Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1627/2022 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Maria Cristina Novella in sostituzione dell'Avv. PAPA
MAURIZIO che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso e reiterate nelle note autorizzate di cui deposita copia di cortesia e chiede l'accoglimento del ricorso.
Per l' è presente l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la causa CP_1
come da memoria di costituzione e note autorizzate rilevando che non è stata raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato in quanto il primo teste indicato non ricordava chi fosse il ricorrente ed il secondo teste è caduto più volte in contraddizione in riferimento ai periodi lavorativi ed all'attività svolta, per di più l'accertamento svolto dagli ispettori ha CP_ evidenziato che la ditta ha denunciato un numero spropositato di lavoratori per un totale di giornate sette volte maggiore rispetto a quello necessario per la coltivazione dei fondi dalla stessa ditta indicata
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 14,30
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1627 /2022 R.G. promossa da
Parte_1
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone Controparte_3
giusta procura in atti.
- resistente
Svolgimento del Processo
CP_ Con ricorso depositato il 4.07.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare valido il rapporto lavorativo intercorso con la ditta dal Parte_2
14.06.2018 al 31.12.2018 con conseguente riconoscimento del rapporto stesso ai fini previdenziali ed assistenziali;
esponeva “di aver lavorato dal 14/6/2018 al 31/12/2018 per la ditta con la qualifica di raccoglitore a mano, liv.D1: lo stesso si occupava Parte_2
della raccolta della frutta, agrumi ed altri prodotti agricoli, svolgendo la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 15:00, con un'ora di pausa;
che L' con CP_1
nota non datata prot. 7600.10/11/2021.02822332, comunicava all'istante il CP_1
disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018, pari a 151 giornate, a seguito di generici accertamenti;
conseguentemente, veniva ricalcolato il numero di giornate riconosciute dopo la variazione pari a 0 giornate;
che l'istante, come si evince dalla documentazione che si allega (CU 2019 e buste paga), aveva prestato la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore agricolo per la dal Parte_3
14/6/2018 al 31/12/2017 per 151 giornate”. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto, e rappresentava che “L'Istituto aveva emesso il provvedimento de quo in base all'accertamento ispettivo compiuto in data 25.11.2020 (doc. n. 3), (…), ed alle relative dichiarazioni rilasciate da due lavoratori. Tale accertamento aveva evidenziato il carattere palesemente antieconomico dell'attività, essendosi rilevate insanabili incongruenze in ordine alle mansioni svolte, ai periodi di lavoro, all'orario di lavoro osservato ed ai colleghi di lavoro, tali da ritenere non provati e non sussistenti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati, negli anni, dalla azienda ricorrente a beneficio dei diversi lavoratori in forza;
che la ditta aveva denunciato un numero spropositato di lavoratori, per un totale di giornate cinque volte maggiore di quello necessario per la coltivazione dei fondi. CP_ Veniva pertanto contestato alla suddetta l'annullamento del rapporto di lavoro predetto, successivamente notificato anche al dipendente interessato, nonché veniva inoltrato, in data 28.01.2021, rapporto giudiziario alla Procura della Repubblica di Siracusa”, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti espletata la prova orale, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo.
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro con i caratteri propri della subordinazione relativamente al periodo 14.6.2018-31.12.20218.
E' pacifico che in materia di disconoscimento del rapporto subordinato grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del medesimo.
La Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845)”.
Nel settore dell'agricoltura le prestazioni previdenziali sono condizionate al verificarsi di determinati condizioni ossia lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio.
“La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali
(o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazioneaziendale”(cfr.Cass.5645/2009). CP_ Nel caso che ci occupa a seguito di accertamento ispettivo è emerso che : “la ditta aveva denunciato un numero spropositato di lavoratori, per un totale di giornate sette volte maggiore di quello necessario per la coltivazione dei fondi. Confrontando i dati comunicati nelle CP_ denunce aziendali trasmessi all' con le denunce trimestrali di manodopera inviate sempre all' , si è evidenziata una sproporzione tra il fabbisogno aziendale di manodopera CP_3
CP_ indicato nel quadro E della denuncia aziendale e le giornate effettivamente denunciate all'
a fronte del fabbisogno di 750 giornate annue, le giornate denunciate nei DMAG erano quasi
CP_ 5000 nel 2017 e oltre 5000 nel 2018, i terreni nella disponibilità della ditta non risultavano
CP_ registrati nel portale SIAN;
l non è stato in grado, in sede ispettiva, di ricordare i nomi dei proprietari dei terreni, di ricordare dia ver impiegato n. 30 lavoratori e di ricordare solo i nomi dei lavoratori , PA e e la di lui moglie di non aver mai consegnato buste Per_1 Per_2
paga…”( cfr. verbale ispettivo in atti).
E' consolidato il principio secondo cui “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)” (cfr. Cass. n. Ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573)
Il ricorrente, nel corso dell'istruttoria a sostegno della domanda, ha chiesto ammettersi prova orale al fine di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta
CP_
nel periodo in contestazione.
Sono stati escussi i testi all'udienza del 6.12.2023, e Testimone_1 Testimone_2
l'8.5.2024.
ha dichiarato “Non ricordo chi sia il sig. e non sono al corrente se abbia Tes_1 Pt_1 lavorato per qualche ditta” (cfr dichiarazione teste).
Il Teste ha riferito “Ricordo di aver lavorato per la ditta di , si Testimone_2 Parte_2
occupava di agricoltura. Noi raccoglievamo arance, lattuga, finocchi a seconda delle produzioni stagionali. Non ricordo quando sia stato assunto il ricorrente, posso dire che quando sono stato assunto il ricorrente già vi lavorava ma io non ricordo quando sono stato assunto. Posso dire che anche durante il periodo emergenziale covid ho lavorato per la ditta CP_
. Anche era un raccoglitore. Non lavoravamo sempre insieme, perché a volte io Pt_1
lavoravo in un posto e lui in un altro. Io lavoravo dalle ore 7.00 alle ore 15.00, quando lavoravamo insieme anche faceva questi orari ma quando andava altrove non lo so. Pt_1
Non posso ricordare quanto abbiamo lavorato insieme nello stesso fondo. Io ho lavorato per la ditta di cui ho detto per circa due anni, non so dire quanto vi abbia lavorato il ricorrente.
Io mi recavo al fondo con il mio mezzo e quando dovevo spostarmi in un altro fondo utilizzavo il mio mezzo, alcuni venivano spostati col furgoncino dal titolare o io davo un passaggio ai colleghi ma non so come si spostasse il ricorrente né come quale mezzo venisse a lavorare”.
(cfr dichiarazione teste Testimone_2
Si osserva che dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste non è dato rilevare Testimone_2
con esattezza il periodo in cui l'attività lavorativa sia stata svolta dal ricorrente, in quali giorni e per quante ore esso abbia lavorato né presso quali fondi.
Peraltro le sue dichiarazioni si discostano da quanto dichiarato in sede ispettiva.
CP_ Infatti, esso ha dichiarato di aver lavorato per nel 2017 e 2018 insieme alla moglie a ma non cita il ricorrente. CP_5
E' evidente che le dichiarazioni rese dal teste non sono idonee a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo in quanto troppo generiche e contraddittorie, allo stesso modo delle buste paga e CU poiché si tratta di atti a formazione unilaterale.
La S.C ha stabilito infatti che “Laddove emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto
o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario” (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996; Css. 9290/2000).
CP_ Peraltro, deve rilevarsi che in sede ispettiva ha dichiarato di non aver mai consegnato buste paga.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Nonostante la soccombenza, l'istante va esonerato dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
-Rigetta il ricorso - Nulla per le spese
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 14,30
Siracusa 28.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna