Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 286
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

    Il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato che la pendenza tributaria era stata definita agevolatamente.

  • Rigettato
    Violazione art. 46 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che il comportamento processuale dell'Agente della Riscossione, consistente nella notifica di un provvedimento di diniego della mediazione nonostante lo sgravio comunicato dall'Ente impositore, abbia giustificato la condanna alle spese in primo grado, poiché ha indotto incertezza giuridica nella contribuente e reso necessaria l'iscrizione a ruolo.

  • Rigettato
    Presunto abuso del diritto

    La Corte ha ritenuto che la condotta dell'Ufficio, e non quella della contribuente, abbia determinato la prosecuzione del contenzioso, escludendo quindi l'abuso del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 286
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 286
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo