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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 77 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Baldiserra e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
OGGETTO: ricostruzione di carriera, anno 2013, e Clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 2011
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente alle dipendenze del CP_1 convenuto e che, a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 (commi 17, 21e 23) della Legge 122/2013, il detto anno scolastico Cont non viene ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi. In virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal DPR 122/2013, hanno chiesto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici. Parte ricorrente espone poi di essere docente “di ruolo” dal 2015, e di aver stipulato, sin dal 2007, contratti a tempo determinato rinnovati anno per anno;
si duole quindi della mancata applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 2 del CCNL del 2011 ai docenti che, alla data del 1.9.2010, non erano assunti a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la prescrizione di ogni CP_1 pretesa retributiva e chiedendo il rigetto del ricorso mel merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto parzialmente.
IN ORDINE AL BLOCCO STPENDIALE PER L'ANNO 2013: La questione oggetto del contendere è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione che, con sent. n. 10215 del 21 maggio 2025, ha riconosciuto il servizio espletato dal personale scolastico nel 2013 ai soli fini giuridici (ossia, in ordine alla mobilità e alle graduatorie interne) ma non per la progressione stipendiale economica, negando quindi pure il diritto agli arretrati stipendiali che sarebbero scaturiti dal riconoscimento.
In applicazione del detto condivisibile principio, la domanda va accolta solo in parte.
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA c.d. “ ”: Controparte_2
La ricorrente si duole del fatto che la clausola di cui all'art. 2 del CCNL del 19.7.2011, preveda, per i soli assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione del diritto a percepire ad personam il trattamento retributivo previsto dalla preesistente fascia stipendiale. Ravvisando una discriminazione ingiustificata e, dunque, una violazione dell'Allegato alla DIR CE 1999/70, ha chiesto l'accertamento de “l'obbligo dell'amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011”, con conseguente condanna “a collocarlo nella posizione maturata” e a corrisponderle le “eventuali differenze retributive, oltre i ratei di 13^ mensilità, tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata riconosciuta la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011”. La domanda è fondata, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione, dapprima con generico riferimento al computo dell'anzianità maturata (sentenza n. 22558/2016) e, poi, con specifico riferimento alla clausola di salvaguardia in oggetto (sent. 6138/2015).
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al riconoscimento, in capo alla parte CP_1 ricorrente, del servizio prestato dalla stessa prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
- Accerta il diritto della ricorrente all'applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 2 del CCNL 2011 e condanna il CP_1 resistente al pagamento delle consequenziali differenze retributive, nonché a procedere all'eventuale riconoscimento dell'inquadramento superiore;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite. Trapani, 26/09/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Baldiserra e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
OGGETTO: ricostruzione di carriera, anno 2013, e Clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 2011
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere docente alle dipendenze del CP_1 convenuto e che, a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 (commi 17, 21e 23) della Legge 122/2013, il detto anno scolastico Cont non viene ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi. In virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal DPR 122/2013, hanno chiesto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici. Parte ricorrente espone poi di essere docente “di ruolo” dal 2015, e di aver stipulato, sin dal 2007, contratti a tempo determinato rinnovati anno per anno;
si duole quindi della mancata applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 2 del CCNL del 2011 ai docenti che, alla data del 1.9.2010, non erano assunti a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la prescrizione di ogni CP_1 pretesa retributiva e chiedendo il rigetto del ricorso mel merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto parzialmente.
IN ORDINE AL BLOCCO STPENDIALE PER L'ANNO 2013: La questione oggetto del contendere è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione che, con sent. n. 10215 del 21 maggio 2025, ha riconosciuto il servizio espletato dal personale scolastico nel 2013 ai soli fini giuridici (ossia, in ordine alla mobilità e alle graduatorie interne) ma non per la progressione stipendiale economica, negando quindi pure il diritto agli arretrati stipendiali che sarebbero scaturiti dal riconoscimento.
In applicazione del detto condivisibile principio, la domanda va accolta solo in parte.
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA c.d. “ ”: Controparte_2
La ricorrente si duole del fatto che la clausola di cui all'art. 2 del CCNL del 19.7.2011, preveda, per i soli assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010, la conservazione del diritto a percepire ad personam il trattamento retributivo previsto dalla preesistente fascia stipendiale. Ravvisando una discriminazione ingiustificata e, dunque, una violazione dell'Allegato alla DIR CE 1999/70, ha chiesto l'accertamento de “l'obbligo dell'amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011”, con conseguente condanna “a collocarlo nella posizione maturata” e a corrisponderle le “eventuali differenze retributive, oltre i ratei di 13^ mensilità, tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata riconosciuta la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011”. La domanda è fondata, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione, dapprima con generico riferimento al computo dell'anzianità maturata (sentenza n. 22558/2016) e, poi, con specifico riferimento alla clausola di salvaguardia in oggetto (sent. 6138/2015).
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al riconoscimento, in capo alla parte CP_1 ricorrente, del servizio prestato dalla stessa prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
- Accerta il diritto della ricorrente all'applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 2 del CCNL 2011 e condanna il CP_1 resistente al pagamento delle consequenziali differenze retributive, nonché a procedere all'eventuale riconoscimento dell'inquadramento superiore;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite. Trapani, 26/09/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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