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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 894 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Chieti (CH), in via Santarelli,
n. 219, elettivamente domiciliata a Teramo, al Vico del Nardo n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Micaletti e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
appartenenti, Email_2 rispettivamente, all'Avv. Domenico Guglielmi ed all'Avv. Francesca Fiacca, che, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 giorno 8 aprile 1962, residente a [...],
[...]
(C.F.: ), nata ad [...], il giorno 15 CP_2 C.F._2 giugno 1988, residente a [...], Frazione Mutignano, C.da Fonte Antica,
n. 3, BIANCA (C.F.: ) nata ad [...], il CP_1 C.F._3 giorno 1 novembre 1984, residente a [...], al Corso Umberto I, n. 53.
- parti convenute contumaci -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
10 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ) ha Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, i signori CP_1
e al fine di sentir dichiarare, ai sensi
[...] CP_2 Controparte_3 dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto del 27 marzo 2015 di trasferimento ex art. 769 c.c., a ministero del Notaio (rep. Persona_1
n. 99925, racc. n. 24713), trascritto in data 16 aprile 2015, realizzante una donazione di beni immobili da parte di in favore delle figlie Controparte_1
e . CP_2 Controparte_3
A sostegno della spiegata azione, la società attrice ha, in sintesi, dedotto che:
- l'intestato Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 1730/2014 emesso in data 6 novembre 2014, ha ingiunto a di pagare, in Controparte_1 solido con altri condebitori, la somma di € 30.617,75, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi e successive occorrende in favore di essa odierna parte attrice;
- avverso il predetto decreto monitorio, notificato in data 18 novembre
2014 al sig. , quest'ultimo ha interposto opposizione Controparte_1 meramente dilatoria (rubricata al R.G. n. 5443/2014), conclusasi con sentenza n. 299/2018, pubblicata in data 5 aprile 2018, che ha rigettato l'opposizione e conseguentemente confermato il decreto monitorio opposto, con condanna dell'allora opponente (oggi convenuto) al rimborso delle spese di lite (liquidate in € 7.254,00, oltre spese generali,
IVA e CPA), in tal modo cristallizzando la posizione debitoria di
, odierna parte convenuta;
Controparte_1
- nelle more del predetto giudizio di opposizione, il debitore ha provveduto a donare, in data 27 marzo 2015 con atto a ministero del
Notaio (rep. n. 99925, racc. n. 24713), in favore delle Persona_1
due figlie con esso conviventi, e , tutti i CP_2 Controparte_3 beni immobili di sua proprietà (indicati in citazione e nell'atto di
2 donazione), con lo specifico intento di spogliarsi degli stessi e quindi rendere impossibile o comunque particolarmente difficoltoso per essa attrice il soddisfacimento della propria pretesa creditoria;
- la donazione, infatti, è stata posta in essere in data 27 marzo 2015 e quindi in epoca successiva al ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 18 novembre 2014 ed ha interessato la totalità dei beni immobili di proprietà del debitore/donante;
- il debitore ha intenzionalmente donato i beni immobili di sua proprietà alle figlie con l'intento di rendere difficoltoso al creditore il soddisfacimento del proprio credito.
Per l'effetto, la società attrice ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2091 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revoca della donazione per atto notar del 27 mazro 2015 (Rep. n. 99925, Persona_1
Raccolta n. 24713), trascritta presso l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Di Teramo,
Servizio di Pubblicità immobiliare il 15 aprile 2015 al Reg. Part. N. 3668, Reg.
Generale n. 4949 dichiarando inefficacie nei confronti della società Controparte_4
l'atto di disposizione del patrimonio”, con vittoria di spese e competenze di
[...] lite.
All'esito della prima udienza di comparizione parti del 29 marzo 2021 celebrata in modalità cartolare, l'allora titolare del procedimento, rilevata la
“erronea/omessa indicazione di alcuni elementi dell'atto di citazione, quali: il codice fiscale di uno dei convenuti, la partita iva dell'attrice e la particella catastale di uno dei beni costituenti oggetto dell'atto di donazione del quale si è chiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.”, ha ordinato a parte attrice il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione emendato dagli errori indicati, e, nonostante la regolarità della rinnovata notificazione, i convenuti non si sono costituiti in giudizio;
pertanto, all'udienza del 23 dicembre 2021 celebrata in modalità cartolare, l'allora titolare del procedimento ne ha dichiarato la formale contumacia, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. all'unica parte costituita.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e all'udienza del 10 marzo 2025 – l'unica celebrata davanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – il
3 procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. limitatamente al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi di causa contumaciale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di apprezzare le ragioni sottese all'accoglimento della domanda attrice, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni di carattere generale in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dall'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., sez.
I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
4 Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni, sul quale si tornerà nel prosieguo) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno precisare, peraltro, che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile n. 17356 del 18 agosto 2011; Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n.
1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez.
I, 18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile n. 22161/2019).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
5 Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato, come anticipato, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
Giova precisare che la prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti per l'accoglimento della actio pauliana e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, osserva anzitutto il Tribunale che risulta dimostrata la sussistenza di una pretesa creditoria della società attrice nei confronti del convenuto , pretesa che, in particolare, trae Controparte_1 origine dalla “convenzione con la quale restava (n.d.r.: nei confronti CP_5 di ) garanzia per il 30% della somma che la avrebbe Controparte_1 CP_6 erogato alla società YA (GIà Quadrifoglio Srl) al fine di agevolare il finanziamento con l'istituto di credito” per € 100.000,00, convenzione in virtù della quale “se il socio beneficiario del credito, in tale caso il , si rende inadempiente, la CP_1 CP_7
6 potrà prelevare dal fondo rischi CoFiDi la quota garantita semplice richiesta o meglio
“a prima domanda” rilasciando surroga alla COFIDI garante per la rivalsa nei confronti del debitore, in questo caso .” (cfr. documento n. 3, Controparte_1 ossia la sentenza n. 299/2018 del Tribunale di Teramo, che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Controparte_1 rigettando l'opposizione e confermando il decreto monitorio).
Quindi, in forza della predetta convenzione e dell'inadempimento del beneficiario del credito (i.e. il sig. ), l'odierna società attrice ha adito CP_1
l'intestato Tribunale, non potendo recuperare altrimenti la somma di denaro finanziata, depositando ricorso ex art. 633 c.p.c. (che ha dato origine al procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 5433/2014), accolto dal Tribunale mediante l'emissione in data 6 novembre 2014 del decreto ingiuntivo n.
1740/2024, notificato al sig. in data 18 novembre 2014 (cfr. Controparte_1 documento n. 1, contenente ricorso, decreto ingiuntivo e notifica dello stesso),
e confermato dalla sentenza n. 299/2018 pronunciata all'esito del procedimento di opposizione incardinato dal sig. mediante atto di CP_1
citazione notificato in data 17 dicembre 2014 (cfr. documento n. 3, pag. 2).
Appurata quindi la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c. e rammentato che, come anticipato, ai fini della valutazione in ordine alla anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito trae origine dalla convenzione stipulata in data 21 maggio 2008 (cfr. documento n. 1 – pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), oppure, anche a voler prendere come momento di riferimento la (successiva) emissione del provvedimento ingiuntivo ai danni del sig. Proietto, dal decreto monitorio, che è stato a questi notificato in data 18 novembre 2014 e contro il quale lo stesso ha interposto opposizione con atto di citazione (in opposizione a decreto ingiuntivo) del 17 dicembre 2014, mentre l'atto dispositivo risale al 27 marzo 2015 (cfr. documento n. 2) e, dunque, è successivo rispetto al credito in dell'odierna parte attrice/creditrice.
Infatti, si è detto che, nelle more del procedimento di opposizione, il sig. , mediante atto del 27 marzo 2015 a ministero del Notaio CP_1 Per_1
7 (Rep. n. 99925, Racc. n. 24713), ha provveduto a donare alle due figlie Per_1
con esso conviventi, e , tutti i beni immobili CP_2 Controparte_3
(meglio descritti in citazione) al medesimo intestato, di tal guisa sottraendoli alla disponibilità della società creditrice, odierna attrice.
Ebbene, nell'attività di disposizione realizzata dal debitore, e cioè nell'atto di donazione in favore delle figlie, è ben possibile ravvisare tanto il requisito soggettivo della scientia damni, tanto dell'elemento oggettivo, il c.d. evenutus damni, che si traduce nel grave pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Quanto al requisito soggettivo della c.d. scientia damni che, come sopra anticipato, si traduce nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio attraverso la realizzazione di atti di disposizione del patrimonio, nel caso di specie, è certamente ravvisabile nella condotta del sig. , che, ben consapevole dell'esistenza di un debito e certo della sua CP_1 consistenza – posto che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato dal medesimo incardinato a dicembre 2024, e quindi anteriormente all'atto di donazione – ha sottratto alla disponibilità della società odierna attrice tutti i beni immobili di sua proprietà sui quali la stessa avrebbero potuto far valere le proprie ragioni.
Quanto poi all'elemento oggettivo rappresentato dal c.d. evenutus damni, e quindi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, occorre rammentare che “l'atto dispositivo non deve necessariamente compromettere in toto la consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del suo patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che il creditore deve provare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre è il debitore che intende sottrarsi all'azione che deve provare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.” (cfr. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 532/2023).
Difatti, l'onere probatorio in tema di eventus damni incombe tanto sul debitore, quanto sul creditore, nel senso che il primo dovrà, in adempimento dell'onere probatorio su di esso incombente ed al fine di sottrarsi dall'azione revocatoria ordinaria lasciando quindi impregiudicati gli atti di disposizione del proprio patrimonio, dimostrare, compiutamente, che la consistenza
8 residua del proprio patrimonio – al netto dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria – è sufficiente a garantire il soddisfacimento delle pretese avversarie;
mentre il secondo (cioè il creditore), dal canto suo, al fine di ottenere dall'autorità giudiziaria adita la revoca nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, dovrà invece dimostrare che vi siano state, a seguito del sorgere del credito, delle concrete e consistenti modifiche patrimoniali poste in essere con il solo intento di pregiudicare i propri diritti.
Nel caso di specie, difetta la prova della capienza e della consistenza patrimoniale del debitore, che è rimasto contumace nel presente procedimento, mentre, al contrario, il creditore, adempiendo al proprio onere probatorio, ha dato piena dimostrazione dell'intervenuta modifica della consistenza patrimoniale della controparte concretizzatasi nella sottoscrizione dell'atto notarile di donazione. (cfr. documento n. 2).
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti necessari dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., la domanda avanzata da deve essere accolta, con Pt_1
conseguente dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione del 27 marzo 2015 a ministero del Notaio (Rep. Persona_1
99925, Racc. 24713).
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 894/2020 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice Parte_1
DICHIARA l'atto di donazione del 27 marzo 2015 a ministero del
Notaio (rep. 99925, racc. n. 24713), trascritto in data 16 Persona_1 aprile 2015, inefficace nei confronti di parte attrice;
9 2) CONDANNA i convenuti e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 per compensi, oltre € 634,33 per esborsi (di cui € 545,00 per C.U. e marca da bollo ed € 89,33 per spese di notifica), nonché oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui attiene, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Teramo, il 10 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 894 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Chieti (CH), in via Santarelli,
n. 219, elettivamente domiciliata a Teramo, al Vico del Nardo n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Micaletti e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
appartenenti, Email_2 rispettivamente, all'Avv. Domenico Guglielmi ed all'Avv. Francesca Fiacca, che, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 giorno 8 aprile 1962, residente a [...],
[...]
(C.F.: ), nata ad [...], il giorno 15 CP_2 C.F._2 giugno 1988, residente a [...], Frazione Mutignano, C.da Fonte Antica,
n. 3, BIANCA (C.F.: ) nata ad [...], il CP_1 C.F._3 giorno 1 novembre 1984, residente a [...], al Corso Umberto I, n. 53.
- parti convenute contumaci -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
10 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ) ha Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, i signori CP_1
e al fine di sentir dichiarare, ai sensi
[...] CP_2 Controparte_3 dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto del 27 marzo 2015 di trasferimento ex art. 769 c.c., a ministero del Notaio (rep. Persona_1
n. 99925, racc. n. 24713), trascritto in data 16 aprile 2015, realizzante una donazione di beni immobili da parte di in favore delle figlie Controparte_1
e . CP_2 Controparte_3
A sostegno della spiegata azione, la società attrice ha, in sintesi, dedotto che:
- l'intestato Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 1730/2014 emesso in data 6 novembre 2014, ha ingiunto a di pagare, in Controparte_1 solido con altri condebitori, la somma di € 30.617,75, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi e successive occorrende in favore di essa odierna parte attrice;
- avverso il predetto decreto monitorio, notificato in data 18 novembre
2014 al sig. , quest'ultimo ha interposto opposizione Controparte_1 meramente dilatoria (rubricata al R.G. n. 5443/2014), conclusasi con sentenza n. 299/2018, pubblicata in data 5 aprile 2018, che ha rigettato l'opposizione e conseguentemente confermato il decreto monitorio opposto, con condanna dell'allora opponente (oggi convenuto) al rimborso delle spese di lite (liquidate in € 7.254,00, oltre spese generali,
IVA e CPA), in tal modo cristallizzando la posizione debitoria di
, odierna parte convenuta;
Controparte_1
- nelle more del predetto giudizio di opposizione, il debitore ha provveduto a donare, in data 27 marzo 2015 con atto a ministero del
Notaio (rep. n. 99925, racc. n. 24713), in favore delle Persona_1
due figlie con esso conviventi, e , tutti i CP_2 Controparte_3 beni immobili di sua proprietà (indicati in citazione e nell'atto di
2 donazione), con lo specifico intento di spogliarsi degli stessi e quindi rendere impossibile o comunque particolarmente difficoltoso per essa attrice il soddisfacimento della propria pretesa creditoria;
- la donazione, infatti, è stata posta in essere in data 27 marzo 2015 e quindi in epoca successiva al ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 18 novembre 2014 ed ha interessato la totalità dei beni immobili di proprietà del debitore/donante;
- il debitore ha intenzionalmente donato i beni immobili di sua proprietà alle figlie con l'intento di rendere difficoltoso al creditore il soddisfacimento del proprio credito.
Per l'effetto, la società attrice ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2091 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revoca della donazione per atto notar del 27 mazro 2015 (Rep. n. 99925, Persona_1
Raccolta n. 24713), trascritta presso l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Di Teramo,
Servizio di Pubblicità immobiliare il 15 aprile 2015 al Reg. Part. N. 3668, Reg.
Generale n. 4949 dichiarando inefficacie nei confronti della società Controparte_4
l'atto di disposizione del patrimonio”, con vittoria di spese e competenze di
[...] lite.
All'esito della prima udienza di comparizione parti del 29 marzo 2021 celebrata in modalità cartolare, l'allora titolare del procedimento, rilevata la
“erronea/omessa indicazione di alcuni elementi dell'atto di citazione, quali: il codice fiscale di uno dei convenuti, la partita iva dell'attrice e la particella catastale di uno dei beni costituenti oggetto dell'atto di donazione del quale si è chiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.”, ha ordinato a parte attrice il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione emendato dagli errori indicati, e, nonostante la regolarità della rinnovata notificazione, i convenuti non si sono costituiti in giudizio;
pertanto, all'udienza del 23 dicembre 2021 celebrata in modalità cartolare, l'allora titolare del procedimento ne ha dichiarato la formale contumacia, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. all'unica parte costituita.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e all'udienza del 10 marzo 2025 – l'unica celebrata davanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – il
3 procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. limitatamente al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi di causa contumaciale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di apprezzare le ragioni sottese all'accoglimento della domanda attrice, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni di carattere generale in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dall'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., sez.
I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
4 Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni, sul quale si tornerà nel prosieguo) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno precisare, peraltro, che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile n. 17356 del 18 agosto 2011; Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n.
1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez.
I, 18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388); ancora, più di recente, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile n. 22161/2019).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
5 Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato, come anticipato, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
Giova precisare che la prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti per l'accoglimento della actio pauliana e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, osserva anzitutto il Tribunale che risulta dimostrata la sussistenza di una pretesa creditoria della società attrice nei confronti del convenuto , pretesa che, in particolare, trae Controparte_1 origine dalla “convenzione con la quale restava (n.d.r.: nei confronti CP_5 di ) garanzia per il 30% della somma che la avrebbe Controparte_1 CP_6 erogato alla società YA (GIà Quadrifoglio Srl) al fine di agevolare il finanziamento con l'istituto di credito” per € 100.000,00, convenzione in virtù della quale “se il socio beneficiario del credito, in tale caso il , si rende inadempiente, la CP_1 CP_7
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“a prima domanda” rilasciando surroga alla COFIDI garante per la rivalsa nei confronti del debitore, in questo caso .” (cfr. documento n. 3, Controparte_1 ossia la sentenza n. 299/2018 del Tribunale di Teramo, che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Controparte_1 rigettando l'opposizione e confermando il decreto monitorio).
Quindi, in forza della predetta convenzione e dell'inadempimento del beneficiario del credito (i.e. il sig. ), l'odierna società attrice ha adito CP_1
l'intestato Tribunale, non potendo recuperare altrimenti la somma di denaro finanziata, depositando ricorso ex art. 633 c.p.c. (che ha dato origine al procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 5433/2014), accolto dal Tribunale mediante l'emissione in data 6 novembre 2014 del decreto ingiuntivo n.
1740/2024, notificato al sig. in data 18 novembre 2014 (cfr. Controparte_1 documento n. 1, contenente ricorso, decreto ingiuntivo e notifica dello stesso),
e confermato dalla sentenza n. 299/2018 pronunciata all'esito del procedimento di opposizione incardinato dal sig. mediante atto di CP_1
citazione notificato in data 17 dicembre 2014 (cfr. documento n. 3, pag. 2).
Appurata quindi la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c. e rammentato che, come anticipato, ai fini della valutazione in ordine alla anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito trae origine dalla convenzione stipulata in data 21 maggio 2008 (cfr. documento n. 1 – pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), oppure, anche a voler prendere come momento di riferimento la (successiva) emissione del provvedimento ingiuntivo ai danni del sig. Proietto, dal decreto monitorio, che è stato a questi notificato in data 18 novembre 2014 e contro il quale lo stesso ha interposto opposizione con atto di citazione (in opposizione a decreto ingiuntivo) del 17 dicembre 2014, mentre l'atto dispositivo risale al 27 marzo 2015 (cfr. documento n. 2) e, dunque, è successivo rispetto al credito in dell'odierna parte attrice/creditrice.
Infatti, si è detto che, nelle more del procedimento di opposizione, il sig. , mediante atto del 27 marzo 2015 a ministero del Notaio CP_1 Per_1
7 (Rep. n. 99925, Racc. n. 24713), ha provveduto a donare alle due figlie Per_1
con esso conviventi, e , tutti i beni immobili CP_2 Controparte_3
(meglio descritti in citazione) al medesimo intestato, di tal guisa sottraendoli alla disponibilità della società creditrice, odierna attrice.
Ebbene, nell'attività di disposizione realizzata dal debitore, e cioè nell'atto di donazione in favore delle figlie, è ben possibile ravvisare tanto il requisito soggettivo della scientia damni, tanto dell'elemento oggettivo, il c.d. evenutus damni, che si traduce nel grave pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Quanto al requisito soggettivo della c.d. scientia damni che, come sopra anticipato, si traduce nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio attraverso la realizzazione di atti di disposizione del patrimonio, nel caso di specie, è certamente ravvisabile nella condotta del sig. , che, ben consapevole dell'esistenza di un debito e certo della sua CP_1 consistenza – posto che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato dal medesimo incardinato a dicembre 2024, e quindi anteriormente all'atto di donazione – ha sottratto alla disponibilità della società odierna attrice tutti i beni immobili di sua proprietà sui quali la stessa avrebbero potuto far valere le proprie ragioni.
Quanto poi all'elemento oggettivo rappresentato dal c.d. evenutus damni, e quindi del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, occorre rammentare che “l'atto dispositivo non deve necessariamente compromettere in toto la consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del suo patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che il creditore deve provare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre è il debitore che intende sottrarsi all'azione che deve provare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.” (cfr. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 532/2023).
Difatti, l'onere probatorio in tema di eventus damni incombe tanto sul debitore, quanto sul creditore, nel senso che il primo dovrà, in adempimento dell'onere probatorio su di esso incombente ed al fine di sottrarsi dall'azione revocatoria ordinaria lasciando quindi impregiudicati gli atti di disposizione del proprio patrimonio, dimostrare, compiutamente, che la consistenza
8 residua del proprio patrimonio – al netto dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria – è sufficiente a garantire il soddisfacimento delle pretese avversarie;
mentre il secondo (cioè il creditore), dal canto suo, al fine di ottenere dall'autorità giudiziaria adita la revoca nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, dovrà invece dimostrare che vi siano state, a seguito del sorgere del credito, delle concrete e consistenti modifiche patrimoniali poste in essere con il solo intento di pregiudicare i propri diritti.
Nel caso di specie, difetta la prova della capienza e della consistenza patrimoniale del debitore, che è rimasto contumace nel presente procedimento, mentre, al contrario, il creditore, adempiendo al proprio onere probatorio, ha dato piena dimostrazione dell'intervenuta modifica della consistenza patrimoniale della controparte concretizzatasi nella sottoscrizione dell'atto notarile di donazione. (cfr. documento n. 2).
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti necessari dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., la domanda avanzata da deve essere accolta, con Pt_1
conseguente dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione del 27 marzo 2015 a ministero del Notaio (Rep. Persona_1
99925, Racc. 24713).
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 894/2020 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice Parte_1
DICHIARA l'atto di donazione del 27 marzo 2015 a ministero del
Notaio (rep. 99925, racc. n. 24713), trascritto in data 16 Persona_1 aprile 2015, inefficace nei confronti di parte attrice;
9 2) CONDANNA i convenuti e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 per compensi, oltre € 634,33 per esborsi (di cui € 545,00 per C.U. e marca da bollo ed € 89,33 per spese di notifica), nonché oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui attiene, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Teramo, il 10 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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