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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
GN NI, TO
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1773/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 SANZIONE UNICA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'impugnazione della cartella di pagamento n. 04320220019220084000 da parte della ricorrente Resistente_1. La contribuente aveva eccepito l'illegittimità della pretesa per aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 130/2022. Il primo giudice condannava l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite (€ 780,00), rilevando che ADER, nonostante lo sgravio comunicato dall'Ente impositore l'8.02.2023, aveva notificato un provvedimento di diniego della mediazione in data 1.06.2023, costringendo la parte all'iscrizione a ruolo della causa,.
Appella l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo la violazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e sostenendo che le spese avrebbero dovuto restare a carico di chi le ha anticipate o essere compensate, dato che lo sgravio era avvenuto prima della notifica del ricorso. Lamenta inoltre un presunto abuso del diritto da parte della contribuente.
Resiste Resistente_1 con controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per il ricorso a un difensore del libero foro da parte di ADER, e, nel merito, confermando la contraddittorietà del comportamento dell'Ufficio che, pur in presenza di uno sgravio, aveva qualificato come "privo di fondamento" il reclamo nel provvedimento di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
Osserva questa Corte che la decisione di primo grado risulta correttamente motivata in punto di soccombenza virtuale. Sebbene sia pacifico che la pendenza tributaria sia stata definita agevolatamente ai sensi della L.
130/2022, il comportamento processuale di ADER ha giustificato la condanna alle spese in primo grado.
Dagli atti emerge infatti che, dopo la notifica del ricorso-reclamo, l'Agente della Riscossione ha notificato in data 1.06.2023 una "Comunicazione di diniego del ricorso/reclamo".
Tale atto, pur menzionando lo sgravio, conteneva una difesa nel merito della legittimità della cartella, inducendo una palese incertezza giuridica nella contribuente e rendendo necessaria la successiva iscrizione a ruolo (avvenuta il 28.06.2023) per evitare la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, l'argomentazione dell'appellante secondo cui la contribuente avrebbe agito in mala fede non trova riscontro, essendo stata la condotta dell'Ufficio a determinare la prosecuzione del contenzioso.
In ordine all'eccezione preliminare di nullità della difesa tecnica sollevata dall'appellata, essa resta assorbita dal rigetto nel merito del gravame .
Per questi motivi
, la Corte rigetta l'appello dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
GN NI, TO
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1773/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 SANZIONE UNICA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00192200 84 000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'impugnazione della cartella di pagamento n. 04320220019220084000 da parte della ricorrente Resistente_1. La contribuente aveva eccepito l'illegittimità della pretesa per aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 130/2022. Il primo giudice condannava l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite (€ 780,00), rilevando che ADER, nonostante lo sgravio comunicato dall'Ente impositore l'8.02.2023, aveva notificato un provvedimento di diniego della mediazione in data 1.06.2023, costringendo la parte all'iscrizione a ruolo della causa,.
Appella l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo la violazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e sostenendo che le spese avrebbero dovuto restare a carico di chi le ha anticipate o essere compensate, dato che lo sgravio era avvenuto prima della notifica del ricorso. Lamenta inoltre un presunto abuso del diritto da parte della contribuente.
Resiste Resistente_1 con controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per il ricorso a un difensore del libero foro da parte di ADER, e, nel merito, confermando la contraddittorietà del comportamento dell'Ufficio che, pur in presenza di uno sgravio, aveva qualificato come "privo di fondamento" il reclamo nel provvedimento di diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
Osserva questa Corte che la decisione di primo grado risulta correttamente motivata in punto di soccombenza virtuale. Sebbene sia pacifico che la pendenza tributaria sia stata definita agevolatamente ai sensi della L.
130/2022, il comportamento processuale di ADER ha giustificato la condanna alle spese in primo grado.
Dagli atti emerge infatti che, dopo la notifica del ricorso-reclamo, l'Agente della Riscossione ha notificato in data 1.06.2023 una "Comunicazione di diniego del ricorso/reclamo".
Tale atto, pur menzionando lo sgravio, conteneva una difesa nel merito della legittimità della cartella, inducendo una palese incertezza giuridica nella contribuente e rendendo necessaria la successiva iscrizione a ruolo (avvenuta il 28.06.2023) per evitare la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, l'argomentazione dell'appellante secondo cui la contribuente avrebbe agito in mala fede non trova riscontro, essendo stata la condotta dell'Ufficio a determinare la prosecuzione del contenzioso.
In ordine all'eccezione preliminare di nullità della difesa tecnica sollevata dall'appellata, essa resta assorbita dal rigetto nel merito del gravame .
Per questi motivi
, la Corte rigetta l'appello dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.