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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7532, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_1
Schiraldi;
ricorrente e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace nonchè
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 17.7.2024, premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario con in Bari in Controparte_1 data 2.8.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 941 serie A, parte II, anno 1994;
- dall'unione era nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- che dopo circa 12 anni di convivenza matrimoniale, il si disinteressava CP_1 delle esigenze materiali e morali della famiglia;
- che nella primavera del 2006 il lasciava la casa coniugale non fornendo CP_1 più notizie di sè;
- che ella, trovandosi in difficoltà economica, faceva rientro nella casa materna;
- che dopo essere stato cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente nel
Comune di Modugno per irreperibilità, in data 17.4.2019 il veniva CP_1 nuovamente iscritto per 'ricomparsa';
- che ella percepiva il reddito di inclusione pari a €500,00 mensili mentre non era a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal , CP_1
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 3 -
tutto quanto premesso, chiedeva, previa comparizione delle parti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat.
Con decreto del 19.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi al giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione al giudizio.
La notifica del ricorso nei confronti del era eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. CP_1
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 14.2.2025, la comparsa personalmente, si riportava al ricorso. Pt_1
Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile è acclarata dal fatto che ormai da tempo, come pure evincibile dalle risultanze anagrafiche, i coniugi vivono separati.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nulla deve disporsi in ordine alla prole nata dal matrimonio, essendo la figlia Per_1 così come allegato dalla ricorrente, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Va, per contro, rigettata la richiesta della ricorrente volta ad ottenere una somma mensile a titolo di suo mantenimento.
Deve premettersi che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono, per un verso, la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e, per altro verso, la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez.
I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nella specie va rilevato che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato, e tantomeno provato, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, né
l'attività di lavoro svolta dal coniuge. Deve soggiungersi che la convivenza matrimoniale
è cessata già a decorrere dalla primavera del 2006 e che in detto lungo arco temporale il resistente non ha mai contribuito, secondo la stessa allegazione attorea, alle esigenze del coniuge e della figlia all'epoca minore d'età.
Non può non sottacersi, in ultimo, che la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione pari a €540,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 14.2.2025) e di vivere presso l'abitazione materna (di cui la stessa è comproprietaria in forza di successione unitamente alle sue due sorelle) mentre non sono note le condizioni economiche del resistente.
Le considerazioni che precedono importano, pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
L'esito della lite e, segnatamente, la soccombenza della ricorrente in relazione alla domanda di mantenimento, importa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio in Bari in data 2.8.1994 (anno 1994, serie A,
[...] parte II, atto n. 941);
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Di Gioia Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7532, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_1
Schiraldi;
ricorrente e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace nonchè
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 17.7.2024, premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario con in Bari in Controparte_1 data 2.8.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 941 serie A, parte II, anno 1994;
- dall'unione era nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- che dopo circa 12 anni di convivenza matrimoniale, il si disinteressava CP_1 delle esigenze materiali e morali della famiglia;
- che nella primavera del 2006 il lasciava la casa coniugale non fornendo CP_1 più notizie di sè;
- che ella, trovandosi in difficoltà economica, faceva rientro nella casa materna;
- che dopo essere stato cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente nel
Comune di Modugno per irreperibilità, in data 17.4.2019 il veniva CP_1 nuovamente iscritto per 'ricomparsa';
- che ella percepiva il reddito di inclusione pari a €500,00 mensili mentre non era a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal , CP_1
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 3 -
tutto quanto premesso, chiedeva, previa comparizione delle parti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del l'obbligo di contribuire CP_1 al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di €250,00 oltre rivalutazione annuale istat.
Con decreto del 19.7.2024, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi al giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione al giudizio.
La notifica del ricorso nei confronti del era eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. CP_1
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 14.2.2025, la comparsa personalmente, si riportava al ricorso. Pt_1
Il Giudice delegato si riservava, pertanto, di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile è acclarata dal fatto che ormai da tempo, come pure evincibile dalle risultanze anagrafiche, i coniugi vivono separati.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nulla deve disporsi in ordine alla prole nata dal matrimonio, essendo la figlia Per_1 così come allegato dalla ricorrente, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Va, per contro, rigettata la richiesta della ricorrente volta ad ottenere una somma mensile a titolo di suo mantenimento.
Deve premettersi che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono, per un verso, la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e, per altro verso, la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento
TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 3 d i 3 -
di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez.
I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nella specie va rilevato che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato, e tantomeno provato, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, né
l'attività di lavoro svolta dal coniuge. Deve soggiungersi che la convivenza matrimoniale
è cessata già a decorrere dalla primavera del 2006 e che in detto lungo arco temporale il resistente non ha mai contribuito, secondo la stessa allegazione attorea, alle esigenze del coniuge e della figlia all'epoca minore d'età.
Non può non sottacersi, in ultimo, che la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di inclusione pari a €540,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 14.2.2025) e di vivere presso l'abitazione materna (di cui la stessa è comproprietaria in forza di successione unitamente alle sue due sorelle) mentre non sono note le condizioni economiche del resistente.
Le considerazioni che precedono importano, pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
L'esito della lite e, segnatamente, la soccombenza della ricorrente in relazione alla domanda di mantenimento, importa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio in Bari in data 2.8.1994 (anno 1994, serie A,
[...] parte II, atto n. 941);
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Di Gioia Giuseppe Disabato