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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO
Nella causa civile iscritta al n. 1977/2022 del Registro Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: “opposizione allo stato passivo”, e vertente:
TRA
nella persona della mandataria in persona del lrpt, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino, dom.ta come in atti;
OPPONENTE
E
e del socio illimitatamente responsabile Controparte_1
, in persona del curatore , rappr.ta e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 Persona_1
Anzuoni, dom.ta come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. comunicato in data 19.4.2022, nella CP_3 procedura fallimentare n. 4472020, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva rigettata la domanda di insinuazione della società opponente per i crediti di cui a due decreti ingiuntivi, n. 963/2010 Trib. Avellino di € 223.743,97 e n. 1026/2010 Trib. Avellino di €
156.887,12, per tot. € 380.631,09, crediti derivanti da rapporti finanziari originariamente intercorsi con la Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Deducevano gli opponenti la spettanza della somma in quanto portata dai decreti ingiuntivi allegati alla istanza di insinuazione al passivo;
producevano infine la documentazione sostanziale relativa ai crediti oggetto dei decreti ingiuntivi, in particolare apertura di credito, fideiussione e tre cambiali agrarie.
Si costituiva la Curatela che contestava i motivi di opposizione eccependo la inopponibilità dei decreti ingiuntivi allegati, nonché la prescrizione dei crediti ed infine la inopponibilità dell'atto interruttivo documentato dalla opponente costituito dalla notifica di due atti di precetto aventi ad oggetto i decreti ingiuntivi di cui sopra.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del
1942).
Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello.
Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”.
Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Giudizio de quo, inoltre, ai sensi dell'art. 99 L.fall. u.c. si definisce con decreto pronunciato dal
Tribunale collegiale.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione.
E' fondata l'eccezione della curatela di inopponibilità alla procedura fallimentare dei due decreti ingiuntivi n. 963/2010 e n. 1026/2010.
Ed invero entrambi i decreti ingiuntivi sono muniti della clausola di provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 642 c.p.c., ma non della esecutorietà definitiva ex art. 647 c.p.c.
La Cassazione con un orientamento ormai consolidato (ex multis cass. sent. N. 21582/2018 e n.
24157/2020) ha chiarito che “non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c., intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, poiché solo in virtù della dichiarazione di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c”.
Tuttavia il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di accertamento del credito fatto valere in sede fallimentare.
L'opponente ha depositato anche la documentazione sostanziale relativa ai crediti portati dai decreti ingiuntivi.
In particolare ha depositato 3 cambiali agrarie, di € 50.000,00 ciascuna a firma di a Controparte_2
favore della , recanti la data Controparte_7 Controparte_6
del 9.11.2009, 1.10.2009 e 1.1.2010.
Non riveste particolare valore probatorio l'ulteriore documentazione depositata, atteso che stante la non contestazione sulla esistenza dei rapporti, la stessa non consente di pervenire alla prova della entità del debito, trattandosi di documentazione inerente la costituzione dei rapporti con relative garanzie.
La Curatela ha in ogni caso eccepito la prescrizione decennale e, inoltre, ha disconosciuto l'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti di precetto notificati dalla banca creditrice a , Controparte_2
in data 17.4.2012, sulla base della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi, stante la inopponibilità, di cui sopra, dei decreti ingiuntivi in oggetto. Il Collegio ritiene invece che la notifica dell'atto di precetto abbia interrotto la prescrzione per i crediti portati dalle tre cambiali.
Ed invero l'atto di precetto in atti fa espresso riferimento al credito di cui alle tre cambiali agrarie sulla cui base era stato concesso il decreto ingiuntivo n. 1026/2010.
Ovvero non si tratta di un precetto che fa generico riferimento al decreto ingiuntivo ma specifica di essere riferito alle tre cambiali agrarie prodotte nel presente giudizio a sostegno probatorio di parte del credito, poste a base anche del decreto ingiuntivo n. 1026/2010..
Il precetto veniva notificato in data 17.4.2012 mentre il fallimento veniva dichiarato nel 2020, con l'effetto che con riferimento ai crediti di cui alle cambiali non risulta decorso il decennio.
Restano compensate le spese in ragione del parziale accoglimento della opposizione.
pqm
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione:
1) accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dispone l'ammissione allo stato passivo del credito di € 150.000,00 di cui alle tre cambiali agrarie, datate 1.10.2009, 9.11.2009 e 1.1.2010, oltre interessi legali dalla scadenza sino alla dichiarazione di fallimento, al chirografo.
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano