Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
Articolo 1 della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 2
- Legge 11 marzo 2015, n. 35
Articolo 1 della Legge 11 marzo 2015, n. 35
Versione
31 marzo 2015
31 marzo 2015
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