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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4677/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al registro affari contenzioso n. 4677 del 2020, posta in delibazione all'udienza del 8.7.2025 e vertente tra
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Rubini e dall'avv. Marina Tallarico, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Frascati, via Piave n. 4;
ATTORI
E
( ,) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e , ( ), rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Nicola Pirozzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Giugliano in Campania (NA) al Corso Antonio Campano n. 649;
CONVENUTI
Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 8 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la deducendo Controparte_1 che era titolare di uno studio tecnico di consulenza che operava in stretta Parte_1 collaborazione con;
che aveva manifestato agli attori l'intenzione Parte_2 Controparte_1 di edificare un terreno di sua proprietà sito a P.P. Vermicino lotto 1 comparto R 13 del Comune di Frascati;
che il convenuto aveva quindi affidato agli attori l'incarico di progettazione e di direzione 1 dei lavori;
che gli attori avevano quindi proceduto all'elaborazione e stesura del progetto per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale nonché avevano presentato la documentazione, sottoscritta dal in data 19.1.2018 al Comune di Frascati;
che gli attori CP_1 avevano consegnato al il preventivo per il lavoro espletato e da espletare pari ad € 60.000 CP_1 oltre IVA da pagarsi quanto al 40% nella fase di progettazione e il saldo a partire dall'inizio dei lavori, secondo modalità e tempi da definire;
che, per accordo verbale, l'acconto del 15% veniva posticipato ad un momento successivo alla programmata costruzione da parte del Realacci di una società che, divenuta proprietaria del terreno da edificare, avrebbe ritirato il permesso da costruire e gestito l'operazione immobiliare;
che la società convenuta aveva acquistato il terreno in questione solo in data 5.10.2018; che, nelle more, gli attori avevano continuato a svolgere le prestazioni loro affidate;
che in aggiunta, la convenuta aveva richiesto agli attori la predisposizione di una variante edilizia, il progetto esecutivo del muro di recinzione del lotto a confine con la via comunale, il progetto esecutivo, la perizia e il computo metrico delle opere da realizzare a scomputo degli oneri accessori dovuti dal;
che nel luglio 19, la convenuta aveva ricevuto dalla CP_2 CP_3 Parte_3 un'offerta per l'esecuzione delle opere;
che, conseguentemente, gli attori avevano emesso due fatture nel gennaio 2020; che, a fronte di tali fatture, la convenuta aveva comunicato, con pec del 1.2.2020, formale recesso/disdetta dal contratto allegando di aver già corrisposto agli attori più di quanto dovuto;
che sussisteva il diritto degli attori a conseguire il corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore della convenuta nonché di essere indennizzati per l'ingiustificato recesso di quest'ultima; che mai, prima del 1.2.2020, la convenuta aveva manifestato disinteresse alla prosecuzione delle opere, avendo per altro versato al Comune la somma di € 32.104,52 per oneri;
che il credito degli attori ammontava ad € 39.000 per le prestazioni contrattualmente previste ed eseguite;
che per le prestazioni aggiuntive eseguite il credito degli attori era non inferiore ad € 10.000; che gli attori avevano diritto alla maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”, come previsto dall'art. 10 l. 143/1949.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare l'ingiustificato recesso della convenuta dal contratto concluso con gli attori e per l'effetto condannare la prima al pagamento in favore degli attori la somma di € 21.000 oltre IVA (pari alla differenza tra importo dovuto e compensi ricevuti) , € 10.000 oltre IVA per le prestazioni extracontrattuali aggiuntive eseguite ed € 5250,00 oltre IVA ai sensi del predetto art. 10 l. 143/1949.
Si è costituita la società convenuta indicata in epigrafe e il convenuto eccependo che Controparte_1 era carente di legittimazione attiva dal momento che il contratto di prestazione Parte_2 professionale del 19.1.2018 era intercorso solo con;
che non spostava tale Parte_1 valutazione la fattura n. 24 del 15.10.2018 emessa dal e saldata;
che il aveva fatto Pt_2 Parte_1 emettere tale documento, rapportato al 15% del compenso dovuto, al collaboratore di studio duplicando quanto già dovuto e pagato con la fattura n. 22 del 8.10.2018; che tali fatture duplicavano il compenso per la medesima attività prestata;
che nessun rapporto vi era stato tra la convenuta e che si eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a;
Parte_2 Controparte_1 che quest'ultimo non era tenuto a versare alcunché; che il recesso comunicato dalla convenuta, nel mese di gennaio 2020, era fondato sui plurimi ritardi nell'esecuzione della prestazione professionale;
che dette prestazioni dovevano concludersi entro 6 mesi;
che il ritardo nell'esecuzione non era da ricondurre alla allegata tardiva costituzione della società convenuta;
che il rilascio del permesso a costruire, ritenuto imminente dal , era occorso solo nell'ottobre 2019, con notevole ritardo Parte_1 rispetto al contrattualizzato;
che la convenuta, al fine di non incorrere in decadenza e di vanificare
2 l'operato tecnico, aveva versato gli oneri concessori relativi al permesso a costruire n. 53 del 22.10.2019; che l'obbligazione dell'architetto, dell'ingegnere e del geometra era prestazione di risultato;
che il progetto affidato era inadeguato in ragione appunto del ritardo nell'esecuzione del mandato professionale, oltre che nella mancata ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto;
che il aveva eseguito solo opere contrattuali relative alla “presentazione e alla approvazione del Parte_1 progetto” per cui era pattuita la corresponsione del 25% dell'importo totale e dunque € 15.000 oltre accessori di legge;
che nessun altro incarico verbale era stato conferito al;
che gli atti Parte_1 sottoscritti dalla convenuta erano stati sempre presentati come atti finalizzati al rilascio del permesso di costruire e pertanto rientranti nelle attività contrattualmente pattuite;
che si chiedeva di accertare che le uniche attività svolte erano quelle relative alla presentazione del progetto e alla sua approvazione con la conseguenza che era stata corrisposta a parte attrice la somma non dovuta di € 3000 in più rispetto al dovuto;
che il contratto prevedeva il pagamento a parte attrice della somma di
€ 60.000 da corrispondersi per il 15% alla firma del contratto, per il 10% all'approvazione del progetto, per il 15% al deposito c/o GE e il saldo del 60% all'inizio dei lavori;
che il rapporto era stato interrotto al momento dell'approvazione del progetto e con il rilascio del permesso a costruire;
che non era vero che le parti avevano tenuto presente che le prestazioni riferibili all'esecuzione dei lavori (ossia la direzione lavori) avessero una incidenza pari circa al 35% dell'intero compenso e che pertanto spettava a parte attrice il 65% dell'importo pattuito pari ad € 39.000; che nella fattura illegittima n. 1/20 era stato infatti chiesto il saldo del compenso per le prestazioni eseguite;
che quindi se con la fattura di acconto era stato fatturato l'importo di € 10.000, emergeva dalle stesse allegazioni di parte attrice che il dovuto era pari ad € 19.000; che non si poteva poi fare riferimento a “norme, usi e consuetudini” in relazione agli importi dovuti, a fronte delle pattuizioni contrattuali;
che alla data del recesso, erano state completate solo le prestazioni funzionali al rilascio del permesso a costruire quantificate dall'attrice in € 19.000; che le ulteriori attività allegate da parte attrice erano funzionali al deposito della pratica presso GE , ossia di attività ancora da eseguire;
che le attività fatturate da e dal erano le stesse;
che quindi in ragione delle Parte_1 Pt_2 prestazioni eseguite, parte attrice aveva diritto solo al pagamento della somma di € 15.000 (ossia il 15% per la presentazione del progetto + 10% per la sua approvazione), con riserva dei convenuti di agire in separato giudizio per la ripetizione della somma di € 3000 versata in eccedenza;
che in subordine il dovuto ammontava ad € 19.000; che non sussisteva il diritto di parte attrice alla maggiorazione ex art. 10 e 18 l. 143/1949 del compenso;
che tale legge era stata abrogata dalla l. 27/2012; che l'unica norma applicabile, in assenza di preventivo o contratto (ossia non nel caso in esame), era il decreto ministeriale n. 140/2012.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la carenza di legittimazione passiva di e di legittimazione attiva in capo a e Controparte_1 Parte_2 nel merito il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi ed espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.7.2025. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Gli attori, hanno citato in giudizio la e per veder Controparte_1 Controparte_1 accertare la illegittimità del recesso operato dalla dal contratto Controparte_1 concluso con gli attori e per l'effetto la condanna de “la prima a pagare loro: € 21.000 oltre IVA pari
3 alla differenza tra il credito di € 39.000 maturato in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti ricevuti …€ 10.000 oltre IVA per le ulteriori prestazioni professionali richieste dalla Immobiliare Franco Realacci s.r.l…. € 5250 oltre IVA quale risarcimento del danno da illegittimo recesso (maggiorazione pari al 25% dell'importo dovuto ancora per le prestazioni non eseguite D.L.)” poi modificata, nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., nel senso di “1) accertare e dichiarare che tra il sig. da un lato, ed il geom. e l'ing. , dall'altro, è intercorso e Controparte_1 Pt_2 Parte_1 si è concluso un contratto di natura professionale avente ad oggetto le prestazioni e le opere descritte nel preventivo di spesa del 19.1.2018 accettato dal sig. 2) accertare e dichiarare che, Controparte_1 oltre ed al di fuori di quanto indicato e descritto nel preventivo del 19.1.2018, il sig. Controparte_1
e, successivamente, anche il legale rapp.te della hanno conferito incarico CP_4 CP_1 al geom. ed all'Ing. per le prestazioni indicate ai capi a), b) e c) del punto 8) della Pt_2 Parte_1 premessa dell'atto introduttivo;
accertare l'ingiustificato recesso dell' Controparte_1 dal contratto concluso con i signori ing. e geom. compreso
[...] Parte_1 Parte_2
l'ulteriore incarico conferito extra contratto;
3)conseguentemente, condannare l'
[...]
a pagare ad essi concludenti € 21.000,00, oltre IVA (pari alla differenza tra il credito Controparte_1 di € 39.000,00 maturato in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti già ricevuti, per complessivi e 18.000,00) dovuti in esecuzione del contratto del gennaio 2018; 4) € 10,000.00, oltre IVA, per le ulteriori prestazioni professionali richieste dalla ai suddetti Controparte_1 professionisti non contemplate nel contratto del gennaio 2018; 5) € 5.250,00, oltre IVA, quale risarcimento del danno da illegittimo recesso (maggiorazione pari al 25% dell'importo dovuto ancora per le prestazioni non eseguite (la D.L.)”.
Ciò posto, va osservato che le parti hanno depositato due lettere di incarico identiche del 15/19.1.2018 (gli attori al doc. 1 della citazione, in una versione non sottoscritta dalle parti, e i convenuti al doc.12 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. in una versione sottoscritta dal solo professionista), con intestazione ” aventi ad oggetto l'espletamento di Controparte_5 prestazioni professionali per progettazione e direzione lavori dell'edificio commerciale di cui al P.P. Vermicino Lotto 1 Comparto R13, come elencate al secondo capoverso (“progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione, inserimento in mappa e accatastamento, fine lavori, certificazioni di conformità e asseverazione Agibilità. Agibilità sanitaria ed assistenza alla SCIA VV.F”), da compiere “senza soluzione di continuità e completate entro 6 mesi dal conferimento dell'incarico” con pattuizione del compenso complessivamente dovuto in “€ 60.000
+ C.N.P.I.A. + IVA” che “ricomprende forfettariamente le competenze ed onorari esclusivamente finalizzati all'assolvimento dell'incarico, incluse le spese strettamente necessarie ad esso”. Tale lettera prevedeva che il pagamento dei compensi forfettari dovesse avvenire “alle seguenti scadenze a presentazione della relativa fattura “15% alla firma della presente lettera di incarico e presentazione del progetto;
10% all'approvazione del progetto, 15% al deposito c/o ; 60% a partire CP_6 dall'inizio lavori con modalità e tempi da stabilire”.
Gli attori hanno assunto di aver svolto congiuntamente tali prestazioni in favore del Controparte_1
e quindi della società convenuta, costituita all'uopo in data 5.10.2018, avendo conseguito il permesso a costruire n. 53 in data 22.10.2019, di aver ricevuto sia il sia il (giuste fatture n. Parte_1 Pt_2
22/18 e n. 24/18) un acconto sui compensi di € 9000 ciascuno, oltre accessori di legge, e di aver richiesto ciascuno il pagamento della somma di € 10.000 in ragione della conclusione della fase di
4 approvazione del progetto salvo ricevere, a riscontro di tali richieste, una pec del 1.2.2020 inviata dalla società convenuta di recesso dal contratto.
Ciò posto, va rilevato che parte convenuta non ha contestato il fatto di aver corrisposto al Pt_2
l'importo da questo richiesto con la fattura n. 24 del 15.10.2018 indicante come causale “primo acconto per spese ed onorari convenuti da lettera di incarico del 19.1.2018” e di aver corrisposto per la medesima causale l'importo richiesto dal con la fattura n. 22 del 15.10.2018 (cfr. doc. Parte_1
12-13 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
In questo contesto, a fronte del fatto che la lettera di incarico non risulta sottoscritta dai relativi contraenti (per altro indicati nel da una parte e nel dall'altra), appaiono Parte_1 Controparte_1 sussistere i presupposti per ritenere che il contratto di prestazione d'opera professionale sia intercorso tra tutti e due gli attori, in un rapporto di collaborazione, e la società convenuta, avendo avuto il avuto solo il ruolo di acquisire la disponibilità e un preventivo da parte degli attori Controparte_1 per tali attività da eseguirsi poi materialmente in favore della società convenuta, costituitasi nell'ottobre 2018.
Depone in tal senso anche l'esito, invero incerto ed ambiguo, degli interrogatori formali delle parti nel cui contesto ha, da una parte, negato di conoscere il personalmente Controparte_1 Parte_1 rappresentando, dall'altra parte, di conoscere da tempo il EO pur non avendo dato alcun Pt_2 incarico e il , legale rappresentante della società convenuta, ha negato in sede di Testimone_1 interrogatorio formale espletato all'udienza del 18.11.2022 di aver mai conferito agli attori l'incarico di redigere varianti al progetto originale e di aver richiesto all'ing. di predisporre un progetto Pt_2 per il muro di recinzione tra la porzione di terreno ove doveva essere edificato l'immobile e il terreno vincolato con atto a rogito Per_1
Deve quindi ritenersi da una parte infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al e dall'altro provato, per presunzioni alla luce del testo contrattuale e dell'esito Controparte_1 degli interrogatori formali sopra indicati, che il contratto di prestazione professionale fosse di fatto intercorso con tutti e due gli attori, quali prestatori d'opera, e con il prima e con la Controparte_1 società convenuta poi, quali clienti.
Ciò premesso, va rilevato che risulta pacifico tra le parti che la società convenuta abbia receduto dal contratto di prestazione professionale intercorso con parte attrice con il messaggio di posta certificata (cfr. doc. 15 allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) del 1.2.2020, inviata sia al sia al (ulteriore elemento deponente nel senso di intendere conferito ad entrambi Parte_1 Pt_2
l'incarico di cui alla lettera di incarico).
In tale comunicazione, la convenuta ha posto a fondamento del recesso il venir meno dell'interesse alla costruzione e il ritardo nell'espletamento da parte dei professionisti “delle fasi come concordate nell'incarico professionale sottoscritto in data 19.1.2018”, dando tuttavia della “verificata esecuzione da parte vostra del progetto preliminare e del progetto definitivo, giunti all'approvazione di quest'ultima”. La società convenuta aveva altresì ammesso di essere debitrice della somma di € 15.000, oltre accessori, “importo per altro già versato mediante il saldo delle fatture nr. 22 del 08.10.2018 emessa dall'Ing. e nr. 24 del 19.01.2018 emessa dal EO. Parte_1 Parte_2
A tal proposito si richiede il ristoro di Euro 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero) quale
[...]
5 esubero tra quanto da Voi fatturato e quanto realmente dovuto per il raggiungimento delle prime due fasi dell'incarico professionale di cui in oggetto”.
Tale recesso è stato validamente espletato dalla convenuta.
A mente del disposto dell'art. 2237 c.c., infatti, “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta in tal maniera prevedendo la possibilità per il cliente di recedere ad TU (dunque indipendentemente da quello che sia stato il comportamento del prestatore d'opera e quindi prescindendo dalla sussistenza di giusti motivi e dalla loro esternazione e comunicazione, in ragione del carattere fiduciario del rapporto tra professionista e committente) con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta e senza alcuna indennità per il mancato guadagno, derogando sul punto a quanto disposto dall'art. 2227 c.c., previsto in relazione al contratto d'opera in generale. In tal senso la Suprema Corte ha ribadito “il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 185/2020, cfr. anche, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 29745/2020, Cass. Civ., Sez. II, n. 3062/2002).
Sulla base di tali principi, sussiste il diritto degli attori a percepire solo i compensi, come pattuiti nella lettera d'incarico del 19.1.2018, in ragione delle attività effettivamente espletate ma non anche i compensi pattuiti per le attività commissionate e non espletate (coincidenti, appunto, con la nozione di “mancato guadagno”) relative all'esecuzione dei lavori ovvero la maggiorazione del 25% del compenso, prevista dall'art. 18 I comma l. 2 marzo 1949, n. 143.
Sotto tale profilo, tale disposizione prevede che “quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10” (quest'ultimo disponente che “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatti predisposto come precisato al seguente art. 18”). Il presupposto per l'applicazione della chiesta maggiorazione del compenso, avente natura indennitaria, risiede tuttavia nell'assenza di una determinazione pattizia del compenso, come invece avvenuto nel caso in esame nella lettera d'incarico del 19.1.2018. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass. n. 2342/1981); in tal caso però non possono applicarsi le disposizioni della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n.
6 15206 del 11/07/2011), e ciò in quanto la norma richiamata dal ricorrente riguarda l'approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, e che è applicabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di determinazione pattizia del compenso” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 40182/2021, cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15206/2011).
Venendo quindi ai compensi dovuti, va rilevato che spettava, in base alle previsioni contrattuali di cui alla lettera di incarico del 19.1.2018, ai professionisti per l'espletamento delle prime due fasi contrattuali (ossia 1) progetto preliminare, 2) progetto definitivo) il 15% (invero da corrispondersi alla firma del conferimento incarico) e il 10% (all'approvazione del progetto, come avvenuta) del compenso forfettario di € 60.000 oltre C.N.P.I.A. ed IVA pari a complessivi € 15.000, oltre i predetti accessori, da ripartirsi evidentemente tra i due attori (in parti uguali, trattandosi di creditori solidali e mancando l'indicazione di una diversa percentuale del riparto).
Si deve invece escludere che gli attori abbiano posto in essere l'attività di deposito della documentazione presso OPEGENIO in ragione della quale era previsto il terzo acconto del 15%.
Sotto tale profilo, è stata disposta CTU, a mezzo dell'ing. il quale, nel rispondere al Persona_2 quesito postogli con il provvedimento del 4.12.2024, ha riscontrato l'assenza ovvero la insufficienza delle Relazioni tecniche dei vari interventi progettuali, sulla base della documentazione rivenuta in atti e della documentazione acquisita nel corso della CTU (cfr. allegati alla CTU in atti).
In particolare, il CTU ha riscontrato che: 1) non risultava depositata documentazione comprovante l'espletamento da parte attrice delle attività di cui punto QbI.0 (Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici sintetici. Consulenze, conferenze e condivisione con le richieste del Committente); 2), quanto alle attività sub punti QbII.01 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni, preliminare strutturale. Presentazione c/o gli Enti Comunali e Sovracomunali per i necessari pareri finalizzati al rilascio del permesso cli costruire (P. eli C.), Partecipazione al procedimento. QbII.13 Relazione geologica, QbII.09 Relazione geotecnica, QbII.19 Relazioni paesaggistiche, QbII.21 Relazioni energetiche, la presenza degli elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni, tuttavia senza preliminare strutturale, la presentazione presso gli Enti Comunali e Sovracomunali per i pareri, mancando in atti la relazione geologica (QbII.13), quella geotecnica (punto QbII.09) le relazioni paesaggistiche ( punto QbII.19) e la relazione energetica (punto QbII.21); 3) il mancato deposito/riscontro del progetto esecutivo, pur dovendosi dare atto che era stata completata la fase di presentazione del progetto ed era stato conseguito il Permesso a costruire n. 53 del 22.10.2019.
Quanto alle attività professionali aggiuntive che gli attori hanno allegato di aver svolto nell'interesse di parte convenuta, il CTU ha ritenuto che 1), quanto al progetto di variante del complesso con cambio destinazione da unico magazzino e quattro locali commerciali, il progetto depositato in data 15.5.21, riportante la dicitura “non presentato”, si trattava di mera rielaborazione grafica del progetto originario già autorizzato;
2) quanto al progetto opere a scomputo, l'autorizzazione allegata al doc. F1 era in realtà una autorizzazione paesaggistica, non inerente alle opere a Scomputo, la CP_7 allegata al doc. F2 era in realtà una richiesta di permesso di costruire, gli elaborati grafici, il Computo metrico estimativo allegato al doc. F3 era stato già valutato, gli elaborati grafici allegati al doc. F4 erano identici a quelli già rimessi in atti e già valutati, da quantificare in € 1000 tenuto conto delle prestazioni eseguite;
3) quanto al progetto di passi carrabili, l'assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'espletamento delle opere;
4) quanto al progetto di cabina elettrica, l'assenza di
7 documentazione utile per valutarla;
5) quanto al progetto di muro di contenimento e recinzione a confine, la produzione del doc. B1 in realtà identico a quello già rimesso in atti consistente di un mero elaborato grafico, senza predisposizione di un progetto esecutivo completo e quindi da quantificare in € 1000, mancando in atti gli elaborati per il deposito alla Regione e il computo estimativo il cui valore è assunto come parametro di riferimento dalle tariffe professionali vigenti, oltre spese per rilievi 6) la mancata produzione di documentazione atta a dare prova di spese sostenute nell'esecuzione della prestazione (cfr. conclusioni, pagg. 14-15 della relazione del CTU in atti).
In questo contesto, occorre dare infine riscontro dell'esito della prova per interrogatorio del Tes_1
, quale legale rappresentante della società convenuta, il quale ha negato in sede di
[...] interrogatorio formale espletato all'udienza del 18.11.2022 di aver mai conferito agli attori l'incarico di redigere varianti al progetto originale e ha negato di aver richiesto all'ing. di predisporre Pt_2 un progetto per il muro di recinzione tra la porzione di terreno ove doveva essere edificato l'immobile e il terreno vincolato con atto a rogito Per_1
Su tali emergenze, si deve dare atto che gli attori sono stati integralmente soddisfatti in relazione al compenso dovuto per le attività contrattualmente pattuite ed eseguite, nei termini indicati dal CTU nella relazione in atti, avendo percepito già la complessiva somma di € 18.000 (oltre gli accessori, segnatamente € 9000 più accessori ciascuno, come da fatture nr. 22 del 08.10.2018 emessa dall' Ing.
e nr. 24 del 19.01.2018 emessa dal EO. , superiore per € Parte_1 Parte_2
3000 all'importo loro dovuto per la causale in esame pari ad € 15.000 (per il cui recupero nessuna domanda è stata formulata nel presente giudizio da parte convenuta).
Venendo infine alla domanda di pagamento per le prestazioni c.d. fuori contratto, va rilevato che il CTU ha ritenuto liquidabile, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dagli attori, la complessiva forfettariamente somma di € 4500,00, oltre il 10% di spese generali, rientrante nel range fissato dall'art. 5 del D.M. 17.6.16 richiamato da parte attrice stante che "per le opere di importo fino a 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso", ed accessori.
Va tuttavia rilevato che, a fronte della contestazione di parte convenuta circa il conferimento agli attori dell'esecuzione delle opere extra contratto meglio individuate in citazione, i convenuti hanno reso interrogatorio formale sul punto negando di aver commissionato tali lavorazioni e i testi di parte attrice non hanno dato evidenza (teste escusso all'udienza del 8.11.23 il quale ha Testimone_2 riposto nulla so su tutte le circostanze dedotte da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. mentre il teste non era chiamato a deporre su circostanze rilevanti sul Testimone_3 punto) del fatto che le attività extra lettera d'incarico fossero state commissionate dalla società convenuta. Pertanto, va ritenuta non fondata la domanda spiegata sul punto dagli attori dal momento che, pur avendo gli stessi dato prova - parziale- delle attività, non hanno provato che le stesse fossero state commissionate dalla convenuta/cliente.
Le domande spiegate da parte attrice vanno pertanto rigettate.
Va infine disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti nei confronti di parte attrice in ragione della complessità della controversia.
8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione (€ 37.000) ed applicati i parametri medi con aumento del 20% per l'assistenza di due parti ai sensi dell'art. 4 II comma DM 55/2014, e le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dagli attori;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al giudizio di seconde cure liquidate in € 9.139,20 per compensi oltre accessori di legge in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al registro affari contenzioso n. 4677 del 2020, posta in delibazione all'udienza del 8.7.2025 e vertente tra
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Rubini e dall'avv. Marina Tallarico, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Frascati, via Piave n. 4;
ATTORI
E
( ,) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e , ( ), rappresentati e difesi Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Nicola Pirozzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Giugliano in Campania (NA) al Corso Antonio Campano n. 649;
CONVENUTI
Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 8 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la deducendo Controparte_1 che era titolare di uno studio tecnico di consulenza che operava in stretta Parte_1 collaborazione con;
che aveva manifestato agli attori l'intenzione Parte_2 Controparte_1 di edificare un terreno di sua proprietà sito a P.P. Vermicino lotto 1 comparto R 13 del Comune di Frascati;
che il convenuto aveva quindi affidato agli attori l'incarico di progettazione e di direzione 1 dei lavori;
che gli attori avevano quindi proceduto all'elaborazione e stesura del progetto per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale nonché avevano presentato la documentazione, sottoscritta dal in data 19.1.2018 al Comune di Frascati;
che gli attori CP_1 avevano consegnato al il preventivo per il lavoro espletato e da espletare pari ad € 60.000 CP_1 oltre IVA da pagarsi quanto al 40% nella fase di progettazione e il saldo a partire dall'inizio dei lavori, secondo modalità e tempi da definire;
che, per accordo verbale, l'acconto del 15% veniva posticipato ad un momento successivo alla programmata costruzione da parte del Realacci di una società che, divenuta proprietaria del terreno da edificare, avrebbe ritirato il permesso da costruire e gestito l'operazione immobiliare;
che la società convenuta aveva acquistato il terreno in questione solo in data 5.10.2018; che, nelle more, gli attori avevano continuato a svolgere le prestazioni loro affidate;
che in aggiunta, la convenuta aveva richiesto agli attori la predisposizione di una variante edilizia, il progetto esecutivo del muro di recinzione del lotto a confine con la via comunale, il progetto esecutivo, la perizia e il computo metrico delle opere da realizzare a scomputo degli oneri accessori dovuti dal;
che nel luglio 19, la convenuta aveva ricevuto dalla CP_2 CP_3 Parte_3 un'offerta per l'esecuzione delle opere;
che, conseguentemente, gli attori avevano emesso due fatture nel gennaio 2020; che, a fronte di tali fatture, la convenuta aveva comunicato, con pec del 1.2.2020, formale recesso/disdetta dal contratto allegando di aver già corrisposto agli attori più di quanto dovuto;
che sussisteva il diritto degli attori a conseguire il corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore della convenuta nonché di essere indennizzati per l'ingiustificato recesso di quest'ultima; che mai, prima del 1.2.2020, la convenuta aveva manifestato disinteresse alla prosecuzione delle opere, avendo per altro versato al Comune la somma di € 32.104,52 per oneri;
che il credito degli attori ammontava ad € 39.000 per le prestazioni contrattualmente previste ed eseguite;
che per le prestazioni aggiuntive eseguite il credito degli attori era non inferiore ad € 10.000; che gli attori avevano diritto alla maggiorazione del 25% dei compensi a titolo di indennità “applicabile a tutte le ipotesi di interruzione del rapporto professionale”, come previsto dall'art. 10 l. 143/1949.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare l'ingiustificato recesso della convenuta dal contratto concluso con gli attori e per l'effetto condannare la prima al pagamento in favore degli attori la somma di € 21.000 oltre IVA (pari alla differenza tra importo dovuto e compensi ricevuti) , € 10.000 oltre IVA per le prestazioni extracontrattuali aggiuntive eseguite ed € 5250,00 oltre IVA ai sensi del predetto art. 10 l. 143/1949.
Si è costituita la società convenuta indicata in epigrafe e il convenuto eccependo che Controparte_1 era carente di legittimazione attiva dal momento che il contratto di prestazione Parte_2 professionale del 19.1.2018 era intercorso solo con;
che non spostava tale Parte_1 valutazione la fattura n. 24 del 15.10.2018 emessa dal e saldata;
che il aveva fatto Pt_2 Parte_1 emettere tale documento, rapportato al 15% del compenso dovuto, al collaboratore di studio duplicando quanto già dovuto e pagato con la fattura n. 22 del 8.10.2018; che tali fatture duplicavano il compenso per la medesima attività prestata;
che nessun rapporto vi era stato tra la convenuta e che si eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a;
Parte_2 Controparte_1 che quest'ultimo non era tenuto a versare alcunché; che il recesso comunicato dalla convenuta, nel mese di gennaio 2020, era fondato sui plurimi ritardi nell'esecuzione della prestazione professionale;
che dette prestazioni dovevano concludersi entro 6 mesi;
che il ritardo nell'esecuzione non era da ricondurre alla allegata tardiva costituzione della società convenuta;
che il rilascio del permesso a costruire, ritenuto imminente dal , era occorso solo nell'ottobre 2019, con notevole ritardo Parte_1 rispetto al contrattualizzato;
che la convenuta, al fine di non incorrere in decadenza e di vanificare
2 l'operato tecnico, aveva versato gli oneri concessori relativi al permesso a costruire n. 53 del 22.10.2019; che l'obbligazione dell'architetto, dell'ingegnere e del geometra era prestazione di risultato;
che il progetto affidato era inadeguato in ragione appunto del ritardo nell'esecuzione del mandato professionale, oltre che nella mancata ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto;
che il aveva eseguito solo opere contrattuali relative alla “presentazione e alla approvazione del Parte_1 progetto” per cui era pattuita la corresponsione del 25% dell'importo totale e dunque € 15.000 oltre accessori di legge;
che nessun altro incarico verbale era stato conferito al;
che gli atti Parte_1 sottoscritti dalla convenuta erano stati sempre presentati come atti finalizzati al rilascio del permesso di costruire e pertanto rientranti nelle attività contrattualmente pattuite;
che si chiedeva di accertare che le uniche attività svolte erano quelle relative alla presentazione del progetto e alla sua approvazione con la conseguenza che era stata corrisposta a parte attrice la somma non dovuta di € 3000 in più rispetto al dovuto;
che il contratto prevedeva il pagamento a parte attrice della somma di
€ 60.000 da corrispondersi per il 15% alla firma del contratto, per il 10% all'approvazione del progetto, per il 15% al deposito c/o GE e il saldo del 60% all'inizio dei lavori;
che il rapporto era stato interrotto al momento dell'approvazione del progetto e con il rilascio del permesso a costruire;
che non era vero che le parti avevano tenuto presente che le prestazioni riferibili all'esecuzione dei lavori (ossia la direzione lavori) avessero una incidenza pari circa al 35% dell'intero compenso e che pertanto spettava a parte attrice il 65% dell'importo pattuito pari ad € 39.000; che nella fattura illegittima n. 1/20 era stato infatti chiesto il saldo del compenso per le prestazioni eseguite;
che quindi se con la fattura di acconto era stato fatturato l'importo di € 10.000, emergeva dalle stesse allegazioni di parte attrice che il dovuto era pari ad € 19.000; che non si poteva poi fare riferimento a “norme, usi e consuetudini” in relazione agli importi dovuti, a fronte delle pattuizioni contrattuali;
che alla data del recesso, erano state completate solo le prestazioni funzionali al rilascio del permesso a costruire quantificate dall'attrice in € 19.000; che le ulteriori attività allegate da parte attrice erano funzionali al deposito della pratica presso GE , ossia di attività ancora da eseguire;
che le attività fatturate da e dal erano le stesse;
che quindi in ragione delle Parte_1 Pt_2 prestazioni eseguite, parte attrice aveva diritto solo al pagamento della somma di € 15.000 (ossia il 15% per la presentazione del progetto + 10% per la sua approvazione), con riserva dei convenuti di agire in separato giudizio per la ripetizione della somma di € 3000 versata in eccedenza;
che in subordine il dovuto ammontava ad € 19.000; che non sussisteva il diritto di parte attrice alla maggiorazione ex art. 10 e 18 l. 143/1949 del compenso;
che tale legge era stata abrogata dalla l. 27/2012; che l'unica norma applicabile, in assenza di preventivo o contratto (ossia non nel caso in esame), era il decreto ministeriale n. 140/2012.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la carenza di legittimazione passiva di e di legittimazione attiva in capo a e Controparte_1 Parte_2 nel merito il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi ed espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.7.2025. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Gli attori, hanno citato in giudizio la e per veder Controparte_1 Controparte_1 accertare la illegittimità del recesso operato dalla dal contratto Controparte_1 concluso con gli attori e per l'effetto la condanna de “la prima a pagare loro: € 21.000 oltre IVA pari
3 alla differenza tra il credito di € 39.000 maturato in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti ricevuti …€ 10.000 oltre IVA per le ulteriori prestazioni professionali richieste dalla Immobiliare Franco Realacci s.r.l…. € 5250 oltre IVA quale risarcimento del danno da illegittimo recesso (maggiorazione pari al 25% dell'importo dovuto ancora per le prestazioni non eseguite D.L.)” poi modificata, nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., nel senso di “1) accertare e dichiarare che tra il sig. da un lato, ed il geom. e l'ing. , dall'altro, è intercorso e Controparte_1 Pt_2 Parte_1 si è concluso un contratto di natura professionale avente ad oggetto le prestazioni e le opere descritte nel preventivo di spesa del 19.1.2018 accettato dal sig. 2) accertare e dichiarare che, Controparte_1 oltre ed al di fuori di quanto indicato e descritto nel preventivo del 19.1.2018, il sig. Controparte_1
e, successivamente, anche il legale rapp.te della hanno conferito incarico CP_4 CP_1 al geom. ed all'Ing. per le prestazioni indicate ai capi a), b) e c) del punto 8) della Pt_2 Parte_1 premessa dell'atto introduttivo;
accertare l'ingiustificato recesso dell' Controparte_1 dal contratto concluso con i signori ing. e geom. compreso
[...] Parte_1 Parte_2
l'ulteriore incarico conferito extra contratto;
3)conseguentemente, condannare l'
[...]
a pagare ad essi concludenti € 21.000,00, oltre IVA (pari alla differenza tra il credito Controparte_1 di € 39.000,00 maturato in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti già ricevuti, per complessivi e 18.000,00) dovuti in esecuzione del contratto del gennaio 2018; 4) € 10,000.00, oltre IVA, per le ulteriori prestazioni professionali richieste dalla ai suddetti Controparte_1 professionisti non contemplate nel contratto del gennaio 2018; 5) € 5.250,00, oltre IVA, quale risarcimento del danno da illegittimo recesso (maggiorazione pari al 25% dell'importo dovuto ancora per le prestazioni non eseguite (la D.L.)”.
Ciò posto, va osservato che le parti hanno depositato due lettere di incarico identiche del 15/19.1.2018 (gli attori al doc. 1 della citazione, in una versione non sottoscritta dalle parti, e i convenuti al doc.12 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. in una versione sottoscritta dal solo professionista), con intestazione ” aventi ad oggetto l'espletamento di Controparte_5 prestazioni professionali per progettazione e direzione lavori dell'edificio commerciale di cui al P.P. Vermicino Lotto 1 Comparto R13, come elencate al secondo capoverso (“progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione, inserimento in mappa e accatastamento, fine lavori, certificazioni di conformità e asseverazione Agibilità. Agibilità sanitaria ed assistenza alla SCIA VV.F”), da compiere “senza soluzione di continuità e completate entro 6 mesi dal conferimento dell'incarico” con pattuizione del compenso complessivamente dovuto in “€ 60.000
+ C.N.P.I.A. + IVA” che “ricomprende forfettariamente le competenze ed onorari esclusivamente finalizzati all'assolvimento dell'incarico, incluse le spese strettamente necessarie ad esso”. Tale lettera prevedeva che il pagamento dei compensi forfettari dovesse avvenire “alle seguenti scadenze a presentazione della relativa fattura “15% alla firma della presente lettera di incarico e presentazione del progetto;
10% all'approvazione del progetto, 15% al deposito c/o ; 60% a partire CP_6 dall'inizio lavori con modalità e tempi da stabilire”.
Gli attori hanno assunto di aver svolto congiuntamente tali prestazioni in favore del Controparte_1
e quindi della società convenuta, costituita all'uopo in data 5.10.2018, avendo conseguito il permesso a costruire n. 53 in data 22.10.2019, di aver ricevuto sia il sia il (giuste fatture n. Parte_1 Pt_2
22/18 e n. 24/18) un acconto sui compensi di € 9000 ciascuno, oltre accessori di legge, e di aver richiesto ciascuno il pagamento della somma di € 10.000 in ragione della conclusione della fase di
4 approvazione del progetto salvo ricevere, a riscontro di tali richieste, una pec del 1.2.2020 inviata dalla società convenuta di recesso dal contratto.
Ciò posto, va rilevato che parte convenuta non ha contestato il fatto di aver corrisposto al Pt_2
l'importo da questo richiesto con la fattura n. 24 del 15.10.2018 indicante come causale “primo acconto per spese ed onorari convenuti da lettera di incarico del 19.1.2018” e di aver corrisposto per la medesima causale l'importo richiesto dal con la fattura n. 22 del 15.10.2018 (cfr. doc. Parte_1
12-13 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
In questo contesto, a fronte del fatto che la lettera di incarico non risulta sottoscritta dai relativi contraenti (per altro indicati nel da una parte e nel dall'altra), appaiono Parte_1 Controparte_1 sussistere i presupposti per ritenere che il contratto di prestazione d'opera professionale sia intercorso tra tutti e due gli attori, in un rapporto di collaborazione, e la società convenuta, avendo avuto il avuto solo il ruolo di acquisire la disponibilità e un preventivo da parte degli attori Controparte_1 per tali attività da eseguirsi poi materialmente in favore della società convenuta, costituitasi nell'ottobre 2018.
Depone in tal senso anche l'esito, invero incerto ed ambiguo, degli interrogatori formali delle parti nel cui contesto ha, da una parte, negato di conoscere il personalmente Controparte_1 Parte_1 rappresentando, dall'altra parte, di conoscere da tempo il EO pur non avendo dato alcun Pt_2 incarico e il , legale rappresentante della società convenuta, ha negato in sede di Testimone_1 interrogatorio formale espletato all'udienza del 18.11.2022 di aver mai conferito agli attori l'incarico di redigere varianti al progetto originale e di aver richiesto all'ing. di predisporre un progetto Pt_2 per il muro di recinzione tra la porzione di terreno ove doveva essere edificato l'immobile e il terreno vincolato con atto a rogito Per_1
Deve quindi ritenersi da una parte infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al e dall'altro provato, per presunzioni alla luce del testo contrattuale e dell'esito Controparte_1 degli interrogatori formali sopra indicati, che il contratto di prestazione professionale fosse di fatto intercorso con tutti e due gli attori, quali prestatori d'opera, e con il prima e con la Controparte_1 società convenuta poi, quali clienti.
Ciò premesso, va rilevato che risulta pacifico tra le parti che la società convenuta abbia receduto dal contratto di prestazione professionale intercorso con parte attrice con il messaggio di posta certificata (cfr. doc. 15 allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) del 1.2.2020, inviata sia al sia al (ulteriore elemento deponente nel senso di intendere conferito ad entrambi Parte_1 Pt_2
l'incarico di cui alla lettera di incarico).
In tale comunicazione, la convenuta ha posto a fondamento del recesso il venir meno dell'interesse alla costruzione e il ritardo nell'espletamento da parte dei professionisti “delle fasi come concordate nell'incarico professionale sottoscritto in data 19.1.2018”, dando tuttavia della “verificata esecuzione da parte vostra del progetto preliminare e del progetto definitivo, giunti all'approvazione di quest'ultima”. La società convenuta aveva altresì ammesso di essere debitrice della somma di € 15.000, oltre accessori, “importo per altro già versato mediante il saldo delle fatture nr. 22 del 08.10.2018 emessa dall'Ing. e nr. 24 del 19.01.2018 emessa dal EO. Parte_1 Parte_2
A tal proposito si richiede il ristoro di Euro 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero) quale
[...]
5 esubero tra quanto da Voi fatturato e quanto realmente dovuto per il raggiungimento delle prime due fasi dell'incarico professionale di cui in oggetto”.
Tale recesso è stato validamente espletato dalla convenuta.
A mente del disposto dell'art. 2237 c.c., infatti, “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta in tal maniera prevedendo la possibilità per il cliente di recedere ad TU (dunque indipendentemente da quello che sia stato il comportamento del prestatore d'opera e quindi prescindendo dalla sussistenza di giusti motivi e dalla loro esternazione e comunicazione, in ragione del carattere fiduciario del rapporto tra professionista e committente) con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta e senza alcuna indennità per il mancato guadagno, derogando sul punto a quanto disposto dall'art. 2227 c.c., previsto in relazione al contratto d'opera in generale. In tal senso la Suprema Corte ha ribadito “il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 185/2020, cfr. anche, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 29745/2020, Cass. Civ., Sez. II, n. 3062/2002).
Sulla base di tali principi, sussiste il diritto degli attori a percepire solo i compensi, come pattuiti nella lettera d'incarico del 19.1.2018, in ragione delle attività effettivamente espletate ma non anche i compensi pattuiti per le attività commissionate e non espletate (coincidenti, appunto, con la nozione di “mancato guadagno”) relative all'esecuzione dei lavori ovvero la maggiorazione del 25% del compenso, prevista dall'art. 18 I comma l. 2 marzo 1949, n. 143.
Sotto tale profilo, tale disposizione prevede che “quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10” (quest'ultimo disponente che “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatti predisposto come precisato al seguente art. 18”). Il presupposto per l'applicazione della chiesta maggiorazione del compenso, avente natura indennitaria, risiede tuttavia nell'assenza di una determinazione pattizia del compenso, come invece avvenuto nel caso in esame nella lettera d'incarico del 19.1.2018. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass. n. 2342/1981); in tal caso però non possono applicarsi le disposizioni della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n.
6 15206 del 11/07/2011), e ciò in quanto la norma richiamata dal ricorrente riguarda l'approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, e che è applicabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di determinazione pattizia del compenso” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 40182/2021, cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 15206/2011).
Venendo quindi ai compensi dovuti, va rilevato che spettava, in base alle previsioni contrattuali di cui alla lettera di incarico del 19.1.2018, ai professionisti per l'espletamento delle prime due fasi contrattuali (ossia 1) progetto preliminare, 2) progetto definitivo) il 15% (invero da corrispondersi alla firma del conferimento incarico) e il 10% (all'approvazione del progetto, come avvenuta) del compenso forfettario di € 60.000 oltre C.N.P.I.A. ed IVA pari a complessivi € 15.000, oltre i predetti accessori, da ripartirsi evidentemente tra i due attori (in parti uguali, trattandosi di creditori solidali e mancando l'indicazione di una diversa percentuale del riparto).
Si deve invece escludere che gli attori abbiano posto in essere l'attività di deposito della documentazione presso OPEGENIO in ragione della quale era previsto il terzo acconto del 15%.
Sotto tale profilo, è stata disposta CTU, a mezzo dell'ing. il quale, nel rispondere al Persona_2 quesito postogli con il provvedimento del 4.12.2024, ha riscontrato l'assenza ovvero la insufficienza delle Relazioni tecniche dei vari interventi progettuali, sulla base della documentazione rivenuta in atti e della documentazione acquisita nel corso della CTU (cfr. allegati alla CTU in atti).
In particolare, il CTU ha riscontrato che: 1) non risultava depositata documentazione comprovante l'espletamento da parte attrice delle attività di cui punto QbI.0 (Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici sintetici. Consulenze, conferenze e condivisione con le richieste del Committente); 2), quanto alle attività sub punti QbII.01 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni, preliminare strutturale. Presentazione c/o gli Enti Comunali e Sovracomunali per i necessari pareri finalizzati al rilascio del permesso cli costruire (P. eli C.), Partecipazione al procedimento. QbII.13 Relazione geologica, QbII.09 Relazione geotecnica, QbII.19 Relazioni paesaggistiche, QbII.21 Relazioni energetiche, la presenza degli elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni, tuttavia senza preliminare strutturale, la presentazione presso gli Enti Comunali e Sovracomunali per i pareri, mancando in atti la relazione geologica (QbII.13), quella geotecnica (punto QbII.09) le relazioni paesaggistiche ( punto QbII.19) e la relazione energetica (punto QbII.21); 3) il mancato deposito/riscontro del progetto esecutivo, pur dovendosi dare atto che era stata completata la fase di presentazione del progetto ed era stato conseguito il Permesso a costruire n. 53 del 22.10.2019.
Quanto alle attività professionali aggiuntive che gli attori hanno allegato di aver svolto nell'interesse di parte convenuta, il CTU ha ritenuto che 1), quanto al progetto di variante del complesso con cambio destinazione da unico magazzino e quattro locali commerciali, il progetto depositato in data 15.5.21, riportante la dicitura “non presentato”, si trattava di mera rielaborazione grafica del progetto originario già autorizzato;
2) quanto al progetto opere a scomputo, l'autorizzazione allegata al doc. F1 era in realtà una autorizzazione paesaggistica, non inerente alle opere a Scomputo, la CP_7 allegata al doc. F2 era in realtà una richiesta di permesso di costruire, gli elaborati grafici, il Computo metrico estimativo allegato al doc. F3 era stato già valutato, gli elaborati grafici allegati al doc. F4 erano identici a quelli già rimessi in atti e già valutati, da quantificare in € 1000 tenuto conto delle prestazioni eseguite;
3) quanto al progetto di passi carrabili, l'assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'espletamento delle opere;
4) quanto al progetto di cabina elettrica, l'assenza di
7 documentazione utile per valutarla;
5) quanto al progetto di muro di contenimento e recinzione a confine, la produzione del doc. B1 in realtà identico a quello già rimesso in atti consistente di un mero elaborato grafico, senza predisposizione di un progetto esecutivo completo e quindi da quantificare in € 1000, mancando in atti gli elaborati per il deposito alla Regione e il computo estimativo il cui valore è assunto come parametro di riferimento dalle tariffe professionali vigenti, oltre spese per rilievi 6) la mancata produzione di documentazione atta a dare prova di spese sostenute nell'esecuzione della prestazione (cfr. conclusioni, pagg. 14-15 della relazione del CTU in atti).
In questo contesto, occorre dare infine riscontro dell'esito della prova per interrogatorio del Tes_1
, quale legale rappresentante della società convenuta, il quale ha negato in sede di
[...] interrogatorio formale espletato all'udienza del 18.11.2022 di aver mai conferito agli attori l'incarico di redigere varianti al progetto originale e ha negato di aver richiesto all'ing. di predisporre Pt_2 un progetto per il muro di recinzione tra la porzione di terreno ove doveva essere edificato l'immobile e il terreno vincolato con atto a rogito Per_1
Su tali emergenze, si deve dare atto che gli attori sono stati integralmente soddisfatti in relazione al compenso dovuto per le attività contrattualmente pattuite ed eseguite, nei termini indicati dal CTU nella relazione in atti, avendo percepito già la complessiva somma di € 18.000 (oltre gli accessori, segnatamente € 9000 più accessori ciascuno, come da fatture nr. 22 del 08.10.2018 emessa dall' Ing.
e nr. 24 del 19.01.2018 emessa dal EO. , superiore per € Parte_1 Parte_2
3000 all'importo loro dovuto per la causale in esame pari ad € 15.000 (per il cui recupero nessuna domanda è stata formulata nel presente giudizio da parte convenuta).
Venendo infine alla domanda di pagamento per le prestazioni c.d. fuori contratto, va rilevato che il CTU ha ritenuto liquidabile, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dagli attori, la complessiva forfettariamente somma di € 4500,00, oltre il 10% di spese generali, rientrante nel range fissato dall'art. 5 del D.M. 17.6.16 richiamato da parte attrice stante che "per le opere di importo fino a 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso", ed accessori.
Va tuttavia rilevato che, a fronte della contestazione di parte convenuta circa il conferimento agli attori dell'esecuzione delle opere extra contratto meglio individuate in citazione, i convenuti hanno reso interrogatorio formale sul punto negando di aver commissionato tali lavorazioni e i testi di parte attrice non hanno dato evidenza (teste escusso all'udienza del 8.11.23 il quale ha Testimone_2 riposto nulla so su tutte le circostanze dedotte da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. mentre il teste non era chiamato a deporre su circostanze rilevanti sul Testimone_3 punto) del fatto che le attività extra lettera d'incarico fossero state commissionate dalla società convenuta. Pertanto, va ritenuta non fondata la domanda spiegata sul punto dagli attori dal momento che, pur avendo gli stessi dato prova - parziale- delle attività, non hanno provato che le stesse fossero state commissionate dalla convenuta/cliente.
Le domande spiegate da parte attrice vanno pertanto rigettate.
Va infine disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti nei confronti di parte attrice in ragione della complessità della controversia.
8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione (€ 37.000) ed applicati i parametri medi con aumento del 20% per l'assistenza di due parti ai sensi dell'art. 4 II comma DM 55/2014, e le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dagli attori;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al giudizio di seconde cure liquidate in € 9.139,20 per compensi oltre accessori di legge in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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