illeciti sequestrabili in via del tutto autonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale, con la precisazione che la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati - fine, che vanno pertanto accertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati (anche, se del caso, ignoti). Di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che ciò possa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile. Più recentemente, con sentenza Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881-02, questa Corte ha affermato che non vi è una reale contrapposizione tra l'orientamento che nega un profitto autonomo dell'associazione (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758) e l'orientamento maggioritario che lo ammette, perché, al di là della qualificazione del profitto del reato associativo quale autonomo e diverso rispetto a quello derivante dai reati fine, l'elemento che accomuna i principi sopra richiamati è che il profitto del reato associativo è necessariamente costituito dalla sommatoria del profitto generato dai singoli reati fine. La seconda censura attiene alla motivazione del periculum in mora. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, già nel decreto genetico il GIP aveva motivato in merito all'esigenza di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dei reati o la commissione di altri reati e che il decorso del tempo potesse pregiudicare irrimediabilmente la tutela. Il Tribunale del riesame ha ampliato tale motivazione ricordando che il LL era un partecipe dell'associazione per cui era concreto il pericolo che disperdesse i suoi beni per vanificare la confisca obbligatoria. La terza censura attiene al fumus dei reati contestati e consiste in una generica doglianza che non si confronta con l'articolata ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici della cautela che hanno riportato i sequestri e le intercettazioni relative alla specifica posizione. Inoltre, prospetta questioni di fatto la cui cognizione esula dal giudizio di legittimità. 3 La quarta censura infine attiene all'entità del profitto, ma non si confronta affatto con l'ordinanza che ha indicato i litri di prodotti per cui è stata evasa l'accisa e ha effettuato le due separate moltiplicazioni per i petroli e l'alcol, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui è necessario che il Giudice cautelare dia espressamente conto dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, che devono pertanto essere oggetto di specifica indicazione (Sez. 3, n. 14044 del 12712/2017, dep. 2018, Pmt e altri, Rv. 272548 che richiama Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 e in motiv.; si veda altresì Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l'indagato la memoria difensiva dell'avv. Francesco Santangelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 26 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Foggia ha accolto parzialmente l'istanza di NI LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Foggia, nell'ambito del procedimento per la partecipazione all'associazione transnazionale, per l'evasione di accise su prodotti alcolici ed energetici e per una serie di reati fine, e ha ridotto la somma sequestrata in euro 1.061.638,63. 2. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di quattro motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29186 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 16/02/2023 Con il primo deduce la violazione di legge in ordine al sequestro, sotto un duplice profilo: erano stati sequestrati sia i prodotti che il denaro ed era stato collegato al reato associativo il prodotto o il profitto dei reati-fine. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché difettava la motivazione del periculum in mora già nel decreto genetico per cui il Tribunale del riesame giammai avrebbe potuto colmare la lacuna. Con il terzo eccepisce in subordine la violazione di legge in merito alla motivazione del fumus con riferimento a ciascun addebito. Osserva che il suo contributo era stato marginale ed episodico, durato solo due mesi, e quindi al di fuori di un vincolo associativo. Con il quarto si duole dell'entità del profitto confiscabile. La difesa, che non ha partecipato alla discussione orale nonostante la relativa richiesta, ha fatto pervenire una memoria in cui ha ribadito le proprie ragioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto l'esistenza e operatività di due distinti sodalizi criminali, di cui uno operante a Foggia e l'altro a Cerignola, aventi entrambi carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 I. n. 146 del 2006 e dediti all'introduzione e alla commercializzazione nel territorio dello Stato di prodotti alcolici e petroliferi in violazione della disciplina in materia di accise sui prodotti energetici e alcolici di cui al d.P.R. n. 504 del 1995. Più in particolare, il NI LL, in qualità di partecipe dell'associazione di Cerignola, aveva venduto a soggetti non autorizzati del gasolio agevolato a uso agricolo ma di fatto destinato all'autotrazione nonché aveva curato l'importazione dalla Polonia di alcol etilico in apparenza disinfettante (quindi sottratto all'imposta) destinato di fatto all'uso alimentare (quindi gravato da imposta). Le indagini avevano consentito inoltre di appurare che tale organizzazione era composta di dieci sodali, due dei quali di nazionalità polacca e uno di nazionalità croata, nonché di ricostruire compiutamente l'organigramma della compagine criminale avente importanti ramificazioni in Campania, Lazio, Lombardia, Veneto e Polonia. Il profitto era stato quantificato in 0,48158 euro per litro di gasolio agevolato e circa 10,35 euro per litro anidro di alcol, cui si aggiungevano gli illeciti profitti per evasione dell'IVA. Il primo motivo di ricorso del LL attiene a un profilo in diritto sulla duplicazione dei sequestri e sulla configurabilità del sequestro del prodotto o del profitto dell'associazione a delinquere. Il Tribunale del riesame ha risposto correttamente a entrambe le questioni sollevate. Infatti, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, in tali tipi di reato sono oggetto di sequestro sia i prodotti, materie 2 prime e mezzi utilizzati per commettere il reato (primo comma), sia il profitto o il prezzo del reato che corrisponde al risparmio di spesa per l'evasione delle imposte (secondo comma). L'art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, relativo al crimine transnazionale, disciplina delle ipotesi speciali di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente che si aggiunge per la parte di interesse ma non sostituisce la prescrizione normativa del citato art. 44. Quanto al rapporto tra reato associativo e reati fine, la Corte ha affermato in plurime occasioni che il delitto di associazione per delinquere è idoneo a realizzare profitti illeciti sequestrabili in via del tutto autonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale, con la precisazione che la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati - fine, che vanno pertanto accertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati (anche, se del caso, ignoti). Di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che ciò possa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile. Più recentemente, con sentenza Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881-02, questa Corte ha affermato che non vi è una reale contrapposizione tra l'orientamento che nega un profitto autonomo dell'associazione (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758) e l'orientamento maggioritario che lo ammette, perché, al di là della qualificazione del profitto del reato associativo quale autonomo e diverso rispetto a quello derivante dai reati fine, l'elemento che accomuna i principi sopra richiamati è che il profitto del reato associativo è necessariamente costituito dalla sommatoria del profitto generato dai singoli reati fine. La seconda censura attiene alla motivazione del periculum in mora. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, già nel decreto genetico il GIP aveva motivato in merito all'esigenza di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dei reati o la commissione di altri reati e che il decorso del tempo potesse pregiudicare irrimediabilmente la tutela. Il Tribunale del riesame ha ampliato tale motivazione ricordando che il LL era un partecipe dell'associazione per cui era concreto il pericolo che disperdesse i suoi beni per vanificare la confisca obbligatoria. La terza censura attiene al fumus dei reati contestati e consiste in una generica doglianza che non si confronta con l'articolata ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici della cautela che hanno riportato i sequestri e le intercettazioni relative alla specifica posizione. Inoltre, prospetta questioni di fatto la cui cognizione esula dal giudizio di legittimità. 3 La quarta censura infine attiene all'entità del profitto, ma non si confronta affatto con l'ordinanza che ha indicato i litri di prodotti per cui è stata evasa l'accisa e ha effettuato le due separate moltiplicazioni per i petroli e l'alcol, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui è necessario che il Giudice cautelare dia espressamente conto dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, che devono pertanto essere oggetto di specifica indicazione (Sez. 3, n. 14044 del 12712/2017, dep. 2018, Pmt e altri, Rv. 272548 che richiama Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 e in motiv.; si veda altresì Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore